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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1484/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1484/2024 tra
(C.F.: e P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Maurizio P.IVA_2
Piacenza;
- RICORRENTE -
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Martino;
- RESISTENTE -
e
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot;
- TERZA INTERVENUTA -
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 11:34 innanzi al Tribunale in composizione collegiale – sez. specializzata agraria – nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice Relatore
Dott. Agr. Sergio Brero Esperto
Dott. Agr. Adriano Paoletti Esperto sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Maurizio Piacenza nonché personalmente il Direttore Generale dell
[...]
, dott. Parte_1 Per_1 Parte_2 per parte convenuta l'Avv. Luca Martino;
per la terza interventrice l'Avv. Massimo Scisciot.
Il Presidente invita i difensori delle parti a procedere alle repliche.
1 L'Avv. Piacenza evidenzia l'irrilevanza della giurisprudenza amministrativa richiamata da controparte in quanto inconferenti rispetto al caso di specie: al riguardo rileva che tali sentenze afferiscono a concessioni demaniali rette da normativa ed iter differente dalla materia contrattualistica oggetto del presente giudizio (contratti di affitto retti da una disciplina speciale); inoltre, in dette pronunce l'ente concessionario non aveva consentito l'esercizio del diritto di prelazione all'affittuario SC (come invece accaduto nel caso di specie) e, nell'individuare l'offerta rilevante ai fini della prelazione, individuano la stessa in quella del giovane imprenditore in quanto soggetto che aveva già maturato il diritto a contrarre (pur essendo, nel caso di specie, alla data in cui andava consentito l'esercizio del diritto di prelazione, già pervenuta la manifestazione di interesse da parte del giovane imprenditore che era poi stato sorteggiato come aggiudicatario, in quanto comunque non poteva ritenersi individuato il soggetto che sarebbe stato il futuro contraente e l'unica offerta aggiudicataria, sia pure sotto condizione, era quella del migliore offerente).
Rileva che, nel caso di specie, in ambito di rapporti contrattuali di affitto agrario e non di concessioni demaniali, e disciplinati, pertanto, dall'art. 4bis, comma 4 della legge n. 203/1982, in tema di prelazione agraria. Evidenzia che nel caso di specie, trattandosi di contratto di affitto agrario, la materia è regolata dalla disciplina civilistica e dalla normativa agraria. La norma di riferimento (art. 4 bis) è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di escludere la fondatezza dell'interpretazione fornita dalla controparte. Evidenzia che l ha sempre Parte_1 correttamente agito, offrendo al prelazionario le condizioni previste dalla legge stessa nel rispetto della norma di cui all'art. 4 bis della legge n. 203/1982 e della giurisprudenza della Cassazione.
Rileva, altresì, che il prelazionario non ha correttamente esercitato il diritto di prelazione, non avendo offerto alle condizioni proposte dall'aggiudicatario all'esito della gara pubblica. Ribadisce, pertanto, l'illegittimità dell'occupazione dei fondi a far tempo dall'11 novembre 2023 in assenza di valido titolo e/o diritto di ritenzione, con conseguente fondatezza della domanda di rilascio proposta. In definitiva, dunque, richiama le conclusioni formulate nel ricorso.
L'Avv. Martino si riporta ai propri scritti difensivi, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Ribadisce l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui all'art. 4 bis della legge 203/1982 ed art. 6, comma 4 bis del d. lgs. 228/2001 e la sussistenza della giurisdizione ordinaria, evidenziando che la normativa applicata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata è la stessa invocata da controparte e che i principi espressi da tali pronunce sono tal quali riproducibili nel presente giudizio in quanto il procedimento di scelta del contraente è il medesimo e vale sia per i beni demaniali che per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
2 Rileva che l'interpretazione della citata disciplina normativa fornita dall'Ente non è rispettosa del diritto di prelazione dell'affittuario SC. Ribadisce che l'Ente avrebbe dovuto, nell'effettuare la denuntiatio, comunicare tutte le manifestazioni di interesse fino a quel momento pervenute e doveva riconoscere all'affittuario SC (peraltro, in specie, anche giovane imprenditore) la possibilità di stipulare il contratto al prezzo a base d'asta.
L'Avv. Scisciot insiste sulla legittimità del proprio intervento adesivo, evidenziando la sussistenza del proprio interesse e richiamando integralmente tutte le difese, in rito e in merito, e le argomentazioni giuridiche svolte dalla difesa dell'Ente, evidenziando la piena legittimità della procedura seguita dall'Ente in quanto perfettamente rispondente ai dettami di cui al D.Lgs.
228/2001.
Su richiesta del Presidente:
L'Avv. Piacenza, alla luce del fatto che fino, alla prima rata dell'annata agraria in corso controparte ha regolarmente corrisposto l'indennità di occupazione nell'importo pari al canone a base d'asta, dichiara di limitare la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione al secondo semestre ed eventuali successive e di limitare la domanda di condanna al risarcimento alla differenza tra il canone precedente ed il canone a base d'asta.
L'Avv. Martino dichiara che quanto all'indennità di occupazione per il secondo semestre dell'annata in corso ed eventuali futuri non c'è alcuna contestazione.
Il Tribunale – Sezione Specializzata Agraria si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:53, alla presenza dei difensori delle parti, il Tribunale decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza che si allega al presente verbale.
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
3 N. R.G. 1484 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice Relatore
Dott. Agr. Sergio Brero Esperto
Dott. Agr. Adriano Paoletti Esperto nella causa R.G. n. 1484/2024; definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:
1. dichiara cessato per finita locazione alla data dall'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario per cui è causa, avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della CP_2
, siti nel Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così identificati al
[...]
Catasto Terreni:
2. condanna parte resistente a rilasciare i fondi innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose, entro la data dell'11 novembre 2025;
3. condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 7.612,50 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta sino alla data stabilita per il rilascio;
4 4. rigetta la domanda proposta da parte ricorrente di risarcimento del maggior danno subito;
5. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
6. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza completa di motivazione.
Cuneo, 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1484/2024 tra
(C.F.: e P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Maurizio P.IVA_2
Piacenza;
- RICORRENTE -
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Martino;
- RESISTENTE -
e
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot;
- TERZA INTERVENUTA -
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 11:34 innanzi al Tribunale in composizione collegiale – sez. specializzata agraria – nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice Relatore
Dott. Agr. Sergio Brero Esperto
Dott. Agr. Adriano Paoletti Esperto sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Maurizio Piacenza nonché personalmente il Direttore Generale dell
[...]
, dott. Parte_1 Per_1 Parte_2 per parte convenuta l'Avv. Luca Martino;
per la terza interventrice l'Avv. Massimo Scisciot.
Il Presidente invita i difensori delle parti a procedere alle repliche.
1 L'Avv. Piacenza evidenzia l'irrilevanza della giurisprudenza amministrativa richiamata da controparte in quanto inconferenti rispetto al caso di specie: al riguardo rileva che tali sentenze afferiscono a concessioni demaniali rette da normativa ed iter differente dalla materia contrattualistica oggetto del presente giudizio (contratti di affitto retti da una disciplina speciale); inoltre, in dette pronunce l'ente concessionario non aveva consentito l'esercizio del diritto di prelazione all'affittuario SC (come invece accaduto nel caso di specie) e, nell'individuare l'offerta rilevante ai fini della prelazione, individuano la stessa in quella del giovane imprenditore in quanto soggetto che aveva già maturato il diritto a contrarre (pur essendo, nel caso di specie, alla data in cui andava consentito l'esercizio del diritto di prelazione, già pervenuta la manifestazione di interesse da parte del giovane imprenditore che era poi stato sorteggiato come aggiudicatario, in quanto comunque non poteva ritenersi individuato il soggetto che sarebbe stato il futuro contraente e l'unica offerta aggiudicataria, sia pure sotto condizione, era quella del migliore offerente).
Rileva che, nel caso di specie, in ambito di rapporti contrattuali di affitto agrario e non di concessioni demaniali, e disciplinati, pertanto, dall'art. 4bis, comma 4 della legge n. 203/1982, in tema di prelazione agraria. Evidenzia che nel caso di specie, trattandosi di contratto di affitto agrario, la materia è regolata dalla disciplina civilistica e dalla normativa agraria. La norma di riferimento (art. 4 bis) è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di escludere la fondatezza dell'interpretazione fornita dalla controparte. Evidenzia che l ha sempre Parte_1 correttamente agito, offrendo al prelazionario le condizioni previste dalla legge stessa nel rispetto della norma di cui all'art. 4 bis della legge n. 203/1982 e della giurisprudenza della Cassazione.
Rileva, altresì, che il prelazionario non ha correttamente esercitato il diritto di prelazione, non avendo offerto alle condizioni proposte dall'aggiudicatario all'esito della gara pubblica. Ribadisce, pertanto, l'illegittimità dell'occupazione dei fondi a far tempo dall'11 novembre 2023 in assenza di valido titolo e/o diritto di ritenzione, con conseguente fondatezza della domanda di rilascio proposta. In definitiva, dunque, richiama le conclusioni formulate nel ricorso.
L'Avv. Martino si riporta ai propri scritti difensivi, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Ribadisce l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui all'art. 4 bis della legge 203/1982 ed art. 6, comma 4 bis del d. lgs. 228/2001 e la sussistenza della giurisdizione ordinaria, evidenziando che la normativa applicata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata è la stessa invocata da controparte e che i principi espressi da tali pronunce sono tal quali riproducibili nel presente giudizio in quanto il procedimento di scelta del contraente è il medesimo e vale sia per i beni demaniali che per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
2 Rileva che l'interpretazione della citata disciplina normativa fornita dall'Ente non è rispettosa del diritto di prelazione dell'affittuario SC. Ribadisce che l'Ente avrebbe dovuto, nell'effettuare la denuntiatio, comunicare tutte le manifestazioni di interesse fino a quel momento pervenute e doveva riconoscere all'affittuario SC (peraltro, in specie, anche giovane imprenditore) la possibilità di stipulare il contratto al prezzo a base d'asta.
L'Avv. Scisciot insiste sulla legittimità del proprio intervento adesivo, evidenziando la sussistenza del proprio interesse e richiamando integralmente tutte le difese, in rito e in merito, e le argomentazioni giuridiche svolte dalla difesa dell'Ente, evidenziando la piena legittimità della procedura seguita dall'Ente in quanto perfettamente rispondente ai dettami di cui al D.Lgs.
228/2001.
Su richiesta del Presidente:
L'Avv. Piacenza, alla luce del fatto che fino, alla prima rata dell'annata agraria in corso controparte ha regolarmente corrisposto l'indennità di occupazione nell'importo pari al canone a base d'asta, dichiara di limitare la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione al secondo semestre ed eventuali successive e di limitare la domanda di condanna al risarcimento alla differenza tra il canone precedente ed il canone a base d'asta.
L'Avv. Martino dichiara che quanto all'indennità di occupazione per il secondo semestre dell'annata in corso ed eventuali futuri non c'è alcuna contestazione.
Il Tribunale – Sezione Specializzata Agraria si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:53, alla presenza dei difensori delle parti, il Tribunale decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza che si allega al presente verbale.
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
3 N. R.G. 1484 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice Relatore
Dott. Agr. Sergio Brero Esperto
Dott. Agr. Adriano Paoletti Esperto nella causa R.G. n. 1484/2024; definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:
1. dichiara cessato per finita locazione alla data dall'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario per cui è causa, avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della CP_2
, siti nel Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così identificati al
[...]
Catasto Terreni:
2. condanna parte resistente a rilasciare i fondi innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose, entro la data dell'11 novembre 2025;
3. condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 7.612,50 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta sino alla data stabilita per il rilascio;
4 4. rigetta la domanda proposta da parte ricorrente di risarcimento del maggior danno subito;
5. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
6. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza completa di motivazione.
Cuneo, 6 giugno 2025
Il Presidente
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