Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 186
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Sentenza 23 ottobre 2025

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Il Tribunale di Vasto, Sezione Lavoro, ha esaminato un ricorso presentato dagli eredi di un medico-chirurgo deceduto in servizio, i quali hanno convenuto in giudizio l'azienda sanitaria datrice di lavoro e l'ente assicuratore. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità della datrice di lavoro nella causazione del decesso del loro congiunto per causa violenta in occasione di lavoro, domandando la corresponsione della rendita vitalizia e dell'assegno funerario da parte dell'ente assicuratore, nonché il risarcimento del danno differenziale e da perdita parentale da parte della datrice di lavoro. A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che il defunto, dirigente medico e responsabile di un Presidio Territoriale di Assistenza, aveva subito un incremento dell'orario di lavoro e dell'intensità della prestazione durante la pandemia da Sars-Cov-2, nonostante una pregressa condizione cardiologica e un accertamento di inidoneità parziale alla mansione con prescrizioni da parte del medico competente, il quale aveva raccomandato di evitare stress lavoro-correlato e rischi psicosociali. Nonostante ciò, la datrice di lavoro non avrebbe predisposto misure di tutela adeguate, anzi avrebbe incrementato l'orario di lavoro, e il decesso sarebbe sopraggiunto per arresto cardiaco durante l'attività lavorativa. L'ente assicuratore aveva respinto la richiesta di indennità per assenza di "causa violenta" e per malattia comune. La datrice di lavoro ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via subordinata la riduzione del quantum.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato sia il presupposto della responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. sia la qualificazione del decesso come "causa violenta" ai fini assicurativi. In merito alla responsabilità datoriale, il giudice ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui tale responsabilità non è oggettiva ma richiede la prova della violazione degli obblighi di sicurezza e del nesso eziologico con il danno, onere che grava sul lavoratore. L'istruttoria, inclusa la CTU, non ha dimostrato che il defunto fosse esposto a rischi specifici o a un surmenage lavorativo tale da aver concorso causalmente al decesso, né che la datrice di lavoro avesse omesso misure di prevenzione adeguate, considerando la separazione delle aree e l'uso dei DPI. Per quanto concerne la "causa violenta", la giurisprudenza interpreta tale concetto in relazione a fattori lavorativi che agiscono in modo concentrato o lento, provocando infortunio o malattia professionale. Tuttavia, nel caso di specie, la CTU ha concluso che il decesso è stato una probabile evoluzione naturale delle patologie cardiovascolari preesistenti del lavoratore, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare un nesso causale, neanche concausale, con l'attività lavorativa o con uno stress lavorativo abnorme. Pertanto, le richieste di rendita vitalizia, assegno funerario e risarcimento danni sono state respinte. Le spese processuali sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e le spese di CTU sono state poste definitivamente a loro carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 186
    Giurisdizione : Trib. Vasto
    Numero : 186
    Data del deposito : 23 ottobre 2025

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