Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 01/09/1943 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FILACCHIONE NUNZIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/01/2024 parte ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 658/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dalla domanda
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che l' ha corrisposto solo il rateo di CP_1 ottobre 2021.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei di novembre e dicembre 2021 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente procedimento è rappresentato dal diritto di parte ricorrente ai ratei di indennità di accompagnamento per i mesi di novembre e dicembre 2021. Parte resistente contesta la sussistenza del requisito sanitario in quanto evidenzia come nella relazione peritale del relativo procedimento il C.T.U. ha riconosciuto tale requisito solo fino ad ottobre 2021 indipendentemente dal contenuto del decreto di omologa.
RELAZIONE PERITALE DEL PROCEDIMENTO DI A.T.P.
Nella relazione peritale del procedimento di A.T.P. il C.T.U. ha evidenziato:
“Dalla disamina della documentazione clinica acclusa agli atti, nonché dalle risultanze della visita medica da me effettuata la signora Parte_1 risulta affetto da “ linfoma non HO (per la cura del quale ha praticato cicli di chemioterapia fino alla fine di ottobre 2021), diabete mellito, Bpco, ipertensione arteriosa, incontinenza urinaria da urgenza, episodi da prolasso vescicale”. Pertanto alla luce di quanto documentato e dalle risultanze della visita odierna alla perizianda può essere riconosciuto lo status di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza
2 continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa del 16 settembre 2021 fino a dicembre 2021 (un mese e mezzo), epoca in cui ha tenuto il ciclo di chemio terapia, con diritto all'indennità di accompagnamento in tale periodo. Da novembre 2021 alla perizianda viene riconosciuto lo status di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e dei compiti propri della sua età grave 100%”.
Sulla base di tale contenuto, anche prescindendo dall'errore materiale laddove il C.T.U. ha scritto dicembre 2021 anziché ottobre 2021, appare evidente sulla base del chiaro tenore letterale come i 45 gg di riconoscimento del requisito sanitario a partire dalla domanda amministrativa del settembre 2021 non potevano che scadere ad ottobre
2021 (unico mese liquidabile in quanto successivo al mese di presentazione della domanda amministrativa). D'altra parte, il C.T.U. riconosce da novembre 2021 la condizione di invalido ultrasessantacinquenne senza diritto all'indennità di accompagnamento.
PREVALENZA DELLA RELAZIONE PERITALE SUL DECRETO DI
OMOLOGA
Nel caso in esame, dunque, l'errore materiale della prima parte della conclusione della relazione peritale si è esteso anche al contenuto del decreto di omologa.
Per tali ragioni, va data prevalenza alla relazione peritale in quanto il giudicante non ha espresso una valutazione specifica per discoscarsene.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 4731/2022) secondo cui “La risposta alla questione, che nella sostanza riguarda le conseguenze in rito dell'errore commesso dal Giudice al momento dell'omologazione delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica resa in seno al procedimento di a.t.p.o., a ben guardare discende dai consolidati precedenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità
(Cass. 2820/2021; 2163/2021; 29096/2019; 28754/2019; 3668/2019;
6457/2017; 19062/2017; 864/2017; 26758/2016; 24504/2016;
3 8878/2015; 13550/2015) secondo i quali il decreto di omologa reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.
In sostanza, al fine di stabilire il regime dei rimedi esperibili in ipotesi di sviamento dall'iter previsto dalla legge, questa Corte di legittimità ha focalizzato l'attenzione sulla funzione di mero accertamento dello stato invalidante svolta dal Giudice nell'ambito del procedimento per a.t.p.o. che, a sua volta, mira all'ottenimento di un accertamento sanitario svolto sì in sede pienamente giudiziale, ma reso stabile per effetto della sostanziale accettazione delle parti. A mente dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, infatti, in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Ciò comporta che se il giudice ha il potere, a lui espressamente riconosciuto dall'art. 196 c.p.c., richiamato nella stessa norma, di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico, non può tuttavia discostarsi
4 nel decreto di omologa dalle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale sottoposto alle parti e non fatto oggetto di contestazione. Al Giudice l'attività valutativa è preclusa nella fase finale del procedimento a cognizione sommaria, nella quale egli si limita a ratificare l'accettazione delle parti delle conclusioni della c.t.u. che ha costituito l'epilogo del dibattito processuale, oltre a provvedere in ordine alle spese. Peraltro, gli artt. 287 e 288 c.p.c. delineano il procedimento di correzione di errori materiali, finalizzato alla eliminazione di errori di redazione del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione. Costituisce dunque errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza, e cioè il contenuto concettuale del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero tra l'ideazione e la sua rappresentazione documentale grafica, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. S.U., n. 5165/2004). L'ordinanza di correzione, inoltre, in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure con il ricorso ex art. 111 Cost., tale rimanendo, invece, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo il provvedimento corretto
(Cass. 04/09/2009, n. 19229; Cass. 27/06/2013, n. 16205; Cass. SS. UU.
07/07/2010, n. 16037). Una diversa soluzione, invece, è stata apprestata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 29096 del 2019) nell'ipotesi in cui il decreto di omologa si sia consapevolmente discostato dalle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, ciò in quanto non ritenere tale decreto impugnabile in cassazione ex art. 111 comma settimo Cost. violerebbe i diritti di difesa della parte pregiudicata dalle differenti conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto, parte che si troverebbe nella tecnica impossibilità di opporvisi perchè ormai intervenute in un momento in cui l'art. 445-bis cit., non prevede alcun rimedio endoprocedimentale”.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
5 SPESE DI LITE
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell'errore contenuto nel decreto di omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 24/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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