CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/02/2026, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2144/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 telefono difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80843 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1270/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/10/2024 Roma Capitale ha notificato alla Ricorrente_1
onlus, persona giuridica privata senza fine di lucro, l'avviso di accertamento in rettifica IMU n. 80843 notificato dal Comune di Roma Capitale recante una maggiore imposta IMU dovuta per l'annualità 2021 per insufficiente versamento relativamente a 62 unità immobiliari accertate.
La pretesa fiscale ammonta ad euro 90.643 euro oltre interessi e sanzioni per un totale di euro
125.205,34.
La ricorrente reclama per tutti i fabbricati gravati dall'atto impugnato il riconoscimento della agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile imu del 50% in quanto fabbricati qualificati di interesse storico o artistico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 producendo inizialmente anche carteggi e disegni comprovanti l'apposizione del dedotto vincolo depositati presso gli Uffici competenti ( non ricorre per gli immobili ubicati in Indirizzo_1 e Indirizzo_2).
Chiede dichiararsi l'atto illegittimo previa sospensione.
L'Ufficio replica, negando con ampie argomentazioni, la sussistenza delle ragioni di controparte non riconoscendo le reclamate agevolazioni di cui all'art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019 che prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004. L'ufficio sostiene che sia nel caso di vincolo diretto che di vincolo indiretto che, come è noto, non comporta per il proprietario alcun particolare trattamento di favore ai fini IMU il rilascio della certificazione di storicità è comunque necessario e che nel caso in discussione tali certificazioni non v'è prova siano state comprovate dalla Ricorrente.
La causa è pervenuta all'esame della Corte all'esito di rinvii.
Ritenuto concluso l'esame della controversia il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
La Ricorrente sostiene, che tutti gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento sarebbero sottoposti a vincolo di interesse storico-culturale, di natura diretta, o in virtù di d.m. debitamente notificati e trascritti nei registri immobiliari, o, limitatamente all'immobile di Indirizzo_3, ex lege, trattandosi nel caso di opera di autore non vivente e realizzata da più di settant'anni. La Ricorrente intende evidenziare che gli immobili beneficierebbero, ai sensi dell'art. 13, c. 3, lett. a) d.l. n. 201/2011, della riduzione del
50% della base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU con la conseguente ulteriore deduzione dell'avvenuto esatto integrale pagamento del tributo rendendosi pertanto illegittima la impugnata pretesa fiscale ad integrazione di quanto già versato. Evidenzia inoltre che lo stesso Comune di Roma, fino al periodo di imposta 2015, non ebbe a muovere contestazioni o rilievi ai versamenti effettuati in pari misura e per gli stessi immobili. Da ultimo la Ricorrente contesta vizi relativi alla sottoscrizione del documento ingiuntivo da parte di dipendente non munito del potere di firma.
Il Comune di Roma controdeduce evidenziando che al fine della fruizione del beneficio fiscale invocato dalla Fondazione ricorrente occorre che gli immobili siano sottoposti a “vincolo diretto “ imposto da un decreto ministeriale notificato e trascritto, e che tali provvedimenti non risultano essere stati documentati dalla Ricorrente. In atti non sarebbe reperibile neppure alcun decreto per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_3.
Sulla previa istanza di sospensione del provvedimento il Collegio dichiara la stessa inammissibile per mancanza dei requisiti normativi richiesti ex art. 47 D.lgs. 546/92. Nel caso di specie l'Ufficio non è stato posto nella condizione di operare in ordine a tale valutazione, atteso che la contribuente non ha prodotto idonea documentazione.
Va in premessa dispiegato come di seguito il quadro normativo riferito al tema in discussione.
Secondo le norme di riferimento per la soluzione del caso in esame, si deduce che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in parola, elemento necessario e discriminante è l'apposizione del vincolo diretto su quegli immobili di cui si vuole riconoscere l'interesse storico ed artistico.
Sulla pretesa riduzione della base imponibile dell'IMU la stessa è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 13, c.
3, lett. a), d.l. n. 201/2011 “per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Si osserva inoltre che a sua volta, l'art. 10 d.lgs. n.
42/2024 prevede, al c. 1, un vincolo ex lege e al c. 3, che può essere imposto con apposita dichiarazione di interesse culturale: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” (c. 1, vincolo ex lege). “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (…)” (c. 3, vincolo costituito con la dichiarazione di cui al precitato art. 13).
Quanto alla individuazione dei beni che possono considerarsi vincolati ex lege, o da assoggettare a vincolo costitutivo, soccorrono i criteri enunciati nel c. 4, che si riportano di seguito limitatamente ai beni immobili, i soli di interesse nel presente giudizio: “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; (…) f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
(…) l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale”. Il c. 5 aggiunge che: “Salvo quanto disposto dagli articoli
64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. L'art. 12, c. 1, aggiunge che: “ Le cose indicate all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”.
Ciò premesso, sul caso specifico relativo al solo immobile di Indirizzo_3 si deve qui osservare, principiando dalle opere di autore non vivente che risalgono ad oltre 70 anni, che dal combinato disposto degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004, si desume che non vi è alcun automatismo tra l'essere l'opera di autore non vivente e risalire a più di 70 anni e l'assoggettamento a vincolo vuoi ex lege, vuoi costitutivo. Dunque alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere che sia allo stato soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 10, c. 1 o c. 3, d.lgs. n. 42/2004, l'immobile di Indirizzo_3 L'immobile in questione, invero, pur essendo opera di autore non vivente e risalendo a più di settanta anni (prima del
2019), non risulta allo stato vincolato, essendo in corso il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (secondo quanto si desume dal documento, esibito dalla ricorrente, che consiste in una attestazione proveniente dal MIBAC datata 3.2.2014).
Se è' vero che in base all'art. 12, d.lgs. n. 42/2004, gli immobili di cui all'art. 10 che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della parte II del d.lgs. n. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, tuttavia, si deve trattare, perché vi sia un regime vincolistico ex lege, di un immobile che rientra nel c. 4 dell'art. 10, d.lgs. n. 42/2004, e tanto non è dimostrato nel caso di specie, non risultando che il compendio di IIndirizzo_3 sia una villa, un parco, un giardino, una piazza, o altro immobile menzionato nel c. 4.
Inoltre, e ciò risulta dirimente, il solo fatto di essere l'immobile assoggettato al d.lgs. n. 42/2004 di per sé non dà diritto al beneficio fiscale qui invocato, che è previsto da una norma fiscale che è di stretta interpretazione. La disposizione fiscale prevede il beneficio solo per gli immobili di cui all'art. 10 d.lgs. n.
42/2004, e non può ritenersi che un immobile vi rientri se non vi è stato un riconoscimento dell'interesse culturale. Né, come detto, la parte ricorrente ha dimostrato tale interesse culturale, ove si consideri che non sembra, in base ai dati forniti in giudizio, che l'immobile in questione ricada tra le fattispecie di cui al c. 4 dell'art. 10 d.lgs. n. 42/2004.
Per quanto riguarda, invece, gli altri quattro complessi immobiliari, l'Ufficio sostiene che, sia nel caso di vincolo diretto che di vincolo indiretto che, come è noto, non comporta per il proprietario alcun particolare trattamento di favore ai fini IMU il rilascio della certificazione di storicità, è sempre comunque necessario.
Dal quanto appena esplicitato si desume che:
(a) l'agevolazione fiscale spetta per gli immobili soggetti a vincolo ex art. 10, d.lgs. n. 42/2004, che a sua volta contempla sia il vincolo ex lege, sia il vincolo “costitutivo” che viene imposto con la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13; entrambi tali vincoli rientrano nel genus del “vincolo diretto” (tal esegesi si desume anche dalla sentenza della Cassazione, sez. V, 29.12.2004 n. 24167 invocata dal
Comune resistente);
(b) l'agevolazione fiscale non spetta per gli immobili soggetti a vincolo indiretto, disciplinato in altra disposizione del d.lgs. n. 42/2004, diversa dall'art. 10, e non richiamata dalla norma tributaria;
(c) la norma sull'agevolazione fiscale si limita a richiamare l'art. 10 d.lgs. n. 42/2004, che contempla sia il vincolo ex lege che il vincolo costitutivo, ma non indica con quali specifici mezzi di prova deve essere fornita la prova del vincolo;
(d) posto la norma fiscale richiama l'art. 10, d.lgs. n. 42/2004, per i vincoli imposti o esistenti ex lege prima del d.lgs. n. 42/2004, occorre avere riguardo alle corrispondenti disposizioni previgenti, ratione tempore applicabili, in ragione dell'epoca di apposizione del vincolo;
nella specie disputandosi di vincoli asseritamente risalenti al 1955, occorre avere riguardo agli artt. 2 e 3 della l. n. 1089/1939, quanto al vincolo diretto, vuoi ex lege, vuoi frutto di apposita dichiarazione, che in base alla l. n. 1089/1939 si chiamava “dichiarazione di interesse particolarmente importante”, e ora si chiama “dichiarazione di interesse culturale”. A questo punto ad avviso del Collegio si ritiene che la Fondazione ha fornito elementi di prova concordanti ed esaustivi, anche se non ha esibito immediatamente, come richiesto dal Comune di Roma,
i decreti ministeriali impositivi del vincolo sui quattro immobili come sopra riferiti. Sotto tale profilo, il
Collegio ribadisce che l'art. 13, c. 3, lett. a), d.l. n. 201/2011, si limita a stabilire che il beneficio fiscale spetta agli immobili sottoposti a vincolo ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004, e non specifica affatto come tale prova debba essere fornita. Siccome la prova è libera e atipica, sebbene la “prova principe sia il decreto ministeriale”, la prova può tuttavia essere fornita con altri mezzi, purché univoci e convincenti. Occorre
d'altro canto considerare che spesso i vincoli sono stati imposti – come è nella specie – oltre 50 anni fa, e quindi non sempre è semplice reperire i provvedimenti originali.
Nel caso di specie la Ricorrente, dopo vari rinvii della causa, ha da ultimo reperito e fornito i seguenti mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni:
- una attestazione proveniente dal MIBAC, datata 3.2.2014, in cui si afferma che gli immobili di Indirizzo_5-Indirizzo_6-Indirizzo_4, sono stati sottoposti a vincolo con d.m. 30.7.1955, mentre l'immobile di Indirizzo_7, è stato sottoposto a vincolo con d.m. 12.12.1955; tale attestazione indica anche la data della trascrizione dei vincoli;
- due note di trascrizione su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, risalenti all'epoca di imposizione dei suddetti vincoli;
- attestazioni che i vincoli sono stati trascritti nei registri immobiliari;
- certificati notarili Notaio de Faccendis che attestano la trascrizione del vincolo e attestazioni di trascrizione dei vincoli presso Conservatoria R.Imm.,Archivio di Stato, Banca d'Italia e Archivio Vaticano;
-statuto;
-autorizzazioni a lavori per annualità pregresse.
Orbene, tutti tali elementi forniscono un principio di prova plausibile che gli immobili siano soggetti a vincolo diretto, imposto nel 1955, e debitamente trascritto. Che si tratti di vincolo diretto, e non di vincolo indiretto, si desume dalle note di trascrizione esibite in atti, in cui si fa menzione dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 1089/1939, corrispondenti all'art. 10 c. 3, d.lgs. n. 42/2004, e si afferma che i decreti dichiarano gli immobili di interesse particolarmente importante.
In particolare così disponeva l'art. 2 l. n. 1089/1939, in vigore nel 1955, data di imposizione del vincolo:
“Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la Educazione Nazionale”.
Invece, il vincolo indiretto, all'epoca della imposizione del vincolo de quo, era regolato dall'art. 21, l. n.
1089/1039, a tenore del quale “Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono”.
Dagli atti risulta con evidenza dalla terminologia delle note di trascrizione, in cui si fa riferimento alla dichiarazione di interesse particolarmente importante e agli artt. 2 e 3, l. n. 1089/1939, che sia stato imposto un vincolo diretto, e non un vincolo indiretto, nel qual caso nella nota di trascrizione si sarebbe fatta menzione dell'art. 21 l. n. 1089/1939 e si sarebbe utilizzata una diversa terminologia. Il Comune si limita a una contestazione generica sull'esistenza e contenuto dei decreti ministeriali, laddove, nei suoi poteri di accertamento tributario, ha la possibilità di accedere ai registri immobiliari per verificare le trascrizioni dei vincoli, e di chiedere notizie al Ministero per i beni e le attività culturali, ove intenda acquisire l'originale o copia dei decreti impositivi del vincolo. Senza una specifica contestazione della autenticità dei documenti prodotti in giudizio, e a fronte di concomitanti risultanze documentali (note di trascrizione, attestazione del MIBAC, certificato notarile, perizia di parte), le asserzioni del Comune circa la possibilità che si tratti di vincolo indiretto e non diretto urtano contro le risultanze delle note di trascrizione, che menzionano decreti ministeriali che hanno dichiarato gli immobili particolarmente importanti ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 1089/1939, facendo univoco riferimento a vincoli diretti sugli interi immobili, e non a vincoli indiretti, né a vincoli diretti parziali riguardanti solo una parte di ciascun compendio immobiliare. Non c'è traccia documentale del regime giuridico dei vincoli indiretti.
A questo punto il Collegio non può che ritenere veritiera l'esistenza del vincolo culturale diretto su quattro dei cinque immobili oggetto dell'accertamento IMU come innanzi dispiegato. Tanto basta per accogliere il ricorso in relazione ai quattro immobili sopra menzionati, con assorbimento delle altre censure come di seguito esplicitate:
-Va respinta la censura secondo cui il Comune non ha sollevato contestazioni fino al 2015. Si tratta infatti di periodi di imposta differenti e l'inerzia del Comune in passato, che può essere attribuibile alle più svariate ragioni, e non necessariamente al riconoscimento dell'esistenza di un titolo al beneficio fiscale, è irrilevante. Non si può ravvisare il vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa o di acquiescenza, in relazione a periodi di imposta diversi.
-Va infine disattesa la censura relativa al difetto di poteri in capo al dirigente che ha emesso l'avviso di accertamento, atteso che il provvedimento indica in epigrafe i provvedimenti attributivi del potere, provvedimenti facilmente accessibili al contribuente.
-Il ricorso va respinto quanto all'IMU relativa all'immobile di Indirizzo_4, e accolto quanto all'IMU relativa agli immobili di Indirizzo_5, Indirizzo_6, Indirizzo_4, Indirizzo_7. Il provvedimento amministrativo va annullato nella parte in cui chiede una maggiore IMU per tali quattro immobili, e quantifica sanzioni e interessi in relazione ai medesimi, mentre resta in vita quanto all'IMU per l'immobile di Indirizzo_3. Per ragioni di chiarezza, il Comune dovrà adottare un nuovo provvedimento contenente gli importi dovuti solo per l'immobile di IIndirizzo_3
, quanto a tributo, sanzioni e interessi.
Si annulla dunque parzialmente l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 80843 - Prot.
QB/2024/686894 del 16/10/2024 per IMU 2021 come in dispositivo.
Le spese di lite, in ragione dell'esito parzialmente vittorioso, possono essere compensate in ragione del
50% e per il restante 50% poste a carico del Comune e liquidate in dispositivo in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il contributo unificato è ripetibile a carico del Comune in ragione del 50%
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso lo stesso va respinto quanto all'IMU relativa all'immobile di
Indirizzo_4, e accolto quanto all'IMU relativa agli immobili di Indirizzo_5, Indirizzo_6, Indirizzo_4, Indirizzo_7. Il provvedimento amministrativo impugnato va annullato nella parte in cui chiede una maggiore IMU per tali quattro immobili, e quantifica sanzioni e interessi in relazione ai medesimi, mentre resta in vita quanto all'IMU per l'immobile di Indirizzo_3
. Le spese di lite, in ragione dell'esito parzialmente vittorioso, possono essere compensate in ragione del 50% e per il restante 50% poste a carico del Comune nella misura di euro 2.000, oltre accessori di legge,e liquidate in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il contributo unificato è ripetibile a carico del Comune in ragione del 50%. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Presidente (MariaLauraPetrongari)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
PALMARINI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 telefono difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80843 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1270/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/10/2024 Roma Capitale ha notificato alla Ricorrente_1
onlus, persona giuridica privata senza fine di lucro, l'avviso di accertamento in rettifica IMU n. 80843 notificato dal Comune di Roma Capitale recante una maggiore imposta IMU dovuta per l'annualità 2021 per insufficiente versamento relativamente a 62 unità immobiliari accertate.
La pretesa fiscale ammonta ad euro 90.643 euro oltre interessi e sanzioni per un totale di euro
125.205,34.
La ricorrente reclama per tutti i fabbricati gravati dall'atto impugnato il riconoscimento della agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile imu del 50% in quanto fabbricati qualificati di interesse storico o artistico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 producendo inizialmente anche carteggi e disegni comprovanti l'apposizione del dedotto vincolo depositati presso gli Uffici competenti ( non ricorre per gli immobili ubicati in Indirizzo_1 e Indirizzo_2).
Chiede dichiararsi l'atto illegittimo previa sospensione.
L'Ufficio replica, negando con ampie argomentazioni, la sussistenza delle ragioni di controparte non riconoscendo le reclamate agevolazioni di cui all'art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019 che prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004. L'ufficio sostiene che sia nel caso di vincolo diretto che di vincolo indiretto che, come è noto, non comporta per il proprietario alcun particolare trattamento di favore ai fini IMU il rilascio della certificazione di storicità è comunque necessario e che nel caso in discussione tali certificazioni non v'è prova siano state comprovate dalla Ricorrente.
La causa è pervenuta all'esame della Corte all'esito di rinvii.
Ritenuto concluso l'esame della controversia il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
La Ricorrente sostiene, che tutti gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento sarebbero sottoposti a vincolo di interesse storico-culturale, di natura diretta, o in virtù di d.m. debitamente notificati e trascritti nei registri immobiliari, o, limitatamente all'immobile di Indirizzo_3, ex lege, trattandosi nel caso di opera di autore non vivente e realizzata da più di settant'anni. La Ricorrente intende evidenziare che gli immobili beneficierebbero, ai sensi dell'art. 13, c. 3, lett. a) d.l. n. 201/2011, della riduzione del
50% della base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU con la conseguente ulteriore deduzione dell'avvenuto esatto integrale pagamento del tributo rendendosi pertanto illegittima la impugnata pretesa fiscale ad integrazione di quanto già versato. Evidenzia inoltre che lo stesso Comune di Roma, fino al periodo di imposta 2015, non ebbe a muovere contestazioni o rilievi ai versamenti effettuati in pari misura e per gli stessi immobili. Da ultimo la Ricorrente contesta vizi relativi alla sottoscrizione del documento ingiuntivo da parte di dipendente non munito del potere di firma.
Il Comune di Roma controdeduce evidenziando che al fine della fruizione del beneficio fiscale invocato dalla Fondazione ricorrente occorre che gli immobili siano sottoposti a “vincolo diretto “ imposto da un decreto ministeriale notificato e trascritto, e che tali provvedimenti non risultano essere stati documentati dalla Ricorrente. In atti non sarebbe reperibile neppure alcun decreto per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_3.
Sulla previa istanza di sospensione del provvedimento il Collegio dichiara la stessa inammissibile per mancanza dei requisiti normativi richiesti ex art. 47 D.lgs. 546/92. Nel caso di specie l'Ufficio non è stato posto nella condizione di operare in ordine a tale valutazione, atteso che la contribuente non ha prodotto idonea documentazione.
Va in premessa dispiegato come di seguito il quadro normativo riferito al tema in discussione.
Secondo le norme di riferimento per la soluzione del caso in esame, si deduce che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in parola, elemento necessario e discriminante è l'apposizione del vincolo diretto su quegli immobili di cui si vuole riconoscere l'interesse storico ed artistico.
Sulla pretesa riduzione della base imponibile dell'IMU la stessa è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 13, c.
3, lett. a), d.l. n. 201/2011 “per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Si osserva inoltre che a sua volta, l'art. 10 d.lgs. n.
42/2024 prevede, al c. 1, un vincolo ex lege e al c. 3, che può essere imposto con apposita dichiarazione di interesse culturale: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” (c. 1, vincolo ex lege). “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (…)” (c. 3, vincolo costituito con la dichiarazione di cui al precitato art. 13).
Quanto alla individuazione dei beni che possono considerarsi vincolati ex lege, o da assoggettare a vincolo costitutivo, soccorrono i criteri enunciati nel c. 4, che si riportano di seguito limitatamente ai beni immobili, i soli di interesse nel presente giudizio: “Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; (…) f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
(…) l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale”. Il c. 5 aggiunge che: “Salvo quanto disposto dagli articoli
64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. L'art. 12, c. 1, aggiunge che: “ Le cose indicate all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”.
Ciò premesso, sul caso specifico relativo al solo immobile di Indirizzo_3 si deve qui osservare, principiando dalle opere di autore non vivente che risalgono ad oltre 70 anni, che dal combinato disposto degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004, si desume che non vi è alcun automatismo tra l'essere l'opera di autore non vivente e risalire a più di 70 anni e l'assoggettamento a vincolo vuoi ex lege, vuoi costitutivo. Dunque alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere che sia allo stato soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 10, c. 1 o c. 3, d.lgs. n. 42/2004, l'immobile di Indirizzo_3 L'immobile in questione, invero, pur essendo opera di autore non vivente e risalendo a più di settanta anni (prima del
2019), non risulta allo stato vincolato, essendo in corso il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (secondo quanto si desume dal documento, esibito dalla ricorrente, che consiste in una attestazione proveniente dal MIBAC datata 3.2.2014).
Se è' vero che in base all'art. 12, d.lgs. n. 42/2004, gli immobili di cui all'art. 10 che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della parte II del d.lgs. n. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, tuttavia, si deve trattare, perché vi sia un regime vincolistico ex lege, di un immobile che rientra nel c. 4 dell'art. 10, d.lgs. n. 42/2004, e tanto non è dimostrato nel caso di specie, non risultando che il compendio di IIndirizzo_3 sia una villa, un parco, un giardino, una piazza, o altro immobile menzionato nel c. 4.
Inoltre, e ciò risulta dirimente, il solo fatto di essere l'immobile assoggettato al d.lgs. n. 42/2004 di per sé non dà diritto al beneficio fiscale qui invocato, che è previsto da una norma fiscale che è di stretta interpretazione. La disposizione fiscale prevede il beneficio solo per gli immobili di cui all'art. 10 d.lgs. n.
42/2004, e non può ritenersi che un immobile vi rientri se non vi è stato un riconoscimento dell'interesse culturale. Né, come detto, la parte ricorrente ha dimostrato tale interesse culturale, ove si consideri che non sembra, in base ai dati forniti in giudizio, che l'immobile in questione ricada tra le fattispecie di cui al c. 4 dell'art. 10 d.lgs. n. 42/2004.
Per quanto riguarda, invece, gli altri quattro complessi immobiliari, l'Ufficio sostiene che, sia nel caso di vincolo diretto che di vincolo indiretto che, come è noto, non comporta per il proprietario alcun particolare trattamento di favore ai fini IMU il rilascio della certificazione di storicità, è sempre comunque necessario.
Dal quanto appena esplicitato si desume che:
(a) l'agevolazione fiscale spetta per gli immobili soggetti a vincolo ex art. 10, d.lgs. n. 42/2004, che a sua volta contempla sia il vincolo ex lege, sia il vincolo “costitutivo” che viene imposto con la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13; entrambi tali vincoli rientrano nel genus del “vincolo diretto” (tal esegesi si desume anche dalla sentenza della Cassazione, sez. V, 29.12.2004 n. 24167 invocata dal
Comune resistente);
(b) l'agevolazione fiscale non spetta per gli immobili soggetti a vincolo indiretto, disciplinato in altra disposizione del d.lgs. n. 42/2004, diversa dall'art. 10, e non richiamata dalla norma tributaria;
(c) la norma sull'agevolazione fiscale si limita a richiamare l'art. 10 d.lgs. n. 42/2004, che contempla sia il vincolo ex lege che il vincolo costitutivo, ma non indica con quali specifici mezzi di prova deve essere fornita la prova del vincolo;
(d) posto la norma fiscale richiama l'art. 10, d.lgs. n. 42/2004, per i vincoli imposti o esistenti ex lege prima del d.lgs. n. 42/2004, occorre avere riguardo alle corrispondenti disposizioni previgenti, ratione tempore applicabili, in ragione dell'epoca di apposizione del vincolo;
nella specie disputandosi di vincoli asseritamente risalenti al 1955, occorre avere riguardo agli artt. 2 e 3 della l. n. 1089/1939, quanto al vincolo diretto, vuoi ex lege, vuoi frutto di apposita dichiarazione, che in base alla l. n. 1089/1939 si chiamava “dichiarazione di interesse particolarmente importante”, e ora si chiama “dichiarazione di interesse culturale”. A questo punto ad avviso del Collegio si ritiene che la Fondazione ha fornito elementi di prova concordanti ed esaustivi, anche se non ha esibito immediatamente, come richiesto dal Comune di Roma,
i decreti ministeriali impositivi del vincolo sui quattro immobili come sopra riferiti. Sotto tale profilo, il
Collegio ribadisce che l'art. 13, c. 3, lett. a), d.l. n. 201/2011, si limita a stabilire che il beneficio fiscale spetta agli immobili sottoposti a vincolo ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004, e non specifica affatto come tale prova debba essere fornita. Siccome la prova è libera e atipica, sebbene la “prova principe sia il decreto ministeriale”, la prova può tuttavia essere fornita con altri mezzi, purché univoci e convincenti. Occorre
d'altro canto considerare che spesso i vincoli sono stati imposti – come è nella specie – oltre 50 anni fa, e quindi non sempre è semplice reperire i provvedimenti originali.
Nel caso di specie la Ricorrente, dopo vari rinvii della causa, ha da ultimo reperito e fornito i seguenti mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni:
- una attestazione proveniente dal MIBAC, datata 3.2.2014, in cui si afferma che gli immobili di Indirizzo_5-Indirizzo_6-Indirizzo_4, sono stati sottoposti a vincolo con d.m. 30.7.1955, mentre l'immobile di Indirizzo_7, è stato sottoposto a vincolo con d.m. 12.12.1955; tale attestazione indica anche la data della trascrizione dei vincoli;
- due note di trascrizione su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, risalenti all'epoca di imposizione dei suddetti vincoli;
- attestazioni che i vincoli sono stati trascritti nei registri immobiliari;
- certificati notarili Notaio de Faccendis che attestano la trascrizione del vincolo e attestazioni di trascrizione dei vincoli presso Conservatoria R.Imm.,Archivio di Stato, Banca d'Italia e Archivio Vaticano;
-statuto;
-autorizzazioni a lavori per annualità pregresse.
Orbene, tutti tali elementi forniscono un principio di prova plausibile che gli immobili siano soggetti a vincolo diretto, imposto nel 1955, e debitamente trascritto. Che si tratti di vincolo diretto, e non di vincolo indiretto, si desume dalle note di trascrizione esibite in atti, in cui si fa menzione dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 1089/1939, corrispondenti all'art. 10 c. 3, d.lgs. n. 42/2004, e si afferma che i decreti dichiarano gli immobili di interesse particolarmente importante.
In particolare così disponeva l'art. 2 l. n. 1089/1939, in vigore nel 1955, data di imposizione del vincolo:
“Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la Educazione Nazionale”.
Invece, il vincolo indiretto, all'epoca della imposizione del vincolo de quo, era regolato dall'art. 21, l. n.
1089/1039, a tenore del quale “Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono”.
Dagli atti risulta con evidenza dalla terminologia delle note di trascrizione, in cui si fa riferimento alla dichiarazione di interesse particolarmente importante e agli artt. 2 e 3, l. n. 1089/1939, che sia stato imposto un vincolo diretto, e non un vincolo indiretto, nel qual caso nella nota di trascrizione si sarebbe fatta menzione dell'art. 21 l. n. 1089/1939 e si sarebbe utilizzata una diversa terminologia. Il Comune si limita a una contestazione generica sull'esistenza e contenuto dei decreti ministeriali, laddove, nei suoi poteri di accertamento tributario, ha la possibilità di accedere ai registri immobiliari per verificare le trascrizioni dei vincoli, e di chiedere notizie al Ministero per i beni e le attività culturali, ove intenda acquisire l'originale o copia dei decreti impositivi del vincolo. Senza una specifica contestazione della autenticità dei documenti prodotti in giudizio, e a fronte di concomitanti risultanze documentali (note di trascrizione, attestazione del MIBAC, certificato notarile, perizia di parte), le asserzioni del Comune circa la possibilità che si tratti di vincolo indiretto e non diretto urtano contro le risultanze delle note di trascrizione, che menzionano decreti ministeriali che hanno dichiarato gli immobili particolarmente importanti ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 1089/1939, facendo univoco riferimento a vincoli diretti sugli interi immobili, e non a vincoli indiretti, né a vincoli diretti parziali riguardanti solo una parte di ciascun compendio immobiliare. Non c'è traccia documentale del regime giuridico dei vincoli indiretti.
A questo punto il Collegio non può che ritenere veritiera l'esistenza del vincolo culturale diretto su quattro dei cinque immobili oggetto dell'accertamento IMU come innanzi dispiegato. Tanto basta per accogliere il ricorso in relazione ai quattro immobili sopra menzionati, con assorbimento delle altre censure come di seguito esplicitate:
-Va respinta la censura secondo cui il Comune non ha sollevato contestazioni fino al 2015. Si tratta infatti di periodi di imposta differenti e l'inerzia del Comune in passato, che può essere attribuibile alle più svariate ragioni, e non necessariamente al riconoscimento dell'esistenza di un titolo al beneficio fiscale, è irrilevante. Non si può ravvisare il vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa o di acquiescenza, in relazione a periodi di imposta diversi.
-Va infine disattesa la censura relativa al difetto di poteri in capo al dirigente che ha emesso l'avviso di accertamento, atteso che il provvedimento indica in epigrafe i provvedimenti attributivi del potere, provvedimenti facilmente accessibili al contribuente.
-Il ricorso va respinto quanto all'IMU relativa all'immobile di Indirizzo_4, e accolto quanto all'IMU relativa agli immobili di Indirizzo_5, Indirizzo_6, Indirizzo_4, Indirizzo_7. Il provvedimento amministrativo va annullato nella parte in cui chiede una maggiore IMU per tali quattro immobili, e quantifica sanzioni e interessi in relazione ai medesimi, mentre resta in vita quanto all'IMU per l'immobile di Indirizzo_3. Per ragioni di chiarezza, il Comune dovrà adottare un nuovo provvedimento contenente gli importi dovuti solo per l'immobile di IIndirizzo_3
, quanto a tributo, sanzioni e interessi.
Si annulla dunque parzialmente l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 80843 - Prot.
QB/2024/686894 del 16/10/2024 per IMU 2021 come in dispositivo.
Le spese di lite, in ragione dell'esito parzialmente vittorioso, possono essere compensate in ragione del
50% e per il restante 50% poste a carico del Comune e liquidate in dispositivo in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il contributo unificato è ripetibile a carico del Comune in ragione del 50%
P.Q.M.
In accoglimento parziale del ricorso lo stesso va respinto quanto all'IMU relativa all'immobile di
Indirizzo_4, e accolto quanto all'IMU relativa agli immobili di Indirizzo_5, Indirizzo_6, Indirizzo_4, Indirizzo_7. Il provvedimento amministrativo impugnato va annullato nella parte in cui chiede una maggiore IMU per tali quattro immobili, e quantifica sanzioni e interessi in relazione ai medesimi, mentre resta in vita quanto all'IMU per l'immobile di Indirizzo_3
. Le spese di lite, in ragione dell'esito parzialmente vittorioso, possono essere compensate in ragione del 50% e per il restante 50% poste a carico del Comune nella misura di euro 2.000, oltre accessori di legge,e liquidate in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il contributo unificato è ripetibile a carico del Comune in ragione del 50%. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Presidente (MariaLauraPetrongari)