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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 233/2025 R.G. del ruolo di volontaria giurisdizione, tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovan Battista Maira, giuste procure in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11/02/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo: Parte_2
• di aver contratto matrimonio in data 17/06/1992 a Mazara del Vallo, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del suddetto comune, al n° 69, parte II, serie A, Anno 1992;
• che da detta unione nascevano i figli (il 18/03/1994), (il Persona_1 Persona_2
31/08/1999 e deceduta il 27/09/1999) e (il 09/10/2002); Persona_3
• che con sentenza n. 87 del 2022, pubblicata il 01/02/2022, nell'ambito del procedimento n.
2687/2021 R.G., il Tribunale di Marsala, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
• che i ricorrenti hanno interesse a modificare le condizioni di cui sopra stante l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , dipendente presso Persona_3
la Polizia di Stato;
Tutto quanto premesso, hanno chiesto che il Tribunale voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 87/ 2022 del 01/02/2022, alle seguenti condizioni:
“
1. Quanto alla casa familiare, in considerazione del fatto che la Figlia dei ricorrenti, GN
, è ora economicamente autosufficiente e vive fuori dalla Regione Sicilia, Persona_3
segnatamente nella Città di Alessandria, dove sta svolgendo il corso di allievo agente della Polizia di Stato presso la scuola di Polizia, i ricorrenti, comproprietari dell'immobile, concordemente stabiliscono che essa rimarrà nella disponibilità della GN sino a che non verrà Parte_2
trovato un acquirente e comunque non oltre il mese di gennaio del 2026;
2. Nulla è più dovuto dal Signor a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ed autosufficiente;
Persona_3
3. Le parti concordano, inoltre, espressamente di sostituire la previsione di un assegno divorzile mensile in favore della NO , con l'elargizione Una tantum dell'importo Parte_2
complessivo di euro 27.000,00;
4. In particolare, il Signor si obbliga a versare alla GN , Parte_1 Parte_2
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione dei diritti della NO
l'importo di euro 27.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: la prima di euro Parte_2
9.000,00 entro il giorno 5 del mese successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento del presente ricorso, la seconda di ulteriori euro 9.000,00 entro il 31 dicembre 2025 e la terza ed ultima rata di euro 9.000,00 entro il 30 maggio 2026;
5. Ciascuna delle predette rate relative all'una tantum sostitutivo dell'assegno divorzile mensile sarà corrisposta in favore della NO a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2
della stessa avente Iban: [...]- Banca BPER;
6. le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970, della GN
[...]
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale.”.
Il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha emesso parere favorevole in data 20/02/2025.
Il Tribunale, prede atto delle conclusioni congiunte, sopra riportate, sussistendo il parere favorevole del ex artt. 473 bis, 51 comma 5, c.p.c. Parte_3 In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• modifica la sentenza del Tribunale di Marsala di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 87/ 2022 (N. 2687/2021 R.G.), pronunciata tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025 e trascritte in parte motiva;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 29 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 233/2025 R.G. del ruolo di volontaria giurisdizione, tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovan Battista Maira, giuste procure in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 11/02/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo: Parte_2
• di aver contratto matrimonio in data 17/06/1992 a Mazara del Vallo, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del suddetto comune, al n° 69, parte II, serie A, Anno 1992;
• che da detta unione nascevano i figli (il 18/03/1994), (il Persona_1 Persona_2
31/08/1999 e deceduta il 27/09/1999) e (il 09/10/2002); Persona_3
• che con sentenza n. 87 del 2022, pubblicata il 01/02/2022, nell'ambito del procedimento n.
2687/2021 R.G., il Tribunale di Marsala, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
• che i ricorrenti hanno interesse a modificare le condizioni di cui sopra stante l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , dipendente presso Persona_3
la Polizia di Stato;
Tutto quanto premesso, hanno chiesto che il Tribunale voglia modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 87/ 2022 del 01/02/2022, alle seguenti condizioni:
“
1. Quanto alla casa familiare, in considerazione del fatto che la Figlia dei ricorrenti, GN
, è ora economicamente autosufficiente e vive fuori dalla Regione Sicilia, Persona_3
segnatamente nella Città di Alessandria, dove sta svolgendo il corso di allievo agente della Polizia di Stato presso la scuola di Polizia, i ricorrenti, comproprietari dell'immobile, concordemente stabiliscono che essa rimarrà nella disponibilità della GN sino a che non verrà Parte_2
trovato un acquirente e comunque non oltre il mese di gennaio del 2026;
2. Nulla è più dovuto dal Signor a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , maggiorenne ed autosufficiente;
Persona_3
3. Le parti concordano, inoltre, espressamente di sostituire la previsione di un assegno divorzile mensile in favore della NO , con l'elargizione Una tantum dell'importo Parte_2
complessivo di euro 27.000,00;
4. In particolare, il Signor si obbliga a versare alla GN , Parte_1 Parte_2
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione dei diritti della NO
l'importo di euro 27.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: la prima di euro Parte_2
9.000,00 entro il giorno 5 del mese successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento del presente ricorso, la seconda di ulteriori euro 9.000,00 entro il 31 dicembre 2025 e la terza ed ultima rata di euro 9.000,00 entro il 30 maggio 2026;
5. Ciascuna delle predette rate relative all'una tantum sostitutivo dell'assegno divorzile mensile sarà corrisposta in favore della NO a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2
della stessa avente Iban: [...]- Banca BPER;
6. le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970, della GN
[...]
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale.”.
Il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha emesso parere favorevole in data 20/02/2025.
Il Tribunale, prede atto delle conclusioni congiunte, sopra riportate, sussistendo il parere favorevole del ex artt. 473 bis, 51 comma 5, c.p.c. Parte_3 In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• modifica la sentenza del Tribunale di Marsala di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 87/ 2022 (N. 2687/2021 R.G.), pronunciata tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025 e trascritte in parte motiva;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 29 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo