Art. 8.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI