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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1459/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1459/2023 promossa da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Filippo Donati ed Augusto Dossena, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta Comunale nr. 323 del 4.12.2023 e determinazione n. 895 rg del 7.12.2023, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Antichi, come da procura in atti
-appellato -
avverso la sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 16.1.2023;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2023 del 13 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Grosseto, nella persona del Giudice Mario Venditti, a definizione del procedimento recante n. R.G. 2669/2016, pubblicata in data 16.01.2023, mai notificata, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, nonché la legittimazione passiva del : Controparte_1 - nel merito, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il credito della parte convenuta-opposta, la società nei confronti dell'ingiunto, nella Parte_1 misura di cui al d.i. opposto n. 715/16 RG Trib. Grosseto ed all'effetto, condannare parte attrice-opponente al pagamento in favore della parte convenuta-opposta, della somma ingiunta con il d.i. 715/2016 RG Trib.
Grosseto, così confermando il medesimo integralmente ed in ogni sua parte e respingendo in toto l'opposizione ex adverso svolta;
- in subordine, ed in denegata ipotesi condannare in ogni caso parte attrice-opponente al pagamento, in favore della della maggiore o minore somma che all'esito della esperita istruttoria sarà accertata Parte_1 come dovuta dalla parte opponente in favore della parte opposta;
in ulteriore subordine e/o anche in via alternativa, condannare parte attrice-opponente al pagamento, in favore della società della Parte_1 somma che all'esito della esperita istruttoria sarà accertata come dovuta quale indebito arricchimento di cui ha beneficiato il Comune di in danno della . CP_1 Parte_1
- in via istruttoria, accogliere le istanze avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. DCV che il , già prima degli Controparte_1 eventi di anossia verificatisi nella laguna, si avvaleva per lo smaltimento delle carcasse di animali della ditta
, ditta - per quanto a sua conoscenza - specializzata nel settore di interesse? 2. DCV che il prezzo Parte_1 medio praticato dalla società l Comune di per analoghe operazioni di smaltimento carcasse Pt_1 CP_1 animali, già effettuate in favore del era stato concordato ed approvato in euro 0,70., come risulta CP_1 anche dal DOC H che le si mostra in copia? Si indica sul capitolo 1 il teste e sui cap 1 e 2 il teste Testimone_1 geometra .
3. DCV che l'incarico inerente la raccolta e lo smaltimento delle carcasse di pesce Testimone_2 prodotte dal grave fenomeno di anossia verificatosi nella laguna di , nell'estate del 2015, fu conferito CP_1 alla ditta ? 4. DCV che per quanto di sua conoscenza, virgola e come risulta anche dalla citata Parte_1 ordinanza numero 122/2015, che le si mostra ad Doc. 4, per far fronte all'immane quantitativo di carcasse di pesce la ditta fu autorizzata ad un certo punto da valersi per il trasporto ai centri di smaltimento, Pt_1 anche di ditte esterne, come la RA Srl e la NI srl. Sui capitoli 3 4 il test geometra , Testimone_2
l'allora assessore all'Ambiente il signor 5. DCV che la ha CP_2 Testimone_1 Controparte_3 espletato il servizio di raccolta in oggetto, già a far data dalla metà del mese di luglio (quando inizia la anossia)
a buona parte del mese di agosto 2015. Esso servizio, è consistito nella raccolta in loco delle carcasse di pesce, direttamente e/o mezzo scarrettamento scadenzato, nel trasporto di esso rifiuto speciale a smaltimento, previo passaggio in sede e/o mediante trasporto diretto al centro autorizzato di distruzione finale? 6. DCV che più volte e in più occasioni, alla sua presenza, i funzionari interpellati del e gli organi Controparte_1 amministrativi rassicuravano la e la stessa pesca , che il servizio in oggetto, Parte_1 CP_1 CP_4 quale spesa a carico del medesimo sarebbe stato saldato interamente da quest'ultimo alla ditta CP_1 esecutrice? 7. DCV che la ditta. procedeva per ogni trasporto ad eseguire le pesate di riscontro delle Parte_1 carcasse prelevate? E tali pesate, erano poi riscontrate in sede di smaltimento finale del rifiuto? 8. DCV che le pesate delle carcasse rimosse, eseguite dalla ditta sono state utilizzate, in accordo con il , Pt_1 CP_1 dalla per la determinazione dei danni subiti e la successiva richiesta risarcitoria Controparte_5 avanzata alle autorità regionali? Sui capitoli 5 i testi e sul Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes Per_ capitolo 6 e 8 il signor e sui capitoli 5 e 7 il signor per il signor e il Testimone_1 Testimone_5 signor .
9. DCV se riconosce le fatture che le vengono mostrate? Se sì, a quali servizi si Testimone_6 riferiscono e se sono state a lei saldate dalla ditta Sul capitolo 9 il signor , il signor Parte_1 Testimone_5
e il signor . 10. DCV che a seguito ed in conseguenza del ricevimento della Testimone_7 Testimone_6 fattura n. 23/2015 inerente l'importo richiesto dalla saldo di tutte le operazioni espletate e parimenti Pt_1 dei costi già anticipati per il saldo delle spese di trasporto e di quelle corrisposte agli impianti di smaltimento finale, provvedesse come da documenti A e B che vi si mostra, a stanziare l'importo di 71.000 € in favore dell'ingegner (per la copertura delle spese in questione) e parimenti a ratificare la relativa variante al Per_2 bilancio 2015? Sul capitolo 10 l'ex sindaco , il consigliere e l'ex assessore Persona_3 Tes_8 all'ambiente d'ora in caso di prove per testi articolate da controparti., riservando ogni Persona_4 valutazione sull'ammissibilità delle stesse, si indicano in controprova i testi sopra citati, ovvero il geometra
, l'allora assessore all'Ambiente il signor il signor Testimone_2 CP_2 Testimone_1 Tes_5
, il signor e il signor . * Si insiste altresì nella richiesta ex articolo 210
[...] Testimone_7 Testimone_6
CPC, affinché l'Ecc.mo Giudicante ordini la produzione in giudizio da parte del Comune di della CP_1 documentazione contrattuale inviata il 29/04/2016 dal medesimo alla ditta e dalla stessa Parte_1 reinoltrata al primo - debitamente sottoscritta - in allegato alla corrispondenza del 19/05/2016. (doc. E in allegato). Essa documentazione dovrà comprendere in particolar modo, l'allegato intestato “dichiarazione di affidamento del servizio raccolta e smaltimento carcasse, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 122/2015
(art. 38 d.lgs. 163/06), come firmato dalla ditta e munito della relativa attestazione protocollare di Pt_1 ricevimento da parte del Si chiede, sempre ex articolo 210 CC., che l'Ecc.mo giudicante voglia altresì CP_1 ordinare al la produzione in giudizio della documentazione amministrativa e contabile, Controparte_1 correlata, conseguente e/o anche solo connessa alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (allegati A e B) da cui risulti attestato ed esplicato l'ivi menzionato stanziamento di euro 71.000,00 (capitolo di spesa 86307) in favore del dirigente Ing. per gli interventi di somma urgenza disposti in occasione della situazione Per_2 emergenziale di cui oggi è causa;
nonché risulti attestata ed esplicata, la ratifica della menzionata variazione di bilancio 2015 per gli interventi de qua.. * Si fa istanza per l'ammissione di CTU tecnica/contabile, la quale - chiarita la metodologia da seguire per lo smaltimento di rifiuti. C1 secondo la normativa di settore - verifichi l'esatta corrispondenza tra le somme richieste in pagamento dalla per i quantitativi Controparte_3 complessivamente smaltiti. (ed azionate in monitorio) rispetto alla sommatoria del servizio reso dalla medesima, unito alle spese sostenute dalla per l'attività certificata di trasporto e smaltimento del Parte_1 rifiuto, anche a mezzo di ditte di supporto e/o centri di distruzione autorizzati. Operazioni tutte attestate dalle fatture depositate in atti (docc. da 8 a 16 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e certificate altresì dalle risultanze dei registri aziendali - in particolar modo dai registri di carico e scarico previsti dal Reg
CEE/1069 - sia della ditta sia della ditta RA Srl, sia delle dalla , sia dell e Parte_1 Parte_2 Pt_3 dell' Ilog srl, che si chiede sin d'ora il CTU venga autorizzato a consultare ed estrarre, ovvero di cui l'eccellentissimo Giudicante, all'uopo, ne voglia disporre l'acquisizione, sempre ex art. 210 CPC”
Per l'appellato : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrarie istanze disattese, Controparte_1 respingere l'appello proposto dall'appellante avverso la Sentenza n. 45/2023, del 16.01.2023 del Parte_1
Tribunale di Grosseto, questa integralmente confermando, e comunque ed in ogni caso accogliere l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2016 del 19/07/2016 per Controparte_1
i motivi tutti enunciati nell'atto di opposizione, da aversi per qui richiamati e riproposti;
con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la (di seguito aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Grosseto, Parte_1 Pt_1 in data 19.7.2016, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 715/2016 nei confronti del (di Controparte_1 seguito per il pagamento in suo favore della somma di euro 70.708,39, oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'attività di raccolta e smaltimento di carcasse di pesce morto nella Laguna di , da essa svolta su incarico del predetto Ente nei mesi di luglio e agosto 2015. CP_1
Il Comune aveva proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
il proprio difetto di legittimazione passiva, dato che l'attività di smaltimento di carcasse di pesce era stata svolta dalla sulla base dell'ordinanza contingibile e urgente n. 122 del Pt_1
25/07/2015 emessa dal Sindaco ex art. 54 del d.lgs 267/2000 quale Ufficiale di Governo, per cui la domanda avrebbe dovuta essere proposta nei confronti del Ministero dell'Ambiente, nonché il difetto di competenza del Tribunale di Grosseto in quanto la domanda giudiziale avrebbe dovuta essere proposta dinanzi al
Tribunale di Firenze ed aveva contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla anche in punto di quantum debeatur. Pt_1 Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e proposto, in via Pt_1 subordinata, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti.
Con provvedimento del 11.10.2017 il Giudice di prime cure, “ritenuta provata l'esistenza del credito alla luce della produzioni documentali in atti;
ritenuto necessario procedere a consulenza tecnico contabile al fine di quantificare il servizio di smaltimento eseguito dal creditore opposto in relazione alle contestazioni relativa al quantum preesistenti alla causa […]” aveva disposto una c.t.u. al fine di verificare il costo complessivo sostenuto dalla e la corrispondenza di tale costo alle fatture poste a sostengo dell'ingiunzione. Pt_1
All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 45/2023 pubblicata in data
16.1.2023, aveva accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del revocando CP_1 il decreto ingiuntivo opposto ed aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata dall'opposta ex art. 2041 c.c., condannando la stessa al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“..si ritiene in diritto di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la domanda ingiunzionale è stata rivolta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione.
Invero, a fondamento della domanda monitoria, la società ha assunto d'aver effettuato, su incarico Pt_1 del Comune di , attività di raccolta e smaltimento delle carcasse di pesce morto nella Laguna a causa CP_1 della situazione di grave emergenza causata dall'anossia delle acque nel bimestre luglio-agosto 2015, sostenendone tutti i costi, ivi compresi quelli per il reperimento dei mezzi necessari al trasporto di emergenza.
Deduce, tuttavia, che l'ente pubblico non avrebbe onorato la fattura n. 22 del 23.11.2015, costringendola ad agire giudizialmente per il pagamento.
La lettura del ricorso ex art. 633 c.p.c. e la documentazione ivi allegata (docc. 5/A e 7), non lasciano margini di equivoco sull'individuazione del titolo posto a fondamento del credito, costituito dalle ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 120 del 17.7.2015 e n. 122 del 25.7.2015 (docc. 3 e 4).
Invero, la fattura commerciale allegata al ricorso richiama l'ordinanza n. 122/2015 e l'intimazione di pagamento datata 19.5.2016, trasmessa alle amministrazioni dal legale dell'impresa, recita testualmente:
“In via preliminare ed assorbente preme chiarire la natura e gli esatti confini del rapporto giuridico intercorso tra Codesta Amministrazione Comunale e la ditta rapporto originatosi del resto a seguito di ben Parte_1 due ordinanze comunali (la n. 120/15 e la n. 122/15), ordinanze con cui Codesto Spett.le Comune, stante la conclamata situazione emergenziale, imponeva senza indugio lo smaltimento del rifiuto di origine animale C2
(costituito appunto dalle carcasse di pesce lagunare), prodotto in conseguenza del noto fenomeno di anossia che a far data da luglio 2015 aveva interessato alla Laguna. L'imposizione era chiaramente volta a porre rimedio alla situazione emergenziale in cui all'epoca dei fatti versava la laguna e la comunità orbetellana tutta. La ditta (…) veniva pertanto investita di tale onere, con integrale organizzazione di mezzi e Parte_1 spese a suo carico”.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “il potere di ordinanza spettante al Sindaco per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il Sindaco agisce non come rappresentante dell'Ente territoriale, ma quale Ufficiale di governo” (cfr. ex plurimis Cass. n. 3655/2018 e Cass. n. 5970/2019).
Nel caso di specie, quindi, la legittimazione passiva nei confronti della società Calussi è del Ministero competente, non del poiché tra le odierne parti non è intercorso alcun rapporto contrattuale. CP_1
Trattandosi di questione attinente alla legitimatio ad causam dal lato passivo - essendo stata la pretesa rivolta al - il difetto riguarda la regolarità del contraddittorio, vista la legittimazione passiva CP_1 dell'amministrazione centrale, e la domanda monitoria va quindi respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Né può accogliersi la domanda subordinata formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). L
'esercizio dell'azione di arricchimento è quindi precluso laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Ne consegue che, qualora per una ragione qualsiasi, il rimedio tipico esiste, come nel caso di specie, la tutela non può essere esercitata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento.”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la impugnando la decisione con tre motivi di Pt_1 gravame (con i quali ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del nonché di quelle di rigettare la sua domanda di ingiustificato CP_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. e di condannarlo alla refusione delle spese di lite).
L'appellante ha, inoltre, riproposto le domande già svolte in primo grado e non esaminate dal Giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, aventi ad oggetto il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e quello dell'eccezione di insussistenza del credito per mancato esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 163/2006 sollevate in primo grado dal . Controparte_1
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che il titolo posto a CP_1 fondamento del credito era costituito da ordinanze contingibili e urgenti assunte dal Sindaco, ex art. 54, co.
4, TUEL, al fine di far fronte ad una situazione di emergenza determinata da un evento di protezione civile di rilevanza regionale (e non locale) che aveva interessato un bene demaniale dello Stato, ovvero la Laguna di
Orbetello ed ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, contestando la pretesa creditoria della società appellante sia in punto di an che di quantum debeatur.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
3.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , ritenendo che il avesse adottato le Controparte_1 CP_6 ordinanze contingibili e urgenti n. 120 e n. 125 del 2015, ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL, al fine di prevenire un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, invece che per fronteggiare problematiche di tipo igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL, nonostante che le ordinanze sindacali in questione contenessero un espresso richiamo a quest'ultimo articolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa, l'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo (come, nel caso in esame, le ordinanze sindacali nn. 120/2015 del 17.5.2015 e 122/2015 del 25.7.2015) soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti dagli artt. 1362 e sgg c.c., in quanto compatibili con il provvedimento, ma il giudice è, in ogni caso, tenuto a ricostruire l'intento della P.A. ed il potere che ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica) e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo (cfr, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15367 del 3.6.2024 e C.d.S. sent.
17.2.2025 n. 1279; 19.6.2023 n. 5989; 29.7.2022 n. 6699; 2.9.2013 n. 4364 e 23.7.2009 n. 4623). Tanto ricordato, nel caso di specie, non c'è dubbio che l'intento espresso dal Sindaco del di CP_1 CP_1 con le ordinanze in questione (nn. 120/2015 del 17.5.2015 e 122/2015 del 25.7.2015) fosse quello di affrontare l'emergenza che si era verificata a seguito della morte di migliaia di pesci nella laguna a causa dell'innalzamento eccessivo della temperatura dell'acqua, che aveva interessato tutta la zona compresa tra il canale Ansedonia a nord ed il canale Nassa a sud e che, per le dimensioni (innegabilmente notevoli) del fenomeno, poteva sicuramente rappresentare un pericolo per la salute della popolazione (come emerge chiaramente dalle motivazioni delle due ordinanze, ove si effettuava un costante riferimento ad una situazione di emergenza che aveva interessato le acque di varie zone dello specchio lagunare), tuttavia, appare ugualmente non dubitabile il fatto che, a prescindere dal richiamo letterale all'art. 50 del (D.Lgs Pt_4
n. 267 del 18.8.2000) contenuto nei provvedimenti predetti, nel caso di specie, quella che si era verificata nella Laguna di non poteva essere ricompresa tra le “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a CP_1 carattere esclusivamente locale” che legittimavano il Sindaco ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi del quinto comma dell'articolo citato, per ovviare a situazioni di “grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana..”, trattandosi, infatti, di un evento di rilevanza regionale che aveva interessato un bene demaniale statale e che aveva determinato il Presidente della Giunta Regionale (a cui le ordinanze erano state trasmesse su ordine del Sindaco) a dichiarare lo stato di emergenza regionale ai sensi della art. 11, comma 2 lett. a) della L. R. n.
67/2003 (vd decreto del 6.8.2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
12.8.2015 – doc. 3 del fascicolo del , per cui il Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli CP_1 all'incolumità pubblica, non poteva che affrontarlo, con provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ma nelle vesti di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 4, del TUEL e non in quello di capo del CP_1
Si evidenzia, inoltre, che il decreto emesso dal Presidente della Giunta Regionale, nel riferirsi all'ambito territoriale ed alla popolazione interessata, nonché alle risorse operative, tecniche, scientifiche da impiegare, all'entità complessiva dei danni prodotti e degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed alla straordinarietà dell'evento, aveva espressamente riconosciuto la caratteristica di emergenza gestibile meriante la protezione civile, di rilevanza non locale ed implicante la necessità di garantire “la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità
e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti” (art. 2 l.r. 67/2003).
Pertanto, considerato il contesto in cui sono state emesse le ordinanze sindacali, disciplinato dalla Legge
Regionale n. 67 del 29/12/2003 in materia di protezione civile ed il luogo interessato dall'emergenza (si ricorda che, ultimamente, con legge 24 gennaio 2025, n. 11, è stato istituito il “Parco ambientale per lo sostenibile della laguna di ”), nonché rilevato che, alla luce degli stessi, il richiamo all'art. CP_7 CP_1
50 TUEL contenuto nelle predette ordinanze sindacali risulta, oltre che non significativo, del tutto erroneo, in quanto non idoneo a rappresentare la qualità in cui il Sindaco stava agendo nell'occasione (ovvero quella di Ufficiale del Governo, di cui all'art. 54 TUEL e non di rappresentante del ), ne consegue Controparte_1 che la decisione del giudice di primo grado di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto appare immune da censure. CP_1
Non si procede all'esame del secondo e terzo motivo di gravame – con i quali l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. da lui proposta e quella di condannarlo alla refusione delle spese di lite – in quanto assorbiti nella presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 16.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1459/2023 promossa da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Filippo Donati ed Augusto Dossena, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. e p. iva ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta Comunale nr. 323 del 4.12.2023 e determinazione n. 895 rg del 7.12.2023, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Antichi, come da procura in atti
-appellato -
avverso la sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 16.1.2023;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: accogliere per i Parte_1 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2023 del 13 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Grosseto, nella persona del Giudice Mario Venditti, a definizione del procedimento recante n. R.G. 2669/2016, pubblicata in data 16.01.2023, mai notificata, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, nonché la legittimazione passiva del : Controparte_1 - nel merito, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il credito della parte convenuta-opposta, la società nei confronti dell'ingiunto, nella Parte_1 misura di cui al d.i. opposto n. 715/16 RG Trib. Grosseto ed all'effetto, condannare parte attrice-opponente al pagamento in favore della parte convenuta-opposta, della somma ingiunta con il d.i. 715/2016 RG Trib.
Grosseto, così confermando il medesimo integralmente ed in ogni sua parte e respingendo in toto l'opposizione ex adverso svolta;
- in subordine, ed in denegata ipotesi condannare in ogni caso parte attrice-opponente al pagamento, in favore della della maggiore o minore somma che all'esito della esperita istruttoria sarà accertata Parte_1 come dovuta dalla parte opponente in favore della parte opposta;
in ulteriore subordine e/o anche in via alternativa, condannare parte attrice-opponente al pagamento, in favore della società della Parte_1 somma che all'esito della esperita istruttoria sarà accertata come dovuta quale indebito arricchimento di cui ha beneficiato il Comune di in danno della . CP_1 Parte_1
- in via istruttoria, accogliere le istanze avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. DCV che il , già prima degli Controparte_1 eventi di anossia verificatisi nella laguna, si avvaleva per lo smaltimento delle carcasse di animali della ditta
, ditta - per quanto a sua conoscenza - specializzata nel settore di interesse? 2. DCV che il prezzo Parte_1 medio praticato dalla società l Comune di per analoghe operazioni di smaltimento carcasse Pt_1 CP_1 animali, già effettuate in favore del era stato concordato ed approvato in euro 0,70., come risulta CP_1 anche dal DOC H che le si mostra in copia? Si indica sul capitolo 1 il teste e sui cap 1 e 2 il teste Testimone_1 geometra .
3. DCV che l'incarico inerente la raccolta e lo smaltimento delle carcasse di pesce Testimone_2 prodotte dal grave fenomeno di anossia verificatosi nella laguna di , nell'estate del 2015, fu conferito CP_1 alla ditta ? 4. DCV che per quanto di sua conoscenza, virgola e come risulta anche dalla citata Parte_1 ordinanza numero 122/2015, che le si mostra ad Doc. 4, per far fronte all'immane quantitativo di carcasse di pesce la ditta fu autorizzata ad un certo punto da valersi per il trasporto ai centri di smaltimento, Pt_1 anche di ditte esterne, come la RA Srl e la NI srl. Sui capitoli 3 4 il test geometra , Testimone_2
l'allora assessore all'Ambiente il signor 5. DCV che la ha CP_2 Testimone_1 Controparte_3 espletato il servizio di raccolta in oggetto, già a far data dalla metà del mese di luglio (quando inizia la anossia)
a buona parte del mese di agosto 2015. Esso servizio, è consistito nella raccolta in loco delle carcasse di pesce, direttamente e/o mezzo scarrettamento scadenzato, nel trasporto di esso rifiuto speciale a smaltimento, previo passaggio in sede e/o mediante trasporto diretto al centro autorizzato di distruzione finale? 6. DCV che più volte e in più occasioni, alla sua presenza, i funzionari interpellati del e gli organi Controparte_1 amministrativi rassicuravano la e la stessa pesca , che il servizio in oggetto, Parte_1 CP_1 CP_4 quale spesa a carico del medesimo sarebbe stato saldato interamente da quest'ultimo alla ditta CP_1 esecutrice? 7. DCV che la ditta. procedeva per ogni trasporto ad eseguire le pesate di riscontro delle Parte_1 carcasse prelevate? E tali pesate, erano poi riscontrate in sede di smaltimento finale del rifiuto? 8. DCV che le pesate delle carcasse rimosse, eseguite dalla ditta sono state utilizzate, in accordo con il , Pt_1 CP_1 dalla per la determinazione dei danni subiti e la successiva richiesta risarcitoria Controparte_5 avanzata alle autorità regionali? Sui capitoli 5 i testi e sul Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes Per_ capitolo 6 e 8 il signor e sui capitoli 5 e 7 il signor per il signor e il Testimone_1 Testimone_5 signor .
9. DCV se riconosce le fatture che le vengono mostrate? Se sì, a quali servizi si Testimone_6 riferiscono e se sono state a lei saldate dalla ditta Sul capitolo 9 il signor , il signor Parte_1 Testimone_5
e il signor . 10. DCV che a seguito ed in conseguenza del ricevimento della Testimone_7 Testimone_6 fattura n. 23/2015 inerente l'importo richiesto dalla saldo di tutte le operazioni espletate e parimenti Pt_1 dei costi già anticipati per il saldo delle spese di trasporto e di quelle corrisposte agli impianti di smaltimento finale, provvedesse come da documenti A e B che vi si mostra, a stanziare l'importo di 71.000 € in favore dell'ingegner (per la copertura delle spese in questione) e parimenti a ratificare la relativa variante al Per_2 bilancio 2015? Sul capitolo 10 l'ex sindaco , il consigliere e l'ex assessore Persona_3 Tes_8 all'ambiente d'ora in caso di prove per testi articolate da controparti., riservando ogni Persona_4 valutazione sull'ammissibilità delle stesse, si indicano in controprova i testi sopra citati, ovvero il geometra
, l'allora assessore all'Ambiente il signor il signor Testimone_2 CP_2 Testimone_1 Tes_5
, il signor e il signor . * Si insiste altresì nella richiesta ex articolo 210
[...] Testimone_7 Testimone_6
CPC, affinché l'Ecc.mo Giudicante ordini la produzione in giudizio da parte del Comune di della CP_1 documentazione contrattuale inviata il 29/04/2016 dal medesimo alla ditta e dalla stessa Parte_1 reinoltrata al primo - debitamente sottoscritta - in allegato alla corrispondenza del 19/05/2016. (doc. E in allegato). Essa documentazione dovrà comprendere in particolar modo, l'allegato intestato “dichiarazione di affidamento del servizio raccolta e smaltimento carcasse, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 122/2015
(art. 38 d.lgs. 163/06), come firmato dalla ditta e munito della relativa attestazione protocollare di Pt_1 ricevimento da parte del Si chiede, sempre ex articolo 210 CC., che l'Ecc.mo giudicante voglia altresì CP_1 ordinare al la produzione in giudizio della documentazione amministrativa e contabile, Controparte_1 correlata, conseguente e/o anche solo connessa alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (allegati A e B) da cui risulti attestato ed esplicato l'ivi menzionato stanziamento di euro 71.000,00 (capitolo di spesa 86307) in favore del dirigente Ing. per gli interventi di somma urgenza disposti in occasione della situazione Per_2 emergenziale di cui oggi è causa;
nonché risulti attestata ed esplicata, la ratifica della menzionata variazione di bilancio 2015 per gli interventi de qua.. * Si fa istanza per l'ammissione di CTU tecnica/contabile, la quale - chiarita la metodologia da seguire per lo smaltimento di rifiuti. C1 secondo la normativa di settore - verifichi l'esatta corrispondenza tra le somme richieste in pagamento dalla per i quantitativi Controparte_3 complessivamente smaltiti. (ed azionate in monitorio) rispetto alla sommatoria del servizio reso dalla medesima, unito alle spese sostenute dalla per l'attività certificata di trasporto e smaltimento del Parte_1 rifiuto, anche a mezzo di ditte di supporto e/o centri di distruzione autorizzati. Operazioni tutte attestate dalle fatture depositate in atti (docc. da 8 a 16 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) e certificate altresì dalle risultanze dei registri aziendali - in particolar modo dai registri di carico e scarico previsti dal Reg
CEE/1069 - sia della ditta sia della ditta RA Srl, sia delle dalla , sia dell e Parte_1 Parte_2 Pt_3 dell' Ilog srl, che si chiede sin d'ora il CTU venga autorizzato a consultare ed estrarre, ovvero di cui l'eccellentissimo Giudicante, all'uopo, ne voglia disporre l'acquisizione, sempre ex art. 210 CPC”
Per l'appellato : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrarie istanze disattese, Controparte_1 respingere l'appello proposto dall'appellante avverso la Sentenza n. 45/2023, del 16.01.2023 del Parte_1
Tribunale di Grosseto, questa integralmente confermando, e comunque ed in ogni caso accogliere l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2016 del 19/07/2016 per Controparte_1
i motivi tutti enunciati nell'atto di opposizione, da aversi per qui richiamati e riproposti;
con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la (di seguito aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Grosseto, Parte_1 Pt_1 in data 19.7.2016, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 715/2016 nei confronti del (di Controparte_1 seguito per il pagamento in suo favore della somma di euro 70.708,39, oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'attività di raccolta e smaltimento di carcasse di pesce morto nella Laguna di , da essa svolta su incarico del predetto Ente nei mesi di luglio e agosto 2015. CP_1
Il Comune aveva proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
il proprio difetto di legittimazione passiva, dato che l'attività di smaltimento di carcasse di pesce era stata svolta dalla sulla base dell'ordinanza contingibile e urgente n. 122 del Pt_1
25/07/2015 emessa dal Sindaco ex art. 54 del d.lgs 267/2000 quale Ufficiale di Governo, per cui la domanda avrebbe dovuta essere proposta nei confronti del Ministero dell'Ambiente, nonché il difetto di competenza del Tribunale di Grosseto in quanto la domanda giudiziale avrebbe dovuta essere proposta dinanzi al
Tribunale di Firenze ed aveva contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla anche in punto di quantum debeatur. Pt_1 Si era costituita in giudizio la che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e proposto, in via Pt_1 subordinata, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti.
Con provvedimento del 11.10.2017 il Giudice di prime cure, “ritenuta provata l'esistenza del credito alla luce della produzioni documentali in atti;
ritenuto necessario procedere a consulenza tecnico contabile al fine di quantificare il servizio di smaltimento eseguito dal creditore opposto in relazione alle contestazioni relativa al quantum preesistenti alla causa […]” aveva disposto una c.t.u. al fine di verificare il costo complessivo sostenuto dalla e la corrispondenza di tale costo alle fatture poste a sostengo dell'ingiunzione. Pt_1
All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 45/2023 pubblicata in data
16.1.2023, aveva accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del revocando CP_1 il decreto ingiuntivo opposto ed aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata dall'opposta ex art. 2041 c.c., condannando la stessa al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“..si ritiene in diritto di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la domanda ingiunzionale è stata rivolta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione.
Invero, a fondamento della domanda monitoria, la società ha assunto d'aver effettuato, su incarico Pt_1 del Comune di , attività di raccolta e smaltimento delle carcasse di pesce morto nella Laguna a causa CP_1 della situazione di grave emergenza causata dall'anossia delle acque nel bimestre luglio-agosto 2015, sostenendone tutti i costi, ivi compresi quelli per il reperimento dei mezzi necessari al trasporto di emergenza.
Deduce, tuttavia, che l'ente pubblico non avrebbe onorato la fattura n. 22 del 23.11.2015, costringendola ad agire giudizialmente per il pagamento.
La lettura del ricorso ex art. 633 c.p.c. e la documentazione ivi allegata (docc. 5/A e 7), non lasciano margini di equivoco sull'individuazione del titolo posto a fondamento del credito, costituito dalle ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 120 del 17.7.2015 e n. 122 del 25.7.2015 (docc. 3 e 4).
Invero, la fattura commerciale allegata al ricorso richiama l'ordinanza n. 122/2015 e l'intimazione di pagamento datata 19.5.2016, trasmessa alle amministrazioni dal legale dell'impresa, recita testualmente:
“In via preliminare ed assorbente preme chiarire la natura e gli esatti confini del rapporto giuridico intercorso tra Codesta Amministrazione Comunale e la ditta rapporto originatosi del resto a seguito di ben Parte_1 due ordinanze comunali (la n. 120/15 e la n. 122/15), ordinanze con cui Codesto Spett.le Comune, stante la conclamata situazione emergenziale, imponeva senza indugio lo smaltimento del rifiuto di origine animale C2
(costituito appunto dalle carcasse di pesce lagunare), prodotto in conseguenza del noto fenomeno di anossia che a far data da luglio 2015 aveva interessato alla Laguna. L'imposizione era chiaramente volta a porre rimedio alla situazione emergenziale in cui all'epoca dei fatti versava la laguna e la comunità orbetellana tutta. La ditta (…) veniva pertanto investita di tale onere, con integrale organizzazione di mezzi e Parte_1 spese a suo carico”.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “il potere di ordinanza spettante al Sindaco per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il Sindaco agisce non come rappresentante dell'Ente territoriale, ma quale Ufficiale di governo” (cfr. ex plurimis Cass. n. 3655/2018 e Cass. n. 5970/2019).
Nel caso di specie, quindi, la legittimazione passiva nei confronti della società Calussi è del Ministero competente, non del poiché tra le odierne parti non è intercorso alcun rapporto contrattuale. CP_1
Trattandosi di questione attinente alla legitimatio ad causam dal lato passivo - essendo stata la pretesa rivolta al - il difetto riguarda la regolarità del contraddittorio, vista la legittimazione passiva CP_1 dell'amministrazione centrale, e la domanda monitoria va quindi respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Né può accogliersi la domanda subordinata formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). L
'esercizio dell'azione di arricchimento è quindi precluso laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Ne consegue che, qualora per una ragione qualsiasi, il rimedio tipico esiste, come nel caso di specie, la tutela non può essere esercitata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento.”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la impugnando la decisione con tre motivi di Pt_1 gravame (con i quali ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del nonché di quelle di rigettare la sua domanda di ingiustificato CP_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. e di condannarlo alla refusione delle spese di lite).
L'appellante ha, inoltre, riproposto le domande già svolte in primo grado e non esaminate dal Giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, aventi ad oggetto il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e quello dell'eccezione di insussistenza del credito per mancato esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 163/2006 sollevate in primo grado dal . Controparte_1
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che il titolo posto a CP_1 fondamento del credito era costituito da ordinanze contingibili e urgenti assunte dal Sindaco, ex art. 54, co.
4, TUEL, al fine di far fronte ad una situazione di emergenza determinata da un evento di protezione civile di rilevanza regionale (e non locale) che aveva interessato un bene demaniale dello Stato, ovvero la Laguna di
Orbetello ed ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, contestando la pretesa creditoria della società appellante sia in punto di an che di quantum debeatur.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
3.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , ritenendo che il avesse adottato le Controparte_1 CP_6 ordinanze contingibili e urgenti n. 120 e n. 125 del 2015, ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL, al fine di prevenire un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, invece che per fronteggiare problematiche di tipo igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL, nonostante che le ordinanze sindacali in questione contenessero un espresso richiamo a quest'ultimo articolo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa, l'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo (come, nel caso in esame, le ordinanze sindacali nn. 120/2015 del 17.5.2015 e 122/2015 del 25.7.2015) soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti dagli artt. 1362 e sgg c.c., in quanto compatibili con il provvedimento, ma il giudice è, in ogni caso, tenuto a ricostruire l'intento della P.A. ed il potere che ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica) e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo (cfr, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15367 del 3.6.2024 e C.d.S. sent.
17.2.2025 n. 1279; 19.6.2023 n. 5989; 29.7.2022 n. 6699; 2.9.2013 n. 4364 e 23.7.2009 n. 4623). Tanto ricordato, nel caso di specie, non c'è dubbio che l'intento espresso dal Sindaco del di CP_1 CP_1 con le ordinanze in questione (nn. 120/2015 del 17.5.2015 e 122/2015 del 25.7.2015) fosse quello di affrontare l'emergenza che si era verificata a seguito della morte di migliaia di pesci nella laguna a causa dell'innalzamento eccessivo della temperatura dell'acqua, che aveva interessato tutta la zona compresa tra il canale Ansedonia a nord ed il canale Nassa a sud e che, per le dimensioni (innegabilmente notevoli) del fenomeno, poteva sicuramente rappresentare un pericolo per la salute della popolazione (come emerge chiaramente dalle motivazioni delle due ordinanze, ove si effettuava un costante riferimento ad una situazione di emergenza che aveva interessato le acque di varie zone dello specchio lagunare), tuttavia, appare ugualmente non dubitabile il fatto che, a prescindere dal richiamo letterale all'art. 50 del (D.Lgs Pt_4
n. 267 del 18.8.2000) contenuto nei provvedimenti predetti, nel caso di specie, quella che si era verificata nella Laguna di non poteva essere ricompresa tra le “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a CP_1 carattere esclusivamente locale” che legittimavano il Sindaco ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi del quinto comma dell'articolo citato, per ovviare a situazioni di “grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana..”, trattandosi, infatti, di un evento di rilevanza regionale che aveva interessato un bene demaniale statale e che aveva determinato il Presidente della Giunta Regionale (a cui le ordinanze erano state trasmesse su ordine del Sindaco) a dichiarare lo stato di emergenza regionale ai sensi della art. 11, comma 2 lett. a) della L. R. n.
67/2003 (vd decreto del 6.8.2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
12.8.2015 – doc. 3 del fascicolo del , per cui il Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli CP_1 all'incolumità pubblica, non poteva che affrontarlo, con provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ma nelle vesti di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 4, del TUEL e non in quello di capo del CP_1
Si evidenzia, inoltre, che il decreto emesso dal Presidente della Giunta Regionale, nel riferirsi all'ambito territoriale ed alla popolazione interessata, nonché alle risorse operative, tecniche, scientifiche da impiegare, all'entità complessiva dei danni prodotti e degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed alla straordinarietà dell'evento, aveva espressamente riconosciuto la caratteristica di emergenza gestibile meriante la protezione civile, di rilevanza non locale ed implicante la necessità di garantire “la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità
e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti” (art. 2 l.r. 67/2003).
Pertanto, considerato il contesto in cui sono state emesse le ordinanze sindacali, disciplinato dalla Legge
Regionale n. 67 del 29/12/2003 in materia di protezione civile ed il luogo interessato dall'emergenza (si ricorda che, ultimamente, con legge 24 gennaio 2025, n. 11, è stato istituito il “Parco ambientale per lo sostenibile della laguna di ”), nonché rilevato che, alla luce degli stessi, il richiamo all'art. CP_7 CP_1
50 TUEL contenuto nelle predette ordinanze sindacali risulta, oltre che non significativo, del tutto erroneo, in quanto non idoneo a rappresentare la qualità in cui il Sindaco stava agendo nell'occasione (ovvero quella di Ufficiale del Governo, di cui all'art. 54 TUEL e non di rappresentante del ), ne consegue Controparte_1 che la decisione del giudice di primo grado di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto appare immune da censure. CP_1
Non si procede all'esame del secondo e terzo motivo di gravame – con i quali l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. da lui proposta e quella di condannarlo alla refusione delle spese di lite – in quanto assorbiti nella presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 16.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
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