Art. 1. Articolo unico
L' articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.
Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16".
L' articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.
Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16".