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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 94/2022
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), in proprio e nella loro qualità di eredi di C.F._3 [...]
(C.F.: ) rappresentate e difese dagli Persona_1 C.F._4
Avv. N. Gasparro (C.F.: ) e M. Isceri (C.F.: C.F._5
C.F._6
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Di Donato (C.F.:
C.F._7 E
Controparte_2
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F. ) C.F._8
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la e l' , sia in proprio che Controparte_3 CP_2
in qualità di eredi del defunto , domandando accertarsi la Persona_1
Contr responsabilità della quale datrice di lavoro, nella causazione del decesso del comune de cuius per causa violenta in occasione dell'attività lavorativa e, per l'effetto, il loro diritto a percepire da parte dell' la rendita vitalizia e l'assegno CP_2
Contr funerario, nonché il risarcimento da parte della del danno differenziale oltre che del danno da perdita parentale, così come quantificati in ricorso, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative poste economiche, ai titoli indicati.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- ha prestato attività lavorativa in favore della Persona_1 [...]
dall'anno 2003 sino al 09.11.2020, data del decesso, in Controparte_3
qualità di medico-chirurgo con qualifica di Dirigente medico in servizio presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) della ASL di GI;
- più nello specifico, il ricopriva la qualifica di Responsabile del PTA Parte_2
di GI e le relative mansioni si concretavano nel coordinamento delle attività dell del PTA, avendo un incarico nelle UVM (Unità di Parte_4
Pag. 2 di 29 valutazione multidisciplinare) ed occupandosi anche della disabilità gravissima, oltre ad essere stato nominato sostituto del Direttore f.f. del
[...]
comprendente il PTA di GI, incarico che comportava la Parte_5
gestione della Sede Erogativa Distrettuale di NE ME Marino, in cui organizzava azioni di distribuzione dei presidi per cittadini con diabete mellito, la presenza e le necessità delle figure mediche specialistiche che prestavano servizio, la presenza e le necessità del personale 118, la collaborazione con
AVIS per ciò che riguarda la donazione di sangue ed altre attività;
- per anni, le condizioni di salute del sono state caratterizzate da Parte_2
problemi cardiologici dovuti al tabagismo, costantemente monitorati dal suo Contr cardiologo di fiducia e anche dal medico competente dell presso cui prestava servizio, seppur riscontrando miglioramenti dall'anno 2018, a seguito della quasi totale eliminazione del fumo e del superamento del tabagismo;
- durante il periodo pandemico dovuto alla diffusione del virus Sars-Cov-2,
l'attività lavorativa del subiva un forte incremento dell'orario di Parte_2
lavoro e dell'intensità della prestazione;
- in particolare, dal settembre 2020, durante la seconda ondata pandemica, le condizioni di salute del erano nuovamente peggiorate, sicché lo stesso Parte_2
richiedeva una sorveglianza sanitaria, in quanto affaticato a causa dell'ambiente di lavoro, visti i fattori di rischio professionali e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, richiesta cui seguiva un accertamento da Contr parte del medico competente dell di inidoneità parziale alla mansione, con prescrizioni per il datore di lavoro di evitare di esporre il medico a stress lavoro-correlato e rischi psicosociali, oltre che a fattori di rischio biologico per il periodo di emergenza sanitaria ed epidemiologica;
Pag. 3 di 29 - ciononostante, la datrice di lavoro non ha mai predisposto misure di tutela e prevenzione in favore del omettendo di concedergli riduzioni di Parte_2
orario di lavoro o di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori confacenti con il suo stato di salute, anzi incrementando l'orario lavorativo e mantenendone l'operatività all'interno di un reparto contiguo alla zona dove la Contr
per tutto il 2020, aveva allestito un drive-in per i tamponi, circostanza, quest'ultima, che aveva contribuito ad aumentare lo stress psico-fisico del medico;
- in data 09.11.2020 - quindi a breve distanza dagli accertamenti del settembre
2020 - alle ore 09:15, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il
[...]
subiva un arresto cardiaco che ne determinava il decesso;
Pt_2
- in data 26.11.2020, 17 giorni dopo il decesso, la inoltrava all' la CP_2
denuncia di morte sul lavoro, cui faceva seguito, in data 03.12.2020, la reiezione da parte dell'ente assicurativo della richiesta di indennità temporanea assoluta, motivata sull'assenza di una “causa violenta” di morte ed essendo essa dipesa da “malattia comune”, reiezione poi confermata, negli stessi termini e con le stesse motivazioni, nei successivi provvedimenti a seguito dell'instaurazione dell'iter amministrativo di opposizione da parte degli eredi del con la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ai sensi Parte_2
dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto delle sig.re e a percepire la rendita vitalizia Parte_1 Parte_3
per il decesso del dr. per causa violenta in occasione di lavoro e Parte_2
all'assegno funerario ex art. 85 del dpr n. 1124/1965 e, conseguentemente, condannare l' al versamento delle indennità come sopra calcolate o nella CP_2
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dal 16.11.2020 con
Pag. 4 di 29 annullamento/disapplicazione di ogni atto presupposto o successivo che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
previo accertamento della responsabilità dell
[...]
nella causazione della morte del dr. , ai sensi degli artt. 2087 CP_4 Parte_2
e 2056 c.c., condannare quest'ultima al risarcimento del danno differenziale quantificato in € 398.310,31 in favore della sig.ra e in € 56.040,00 in favore Parte_1
della sig.ra o nella misura maggiore o minore ritenuta di Parte_3
giustizia; accertare e condannare l al risarcimento del Controparte_5
danno non patrimoniale da perdita parentale che si quantifica, così come da Tabelle di Roma 2019, in € 313.814,4 per la sig.ra ed € € 235.360,80 Parte_1
rispettivamente per le sig.re e o nella diversa misura Pt_2 Parte_3
ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi, ove occorra, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato dal
Giudice in riferimento alla perdita subita, oltre che al danno patrimoniale c.d. differenziale”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato il Controparte_3
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur e la limitazione delle poste risarcitorie al solo risarcimento del danno differenziale, previa decurtazione delle somme capitalizzate erogate dall' in favore delle ricorrenti. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, CP_2
con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_2
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 5 di 29 Il petitum del giudizio richiede di vagliare, in primo luogo, la legittimità della Contr condotta tenuta dalla resistente in base ai principi generali sottesi all'art. 2087
c.c., sì da verificare se vi sia stato un inadempimento agli obblighi prescritti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che possano aver cagionato – o concorso a cagionare – il decesso del ciò che costituisce il presupposto Parte_2
logico-giudico per accertare la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti al Contr risarcimento dei danni lamentati da parte della datrice di lavoro e, in secondo luogo, la causa violenta o meno del decesso, ciò che costituisce il presupposto logico- giuridico per accertare la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti a percepire le provvidenze economiche richieste all' resistente. CP_2
Preliminarmente, deve osservarsi come l'art. 2087 c.c. - norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale - non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019;
Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024). Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto
Pag. 6 di 29 probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e
1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività
Pag. 7 di 29 esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti
Pag. 8 di 29 di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.). Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio
(o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici (ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n.
17354/2021; Cass. n. 5814/2022).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, al fine di vagliare Contr la condotta contestata alla convenuta, vanno anzitutto analizzati gli elementi di fatto incontroversi e non contestati in giudizio, nonché le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa.
In particolare, va premesso che non è contestato tra le parti – e può darsi, dunque, per acclarato – il rapporto di lavoro intercorso dal 2003 sino al 09.11.2020 tra il Parte_2
Contr e la nell'ambito del quale il primo ha rivestito la qualifica di medico-chirurgo e
Dirigente medico, così come è incontestato che, al tempo del decesso, il Parte_2
ricopriva il ruolo di Responsabile del PTA di GI, con mansioni che si concretavano nel coordinamento delle attività dell - avendo un Parte_6
incarico nelle UVM (Unità di valutazione multidisciplinare) - e nell'occuparsi anche della disabilità gravissima, oltre ad essere stato lo stesso nominato sostituto del
Pag. 9 di 29 Direttore f.f. del comprendente il PTA di GI, incarico che Parte_5
comportava la gestione della Sede Erogativa Distrettuale di NE ME
Marino, in cui organizzava azioni di distribuzione dei presidi per cittadini con diabete mellito, la presenza e le necessità delle figure mediche specialistiche che prestavano servizio, la presenza e le necessità del personale 118, la collaborazione con AVIS per ciò che riguarda la donazione di sangue ed altre attività. E' pacifico, altresì, che il decesso del accaduto in data 09.11.2020, si è verificato in ambiente Parte_2
lavorativo e nel corso dell'espletamento della prestazione, in orario di servizio.
Parte ricorrente ha allegato la nocività dell'ambiente lavorativo, avendo dedotto sulle condizioni di lavoro particolarmente complesse e fonte di stress lavorativo, sia in termini di orari e che di intensità di prestazioni, tenuto conto della inadeguatezza di parte datoriale nella complessiva gestione dei carichi e degli incrementi di lavoro a cagione della necessità di far fronte all'emergenza sanitaria dipesa dalla diffusione del virus OV-19; infine, ha allegato, in modo altrettanto specifico e circostanziato, tanto l'inadempimento datoriale quanto le norme di sicurezza che si assumono violate, avendo dapprima documentalmente dimostrato le condizioni di salute del
[...]
all'epoca dei fatti in considerazione delle sue disfunzioni cardiologiche (affetto Pt_2
da “recidiva FAP”) e l'accertamento del medico competente che aveva stabilito
“idoneità alla mansione specifica parziale e temporanea con prescrizioni. al datore di lavoro si prescrive… evitare esposizione a rischio/pericolo biologico per il periodo dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica. qualora esposto ai rischi residui specifici: idoneità parziale e temporanea con prescrizioni e limitazioni: al datore di lavoro/dirigente responsabile si prescrive di organizzare, con relative procedure di cui all'art. 42, 33 e correlati del d. lgs. n. 81/2008, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'l'attività lavorativa i compiti del lavoratore evitando l'esposizione
Pag. 10 di 29 stress lavoro correlato e rischi psicosociali. al datore di lavoro… si richiede la scheda di rischio aggiornata relativa a tutti i rischi e alla mansione specifica attualmente svolta comprensiva delle valutazioni quantitative delle esposizioni ai singoli rischi del lavoratore ai fini della partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione della sorveglianza sanitaria” (cfr. doc. nn. 5 e 6 fascicolo parte ricorrente), ed avendo poi dedotto circa le omissioni del datore di lavoro, che, a fronte di tanto, avrebbe mantenuto inalterato – e talvolta incrementato – tanto l'orario di lavoro quanto le prestazioni del de cuius, come dal confronto tra gli orari osservati nel 2019 ed i corrispondenti orari del 2020 e dalla richiesta inoltrata dal Dr. Per_2
- Direttore f.f. del comprendente il PTA di Parte_7 Parte_5
GI, di cui il era sostituto – alla Direzione Strategica aziendale al fine di Parte_2
ottenere la previsione e l'acquisizione di ulteriore personale medico e amministrativo sul presupposto che il carico di lavoro “e specificatamente quello a carico del dott.
fosse particolarmente oneroso, anche per le sopravvenute Persona_1
quiescenze non sostituite (cfr. doc. n. 2, 8 e 12 fascicolo parte ricorrente).
Venendo all'esame delle prove testimoniali, con specifico riferimento alle mansioni ed all'attività espletata dal all'epoca dei fatti, il primo teste di parte Parte_2
ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Direttore f.f. del Testimone_1
comprendente il PTA di GI e la gestione della Sede Erogativa Parte_5
Distrettuale di NE ME Marino, ha confermato che il aveva il Parte_2
compito di coordinare le attività dell del PTA, già attribuitogli Parte_4
dal precedente Direttore del NOD (Nucleo Operativo Distrettuale). In particolare, aveva un incarico nelle UVM (Unità di valutazione multidisciplinare) e si occupava anche della disabilità gravissima, nonché che egli era stato, altresì, nominato come suo sostituto.
Pag. 11 di 29 Quanto agli orari lavorativi osservati ed alla intensità della complessiva attività, la Contr teste escussa in qualità di dipendente della resistente come Tes_2
impiegata, ha riferito che “… Aveva un orario di servizio stressante… da febbraio
2020 il lavoro era aumentato: essendo in servizio solo due medici, il dr. Parte_2
aveva più carichi di lavoro, si presentava sempre lui per le visite necroscopiche e con il OV è aumentato il lavoro come attività distrettuale”.
La teste, dunque, ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal medico, tenuto conto degli incrementi di orario registratisi a causa dell'emergenza pandemica, erano stressogene, ma non ha saputo specificare concretamente né gli effettivi orari di lavoro, né in cosa sarebbero consistite le condizioni maggiormente stressogene dell'ambiente di lavoro e delle prestazioni cui egli era adibito.
Di contro, il teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_3
Contr dipendente della resistente come Dirigente Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, ha confermato la circostanza che l'idoneità parziale e le limitazioni certificate al Dott. erano riferite agli eventuali rischi residui, Parte_2
rispetto alle misure di prevenzione e protezione adottate dall , Controparte_1
precisando, inoltre, che “il medico competente non trasmette al datore di lavoro le patologie di un lavoratore” e che “dal mio punto di vista le misure erano attuate ed alcune di queste erano state condivise (come l'uso delle mascherine FFP2 e dei sanificatori) con lo stesso Dr. Posso dire che, in considerazione Per_3
dell'ospedale di comunità sito in loco, abbiamo assolutamente separato le funzioni del drive in gestito dal 118 con un'apertura nel muro, che permetteva gli operatori di interagire con gli utenti, in modo del tutto separato rispetto a tutta la struttura. Di questa cosa sono stato diretto responsabile”.
Pag. 12 di 29 Dunque, il teste, rispondendo anche sui capitoli a prova contraria di parte ricorrente, ha dichiarato che le misure di prevenzione rischio contagio erano state in parte concordare anche dal , così da riscontrare efficacemente alle prescrizioni del Parte_2
medico competente in ragione dell'inidoneità parziale alle mansioni del medico, e che il drive-in allestito per la gestione dei pazienti OV era del tutto separato rispetto al resto della struttura.
Tanto consente di ritenere che parte datoriale ha adottato tutte le misure e cautele necessarie ad impedire una commistione tra pazienti OV ed il resto delle strutture, tra cui quella del che continuavano a svolgere la loro attività secondo la Parte_2
relativa organizzazione;
il fatto che nell'ambiente lavorativo venisse a crearsi comunque “un via vai di Operatori Sanitari che entravano e uscivano dall'Ospedale dopo essere stati in contatto con soggetti che avevano contratto il virus”, come dedotto da parte ricorrente, e che ciò potesse comportare la contrazione della malattia anche da parte del personale sanitario non può costituire circostanza dirimente, atteso che ciò era quello che ordinariamente si verificava nelle strutture ospedaliere all'epoca dell'emergenza sanitaria, in considerazione della palese ed oggettiva difficoltà di far fronte a carichi di pazienti e situazioni eccezionali dettate dalla diffusione del virus e delle condizioni strutturali dei presidi ospedalieri. In tale Contr situazione, la resistente, come emerso dall'istruttoria di causa, ha comunque provveduto a creare strutture ed ambienti separati ed autonomi per fronteggiare al meglio possibile le predette situazioni di rischio contagio.
Le risultanze delle prove orali espletate, nei termini innanzi indicati, trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte.
In particolare, la già menzionata relazione del medico competente, attestante l'”idoneità alla mansione specifica parziale e temporanea” del lavoratore, ha indicato
Pag. 13 di 29 le prescrizioni al datore di lavoro di “evitare a rischio/ pericolo per il periodo di emergenza sanitaria ed epidemiologica”, precisando che, “Qualora esposto rischi residui specifici: idoneità parziale e temporanea con prescrizioni e limitazioni;
al datore di lavoro… si prescrive di organizzare… in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa i compiti del lavoratore evitando l'esposizione stress lavoro correlato e rischi psicosociali… Fatto salvo il rispetto validamente attuato di idonee misure tecniche organizzative e procedurali e l'uso di idonei dpi per covid 19 (per la protezione respiratoria obbligo vigilato di mascherine ffp2-3 per manovre anche sporadiche ed occasionali a rischio pericolo biologico)…”.
Dunque, da tale certificazione emerge l'obbligo datoriale di evitare di sottoporre il lavoratore al rischio biologico di contrazione del virus pandemico, e solo in caso di esposizione a “rischi residui specifici” l'idoneità parziale all'attività lavorativa con le relative prescrizioni imposte, tra cui l'uso delle apposite mascherine ffp2-3 come dpi per la protezione respiratoria. In altri termini, il medico competente ha attestato, in linea generale, l'idoneità del medico alla mansione specifica cui era adibito, con prescrizione di evitare esposizione a rischio biologico, e solo nel caso di detta esposizione e, quindi, della sussistenza di rischi residui specifici, l'inidoneità temporanea con prescrizione di evitare di sottoporlo a stress lavoro correlato e rischi psicosociali: quindi, l'idoneità parziale e le relative limitazioni risultano riferite esclusivamente agli eventuali possibili rischi residui, ossia ulteriori rispetto a quelli connessi alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
Orbene, nel caso di specie, come in parte si è già detto in base a quanto emerso dalla prova orale, il al di là di quanto ordinariamente avveniva all'interno dei Parte_2
Pag. 14 di 29 presidi ospedalieri in cui erano ricoverati pazienti OV 19 durante il periodo pandemico, non era esposto, in modo effettivo, protratto e continuativo, al rischio epidemiologico, atteso che il medesimo non era adibito ad attività di cura e gestione di pazienti OV 19, bensì a plurime attività di organizzazione e gestione del reparto e delle strutture di competenza, reparti e strutture che, come già detto, erano del tutto separati dal drive-in allestito in struttura apposita, sebbene sul medesimo piano, in modo da evitare, per quanto possibile, il flusso misto ed il contatto tra i soggetti
(pazienti e medici) che agivano nelle due diverse zone;
inoltre, il medesimo, come ammesso anche da parte ricorrente, aveva in uso la mascherina ffp 3 atta alla protezione delle vie respiratorie da eventuali contagi. Tanto dimostra la condotta diligente – secondo la diligenza esigibile in base alle circostanze concrete – del datore di lavoro nell'approntare le idonee misure necessarie alla tutela del lavoratore, nonché l'insussistenza del “rischio residuale” specifico per il quale il medico era stato dichiarato parzialmente inidoneo con prescrizioni.
Per quanto concerne, poi, l'orario di lavoro in concreto svolto dal deve Parte_2
osservarsi che dalla documentazione depositata agli atti (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo Contr parte resistente emerge che il medico, nel mese di ottobre 2020, nel periodo immediatamente successivo all'accertamento del medico competente del 06.10.2020, ha lavorato per complessive 167 ore, quasi pareggiando il proprio debito mensile di
167:12 ore, così accumulando un saldo in negativo nel mese di 12 minuti e complessivo di 40:55 minuti;
inoltre, fatta eccezione per le giornate del 9 ottobre (in cui ha accumulato circa 10 ore lavorative) e del 15 ottobre (in cui ha accumulato circa
9 ore lavorative), il ha pressocché sempre osservato la media oraria prevista Parte_2
da contratto in base all'attività svolta ed alla sua qualifica, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di comparto (art. 24), in base al quale “… nell'ambito dell'assetto
Pag. 15 di 29 organizzativo dell' Azienda o Ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti”.
Pertanto, non è possibile affermare che il abbia svolto un'attività lavorativa Parte_2
- complessivamente considerata nel mese di riferimento e subito dopo l'accertamento sanitario del medico competente – connotata da orari di lavoro talmente incrementati e superiori alla media prevista da contratto al punto da incidere in modo significativo e superiore sulle sue condizioni di salute. E, comunque, non può affermarsi che parte datoriale abbia contribuito a incrementare oltremodo l'attività lavorativa, in termini orari, del medico, al punto da qualificare la sua condotta come contrastante con le prescrizioni previste a seguito dei rilievi della sorveglianza sanitaria.
Quanto al nesso di causalità materiale tra la dedotta complessiva situazione di stress lavorativo – in tesi addebitabile alla condotta inadempiente del datore di lavoro - e il decesso del lavoratore, devono anzitutto richiamarsi i principi generali di cui agli artt.
40 e 41 c.p. – previsti in ambito penalistico, ma operanti, sebbene con criteri di accertamento meno rigidi, anche in ambito civilistico – dal cui combinato disposto si
Pag. 16 di 29 ricava, in primo luogo, che la responsabilità postula un collegamento eziologico oggettivo tra una condotta, attiva od omissiva, e l'evento, e che, secondo luogo,
l'eventuale incidenza di concause precedenti, simultanee o sopravvenute non sono idonee ad elidere il nesso causale, salva la circostanza eccezionale e imprevedibile da sé sola idonea a cagionare l'evento, sulla base di un accertamento da effettuarsi secondo il generale criterio “probabilistico”, ovvero della “probabilità logico- giuridica”, ovvero ancora del “più probabile che non”: più in particolare, in omaggio ai criteri generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, con la conseguenza che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica, ma anche di causalità specifica (ex multis Cass. n. 65/1989; SS.UU. n. 576/2008; SS.UU. n.
582/2008; Cass. n. 16123/2010; Cass. n. 9404/2011; Cass. n. 17685/2011; Cass. n.
19213/2015; Cass. n. 38076/2021; Cass. n. 13342/2022; Cass. n. 13919/2023).
Con precipuo riferimento, poi, alla specifica ipotesi del rapporto eziologico tra stress lavorativo e decesso per infarto sul luogo di lavoro, si è sostenuto che una situazione concausale preesistente – come, ad esempio, un pregresso stato morboso –, priva di interdipendenza funzionale con la condotta colposa addebitata nella verificazione del fatto foriero di danno, ben può ritenersi inidonea ad avere efficienza causale o concausale da sé sola sufficiente ad escludere il rapporto eziologico, oppure a determinare una ipotesi di concorso tra ausa umana imputabile e concausa umana non imputabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 30521/2019;
Cass. n. 5737/2023; Cass. n. 13919/2023 cit.). In altri termini, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi
Pag. 17 di 29 siano stati concausati anche da eventi naturali, i quali possono invece rilevare, al più, ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Per quanto concerne, poi, la qualifica dell'infarto causativo del decesso sul luogo di lavoro come “causa violenta”, al fine di poter beneficiare delle provvidenze economiche da parte dell' , il D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle CP_2
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all'art. 2, prevede che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Non rinvenendosi nella normativa di settore una disposizione specifica che identifichi il significato da attribuire alla “causa violenta”, va richiamato l'ormai consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza, secondo cui “la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale” (ex multis Cass. n.
12559/2006; Cass. n. 8301/2019; Cass. n. 22871/2021) e “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio” (ex multis Cass.
Pag. 18 di 29 n. 19682/2003; Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 27831/2009; Cass. n. 6451/2017). Con specifico riferimento, poi, all'infarto, si è sostenuto che lo stesso può essere considerato come “causa violenta” poiché il suo manifestarsi in un arco temporale brevissimo ma concentrato ed intenso presenta inconfutabilmente il carattere della violenza, cagionato da condizioni di sforzo e stress fisico ed emotivo che, una posizione lavorativa particolare può senza alcun dubbio incrementare fino a provocare una lesione dell'equilibrio dell'organismo che può rivelarsi mortale (Cass.
n. 17649/2010; Cass. n. 17286/2012; Cass. n. 5814/2022; Cass. n. 13919/2023 cit.).
Quindi, in caso di infarto, il carattere violento della causa va individuato nella natura stessa dell'infarto, dove si ha una rottura dell'equilibrio dell'organismo del lavoratore concentrata in una minima frazione temporale, di talché ben può qualificarsi come infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo e la predetta connessione eziologica non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, sussistendo, cioè, anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna, ciò in quanto, come già innanzi affermato, il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n. 13982/2000; Cass.
n. 14085/2000; Cass. n. 13184/2003; Cass. n. 8019/2003 cit.; Cass. n. 13928/2004 cit.; Cass. n. 17676/2007; Cass. n. 5814/2022 cit.).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come non risulti essere stata raggiunta la prova in ordine a particolari e peculiari fattori stressogeni nell'ambiente di lavoro e in relazione alla prestazione lavorativa svolta nell'arco temporale di riferimento che possa aver anche solo concorso a
Pag. 19 di 29 cagione l'infortunio mortale per cui è causa: il era adibito ad attività Parte_2
consistenti nella complessiva gestione ed organizzazione del reparto;
il reparto in cui egli operava era stato tenuto separato dalla zona in cui era stato allestito il drive-in per i tamponi;
nello svolgimento dell'attività lavorativa, il aveva in uso la Parte_2
mascherina ffp 3 e le misure di protezione – peraltro dal medesimo concordate - atte a tutelarlo dal rischio contagio, in ossequio alle prescrizioni del medico competente ed alla relativa inidoneità parziale alle mansioni;
l'orario lavorativo nell'arco temporale per cui è causa non ha fatto registrare peculiari picchi di attività al punto da incrementare oltremodo i fattori stressogeni della prestazione lavorativa, anzi registrando finanche debiti orari, così ossequiando, anche sotto tale profilo, le prescrizioni del medico competente;
il era affetto da patologie pregresse in Parte_2
tesi causalmente idonee a sfociare nell'evento letale poi effettivamente verificatosi, come si preciserà appresso.
Tanto induce a ritenere che l'evento morte sia stato più verosimilmente cagionato, giustappunto, dal complessivo stato patologico in cui già da tempo versava il lavoratore e dalla sua naturale evoluzione, rispetto al quale l'ambiente di lavoro, le condizioni lavorative e le modalità, tempi ed orari delle prestazioni svolte non hanno rappresentato nemmeno una concausa eziologicamente efficiente, non essendo emerse dall'istruttoria di causa sufficienti prove del contrario. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non risulta raggiunta idonea prova in ordine alla qualificazione dell'infarto che ha provocato il decesso del come causa violenta dipesa da Parte_2
fattori lavorativi, non essendo emersi dall'istruttoria di causa sufficienti elementi tali da far reputare incidente sulla causazione dell'infarto la generale e complessiva condizione lavorativa del dipendente, in termini di ambiente lavorativo e prestazioni
Pag. 20 di 29 svolte, tanto nell'arco temporale che ha preceduto il decesso, quanto nel corso della giornata in cui il medesimo si è verificato.
Le suddette considerazioni hanno trovato conforto nella CTU espletata in corso di causa.
Più nello specifico, nella relazione peritale definitiva redatta dal nominato collegio di consulenti si legge, per quanto qui interessa, quanto segue: “… il Dott. era Parte_2
un soggetto cardiopatico affetto da extrasistolia ventricolare tipo LVOT e fibrillazione atriale parossistica in terapia con Flecainide, cardiopatia ipertensiva in trattamento con Prelectal ed esiti di pregressa trombosi arteria femorale sinistra sottoposta a PTA nel 2016 ed in terapia con Duoplavin… Dalle consulenze specialistiche cardiologiche emerge che il Dott. era un forte fumatore con Parte_2
positività al Test Ergometrico e riscontro di lieve aterosclerosi al tronco comune
(coronarografia del 08.03.2016); nel 2018 il Test da Sforzo risultava positivo per criteri ECG (BEV frequenti monomorfi tipo LVTO, ripetitivi in coppia); valutato successivamente presso il Centro Csrdiologico Monzino di Milano veniva ripetuto
TDS che risultava negativo per ridotta riserva coronarica e battiti ectopici ventricolari con prescrizione di Flecainide in base ad una stima di extrasistolia ventricolare di 20.000 BEV/24h… La causa di morte del dott. è stata Parte_2
accertata essere arresto cardiocircolatorio… L'evento cardiaco può, in alcuni casi, essere considerato un infortunio sul lavoro. Si tratta di fattispecie nelle quali, indipendentemente dalle condizioni cardiache sottostanti, il lavoratore si sia trovato in condizioni di stress acuto, fisico e/o psichico, abnormi per eccezionalità ed intensità, tali da poter attribuire a queste il requisito della causa violenta. Nel caso di specie, dalla documentazione esaminata… non vengono evidenziati elementi utili a individuare l'intervento di detta causa violenta nel determinismo della morte
Pag. 21 di 29 improvvisa che ha provocato il decesso dell'assicurato, ovvero, dai calcolo effettuati, non risulta mai un surmenage lavorativo tale da imputare ad esso un possibile innesco dell'evento morte. Dall'esame degli atti, risulta che il dott. fosse Parte_2
idoneo all'espletamento dele mansioni assegnategli e che le mansioni previste erano effettivamente quelle che egli svolgeva… si conclude che nei fatti dedotti dai ricorrenti non possa essere riconosciuto il requisito della causa violenta… e il dr.
[...]
effettuava turni di lavoro programmati sostanzialmente ordinari… In merito Pt_2
alla causa della morte, il dr. è deceduto il per morte Persona_1
improvvisa da arresto cardiaco irreversibile. Il decesso, inoltre, non risulta essere stato preceduto da una sindrome clinica premortale. In mancanza di riscontro autoptico non è possibile esprimere un parere in termini di certezza sulla causa della morte/arresto cardiaco, tuttavia, stando a quanto evidenziato in premessa in accordo alle citate linee guida ESC del 2015 le condizioni della morte combaciano con quelle previste dalla definizione di morte cardiaca improvvisa. È noto, infatti, che il dr.
[...]
presentava fattori di rischio cardiovascolari ed era affetto da arteriopatia Pt_2
periferica. Nei pazienti affetti da arteriopatia periferica è molto frequente la coesistenza di aterosclerosi coronarica che, peraltro, era anche stata accertata in via presuntiva dagli esiti degli accertamenti strumentali cardiologici presentati in atti che avevano determinato, peraltro, la prescrizione di una terapia cardiologica. In tale contesto, quindi, è possibile ritenere che il dr. sia deceduto a seguito di Parte_2
infarto miocardico causato da trombosi coronarica o di aritmia ventricolare ipercinetica maligna in cuore ischemico. È indubitabile, pertanto, che la morte del dr. rappresenti un evento contemplato dalla storia naturale della patologia Parte_2
cardio-vascolare dalla quale egli era affetto. Ai fini della presente consulenza, tenuto conto di quanto dedotto dai ricorrenti, è necessario accertare se sia scientificamente ammissibile che uno stress psicofisico possa essere considerato un fattore scatenante
Pag. 22 di 29 di infarto e/o di arresto cardiaco… dalla documentazione in atti (cfr. cartellini orari) non emergono elementi utili a ricostruire le particolari condizioni di lavoro e le specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni rese dal dr. nelle ore Parte_2
che hanno preceduto il suo decesso. In mancanza di tali elementi di conoscenza, non
è possibile stabilire, con ragionevole certezza, se durante il turno di lavoro del
09.11.20 il dr. sia andato incontro a condizioni di stress psico-fisico che, sia Parte_2
pure non abnormi per eccezionalità e intensità, abbiano ecceduto la normale adattabilità e tollerabilità, in relazione allo stato anteriore, e che le stesse siano state dotate di efficienza causale tale da determinare il decesso hic et nunc. In conclusione, sotto il profilo strettamente medico-legale, non si ritiene provato che il decesso del dr. sia derivato da causa violenta in occasione di lavoro”. Di Parte_2
poi, riscontrando alle osservazioni mosse da parte ricorrente, il nominato collegio peritale ha così risposto: “… dagli atti esaminati non emerge alcun elemento a chiaro ed inequivocabile supporto di quanto affermato dai Consulenti di parte, ovvero non risulta che il dott. abbia sopportato carichi lavorativi eccezionali o un Parte_2
monte ore straordinariamente impegnativo (nel caso concreto, addirittura, inferiore al carico considerato normale, per quanto documentato). Nello specifico, come già affermato in precedenza, si rileva che, anche a fronte della valutazione del Medico del lavoro, dott. , recante data 06.10.20 (prot. M.C. n. 1879 Persona_4
MC/U) e su cui non è riportata la/le diagnosi per cui veniva valuto con idoneità parziale e temporanea con prescrizioni, il carico di lavoro risultante dagli atti era già di per sé inferiore (per orario cumulato) rispetto al carico di lavoro ordinario, dunque, in qualche modo, la suddetta prescrizione può considerarsi già ottemperata nel ridotto monte ore… si ribadisce quanto già riportato in ctu, ovvero che il dott.
[...]
fosse soggetto ad alto rischio ischemico e ciò a causa delle risultanze Pt_2
dell'anamnesi (pz iperteso, forte fumatore, con extrasistolia ventricolare frequente e
Pag. 23 di 29 con nota vasculopatia già trattata con angioplastica dell'arteria femorale sinistra nel
2016) e degli esami presenti in atti. In particolare, va sottolineato che il rischio ischemico non scaturisce dalla semplice valutazione del risultato della coronarografia del 2016 da cui si rileva una ateromasia lieve del tronco comune della arteria coronaria sn in quanto, come è noto, il rischio cardiovascolare va calcolato sulla base delle indicazioni delle linee guida della Società europea di
Cardiologia tenendo conto di sesso, età, e fattori di rischio (ipertensione arteriosa, fumo, dislipidemia, diabete ecc.). Bisogna tenere in conto, inoltre, che la lieve ateromasia coronarica del tronco comune, era stata rilevata almeno quattro anni prima e che avrebbe potuto progredire seguendo la sua storia naturale, soprattutto in presenza di inadeguato controllo dei fattori di rischio quali il fumo e tenendo conto che anche una lieve ateromasia con placca infiammata ed instabile è sufficiente ad innescare una sindrome coronarica acuta in assenza di stenosi emodinamicamente significativa come, peraltro, avviene nella maggior parte dei casi dove l'evento scatenante dell'infarto miocardico è la trombosi coronarica con occlusione (anche parziale) che si innesta su placca attiva (infiammata) e, dunque, non necessariamente una stenosi o un'ateromasia severe… Quindi, a parere dei CCTTUU, il rischio esclusivamente aritmico proposto dai Consulenti di parte non appare valutabile sic et simpliciter, ma deve essere preso in considerazione del più ampio rischio cardiovascolare generale, anche perché la morte cardiaca improvvisa è la principale causa di morte nelle sindromi coronariche acute… In ogni caso, pur in assenza di causa di morte accertata e volendo considerare un evento particolarmente stressante come causa scatenante di un'aritmia maligna, non vi è evidenza oggettiva di alcun evento stressante durante l'ultimo turno del dott. ”. Sulla scorta delle Per_3
predette valutazioni, il collegio peritale ha concluso come segue: “…
1. dall'esame degli atti, risulta che il dott. fosse idoneo all'espletamento dele mansioni Parte_2
Pag. 24 di 29 assegnategli e che le mansioni previste fossero effettivamente quelle che egli svolgeva;
2. dall'esame degli atti, il dr. effettuava turni di lavoro Parte_2
programmati sostanzialmente ordinari, talora accumulando debito orario;
3. dall'esame degli atti, risulta che il dr. fosse affetto da vasculopatia Parte_2
periferica già sottoposta ad angioplastica di arteria femorale sn, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale parossistica, extrasistolia ventricolare frequente, tabagismo ed avesse riscontro strumentale di sospetta cardiopatia ischemica (cfr. test da sforzo del 2018), peraltro, già rilevata in forma lieve ad una coronarografia del
2016. Tali condizioni, nel loro complesso, configurano un quadro di rischio cardiovascolare molto alto, pertanto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione relativi alle condizioni lavorative e, in particolare, a quanto avvenuto nel turno del
09.11.2020, l'improvviso decesso del dr. può essere considerato, con Parte_2
probabilità elevata, evoluzione naturale delle patologie da cui era affetto…”.
Conclusivamente, il nominato collegio peritale, al termine di una consulenza svolta valutando e considerando attentamente ed adeguatamente la documentazione in atti - ovvero analizzando scrupolosamente l'anamnesi personale e lavorativa del lavoratore, nonché che la sussistenza delle pregresse e concomitanti condizioni patologiche, messe in relazione con la specifica attività esercitata e le prestazioni lavorative svolte nell'arco temporale in cui si è verificato il decesso – alla quale, dunque, si ritiene di prestare adesione, ha ritenuto non raggiunta idonea e sufficiente prova in ordine al nesso eziologico – anche concausale – tra l'attività esercitata dal medico e l'infarto che ne ha provocato il decesso, giungendo a ritenere quest'ultimo come una naturale quanto infausta evoluzione della complessiva condizione patologica del deceduto, in quanto tale disancorata dall'occasione lavoro.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 25 di 29 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente esse seguono la soccombenza e Controparte_1
la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 - in ragione del fatto che la domanda di parte ricorrente, integralmente soccombente, pur contenendo anche la generica istanza “o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi, ove occorra, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.”, contempla la richiesta di pagamento di un importo specificamente determinato, di talché la liquidazione delle spese di lite in favore della parte resistente integralmente vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata da parte ricorrente medesima, atteso che detto scaglione postula compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile – cfr. SS.UU. n. 2085/2025) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Stesse considerazioni valgono per le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente
, con l'unica differenza rappresentata dal valore della domanda – avendo parte CP_2
ricorrente convenuto in giudizio l'ente assicuratore domandando la corresponsione dell'assegno funerario – che si identifica nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00.
Pag. 26 di 29 La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente e integralmente a carico di parte ricorrente, tuttavia con responsabilità solidale di tutte le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € Controparte_1
12.400,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (come da conclusioni della comparsa
Pag. 27 di 29 di costituzione e risposta), ed in favore di parte resistente , che liquida in € CP_2
2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte ricorrente e con responsabilità solidale di tutte le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 28 di 29 Pag. 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 94/2022
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), in proprio e nella loro qualità di eredi di C.F._3 [...]
(C.F.: ) rappresentate e difese dagli Persona_1 C.F._4
Avv. N. Gasparro (C.F.: ) e M. Isceri (C.F.: C.F._5
C.F._6
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Di Donato (C.F.:
C.F._7 E
Controparte_2
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F. ) C.F._8
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la e l' , sia in proprio che Controparte_3 CP_2
in qualità di eredi del defunto , domandando accertarsi la Persona_1
Contr responsabilità della quale datrice di lavoro, nella causazione del decesso del comune de cuius per causa violenta in occasione dell'attività lavorativa e, per l'effetto, il loro diritto a percepire da parte dell' la rendita vitalizia e l'assegno CP_2
Contr funerario, nonché il risarcimento da parte della del danno differenziale oltre che del danno da perdita parentale, così come quantificati in ricorso, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative poste economiche, ai titoli indicati.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:
- ha prestato attività lavorativa in favore della Persona_1 [...]
dall'anno 2003 sino al 09.11.2020, data del decesso, in Controparte_3
qualità di medico-chirurgo con qualifica di Dirigente medico in servizio presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) della ASL di GI;
- più nello specifico, il ricopriva la qualifica di Responsabile del PTA Parte_2
di GI e le relative mansioni si concretavano nel coordinamento delle attività dell del PTA, avendo un incarico nelle UVM (Unità di Parte_4
Pag. 2 di 29 valutazione multidisciplinare) ed occupandosi anche della disabilità gravissima, oltre ad essere stato nominato sostituto del Direttore f.f. del
[...]
comprendente il PTA di GI, incarico che comportava la Parte_5
gestione della Sede Erogativa Distrettuale di NE ME Marino, in cui organizzava azioni di distribuzione dei presidi per cittadini con diabete mellito, la presenza e le necessità delle figure mediche specialistiche che prestavano servizio, la presenza e le necessità del personale 118, la collaborazione con
AVIS per ciò che riguarda la donazione di sangue ed altre attività;
- per anni, le condizioni di salute del sono state caratterizzate da Parte_2
problemi cardiologici dovuti al tabagismo, costantemente monitorati dal suo Contr cardiologo di fiducia e anche dal medico competente dell presso cui prestava servizio, seppur riscontrando miglioramenti dall'anno 2018, a seguito della quasi totale eliminazione del fumo e del superamento del tabagismo;
- durante il periodo pandemico dovuto alla diffusione del virus Sars-Cov-2,
l'attività lavorativa del subiva un forte incremento dell'orario di Parte_2
lavoro e dell'intensità della prestazione;
- in particolare, dal settembre 2020, durante la seconda ondata pandemica, le condizioni di salute del erano nuovamente peggiorate, sicché lo stesso Parte_2
richiedeva una sorveglianza sanitaria, in quanto affaticato a causa dell'ambiente di lavoro, visti i fattori di rischio professionali e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, richiesta cui seguiva un accertamento da Contr parte del medico competente dell di inidoneità parziale alla mansione, con prescrizioni per il datore di lavoro di evitare di esporre il medico a stress lavoro-correlato e rischi psicosociali, oltre che a fattori di rischio biologico per il periodo di emergenza sanitaria ed epidemiologica;
Pag. 3 di 29 - ciononostante, la datrice di lavoro non ha mai predisposto misure di tutela e prevenzione in favore del omettendo di concedergli riduzioni di Parte_2
orario di lavoro o di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori confacenti con il suo stato di salute, anzi incrementando l'orario lavorativo e mantenendone l'operatività all'interno di un reparto contiguo alla zona dove la Contr
per tutto il 2020, aveva allestito un drive-in per i tamponi, circostanza, quest'ultima, che aveva contribuito ad aumentare lo stress psico-fisico del medico;
- in data 09.11.2020 - quindi a breve distanza dagli accertamenti del settembre
2020 - alle ore 09:15, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il
[...]
subiva un arresto cardiaco che ne determinava il decesso;
Pt_2
- in data 26.11.2020, 17 giorni dopo il decesso, la inoltrava all' la CP_2
denuncia di morte sul lavoro, cui faceva seguito, in data 03.12.2020, la reiezione da parte dell'ente assicurativo della richiesta di indennità temporanea assoluta, motivata sull'assenza di una “causa violenta” di morte ed essendo essa dipesa da “malattia comune”, reiezione poi confermata, negli stessi termini e con le stesse motivazioni, nei successivi provvedimenti a seguito dell'instaurazione dell'iter amministrativo di opposizione da parte degli eredi del con la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ai sensi Parte_2
dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto delle sig.re e a percepire la rendita vitalizia Parte_1 Parte_3
per il decesso del dr. per causa violenta in occasione di lavoro e Parte_2
all'assegno funerario ex art. 85 del dpr n. 1124/1965 e, conseguentemente, condannare l' al versamento delle indennità come sopra calcolate o nella CP_2
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dal 16.11.2020 con
Pag. 4 di 29 annullamento/disapplicazione di ogni atto presupposto o successivo che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
previo accertamento della responsabilità dell
[...]
nella causazione della morte del dr. , ai sensi degli artt. 2087 CP_4 Parte_2
e 2056 c.c., condannare quest'ultima al risarcimento del danno differenziale quantificato in € 398.310,31 in favore della sig.ra e in € 56.040,00 in favore Parte_1
della sig.ra o nella misura maggiore o minore ritenuta di Parte_3
giustizia; accertare e condannare l al risarcimento del Controparte_5
danno non patrimoniale da perdita parentale che si quantifica, così come da Tabelle di Roma 2019, in € 313.814,4 per la sig.ra ed € € 235.360,80 Parte_1
rispettivamente per le sig.re e o nella diversa misura Pt_2 Parte_3
ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi, ove occorra, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. sulla base del criterio probabilistico individuato dal
Giudice in riferimento alla perdita subita, oltre che al danno patrimoniale c.d. differenziale”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato il Controparte_3
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur e la limitazione delle poste risarcitorie al solo risarcimento del danno differenziale, previa decurtazione delle somme capitalizzate erogate dall' in favore delle ricorrenti. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, CP_2
con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_2
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 5 di 29 Il petitum del giudizio richiede di vagliare, in primo luogo, la legittimità della Contr condotta tenuta dalla resistente in base ai principi generali sottesi all'art. 2087
c.c., sì da verificare se vi sia stato un inadempimento agli obblighi prescritti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che possano aver cagionato – o concorso a cagionare – il decesso del ciò che costituisce il presupposto Parte_2
logico-giudico per accertare la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti al Contr risarcimento dei danni lamentati da parte della datrice di lavoro e, in secondo luogo, la causa violenta o meno del decesso, ciò che costituisce il presupposto logico- giuridico per accertare la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti a percepire le provvidenze economiche richieste all' resistente. CP_2
Preliminarmente, deve osservarsi come l'art. 2087 c.c. - norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale - non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019;
Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024). Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto
Pag. 6 di 29 probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e
1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività
Pag. 7 di 29 esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti
Pag. 8 di 29 di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.). Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio
(o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici (ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n.
17354/2021; Cass. n. 5814/2022).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, al fine di vagliare Contr la condotta contestata alla convenuta, vanno anzitutto analizzati gli elementi di fatto incontroversi e non contestati in giudizio, nonché le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa.
In particolare, va premesso che non è contestato tra le parti – e può darsi, dunque, per acclarato – il rapporto di lavoro intercorso dal 2003 sino al 09.11.2020 tra il Parte_2
Contr e la nell'ambito del quale il primo ha rivestito la qualifica di medico-chirurgo e
Dirigente medico, così come è incontestato che, al tempo del decesso, il Parte_2
ricopriva il ruolo di Responsabile del PTA di GI, con mansioni che si concretavano nel coordinamento delle attività dell - avendo un Parte_6
incarico nelle UVM (Unità di valutazione multidisciplinare) - e nell'occuparsi anche della disabilità gravissima, oltre ad essere stato lo stesso nominato sostituto del
Pag. 9 di 29 Direttore f.f. del comprendente il PTA di GI, incarico che Parte_5
comportava la gestione della Sede Erogativa Distrettuale di NE ME
Marino, in cui organizzava azioni di distribuzione dei presidi per cittadini con diabete mellito, la presenza e le necessità delle figure mediche specialistiche che prestavano servizio, la presenza e le necessità del personale 118, la collaborazione con AVIS per ciò che riguarda la donazione di sangue ed altre attività. E' pacifico, altresì, che il decesso del accaduto in data 09.11.2020, si è verificato in ambiente Parte_2
lavorativo e nel corso dell'espletamento della prestazione, in orario di servizio.
Parte ricorrente ha allegato la nocività dell'ambiente lavorativo, avendo dedotto sulle condizioni di lavoro particolarmente complesse e fonte di stress lavorativo, sia in termini di orari e che di intensità di prestazioni, tenuto conto della inadeguatezza di parte datoriale nella complessiva gestione dei carichi e degli incrementi di lavoro a cagione della necessità di far fronte all'emergenza sanitaria dipesa dalla diffusione del virus OV-19; infine, ha allegato, in modo altrettanto specifico e circostanziato, tanto l'inadempimento datoriale quanto le norme di sicurezza che si assumono violate, avendo dapprima documentalmente dimostrato le condizioni di salute del
[...]
all'epoca dei fatti in considerazione delle sue disfunzioni cardiologiche (affetto Pt_2
da “recidiva FAP”) e l'accertamento del medico competente che aveva stabilito
“idoneità alla mansione specifica parziale e temporanea con prescrizioni. al datore di lavoro si prescrive… evitare esposizione a rischio/pericolo biologico per il periodo dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica. qualora esposto ai rischi residui specifici: idoneità parziale e temporanea con prescrizioni e limitazioni: al datore di lavoro/dirigente responsabile si prescrive di organizzare, con relative procedure di cui all'art. 42, 33 e correlati del d. lgs. n. 81/2008, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'l'attività lavorativa i compiti del lavoratore evitando l'esposizione
Pag. 10 di 29 stress lavoro correlato e rischi psicosociali. al datore di lavoro… si richiede la scheda di rischio aggiornata relativa a tutti i rischi e alla mansione specifica attualmente svolta comprensiva delle valutazioni quantitative delle esposizioni ai singoli rischi del lavoratore ai fini della partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione della sorveglianza sanitaria” (cfr. doc. nn. 5 e 6 fascicolo parte ricorrente), ed avendo poi dedotto circa le omissioni del datore di lavoro, che, a fronte di tanto, avrebbe mantenuto inalterato – e talvolta incrementato – tanto l'orario di lavoro quanto le prestazioni del de cuius, come dal confronto tra gli orari osservati nel 2019 ed i corrispondenti orari del 2020 e dalla richiesta inoltrata dal Dr. Per_2
- Direttore f.f. del comprendente il PTA di Parte_7 Parte_5
GI, di cui il era sostituto – alla Direzione Strategica aziendale al fine di Parte_2
ottenere la previsione e l'acquisizione di ulteriore personale medico e amministrativo sul presupposto che il carico di lavoro “e specificatamente quello a carico del dott.
fosse particolarmente oneroso, anche per le sopravvenute Persona_1
quiescenze non sostituite (cfr. doc. n. 2, 8 e 12 fascicolo parte ricorrente).
Venendo all'esame delle prove testimoniali, con specifico riferimento alle mansioni ed all'attività espletata dal all'epoca dei fatti, il primo teste di parte Parte_2
ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Direttore f.f. del Testimone_1
comprendente il PTA di GI e la gestione della Sede Erogativa Parte_5
Distrettuale di NE ME Marino, ha confermato che il aveva il Parte_2
compito di coordinare le attività dell del PTA, già attribuitogli Parte_4
dal precedente Direttore del NOD (Nucleo Operativo Distrettuale). In particolare, aveva un incarico nelle UVM (Unità di valutazione multidisciplinare) e si occupava anche della disabilità gravissima, nonché che egli era stato, altresì, nominato come suo sostituto.
Pag. 11 di 29 Quanto agli orari lavorativi osservati ed alla intensità della complessiva attività, la Contr teste escussa in qualità di dipendente della resistente come Tes_2
impiegata, ha riferito che “… Aveva un orario di servizio stressante… da febbraio
2020 il lavoro era aumentato: essendo in servizio solo due medici, il dr. Parte_2
aveva più carichi di lavoro, si presentava sempre lui per le visite necroscopiche e con il OV è aumentato il lavoro come attività distrettuale”.
La teste, dunque, ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal medico, tenuto conto degli incrementi di orario registratisi a causa dell'emergenza pandemica, erano stressogene, ma non ha saputo specificare concretamente né gli effettivi orari di lavoro, né in cosa sarebbero consistite le condizioni maggiormente stressogene dell'ambiente di lavoro e delle prestazioni cui egli era adibito.
Di contro, il teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_3
Contr dipendente della resistente come Dirigente Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, ha confermato la circostanza che l'idoneità parziale e le limitazioni certificate al Dott. erano riferite agli eventuali rischi residui, Parte_2
rispetto alle misure di prevenzione e protezione adottate dall , Controparte_1
precisando, inoltre, che “il medico competente non trasmette al datore di lavoro le patologie di un lavoratore” e che “dal mio punto di vista le misure erano attuate ed alcune di queste erano state condivise (come l'uso delle mascherine FFP2 e dei sanificatori) con lo stesso Dr. Posso dire che, in considerazione Per_3
dell'ospedale di comunità sito in loco, abbiamo assolutamente separato le funzioni del drive in gestito dal 118 con un'apertura nel muro, che permetteva gli operatori di interagire con gli utenti, in modo del tutto separato rispetto a tutta la struttura. Di questa cosa sono stato diretto responsabile”.
Pag. 12 di 29 Dunque, il teste, rispondendo anche sui capitoli a prova contraria di parte ricorrente, ha dichiarato che le misure di prevenzione rischio contagio erano state in parte concordare anche dal , così da riscontrare efficacemente alle prescrizioni del Parte_2
medico competente in ragione dell'inidoneità parziale alle mansioni del medico, e che il drive-in allestito per la gestione dei pazienti OV era del tutto separato rispetto al resto della struttura.
Tanto consente di ritenere che parte datoriale ha adottato tutte le misure e cautele necessarie ad impedire una commistione tra pazienti OV ed il resto delle strutture, tra cui quella del che continuavano a svolgere la loro attività secondo la Parte_2
relativa organizzazione;
il fatto che nell'ambiente lavorativo venisse a crearsi comunque “un via vai di Operatori Sanitari che entravano e uscivano dall'Ospedale dopo essere stati in contatto con soggetti che avevano contratto il virus”, come dedotto da parte ricorrente, e che ciò potesse comportare la contrazione della malattia anche da parte del personale sanitario non può costituire circostanza dirimente, atteso che ciò era quello che ordinariamente si verificava nelle strutture ospedaliere all'epoca dell'emergenza sanitaria, in considerazione della palese ed oggettiva difficoltà di far fronte a carichi di pazienti e situazioni eccezionali dettate dalla diffusione del virus e delle condizioni strutturali dei presidi ospedalieri. In tale Contr situazione, la resistente, come emerso dall'istruttoria di causa, ha comunque provveduto a creare strutture ed ambienti separati ed autonomi per fronteggiare al meglio possibile le predette situazioni di rischio contagio.
Le risultanze delle prove orali espletate, nei termini innanzi indicati, trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte.
In particolare, la già menzionata relazione del medico competente, attestante l'”idoneità alla mansione specifica parziale e temporanea” del lavoratore, ha indicato
Pag. 13 di 29 le prescrizioni al datore di lavoro di “evitare a rischio/ pericolo per il periodo di emergenza sanitaria ed epidemiologica”, precisando che, “Qualora esposto rischi residui specifici: idoneità parziale e temporanea con prescrizioni e limitazioni;
al datore di lavoro… si prescrive di organizzare… in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa i compiti del lavoratore evitando l'esposizione stress lavoro correlato e rischi psicosociali… Fatto salvo il rispetto validamente attuato di idonee misure tecniche organizzative e procedurali e l'uso di idonei dpi per covid 19 (per la protezione respiratoria obbligo vigilato di mascherine ffp2-3 per manovre anche sporadiche ed occasionali a rischio pericolo biologico)…”.
Dunque, da tale certificazione emerge l'obbligo datoriale di evitare di sottoporre il lavoratore al rischio biologico di contrazione del virus pandemico, e solo in caso di esposizione a “rischi residui specifici” l'idoneità parziale all'attività lavorativa con le relative prescrizioni imposte, tra cui l'uso delle apposite mascherine ffp2-3 come dpi per la protezione respiratoria. In altri termini, il medico competente ha attestato, in linea generale, l'idoneità del medico alla mansione specifica cui era adibito, con prescrizione di evitare esposizione a rischio biologico, e solo nel caso di detta esposizione e, quindi, della sussistenza di rischi residui specifici, l'inidoneità temporanea con prescrizione di evitare di sottoporlo a stress lavoro correlato e rischi psicosociali: quindi, l'idoneità parziale e le relative limitazioni risultano riferite esclusivamente agli eventuali possibili rischi residui, ossia ulteriori rispetto a quelli connessi alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
Orbene, nel caso di specie, come in parte si è già detto in base a quanto emerso dalla prova orale, il al di là di quanto ordinariamente avveniva all'interno dei Parte_2
Pag. 14 di 29 presidi ospedalieri in cui erano ricoverati pazienti OV 19 durante il periodo pandemico, non era esposto, in modo effettivo, protratto e continuativo, al rischio epidemiologico, atteso che il medesimo non era adibito ad attività di cura e gestione di pazienti OV 19, bensì a plurime attività di organizzazione e gestione del reparto e delle strutture di competenza, reparti e strutture che, come già detto, erano del tutto separati dal drive-in allestito in struttura apposita, sebbene sul medesimo piano, in modo da evitare, per quanto possibile, il flusso misto ed il contatto tra i soggetti
(pazienti e medici) che agivano nelle due diverse zone;
inoltre, il medesimo, come ammesso anche da parte ricorrente, aveva in uso la mascherina ffp 3 atta alla protezione delle vie respiratorie da eventuali contagi. Tanto dimostra la condotta diligente – secondo la diligenza esigibile in base alle circostanze concrete – del datore di lavoro nell'approntare le idonee misure necessarie alla tutela del lavoratore, nonché l'insussistenza del “rischio residuale” specifico per il quale il medico era stato dichiarato parzialmente inidoneo con prescrizioni.
Per quanto concerne, poi, l'orario di lavoro in concreto svolto dal deve Parte_2
osservarsi che dalla documentazione depositata agli atti (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo Contr parte resistente emerge che il medico, nel mese di ottobre 2020, nel periodo immediatamente successivo all'accertamento del medico competente del 06.10.2020, ha lavorato per complessive 167 ore, quasi pareggiando il proprio debito mensile di
167:12 ore, così accumulando un saldo in negativo nel mese di 12 minuti e complessivo di 40:55 minuti;
inoltre, fatta eccezione per le giornate del 9 ottobre (in cui ha accumulato circa 10 ore lavorative) e del 15 ottobre (in cui ha accumulato circa
9 ore lavorative), il ha pressocché sempre osservato la media oraria prevista Parte_2
da contratto in base all'attività svolta ed alla sua qualifica, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di comparto (art. 24), in base al quale “… nell'ambito dell'assetto
Pag. 15 di 29 organizzativo dell' Azienda o Ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti”.
Pertanto, non è possibile affermare che il abbia svolto un'attività lavorativa Parte_2
- complessivamente considerata nel mese di riferimento e subito dopo l'accertamento sanitario del medico competente – connotata da orari di lavoro talmente incrementati e superiori alla media prevista da contratto al punto da incidere in modo significativo e superiore sulle sue condizioni di salute. E, comunque, non può affermarsi che parte datoriale abbia contribuito a incrementare oltremodo l'attività lavorativa, in termini orari, del medico, al punto da qualificare la sua condotta come contrastante con le prescrizioni previste a seguito dei rilievi della sorveglianza sanitaria.
Quanto al nesso di causalità materiale tra la dedotta complessiva situazione di stress lavorativo – in tesi addebitabile alla condotta inadempiente del datore di lavoro - e il decesso del lavoratore, devono anzitutto richiamarsi i principi generali di cui agli artt.
40 e 41 c.p. – previsti in ambito penalistico, ma operanti, sebbene con criteri di accertamento meno rigidi, anche in ambito civilistico – dal cui combinato disposto si
Pag. 16 di 29 ricava, in primo luogo, che la responsabilità postula un collegamento eziologico oggettivo tra una condotta, attiva od omissiva, e l'evento, e che, secondo luogo,
l'eventuale incidenza di concause precedenti, simultanee o sopravvenute non sono idonee ad elidere il nesso causale, salva la circostanza eccezionale e imprevedibile da sé sola idonea a cagionare l'evento, sulla base di un accertamento da effettuarsi secondo il generale criterio “probabilistico”, ovvero della “probabilità logico- giuridica”, ovvero ancora del “più probabile che non”: più in particolare, in omaggio ai criteri generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, con la conseguenza che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica, ma anche di causalità specifica (ex multis Cass. n. 65/1989; SS.UU. n. 576/2008; SS.UU. n.
582/2008; Cass. n. 16123/2010; Cass. n. 9404/2011; Cass. n. 17685/2011; Cass. n.
19213/2015; Cass. n. 38076/2021; Cass. n. 13342/2022; Cass. n. 13919/2023).
Con precipuo riferimento, poi, alla specifica ipotesi del rapporto eziologico tra stress lavorativo e decesso per infarto sul luogo di lavoro, si è sostenuto che una situazione concausale preesistente – come, ad esempio, un pregresso stato morboso –, priva di interdipendenza funzionale con la condotta colposa addebitata nella verificazione del fatto foriero di danno, ben può ritenersi inidonea ad avere efficienza causale o concausale da sé sola sufficiente ad escludere il rapporto eziologico, oppure a determinare una ipotesi di concorso tra ausa umana imputabile e concausa umana non imputabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. n. 15991/2011; Cass. n. 30521/2019;
Cass. n. 5737/2023; Cass. n. 13919/2023 cit.). In altri termini, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi
Pag. 17 di 29 siano stati concausati anche da eventi naturali, i quali possono invece rilevare, al più, ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Per quanto concerne, poi, la qualifica dell'infarto causativo del decesso sul luogo di lavoro come “causa violenta”, al fine di poter beneficiare delle provvidenze economiche da parte dell' , il D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle CP_2
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), all'art. 2, prevede che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Non rinvenendosi nella normativa di settore una disposizione specifica che identifichi il significato da attribuire alla “causa violenta”, va richiamato l'ormai consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza, secondo cui “la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale” (ex multis Cass. n.
12559/2006; Cass. n. 8301/2019; Cass. n. 22871/2021) e “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio” (ex multis Cass.
Pag. 18 di 29 n. 19682/2003; Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 27831/2009; Cass. n. 6451/2017). Con specifico riferimento, poi, all'infarto, si è sostenuto che lo stesso può essere considerato come “causa violenta” poiché il suo manifestarsi in un arco temporale brevissimo ma concentrato ed intenso presenta inconfutabilmente il carattere della violenza, cagionato da condizioni di sforzo e stress fisico ed emotivo che, una posizione lavorativa particolare può senza alcun dubbio incrementare fino a provocare una lesione dell'equilibrio dell'organismo che può rivelarsi mortale (Cass.
n. 17649/2010; Cass. n. 17286/2012; Cass. n. 5814/2022; Cass. n. 13919/2023 cit.).
Quindi, in caso di infarto, il carattere violento della causa va individuato nella natura stessa dell'infarto, dove si ha una rottura dell'equilibrio dell'organismo del lavoratore concentrata in una minima frazione temporale, di talché ben può qualificarsi come infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo e la predetta connessione eziologica non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, sussistendo, cioè, anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna, ciò in quanto, come già innanzi affermato, il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n. 13982/2000; Cass.
n. 14085/2000; Cass. n. 13184/2003; Cass. n. 8019/2003 cit.; Cass. n. 13928/2004 cit.; Cass. n. 17676/2007; Cass. n. 5814/2022 cit.).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come non risulti essere stata raggiunta la prova in ordine a particolari e peculiari fattori stressogeni nell'ambiente di lavoro e in relazione alla prestazione lavorativa svolta nell'arco temporale di riferimento che possa aver anche solo concorso a
Pag. 19 di 29 cagione l'infortunio mortale per cui è causa: il era adibito ad attività Parte_2
consistenti nella complessiva gestione ed organizzazione del reparto;
il reparto in cui egli operava era stato tenuto separato dalla zona in cui era stato allestito il drive-in per i tamponi;
nello svolgimento dell'attività lavorativa, il aveva in uso la Parte_2
mascherina ffp 3 e le misure di protezione – peraltro dal medesimo concordate - atte a tutelarlo dal rischio contagio, in ossequio alle prescrizioni del medico competente ed alla relativa inidoneità parziale alle mansioni;
l'orario lavorativo nell'arco temporale per cui è causa non ha fatto registrare peculiari picchi di attività al punto da incrementare oltremodo i fattori stressogeni della prestazione lavorativa, anzi registrando finanche debiti orari, così ossequiando, anche sotto tale profilo, le prescrizioni del medico competente;
il era affetto da patologie pregresse in Parte_2
tesi causalmente idonee a sfociare nell'evento letale poi effettivamente verificatosi, come si preciserà appresso.
Tanto induce a ritenere che l'evento morte sia stato più verosimilmente cagionato, giustappunto, dal complessivo stato patologico in cui già da tempo versava il lavoratore e dalla sua naturale evoluzione, rispetto al quale l'ambiente di lavoro, le condizioni lavorative e le modalità, tempi ed orari delle prestazioni svolte non hanno rappresentato nemmeno una concausa eziologicamente efficiente, non essendo emerse dall'istruttoria di causa sufficienti prove del contrario. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, non risulta raggiunta idonea prova in ordine alla qualificazione dell'infarto che ha provocato il decesso del come causa violenta dipesa da Parte_2
fattori lavorativi, non essendo emersi dall'istruttoria di causa sufficienti elementi tali da far reputare incidente sulla causazione dell'infarto la generale e complessiva condizione lavorativa del dipendente, in termini di ambiente lavorativo e prestazioni
Pag. 20 di 29 svolte, tanto nell'arco temporale che ha preceduto il decesso, quanto nel corso della giornata in cui il medesimo si è verificato.
Le suddette considerazioni hanno trovato conforto nella CTU espletata in corso di causa.
Più nello specifico, nella relazione peritale definitiva redatta dal nominato collegio di consulenti si legge, per quanto qui interessa, quanto segue: “… il Dott. era Parte_2
un soggetto cardiopatico affetto da extrasistolia ventricolare tipo LVOT e fibrillazione atriale parossistica in terapia con Flecainide, cardiopatia ipertensiva in trattamento con Prelectal ed esiti di pregressa trombosi arteria femorale sinistra sottoposta a PTA nel 2016 ed in terapia con Duoplavin… Dalle consulenze specialistiche cardiologiche emerge che il Dott. era un forte fumatore con Parte_2
positività al Test Ergometrico e riscontro di lieve aterosclerosi al tronco comune
(coronarografia del 08.03.2016); nel 2018 il Test da Sforzo risultava positivo per criteri ECG (BEV frequenti monomorfi tipo LVTO, ripetitivi in coppia); valutato successivamente presso il Centro Csrdiologico Monzino di Milano veniva ripetuto
TDS che risultava negativo per ridotta riserva coronarica e battiti ectopici ventricolari con prescrizione di Flecainide in base ad una stima di extrasistolia ventricolare di 20.000 BEV/24h… La causa di morte del dott. è stata Parte_2
accertata essere arresto cardiocircolatorio… L'evento cardiaco può, in alcuni casi, essere considerato un infortunio sul lavoro. Si tratta di fattispecie nelle quali, indipendentemente dalle condizioni cardiache sottostanti, il lavoratore si sia trovato in condizioni di stress acuto, fisico e/o psichico, abnormi per eccezionalità ed intensità, tali da poter attribuire a queste il requisito della causa violenta. Nel caso di specie, dalla documentazione esaminata… non vengono evidenziati elementi utili a individuare l'intervento di detta causa violenta nel determinismo della morte
Pag. 21 di 29 improvvisa che ha provocato il decesso dell'assicurato, ovvero, dai calcolo effettuati, non risulta mai un surmenage lavorativo tale da imputare ad esso un possibile innesco dell'evento morte. Dall'esame degli atti, risulta che il dott. fosse Parte_2
idoneo all'espletamento dele mansioni assegnategli e che le mansioni previste erano effettivamente quelle che egli svolgeva… si conclude che nei fatti dedotti dai ricorrenti non possa essere riconosciuto il requisito della causa violenta… e il dr.
[...]
effettuava turni di lavoro programmati sostanzialmente ordinari… In merito Pt_2
alla causa della morte, il dr. è deceduto il per morte Persona_1
improvvisa da arresto cardiaco irreversibile. Il decesso, inoltre, non risulta essere stato preceduto da una sindrome clinica premortale. In mancanza di riscontro autoptico non è possibile esprimere un parere in termini di certezza sulla causa della morte/arresto cardiaco, tuttavia, stando a quanto evidenziato in premessa in accordo alle citate linee guida ESC del 2015 le condizioni della morte combaciano con quelle previste dalla definizione di morte cardiaca improvvisa. È noto, infatti, che il dr.
[...]
presentava fattori di rischio cardiovascolari ed era affetto da arteriopatia Pt_2
periferica. Nei pazienti affetti da arteriopatia periferica è molto frequente la coesistenza di aterosclerosi coronarica che, peraltro, era anche stata accertata in via presuntiva dagli esiti degli accertamenti strumentali cardiologici presentati in atti che avevano determinato, peraltro, la prescrizione di una terapia cardiologica. In tale contesto, quindi, è possibile ritenere che il dr. sia deceduto a seguito di Parte_2
infarto miocardico causato da trombosi coronarica o di aritmia ventricolare ipercinetica maligna in cuore ischemico. È indubitabile, pertanto, che la morte del dr. rappresenti un evento contemplato dalla storia naturale della patologia Parte_2
cardio-vascolare dalla quale egli era affetto. Ai fini della presente consulenza, tenuto conto di quanto dedotto dai ricorrenti, è necessario accertare se sia scientificamente ammissibile che uno stress psicofisico possa essere considerato un fattore scatenante
Pag. 22 di 29 di infarto e/o di arresto cardiaco… dalla documentazione in atti (cfr. cartellini orari) non emergono elementi utili a ricostruire le particolari condizioni di lavoro e le specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni rese dal dr. nelle ore Parte_2
che hanno preceduto il suo decesso. In mancanza di tali elementi di conoscenza, non
è possibile stabilire, con ragionevole certezza, se durante il turno di lavoro del
09.11.20 il dr. sia andato incontro a condizioni di stress psico-fisico che, sia Parte_2
pure non abnormi per eccezionalità e intensità, abbiano ecceduto la normale adattabilità e tollerabilità, in relazione allo stato anteriore, e che le stesse siano state dotate di efficienza causale tale da determinare il decesso hic et nunc. In conclusione, sotto il profilo strettamente medico-legale, non si ritiene provato che il decesso del dr. sia derivato da causa violenta in occasione di lavoro”. Di Parte_2
poi, riscontrando alle osservazioni mosse da parte ricorrente, il nominato collegio peritale ha così risposto: “… dagli atti esaminati non emerge alcun elemento a chiaro ed inequivocabile supporto di quanto affermato dai Consulenti di parte, ovvero non risulta che il dott. abbia sopportato carichi lavorativi eccezionali o un Parte_2
monte ore straordinariamente impegnativo (nel caso concreto, addirittura, inferiore al carico considerato normale, per quanto documentato). Nello specifico, come già affermato in precedenza, si rileva che, anche a fronte della valutazione del Medico del lavoro, dott. , recante data 06.10.20 (prot. M.C. n. 1879 Persona_4
MC/U) e su cui non è riportata la/le diagnosi per cui veniva valuto con idoneità parziale e temporanea con prescrizioni, il carico di lavoro risultante dagli atti era già di per sé inferiore (per orario cumulato) rispetto al carico di lavoro ordinario, dunque, in qualche modo, la suddetta prescrizione può considerarsi già ottemperata nel ridotto monte ore… si ribadisce quanto già riportato in ctu, ovvero che il dott.
[...]
fosse soggetto ad alto rischio ischemico e ciò a causa delle risultanze Pt_2
dell'anamnesi (pz iperteso, forte fumatore, con extrasistolia ventricolare frequente e
Pag. 23 di 29 con nota vasculopatia già trattata con angioplastica dell'arteria femorale sinistra nel
2016) e degli esami presenti in atti. In particolare, va sottolineato che il rischio ischemico non scaturisce dalla semplice valutazione del risultato della coronarografia del 2016 da cui si rileva una ateromasia lieve del tronco comune della arteria coronaria sn in quanto, come è noto, il rischio cardiovascolare va calcolato sulla base delle indicazioni delle linee guida della Società europea di
Cardiologia tenendo conto di sesso, età, e fattori di rischio (ipertensione arteriosa, fumo, dislipidemia, diabete ecc.). Bisogna tenere in conto, inoltre, che la lieve ateromasia coronarica del tronco comune, era stata rilevata almeno quattro anni prima e che avrebbe potuto progredire seguendo la sua storia naturale, soprattutto in presenza di inadeguato controllo dei fattori di rischio quali il fumo e tenendo conto che anche una lieve ateromasia con placca infiammata ed instabile è sufficiente ad innescare una sindrome coronarica acuta in assenza di stenosi emodinamicamente significativa come, peraltro, avviene nella maggior parte dei casi dove l'evento scatenante dell'infarto miocardico è la trombosi coronarica con occlusione (anche parziale) che si innesta su placca attiva (infiammata) e, dunque, non necessariamente una stenosi o un'ateromasia severe… Quindi, a parere dei CCTTUU, il rischio esclusivamente aritmico proposto dai Consulenti di parte non appare valutabile sic et simpliciter, ma deve essere preso in considerazione del più ampio rischio cardiovascolare generale, anche perché la morte cardiaca improvvisa è la principale causa di morte nelle sindromi coronariche acute… In ogni caso, pur in assenza di causa di morte accertata e volendo considerare un evento particolarmente stressante come causa scatenante di un'aritmia maligna, non vi è evidenza oggettiva di alcun evento stressante durante l'ultimo turno del dott. ”. Sulla scorta delle Per_3
predette valutazioni, il collegio peritale ha concluso come segue: “…
1. dall'esame degli atti, risulta che il dott. fosse idoneo all'espletamento dele mansioni Parte_2
Pag. 24 di 29 assegnategli e che le mansioni previste fossero effettivamente quelle che egli svolgeva;
2. dall'esame degli atti, il dr. effettuava turni di lavoro Parte_2
programmati sostanzialmente ordinari, talora accumulando debito orario;
3. dall'esame degli atti, risulta che il dr. fosse affetto da vasculopatia Parte_2
periferica già sottoposta ad angioplastica di arteria femorale sn, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale parossistica, extrasistolia ventricolare frequente, tabagismo ed avesse riscontro strumentale di sospetta cardiopatia ischemica (cfr. test da sforzo del 2018), peraltro, già rilevata in forma lieve ad una coronarografia del
2016. Tali condizioni, nel loro complesso, configurano un quadro di rischio cardiovascolare molto alto, pertanto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione relativi alle condizioni lavorative e, in particolare, a quanto avvenuto nel turno del
09.11.2020, l'improvviso decesso del dr. può essere considerato, con Parte_2
probabilità elevata, evoluzione naturale delle patologie da cui era affetto…”.
Conclusivamente, il nominato collegio peritale, al termine di una consulenza svolta valutando e considerando attentamente ed adeguatamente la documentazione in atti - ovvero analizzando scrupolosamente l'anamnesi personale e lavorativa del lavoratore, nonché che la sussistenza delle pregresse e concomitanti condizioni patologiche, messe in relazione con la specifica attività esercitata e le prestazioni lavorative svolte nell'arco temporale in cui si è verificato il decesso – alla quale, dunque, si ritiene di prestare adesione, ha ritenuto non raggiunta idonea e sufficiente prova in ordine al nesso eziologico – anche concausale – tra l'attività esercitata dal medico e l'infarto che ne ha provocato il decesso, giungendo a ritenere quest'ultimo come una naturale quanto infausta evoluzione della complessiva condizione patologica del deceduto, in quanto tale disancorata dall'occasione lavoro.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 25 di 29 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente esse seguono la soccombenza e Controparte_1
la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 - in ragione del fatto che la domanda di parte ricorrente, integralmente soccombente, pur contenendo anche la generica istanza “o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, somma da liquidarsi, ove occorra, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.”, contempla la richiesta di pagamento di un importo specificamente determinato, di talché la liquidazione delle spese di lite in favore della parte resistente integralmente vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata da parte ricorrente medesima, atteso che detto scaglione postula compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile – cfr. SS.UU. n. 2085/2025) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Stesse considerazioni valgono per le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente
, con l'unica differenza rappresentata dal valore della domanda – avendo parte CP_2
ricorrente convenuto in giudizio l'ente assicuratore domandando la corresponsione dell'assegno funerario – che si identifica nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00.
Pag. 26 di 29 La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente e integralmente a carico di parte ricorrente, tuttavia con responsabilità solidale di tutte le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € Controparte_1
12.400,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (come da conclusioni della comparsa
Pag. 27 di 29 di costituzione e risposta), ed in favore di parte resistente , che liquida in € CP_2
2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte ricorrente e con responsabilità solidale di tutte le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 28 di 29 Pag. 29 di 29