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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5302/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gilberto Casalino Parte_1 attore contro nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con il patrocinio dell'avv.
Antonio Adriani convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la quale Parte_1 CP_1 impresa designata per la Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada chiedendo che, accertata la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro verificatosi il 03.12.2016 alle ore 22.30 circa in Altamura, fosse condannata al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in misura pari ad euro 24.815,53 o nella diversa da determinarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda il ha allegato che: il 3.12.2016, alle ore 22.30 circa, in Parte_1
Altamura percorreva a piedi via Francesco Ferrucci quando, giunto all'altezza di via dei Mille, veniva investito da una Peugeot 207 non identificata. Il conducente del mezzo proveniva da via dei Mille e, nell'effettuare una manovra di svolta a destra al fine di immettersi su via Francesco Ferrucci, lo colpiva;
a seguito dell'evento veniva sbalzato indietro e rovinava al suolo, mentre il conducente del veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso. Veniva, quindi, trasportato da CP_2
presso il P.S. dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. All'evento conseguiva un danno
[...] biologico nella misura del 9%, una ITT di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 60, il danno morale e le spese mediche per un importo pari ad euro 24.814,53; la convenuta non riscontrava la richiesta risarcitoria non ritenendo riconducibili le lesioni all'evento denunciato.
Con comparsa depositata il 25.7.2018 si è costituita la nella qualità di Impresa CP_1 designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada” che ha, preliminarmente, eccepito la improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la improponibilità della stessa ai sensi del disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.Lgs n. 209/05 ed ex art. 142 del D.Lgs n. 109/2005; nel merito ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa il 25.7.2018 è stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita;
all'esito della udienza di verifica, celebrata il 24.10.2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Ammessi l'interrogatorio formale dell'attore – non reso dal il quale non è comparso Parte_1 all'udienza fissata all'11.12.2019 – e la prova testimoniale di la causa, matura per la CP_2 decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 24.9.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Va sinteticamente richiamata la disciplina relativa al risarcimento dei danni ad opera del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada a seguito di incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Nello specifico, il Fondo persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione in determinate ipotesi previste dall'articolo 283 del Codice delle Assicurazioni.
La prima delle fattispecie che giustificano l'operatività del Fondo è prevista dall'articolo 283, lettera a), del Codice delle Assicurazioni e riguarda il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o un natante, soggetto all'obbligo di assicurazione, non identificato.
Con riferimento ad essa il legislatore, al fine di evitare frodi assicurative, ha circoscritto l'operatività del Fondo alla sola ipotesi di danni alla persona, tranne nel caso in cui questi consistano in lesioni gravi per i quali è previsto anche il risarcimento dei danni alle cose di importo superiore ad euro 500,00 e solo per la parte eccedente tale ammontare.
Nel caso in cui si ricorra al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a seguito del verificarsi della fattispecie in analisi, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare: le modalità del sinistro;
la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo o natante;
il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze pregiudizievoli;
che il veicolo coinvolto nel sinistro non veniva identificato e non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
A tal ultimo proposito, non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio" (Cass. n. 9939/2012; conf. C. n.
9873/2021).
Ciò in quanto “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”.
Orbene, nel caso in esame le contraddizioni evidenziate dalla difesa di parte convenuta in sede di costituzione in giudizio non possono ritenersi superate all'esito della espletata istruttoria.
In via preliminare, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale Parte_1 deferito. Nel caso di specie non risulta, peraltro, esser stata proposta alcuna denuncia alle autorità competenti.
Pur prescindendo da detti elementi, di per sé non dirimenti, ricorrono plurime antinomie nella ricostruzione dell'evento.
Questo si verificava nel centro abitato di Altamura il 3.12.2016 alle ore 22.30, ma CP_2 si determinava a non accompagnare l'amico presso il presidio ospedaliero più vicino, ossia
[...]
l'Ospedale Perinei di Altamura, ma di condurlo presso il ben più distante Ospedale Generale
Regionale Miulli, ove giungeva alle 00.50 del 4.12.2016, con la seguente diagnosi “contusione del ginocchio sx, ferita lc del mento perdita di sostanza gomito dx contusione bacino e ferite escoriate multiple”. Nell'occasione il riferiva non ricordare esattamente cosa fosse accaduto. Parte_1
Ora, l'attore il 06.02.2017 riferiva ad incaricati della convenuta di aver perso i sensi a seguito dell'evento e di aver ripreso conoscenza solo dopo l'arrivo in Ospedale. La condizione di incoscienza avrebbe quantomeno dovuto suggerire di richiedere l'intervento del personale del 118 o degli organi di pubblica sicurezza;
al contempo avrebbe reso necessario raggiungere il presidio nosocomiale più vicino al luogo dell'evento.
In pari data (06.02.2017) rendeva una ricostruzione dell'evento distinta sia da CP_2 quella fornita dal alla in sede stragiudiziale che da quella allegata al momento della Parte_1 CP_1 introduzione del giudizio.
L'auto investitrice, una Peugeot 207 di colore grigio chiaro, si sarebbe fermata a seguito dell'investimento ed il conducente, un uomo di circa 30 anni, sarebbe sceso dal veicolo riconoscendo le proprie responsabilità. Il , dunque, avrebbe preso il numero di targa e poi si sarebbe CP_2 allontanato con il stordito per l'accaduto, per trasportare quest'ultimo per l'Ospedale Miulli Parte_1 di Acquaviva delle Fonti. Ivi giunto, e raggiunto dal padre del avrebbe a quest'ultimo Parte_1 comunicato il numero di targa del mezzo.
Il conducente del veicolo investitore, dunque, non si sarebbe “allontanato senza prestare soccorso e senza che lo stesso potesse rilevare il numero di targa del predetto autoveicolo” Parte_1
(cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione), ma anzi si sarebbe fermato ed avrebbe appurato le condizioni dell'attore consentendo al di rilevare il numero di targa del mezzo e riferirlo al padre del CP_2 [...]
Pt_1
Il 16.1.2017, pertanto, il precedente difensore del procedeva alla denuncia di sinistro Parte_1 indicando quale targa del mezzo responsabile DB141AZ che, a seguito della istruzione del sinistro, risultava estraneo all'evento.
Inattendibile è, pertanto, la testimonianza del il quale ha dichiarato nel corso della CP_2 udienza celebrata il 23.09.2020 “ricordo che mentre soccorrevo il ho tentato di prendere il Parte_1 numero di targa della Peugeot rilevando, però, che la targa era priva delle ultime due lettere”.
In assenza di elementi atti a corroborare la versione fornita dal l'espletamento della Parte_1
CTU medico legale, sollecitato dall'attore, sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. ord. del
16.6.2021).
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della quale Parte_1 CP_1 impresa territorialmente designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada”, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5302/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gilberto Casalino Parte_1 attore contro nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con il patrocinio dell'avv.
Antonio Adriani convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la quale Parte_1 CP_1 impresa designata per la Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada chiedendo che, accertata la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro verificatosi il 03.12.2016 alle ore 22.30 circa in Altamura, fosse condannata al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in misura pari ad euro 24.815,53 o nella diversa da determinarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda il ha allegato che: il 3.12.2016, alle ore 22.30 circa, in Parte_1
Altamura percorreva a piedi via Francesco Ferrucci quando, giunto all'altezza di via dei Mille, veniva investito da una Peugeot 207 non identificata. Il conducente del mezzo proveniva da via dei Mille e, nell'effettuare una manovra di svolta a destra al fine di immettersi su via Francesco Ferrucci, lo colpiva;
a seguito dell'evento veniva sbalzato indietro e rovinava al suolo, mentre il conducente del veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso. Veniva, quindi, trasportato da CP_2
presso il P.S. dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. All'evento conseguiva un danno
[...] biologico nella misura del 9%, una ITT di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 60, il danno morale e le spese mediche per un importo pari ad euro 24.814,53; la convenuta non riscontrava la richiesta risarcitoria non ritenendo riconducibili le lesioni all'evento denunciato.
Con comparsa depositata il 25.7.2018 si è costituita la nella qualità di Impresa CP_1 designata per la Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada” che ha, preliminarmente, eccepito la improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la improponibilità della stessa ai sensi del disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.Lgs n. 209/05 ed ex art. 142 del D.Lgs n. 109/2005; nel merito ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa il 25.7.2018 è stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita;
all'esito della udienza di verifica, celebrata il 24.10.2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Ammessi l'interrogatorio formale dell'attore – non reso dal il quale non è comparso Parte_1 all'udienza fissata all'11.12.2019 – e la prova testimoniale di la causa, matura per la CP_2 decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 24.9.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Va sinteticamente richiamata la disciplina relativa al risarcimento dei danni ad opera del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada a seguito di incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Nello specifico, il Fondo persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione in determinate ipotesi previste dall'articolo 283 del Codice delle Assicurazioni.
La prima delle fattispecie che giustificano l'operatività del Fondo è prevista dall'articolo 283, lettera a), del Codice delle Assicurazioni e riguarda il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o un natante, soggetto all'obbligo di assicurazione, non identificato.
Con riferimento ad essa il legislatore, al fine di evitare frodi assicurative, ha circoscritto l'operatività del Fondo alla sola ipotesi di danni alla persona, tranne nel caso in cui questi consistano in lesioni gravi per i quali è previsto anche il risarcimento dei danni alle cose di importo superiore ad euro 500,00 e solo per la parte eccedente tale ammontare.
Nel caso in cui si ricorra al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a seguito del verificarsi della fattispecie in analisi, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare: le modalità del sinistro;
la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo o natante;
il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze pregiudizievoli;
che il veicolo coinvolto nel sinistro non veniva identificato e non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
A tal ultimo proposito, non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio" (Cass. n. 9939/2012; conf. C. n.
9873/2021).
Ciò in quanto “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”.
Orbene, nel caso in esame le contraddizioni evidenziate dalla difesa di parte convenuta in sede di costituzione in giudizio non possono ritenersi superate all'esito della espletata istruttoria.
In via preliminare, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale Parte_1 deferito. Nel caso di specie non risulta, peraltro, esser stata proposta alcuna denuncia alle autorità competenti.
Pur prescindendo da detti elementi, di per sé non dirimenti, ricorrono plurime antinomie nella ricostruzione dell'evento.
Questo si verificava nel centro abitato di Altamura il 3.12.2016 alle ore 22.30, ma CP_2 si determinava a non accompagnare l'amico presso il presidio ospedaliero più vicino, ossia
[...]
l'Ospedale Perinei di Altamura, ma di condurlo presso il ben più distante Ospedale Generale
Regionale Miulli, ove giungeva alle 00.50 del 4.12.2016, con la seguente diagnosi “contusione del ginocchio sx, ferita lc del mento perdita di sostanza gomito dx contusione bacino e ferite escoriate multiple”. Nell'occasione il riferiva non ricordare esattamente cosa fosse accaduto. Parte_1
Ora, l'attore il 06.02.2017 riferiva ad incaricati della convenuta di aver perso i sensi a seguito dell'evento e di aver ripreso conoscenza solo dopo l'arrivo in Ospedale. La condizione di incoscienza avrebbe quantomeno dovuto suggerire di richiedere l'intervento del personale del 118 o degli organi di pubblica sicurezza;
al contempo avrebbe reso necessario raggiungere il presidio nosocomiale più vicino al luogo dell'evento.
In pari data (06.02.2017) rendeva una ricostruzione dell'evento distinta sia da CP_2 quella fornita dal alla in sede stragiudiziale che da quella allegata al momento della Parte_1 CP_1 introduzione del giudizio.
L'auto investitrice, una Peugeot 207 di colore grigio chiaro, si sarebbe fermata a seguito dell'investimento ed il conducente, un uomo di circa 30 anni, sarebbe sceso dal veicolo riconoscendo le proprie responsabilità. Il , dunque, avrebbe preso il numero di targa e poi si sarebbe CP_2 allontanato con il stordito per l'accaduto, per trasportare quest'ultimo per l'Ospedale Miulli Parte_1 di Acquaviva delle Fonti. Ivi giunto, e raggiunto dal padre del avrebbe a quest'ultimo Parte_1 comunicato il numero di targa del mezzo.
Il conducente del veicolo investitore, dunque, non si sarebbe “allontanato senza prestare soccorso e senza che lo stesso potesse rilevare il numero di targa del predetto autoveicolo” Parte_1
(cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione), ma anzi si sarebbe fermato ed avrebbe appurato le condizioni dell'attore consentendo al di rilevare il numero di targa del mezzo e riferirlo al padre del CP_2 [...]
Pt_1
Il 16.1.2017, pertanto, il precedente difensore del procedeva alla denuncia di sinistro Parte_1 indicando quale targa del mezzo responsabile DB141AZ che, a seguito della istruzione del sinistro, risultava estraneo all'evento.
Inattendibile è, pertanto, la testimonianza del il quale ha dichiarato nel corso della CP_2 udienza celebrata il 23.09.2020 “ricordo che mentre soccorrevo il ho tentato di prendere il Parte_1 numero di targa della Peugeot rilevando, però, che la targa era priva delle ultime due lettere”.
In assenza di elementi atti a corroborare la versione fornita dal l'espletamento della Parte_1
CTU medico legale, sollecitato dall'attore, sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. ord. del
16.6.2021).
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della quale Parte_1 CP_1 impresa territorialmente designata alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada”, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco