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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.7900/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. COSTA ALESSANDRO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previo accertamento del diritto in capo alla parte ricorrente ad ottenere dall' il CP_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto con domanda del 9 marzo 2021, la condanna dell' al pagamento della CP_1 corrispondente prestazione economica – deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza annuale (peraltro rilevabile d'ufficio) sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. CP_1
1 Al riguardo, occorre evidenziare che il terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito con l'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv. con legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Il citato secondo comma fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Inoltre, occorre segnalare che è riscontrato attraverso l'interpretazione del dato normativo offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 12073 del 2003) che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una delle prestazioni a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale.
Ciò premesso, si evidenzia che, come è pacificamente ammesso dalle parti, la parte ricorrente ha presentato avverso il provvedimento
(adottato dall' in data 03/07/2021) di rigetto della domanda CP_1 amministrativa il suo ricorso amministrativo (tardivamente) soltanto in data 22/10/2021 (si veda a pag.2 del ricorso e gli all.ti 2, 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue l'applicabilità del termine di un anno e duecentodieci giorni in ragione del fatto che la mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo impedisce il computo di ulteriori novanta giorni per la relativa decisione (Cass., 26 settembre 2002 n. 13961; Sez. L, Sentenza n. 12073 del 18/08/2003
(Rv. 565900 - 01)).
2 Ne discende che la presente domanda giudiziale è inammissibile perché è stata introdotta tardivamente con ricorso depositato soltanto in data 16/12/2022, mentre il predetto termine di decadenza calcolato dal 31/03/2021 (ovverosia dopo il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda amministrativa) era già scaduto in data 27/10/2022 (ovverosia 210 giorni dal
31/03/2021 = 27/10/2021; sicché l'azione giudiziaria doveva essere proposta entro l'anno successivo e cioè entro il 27/10/2022).
Né la decisione di rigetto adottata (tardivamente) in data
25/01/2022 dal Comitato Provinciale dell' è idonea a riaprire CP_1
i termini di legge, in quanto la disposizione contenuta nell'art.47 del D.P.R. n.639 del 1970 disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", che è annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, quindi, è sottratta alla disponibilità delle parti, dovendosi escludere anche la possibilità per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto
[arg. ex Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018
(Rv. 651739 - 01); Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 7148 del
17/03/2008 (Rv. 602434 - 01): «In tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la decisione del ricorso tardivamente presentato, ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale»].
Ne discende l'inammissibilità del ricorso giudiziario.
Attesa la presenza dell'autodichiarazione della parte ricorrente attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att.
3 c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
UG MI LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. COSTA ALESSANDRO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previo accertamento del diritto in capo alla parte ricorrente ad ottenere dall' il CP_1 pagamento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto con domanda del 9 marzo 2021, la condanna dell' al pagamento della CP_1 corrispondente prestazione economica – deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza annuale (peraltro rilevabile d'ufficio) sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. CP_1
1 Al riguardo, occorre evidenziare che il terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito con l'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv. con legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Il citato secondo comma fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Inoltre, occorre segnalare che è riscontrato attraverso l'interpretazione del dato normativo offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 12073 del 2003) che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una delle prestazioni a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale.
Ciò premesso, si evidenzia che, come è pacificamente ammesso dalle parti, la parte ricorrente ha presentato avverso il provvedimento
(adottato dall' in data 03/07/2021) di rigetto della domanda CP_1 amministrativa il suo ricorso amministrativo (tardivamente) soltanto in data 22/10/2021 (si veda a pag.2 del ricorso e gli all.ti 2, 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue l'applicabilità del termine di un anno e duecentodieci giorni in ragione del fatto che la mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo impedisce il computo di ulteriori novanta giorni per la relativa decisione (Cass., 26 settembre 2002 n. 13961; Sez. L, Sentenza n. 12073 del 18/08/2003
(Rv. 565900 - 01)).
2 Ne discende che la presente domanda giudiziale è inammissibile perché è stata introdotta tardivamente con ricorso depositato soltanto in data 16/12/2022, mentre il predetto termine di decadenza calcolato dal 31/03/2021 (ovverosia dopo il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda amministrativa) era già scaduto in data 27/10/2022 (ovverosia 210 giorni dal
31/03/2021 = 27/10/2021; sicché l'azione giudiziaria doveva essere proposta entro l'anno successivo e cioè entro il 27/10/2022).
Né la decisione di rigetto adottata (tardivamente) in data
25/01/2022 dal Comitato Provinciale dell' è idonea a riaprire CP_1
i termini di legge, in quanto la disposizione contenuta nell'art.47 del D.P.R. n.639 del 1970 disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", che è annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, quindi, è sottratta alla disponibilità delle parti, dovendosi escludere anche la possibilità per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto
[arg. ex Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018
(Rv. 651739 - 01); Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 7148 del
17/03/2008 (Rv. 602434 - 01): «In tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la decisione del ricorso tardivamente presentato, ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale»].
Ne discende l'inammissibilità del ricorso giudiziario.
Attesa la presenza dell'autodichiarazione della parte ricorrente attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att.
3 c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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