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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/04/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. 83/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Maida al Vico Parte_1 C.F._1
VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciliberto, che la rappresenta e difende come da mandato in atti opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
opposto nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via delle Medaglie D'Oro n.
60 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Simari, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.01.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001807186000 notificata il 9.01.2023, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000, di importo pari ad € 9.383,31, avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari anno 2007. Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che l'avviso di addebito in questione fosse stato annullato per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs n. 46/1999 dal Tribunale di Lamezia
Terme con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, depositata il 20.06.2019, passata in giudicato e che, per tale ragione, aveva richiesto formalmente, in data 17.01.2023, all'ente della riscossione di procedere allo sgravio della suddetta intimazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente all'avviso di addebito n.
33020180001642990000.
2. Con memoria depositata telematicamente il 10.10.2023 l' , premettendo che l'avviso di CP_1 addebito era stato annullato per questioni formali e non per ragioni attinenti al merito della pretesa creditoria, adduceva che vi era stato un problema di comunicazione tra gli enti convenuti e che “a seguito notifica ricorso, ha subito inviato PEC ad per segnalare l'annullamento AVA da CP_3 sentenza”.
Evidenziando che, con provvedimento del 26.04.2023, il Direttore della sede aveva ritualmente CP_1 comunicato alla ricorrente la sospensione del credito oggetto dell'avviso di addebito, concludeva chiedendo di “confermare l'annullamento AVA per ragioni squisitamente formali non comportando la perdita del credito con tutte le conseguenze relative sull'intimazione di pagamento”. CP_1
3. L , costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, trattandosi di questione attinente alla pretesa contributiva.
Esponeva di non aver ricevuto alcun provvedimento formale di sgravio operato dall'ente impositore a seguito del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva annullato l'avviso di addebito n. 33020180001642990000.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione formulata concernente il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con ordinanza depositata il 14.11.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione depositata emerge che, con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, emessa nell'ambito del procedimento n. 1490/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia
Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 33020180001642990000, poiché emesso in violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999.
Dall'estratto di ruolo prodotto dall' , datato 18.10.2023, si evince Controparte_2 chiaramente che l'ente creditore non ha ancora proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito in questione, nonostante l'avvenuto annullamento in via giudiziale, limitandosi a sospendere il carico iscritto a ruolo. Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che, a seguito della ricezione della notifica del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, ha segnalato, tramite pec, all'ente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito.
Infatti, dall'analisi della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, ed in particolare della nota inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell' si evince che l' ha intimato al CP_3 CP_1 riscossore di non porre in essere alcuna attività di riscossione del credito solo in data 9.10.2023, comunicando quanto testualmente si riporta: In relazione all'avviso di addebito in oggetto si prega di astenersi da ogni altra attività esecutiva essendovi sentenza n. 286/2019 che ha annullato l'AVA”.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel procedimento di impugnazione dell'avviso di addebito, recante n. 1490/2018 di R.G.L., instaurato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ente previdenziale era l'unico soggetto evocato originariamente in giudizio.
Ne consegue che, dopo la statuizione di cui alla sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il
20.06.2019, l' , in quanto unico titolare della pretesa creditoria, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 comunicare all'agente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, onde evitare la notifica di successivi atti del procedimento di esazione coattiva.
Inoltre, nonostante fossero decorsi quasi quattro anni dalla menzionata pronuncia giudiziale, occorre ulteriormente rilevare che, ancora prima della proposizione della domanda attorea, in data
17.01.2023, parte ricorrente ha formulato istanza di sgravio, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambi gli enti opposti, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata perché fondata sull'AVA annullato, intimazione che poteva, dunque, essere annullata in via stragiudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito annullato.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che l'instaurazione del presente giudizio è da imputarsi alla condotta dell'ente previdenziale (il quale ha formalmente comunicato all' di sospendere l'attività recuperatoria del credito solo in data 9.10.2023, ovverosia una volta CP_3 ricevuta la notificazione del ricorso proposto da nonostante la consapevolezza Parte_1 dell'avvenuto annullamento dell'AVA in sede giudiziale), le medesime vanno compensate nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
Le spese del giudizio seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra e l' e si Parte_1 CP_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000, annullato con sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Lamezia Terme del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, passata in giudicato;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.906,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 23.04.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Maida al Vico Parte_1 C.F._1
VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciliberto, che la rappresenta e difende come da mandato in atti opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
opposto nonché contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via delle Medaglie D'Oro n.
60 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Simari, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.01.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001807186000 notificata il 9.01.2023, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000, di importo pari ad € 9.383,31, avente ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari anno 2007. Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che l'avviso di addebito in questione fosse stato annullato per violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs n. 46/1999 dal Tribunale di Lamezia
Terme con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, depositata il 20.06.2019, passata in giudicato e che, per tale ragione, aveva richiesto formalmente, in data 17.01.2023, all'ente della riscossione di procedere allo sgravio della suddetta intimazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente all'avviso di addebito n.
33020180001642990000.
2. Con memoria depositata telematicamente il 10.10.2023 l' , premettendo che l'avviso di CP_1 addebito era stato annullato per questioni formali e non per ragioni attinenti al merito della pretesa creditoria, adduceva che vi era stato un problema di comunicazione tra gli enti convenuti e che “a seguito notifica ricorso, ha subito inviato PEC ad per segnalare l'annullamento AVA da CP_3 sentenza”.
Evidenziando che, con provvedimento del 26.04.2023, il Direttore della sede aveva ritualmente CP_1 comunicato alla ricorrente la sospensione del credito oggetto dell'avviso di addebito, concludeva chiedendo di “confermare l'annullamento AVA per ragioni squisitamente formali non comportando la perdita del credito con tutte le conseguenze relative sull'intimazione di pagamento”. CP_1
3. L , costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, trattandosi di questione attinente alla pretesa contributiva.
Esponeva di non aver ricevuto alcun provvedimento formale di sgravio operato dall'ente impositore a seguito del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva annullato l'avviso di addebito n. 33020180001642990000.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione formulata concernente il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con ordinanza depositata il 14.11.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione depositata emerge che, con sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, emessa nell'ambito del procedimento n. 1490/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia
Terme ha annullato e dichiarato l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 33020180001642990000, poiché emesso in violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 46/1999.
Dall'estratto di ruolo prodotto dall' , datato 18.10.2023, si evince Controparte_2 chiaramente che l'ente creditore non ha ancora proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito in questione, nonostante l'avvenuto annullamento in via giudiziale, limitandosi a sospendere il carico iscritto a ruolo. Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che, a seguito della ricezione della notifica del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, ha segnalato, tramite pec, all'ente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito.
Infatti, dall'analisi della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, ed in particolare della nota inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell' si evince che l' ha intimato al CP_3 CP_1 riscossore di non porre in essere alcuna attività di riscossione del credito solo in data 9.10.2023, comunicando quanto testualmente si riporta: In relazione all'avviso di addebito in oggetto si prega di astenersi da ogni altra attività esecutiva essendovi sentenza n. 286/2019 che ha annullato l'AVA”.
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel procedimento di impugnazione dell'avviso di addebito, recante n. 1490/2018 di R.G.L., instaurato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ente previdenziale era l'unico soggetto evocato originariamente in giudizio.
Ne consegue che, dopo la statuizione di cui alla sentenza n. 286/2019 del 27.05.2019, pubblicata il
20.06.2019, l' , in quanto unico titolare della pretesa creditoria, avrebbe dovuto tempestivamente CP_1 comunicare all'agente della riscossione l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, onde evitare la notifica di successivi atti del procedimento di esazione coattiva.
Inoltre, nonostante fossero decorsi quasi quattro anni dalla menzionata pronuncia giudiziale, occorre ulteriormente rilevare che, ancora prima della proposizione della domanda attorea, in data
17.01.2023, parte ricorrente ha formulato istanza di sgravio, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambi gli enti opposti, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata perché fondata sull'AVA annullato, intimazione che poteva, dunque, essere annullata in via stragiudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito annullato.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che l'instaurazione del presente giudizio è da imputarsi alla condotta dell'ente previdenziale (il quale ha formalmente comunicato all' di sospendere l'attività recuperatoria del credito solo in data 9.10.2023, ovverosia una volta CP_3 ricevuta la notificazione del ricorso proposto da nonostante la consapevolezza Parte_1 dell'avvenuto annullamento dell'AVA in sede giudiziale), le medesime vanno compensate nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
Le spese del giudizio seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra e l' e si Parte_1 CP_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
03020229001807186000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020180001642990000, annullato con sentenza n. 286/2019 del Tribunale di Lamezia Terme del 27.05.2019, pubblicata il 20.06.2019, passata in giudicato;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l' CP_3
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 1.906,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 23.04.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino