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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1096/2024 promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.1.1947, e (C.F.: ), nata a [...]à del Parte_2 C.F._2
Piave (VE) il 23.5.1941, rappresentate e difese dagli avv. Claudia Lenzini (C.F.:
) e Marco (C.F.: ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
opponenti
CONTRO
C.F.: ) con sede legale in Milano, Corso Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 24/28, rappresentata da C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Brescia, via Corfù n. 12, rappresentata e difesa dagli avv. Michele
Ventruti (C.F.: e Giuseppe Le Fosse (C.F.: C.F._5
) C.F._6
opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo sig.Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
In via preliminare:
Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione in ordine alla titolarità del credito sia a e, per essa, e sia, prima ancora, del precedente CP_1 Controparte_2 cessionario , dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto Controparte_3
notificato il 19/01/2024;
In ogni caso, nel merito:
Rigettarsi ogni domanda di pagamento nei confronti degli opponenti in quanto nulla
è dovuto alla cessionaria e, per essa, alla mandataria CP_1 CP_2 . Con vittoria del compenso professionale oltre a rimborso forfettario e oneri di
[...]
legge come dovuti”.
Nell'interesse di rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di
[...]
per il tramite della procuratrice speciale ad agire CP_1 Controparte_2
esecutivamente nei confronti delle Sig.re e in forza Parte_1 Parte_2
di Decreto Ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data
8.11.2012, garantito da ipoteca giudiziale iscritta in data 6.09.2013 presso la
Conservatoria dei RR.II. di Milano 2, n. Reg. Gen. 83099 e n. Reg. Part. 14602;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto loro notificato in data 20 e 24 gennaio 2024 da in qualità di Controparte_2 procuratrice di avente ad oggetto l'intimazione di pagamento Controparte_1 dell'importo di € 222.125,92, oltre interessi come ingiunti dal dovuto al saldo effettivo e ulteriori spese occorrende.
2. Le opponenti hanno premesso che il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in favore della e Controparte_4
contro , e obbligate in Parte_2 Parte_1 Controparte_5
solido tra loro.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a in quanto non risulterebbe dimostrata l'intervenuta cessione Controparte_1 del credito dall'originaria creditrice a Controparte_4 CP_6
da quest'ultima a
[...] Controparte_1
Secondo la prospettazione delle opponenti, infatti, la titolarità del credito in capo alle cessionarie potrebbe essere dimostrata unicamente mediante la produzione dei contratti di cessione, mentre nel caso di specie si è fatto esclusivo riferimento agli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con il secondo motivo di opposizione, viene eccepita la prescrizione del credito, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 28.12.2012, e la data di notificazione degli atti di precetto, avvenuta il 20
e il 24 gennaio 2024.
Le opponenti hanno altresì rilevato che, in conseguenza della prescrizione del credito, dovrebbe altresì considerarsi prescritta l'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo.
3. L'opposta rappresentata da si è Controparte_1 Controparte_2 tempestivamente costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riguardo all'eccezione di difetto di titolarità del credito, l'opposta ha preliminarmente rilevato che gli avvisi di cessione ex art. 58 t.u.b., rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2013 (doc. 6) e 15.12.2022 (doc. 3), sarebbero sufficienti a dimostrare la titolarità del credito.
L'opposta ha in ogni caso prodotto ulteriore documentazione comprovante la titolarità del credito, e segnatamente:
• una dichiarazione proveniente da che conferma Controparte_4
il perfezionamento della cessione del credito in favore di (doc. Controparte_6
7);
• il contratto di cessione intercorso tra e (doc. Controparte_6 Controparte_1
10);
• una dichiarazione proveniente da BNL s.p.a. che, in qualità di mandataria di
[...]
conferma il perfezionamento della cessione del credito in favore di CP_6
(doc. 12). Controparte_1
Ad ulteriore conferma dell'inclusione dei crediti vantati nei confronti delle opponenti nell'ambito delle operazioni di cessione, l'opposta ha altresì rilevato che l'NDG menzionato nelle dichiarazioni di cessione è il medesimo contenuto nelle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (docc. 13, 14, 15 e 16), nonché nelle raccomandate inviate alle opponenti in data 30.5.2023 (doc. 17). Con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, l'opposta ha rilevato l'infondatezza della stessa in ragione della esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, l'opposta ha rilevato anzitutto che il decreto ingiuntivo n. 40685/2012, azionato quale titolo esecutivo, è stato emesso, in via solidale tra loro, nei confronti delle opponenti e della società Controparte_5
Quest'ultima società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n.
65/2015 e nell'ambito della procedura fallimentare – che risulta ancora pendente – è stata proposta domanda di ammissione al passivo, con conseguente ammissione “per euro 229.225,91 al privilegio ipotecario ex art. 2855, quale saldo debitore in linea capitale, spese ed interessi, provato come da D.I. e copia nota di trascrizione di ipoteca giudiziale” (doc. 19 e 20).
La proposizione della domanda di ammissione al passivo, pertanto, spiegherebbe efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati in solido, come statuito dall'art. 1310, comma 1, c.c.
Inoltre, l'interruzione della prescrizione risulterebbe da due ulteriori atti di precetto notificati alle opponenti rispettivamente in data 16.10.2015 e 20.10.2015.
3. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., le opponenti hanno rilevato che:
• il contratto di cessione prodotto dalla controparte non risulta sottoscritto;
• le dichiarazioni di cessione non costituiscono valida prova dell'avvenuta cessione, anche in ragione del fatto che non risulta dimostrato che l'NDG menzionato si riferisse proprio al credito vantato nei loro confronti;
• per quanto concerne l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, l'opposta dovrebbe fornire la dimostrazione di non avere ricevuto alcuna soddisfazione del proprio credito nell'ambito del Fallimento Termomeccanica FB s.r.l. in liquidazione.
L'opposta ha invece insistito nelle proprie difese ed ha prodotto le relazioni semestrali di cui all'art. 33 l.fall. da cui risulta che nell'ambito della procedura concorsuale non è stato predisposto alcun riparto in suo favore (doc. 22 e 23).
4. All'udienza del 19.12.2024 si è svolta la discussione orale della causa ed il giudice ha trattenuto la stessa in decisione con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. ***
5. L'opposizione è infondata.
Per quanto concerne il primo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
Le operazioni di cessione di crediti “in blocco” sono disciplinate dalla l. 52/1991 in materia di factoring (il cui art. 3 menziona espressamente la cessione in “massa” dei crediti pecuniari di impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato) e dalla l. 130/1999, concernente la cd. cartolarizzazione dei crediti.
L'art. 4 della l. 130/1999, allo scopo di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento degli incombenti successivi alla cessione, richiamando l'art. 58, commi 2, 3 e 4 dispone che la cessione del credito nell'ambito di CP_7 un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica al debitore ceduto.
Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo” (Cass. Civ. ord. 22151/2019).
Occorre pertanto tenere distinte la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ed invero, qualora sia espressamente e specificamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria avrà l'onere di dimostrare l'esistenza di tale contratto.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. Civ. 17944/2023).
Qualora invece non vengano formulate espresse e specifiche contestazioni sull'esistenza del contratto di cessione, bensì unicamente sulla riconducibilità dello specifico credito all'operazione di cessione in blocco menzionata dalla cessionaria, non occorrerà – in ossequio al principio di non contestazione – dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, bensì sarà sufficiente che emerga in giudizio la dimostrazione che il credito oggetto della controversia era ricompreso nella cessione in blocco.
A tal fine può essere sufficiente la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ogniqualvolta “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 31888/2017; Cass.
Civ. 22151/2019).
In caso contrario, la prova potrà essere fornita alla luce di altri elementi nonché la presenza di altri elementi da considerarsi “potenzialmente decisivi”, quali la dichiarazione di avvenuta cessione del credito proveniente dalla cedente ovvero la circostanza del possesso del titolo esecutivo in capo alla cessionaria (in tal senso
Cass. Civ. 10200/2021).
Tanto premesso, nella vicenda in esame vengono in rilievo due distinte cessioni in blocco di crediti: la prima intervenuta tra l'originaria titolare del credito
[...]
e la seconda intervenuta tra Controparte_4 Controparte_6
quest'ultima e Controparte_1
Le opponenti non contestano in sé l'esistenza di tali operazioni di cessioni in blocco, bensì, più limitatamente, la circostanza che il credito nei loro confronti fosse ricompreso all'interno delle stesse.
Ciò si evince, in particolare, oltre che dall'assenza di specifiche e dettagliate contestazioni sull'esistenza dei contratti di cessione (di cui è stata peraltro data notizia nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2013 e del 15.12.2022), dall'affermazione secondo cui “la genericità dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non consente certo di acclarare e dimostrare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti”, contenuta a pag. 4 dell'atto di citazione.
Ritiene questo Giudice che, alla luce della documentazione agli atti, debba ritenersi dimostrata sia l'esistenza delle operazioni di cessione in blocco, in quanto non specificamente contestata dalle opponenti, sia la circostanza che tali operazioni di cessione ricomprendessero il credito vantato nei confronti della debitrice principale e con esso il credito nei confronti delle garanti Cibin e Controparte_5
come statuito dall'art. 58, comma tre, t.u.b., secondo cui “i privilegi e le Pt_1
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Detta circostanza risulta dimostrata anzitutto in forza delle due dichiarazioni di cessione, rispettivamente provenienti dalle cedenti Controparte_4
e (doc. 7 e 12). Controparte_6
In particolare, nella dichiarazione proveniente dall'originaria creditrice
[...]
quest'ultima dichiara che “il credito vantato dalla Controparte_4
scrivente nei confronti della società Controparte_4
identificato con NDG 6816417), e derivante dai Controparte_5
rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione di crediti pro-soluto individuabili in blocco, ai sensi e per effetto dell'art. 58 TUB, conclusa in data 30/5/2013 in favore di , con sede legale in Boulevard des Controparte_6
Italiens 16, iscrizione alla Camera di Commercio di Parigi n. B662042449, per il tramite della propria succursale italiana con uffici in Milano, Piazza Lina Bo Bardi
n. 3, iscritta all'Albo delle Banche al n. 548250, codice fiscale e partita IVA n.
, C.C.I.A.A. di Milano n. REA 731270, di cui alla pubblicazione in G.U. P.IVA_3 del 22/6/2013 foglio delle iscrizioni n. 73”; allo stesso modo, Controparte_6
dichiara che “il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, e rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro- soluto individuabili in blocco - ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione - perfezionata in data 6 dicembre 2022 in favore di (con sede legale in Milano - via San CP_1
Prospero, n.
4- Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di
Milano – Monza Brianza - Lodi n. ). Della cessione è stata data notizia P.IVA_1
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana Parte
Seconda n. 145 del 15/12/2022 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta e titolare esclusiva, a tutti gli effetti CP_1
di legge, delle ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
Entrambe le dichiarazioni menzionano inoltre, quale debitrice, Controparte_5
e riportano l'NDG 6816417, al quale si fa riferimento anche nelle certificazioni
[...]
ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (docc. 13,14, 15 e 16) e nella missiva inviata alle opponenti in data 30.5.2023 (doc. 17), il che costituisce ulteriore conferma in ordine alla sussistenza della titolarità del credito in capo a Controparte_1
6. Risulta inoltre infondata l'eccezione concernente l'esatta quantificazione delle somme dovute.
Secondo la prospettazione delle opponenti, l'opposta avrebbe dovuto fornire la dimostrazione di non aver utilmente partecipato alla distribuzione delle somme nell'ambito della procedura fallimentare che ha riguardato la Controparte_5
[...]
A tal riguardo si osserva anzitutto che – in ossequio alla regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – sarebbe stato onere delle opponenti dimostrare, quale fatto estintivo del credito, l'intervenuto pagamento di una parte dello stesso da parte della coobbligata in solido Controparte_5
Ad ogni modo, come si evince dalle relazioni predisposte ai sensi dell'art. 33 l.fall. nell'ambito della procedura fallimentare (doc. 22 e 23) non risulta che Controparte_1
sia risultata beneficiaria di alcuna ripartizione delle somme.
7. Risulta infine infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
A tal riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ.” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 16408/2014).
Nel caso di specie, risulta che in data 30.4.2015 l'originaria creditrice
[...]
abbia presentato domanda di ammissione al passivo del Controparte_4
Fallimento Termomeccanica FB s.r.l., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (doc. 19).
8. Sussistono giustificati motivi per la compensazione parziale delle spese, nella misura di 1/3, in ragione del fatto che parte della documentazione comprovante la titolarità del credito in capo a è stata prodotta per la prima volta Controparte_1
nell'ambito del presente giudizio.
Le opponenti devono pertanto essere condannate alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
55/2014, tenendo conto della tabella di riferimento per materia, cause di valore compreso tra € 52.001 e 260.000, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 8.2.2024 da Pt_1
e nei confronti di rappresentata
[...] Parte_2 Controparte_1
da così provvede: Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna Pt_1
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle
[...] Parte_2
spese processuali residue, che si liquidano in complessivi € 4.701,33, oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Così deciso in Monza, il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 1096/2024 promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.1.1947, e (C.F.: ), nata a [...]à del Parte_2 C.F._2
Piave (VE) il 23.5.1941, rappresentate e difese dagli avv. Claudia Lenzini (C.F.:
) e Marco (C.F.: ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
opponenti
CONTRO
C.F.: ) con sede legale in Milano, Corso Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 24/28, rappresentata da C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Brescia, via Corfù n. 12, rappresentata e difesa dagli avv. Michele
Ventruti (C.F.: e Giuseppe Le Fosse (C.F.: C.F._5
) C.F._6
opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo sig.Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
In via preliminare:
Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione in ordine alla titolarità del credito sia a e, per essa, e sia, prima ancora, del precedente CP_1 Controparte_2 cessionario , dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto Controparte_3
notificato il 19/01/2024;
In ogni caso, nel merito:
Rigettarsi ogni domanda di pagamento nei confronti degli opponenti in quanto nulla
è dovuto alla cessionaria e, per essa, alla mandataria CP_1 CP_2 . Con vittoria del compenso professionale oltre a rimborso forfettario e oneri di
[...]
legge come dovuti”.
Nell'interesse di rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di
[...]
per il tramite della procuratrice speciale ad agire CP_1 Controparte_2
esecutivamente nei confronti delle Sig.re e in forza Parte_1 Parte_2
di Decreto Ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data
8.11.2012, garantito da ipoteca giudiziale iscritta in data 6.09.2013 presso la
Conservatoria dei RR.II. di Milano 2, n. Reg. Gen. 83099 e n. Reg. Part. 14602;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto loro notificato in data 20 e 24 gennaio 2024 da in qualità di Controparte_2 procuratrice di avente ad oggetto l'intimazione di pagamento Controparte_1 dell'importo di € 222.125,92, oltre interessi come ingiunti dal dovuto al saldo effettivo e ulteriori spese occorrende.
2. Le opponenti hanno premesso che il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in favore della e Controparte_4
contro , e obbligate in Parte_2 Parte_1 Controparte_5
solido tra loro.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a in quanto non risulterebbe dimostrata l'intervenuta cessione Controparte_1 del credito dall'originaria creditrice a Controparte_4 CP_6
da quest'ultima a
[...] Controparte_1
Secondo la prospettazione delle opponenti, infatti, la titolarità del credito in capo alle cessionarie potrebbe essere dimostrata unicamente mediante la produzione dei contratti di cessione, mentre nel caso di specie si è fatto esclusivo riferimento agli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con il secondo motivo di opposizione, viene eccepita la prescrizione del credito, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 28.12.2012, e la data di notificazione degli atti di precetto, avvenuta il 20
e il 24 gennaio 2024.
Le opponenti hanno altresì rilevato che, in conseguenza della prescrizione del credito, dovrebbe altresì considerarsi prescritta l'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo.
3. L'opposta rappresentata da si è Controparte_1 Controparte_2 tempestivamente costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riguardo all'eccezione di difetto di titolarità del credito, l'opposta ha preliminarmente rilevato che gli avvisi di cessione ex art. 58 t.u.b., rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2013 (doc. 6) e 15.12.2022 (doc. 3), sarebbero sufficienti a dimostrare la titolarità del credito.
L'opposta ha in ogni caso prodotto ulteriore documentazione comprovante la titolarità del credito, e segnatamente:
• una dichiarazione proveniente da che conferma Controparte_4
il perfezionamento della cessione del credito in favore di (doc. Controparte_6
7);
• il contratto di cessione intercorso tra e (doc. Controparte_6 Controparte_1
10);
• una dichiarazione proveniente da BNL s.p.a. che, in qualità di mandataria di
[...]
conferma il perfezionamento della cessione del credito in favore di CP_6
(doc. 12). Controparte_1
Ad ulteriore conferma dell'inclusione dei crediti vantati nei confronti delle opponenti nell'ambito delle operazioni di cessione, l'opposta ha altresì rilevato che l'NDG menzionato nelle dichiarazioni di cessione è il medesimo contenuto nelle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (docc. 13, 14, 15 e 16), nonché nelle raccomandate inviate alle opponenti in data 30.5.2023 (doc. 17). Con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, l'opposta ha rilevato l'infondatezza della stessa in ragione della esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, l'opposta ha rilevato anzitutto che il decreto ingiuntivo n. 40685/2012, azionato quale titolo esecutivo, è stato emesso, in via solidale tra loro, nei confronti delle opponenti e della società Controparte_5
Quest'ultima società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza n.
65/2015 e nell'ambito della procedura fallimentare – che risulta ancora pendente – è stata proposta domanda di ammissione al passivo, con conseguente ammissione “per euro 229.225,91 al privilegio ipotecario ex art. 2855, quale saldo debitore in linea capitale, spese ed interessi, provato come da D.I. e copia nota di trascrizione di ipoteca giudiziale” (doc. 19 e 20).
La proposizione della domanda di ammissione al passivo, pertanto, spiegherebbe efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati in solido, come statuito dall'art. 1310, comma 1, c.c.
Inoltre, l'interruzione della prescrizione risulterebbe da due ulteriori atti di precetto notificati alle opponenti rispettivamente in data 16.10.2015 e 20.10.2015.
3. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., le opponenti hanno rilevato che:
• il contratto di cessione prodotto dalla controparte non risulta sottoscritto;
• le dichiarazioni di cessione non costituiscono valida prova dell'avvenuta cessione, anche in ragione del fatto che non risulta dimostrato che l'NDG menzionato si riferisse proprio al credito vantato nei loro confronti;
• per quanto concerne l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, l'opposta dovrebbe fornire la dimostrazione di non avere ricevuto alcuna soddisfazione del proprio credito nell'ambito del Fallimento Termomeccanica FB s.r.l. in liquidazione.
L'opposta ha invece insistito nelle proprie difese ed ha prodotto le relazioni semestrali di cui all'art. 33 l.fall. da cui risulta che nell'ambito della procedura concorsuale non è stato predisposto alcun riparto in suo favore (doc. 22 e 23).
4. All'udienza del 19.12.2024 si è svolta la discussione orale della causa ed il giudice ha trattenuto la stessa in decisione con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. ***
5. L'opposizione è infondata.
Per quanto concerne il primo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
Le operazioni di cessione di crediti “in blocco” sono disciplinate dalla l. 52/1991 in materia di factoring (il cui art. 3 menziona espressamente la cessione in “massa” dei crediti pecuniari di impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato) e dalla l. 130/1999, concernente la cd. cartolarizzazione dei crediti.
L'art. 4 della l. 130/1999, allo scopo di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento degli incombenti successivi alla cessione, richiamando l'art. 58, commi 2, 3 e 4 dispone che la cessione del credito nell'ambito di CP_7 un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica al debitore ceduto.
Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo” (Cass. Civ. ord. 22151/2019).
Occorre pertanto tenere distinte la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ed invero, qualora sia espressamente e specificamente contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria avrà l'onere di dimostrare l'esistenza di tale contratto.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. Civ. 17944/2023).
Qualora invece non vengano formulate espresse e specifiche contestazioni sull'esistenza del contratto di cessione, bensì unicamente sulla riconducibilità dello specifico credito all'operazione di cessione in blocco menzionata dalla cessionaria, non occorrerà – in ossequio al principio di non contestazione – dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, bensì sarà sufficiente che emerga in giudizio la dimostrazione che il credito oggetto della controversia era ricompreso nella cessione in blocco.
A tal fine può essere sufficiente la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ogniqualvolta “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 31888/2017; Cass.
Civ. 22151/2019).
In caso contrario, la prova potrà essere fornita alla luce di altri elementi nonché la presenza di altri elementi da considerarsi “potenzialmente decisivi”, quali la dichiarazione di avvenuta cessione del credito proveniente dalla cedente ovvero la circostanza del possesso del titolo esecutivo in capo alla cessionaria (in tal senso
Cass. Civ. 10200/2021).
Tanto premesso, nella vicenda in esame vengono in rilievo due distinte cessioni in blocco di crediti: la prima intervenuta tra l'originaria titolare del credito
[...]
e la seconda intervenuta tra Controparte_4 Controparte_6
quest'ultima e Controparte_1
Le opponenti non contestano in sé l'esistenza di tali operazioni di cessioni in blocco, bensì, più limitatamente, la circostanza che il credito nei loro confronti fosse ricompreso all'interno delle stesse.
Ciò si evince, in particolare, oltre che dall'assenza di specifiche e dettagliate contestazioni sull'esistenza dei contratti di cessione (di cui è stata peraltro data notizia nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2013 e del 15.12.2022), dall'affermazione secondo cui “la genericità dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non consente certo di acclarare e dimostrare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti”, contenuta a pag. 4 dell'atto di citazione.
Ritiene questo Giudice che, alla luce della documentazione agli atti, debba ritenersi dimostrata sia l'esistenza delle operazioni di cessione in blocco, in quanto non specificamente contestata dalle opponenti, sia la circostanza che tali operazioni di cessione ricomprendessero il credito vantato nei confronti della debitrice principale e con esso il credito nei confronti delle garanti Cibin e Controparte_5
come statuito dall'art. 58, comma tre, t.u.b., secondo cui “i privilegi e le Pt_1
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Detta circostanza risulta dimostrata anzitutto in forza delle due dichiarazioni di cessione, rispettivamente provenienti dalle cedenti Controparte_4
e (doc. 7 e 12). Controparte_6
In particolare, nella dichiarazione proveniente dall'originaria creditrice
[...]
quest'ultima dichiara che “il credito vantato dalla Controparte_4
scrivente nei confronti della società Controparte_4
identificato con NDG 6816417), e derivante dai Controparte_5
rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione di crediti pro-soluto individuabili in blocco, ai sensi e per effetto dell'art. 58 TUB, conclusa in data 30/5/2013 in favore di , con sede legale in Boulevard des Controparte_6
Italiens 16, iscrizione alla Camera di Commercio di Parigi n. B662042449, per il tramite della propria succursale italiana con uffici in Milano, Piazza Lina Bo Bardi
n. 3, iscritta all'Albo delle Banche al n. 548250, codice fiscale e partita IVA n.
, C.C.I.A.A. di Milano n. REA 731270, di cui alla pubblicazione in G.U. P.IVA_3 del 22/6/2013 foglio delle iscrizioni n. 73”; allo stesso modo, Controparte_6
dichiara che “il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto, e derivante dai rapporti sopra specificati, e rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro- soluto individuabili in blocco - ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione - perfezionata in data 6 dicembre 2022 in favore di (con sede legale in Milano - via San CP_1
Prospero, n.
4- Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di
Milano – Monza Brianza - Lodi n. ). Della cessione è stata data notizia P.IVA_1
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana Parte
Seconda n. 145 del 15/12/2022 alla quale espressamente ci richiamiamo e vi rimandiamo. Ad oggi la predetta e titolare esclusiva, a tutti gli effetti CP_1
di legge, delle ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
Entrambe le dichiarazioni menzionano inoltre, quale debitrice, Controparte_5
e riportano l'NDG 6816417, al quale si fa riferimento anche nelle certificazioni
[...]
ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (docc. 13,14, 15 e 16) e nella missiva inviata alle opponenti in data 30.5.2023 (doc. 17), il che costituisce ulteriore conferma in ordine alla sussistenza della titolarità del credito in capo a Controparte_1
6. Risulta inoltre infondata l'eccezione concernente l'esatta quantificazione delle somme dovute.
Secondo la prospettazione delle opponenti, l'opposta avrebbe dovuto fornire la dimostrazione di non aver utilmente partecipato alla distribuzione delle somme nell'ambito della procedura fallimentare che ha riguardato la Controparte_5
[...]
A tal riguardo si osserva anzitutto che – in ossequio alla regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – sarebbe stato onere delle opponenti dimostrare, quale fatto estintivo del credito, l'intervenuto pagamento di una parte dello stesso da parte della coobbligata in solido Controparte_5
Ad ogni modo, come si evince dalle relazioni predisposte ai sensi dell'art. 33 l.fall. nell'ambito della procedura fallimentare (doc. 22 e 23) non risulta che Controparte_1
sia risultata beneficiaria di alcuna ripartizione delle somme.
7. Risulta infine infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
A tal riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ.” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 16408/2014).
Nel caso di specie, risulta che in data 30.4.2015 l'originaria creditrice
[...]
abbia presentato domanda di ammissione al passivo del Controparte_4
Fallimento Termomeccanica FB s.r.l., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (doc. 19).
8. Sussistono giustificati motivi per la compensazione parziale delle spese, nella misura di 1/3, in ragione del fatto che parte della documentazione comprovante la titolarità del credito in capo a è stata prodotta per la prima volta Controparte_1
nell'ambito del presente giudizio.
Le opponenti devono pertanto essere condannate alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m.
55/2014, tenendo conto della tabella di riferimento per materia, cause di valore compreso tra € 52.001 e 260.000, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 8.2.2024 da Pt_1
e nei confronti di rappresentata
[...] Parte_2 Controparte_1
da così provvede: Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna Pt_1
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle
[...] Parte_2
spese processuali residue, che si liquidano in complessivi € 4.701,33, oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Così deciso in Monza, il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio