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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/08/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 144 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
c.f. ), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria in nome e per conto del (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cudoni che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
E contro
(C.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari Controparte_3 C.F._2
presso lo studio degli Avv. Francesca Silvia Brundu e Emanuele Q. Meloni dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellati -
1 e con l'intervento di c.f. ), cessionaria dei crediti Controparte_4 P.IVA_3
della in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Controparte_5
presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Boscia dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di intervento.
in punto a: azione ex art.2901 c.c.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale (rectius, Corte d'Appello) adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dal nel primo grado di giudizio ovvero in via preliminare: sospendere, ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Sassari
rubricato al rg. 3284/2021 avente ad oggetto la legittimità della fideiussione prestata dal Sig. Pt_1
nonché la determinazione dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente dal quale emergerebbe il credito della Banca attrice. Nel merito: rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposte dalla CP_5
attrice in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude: CP_1
“L'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia in via pregiudiziale, per le ragioni di cui al capo I, dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; dichiarare l'impugnazione interposta dall'appellante inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e rigettare ogni avversa domanda;
mandare assolta l'appellato da ogni avversa pretesa”.
I Procuratori dell'appellata chiedono e concludono: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio, ovvero:
2 1. In via principale: - respingere la richiesta di dichiarazione di inefficacia ex art 2901 C.c. del Decreto
di omologa degli accordi di separazione consensuale del 31.01.2017, Trib. di Sassari R.G. 3103/2017, relativamente al trasferimento di proprietà in capo alla sig.ra dell'immobile sito Controparte_3
in Porto San Paolo, Loc. Porto Taverna, distinto al N.C.E.U. al foglio 238, part. 1071, sub 2, per i motivi in espositiva, e per l'effetto ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. In ogni caso, con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Il Procuratore della società intervenuta chiede e conclude:
“Si confermano le istanze, richieste, difese, deduzioni e allegazioni documentali avanzate dalla cedente e alle quali ci si riporta e che si intendono integralmente ripetute e trascritte, dichiarando altresì di non essere legittimata passiva per la domanda risarcitoria e/o restitutoria e/o per qualsiasi richiesta di pagamento che resterà in capo alla cedente e si ricorda che l'art.111 c.p.c. trova applicazione alla revocatoria in ipotesi di cessione del credito litigioso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite la mandataria in nome e per conto Controparte_1
del ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Controparte_2 Pt_1 Parte_1
e esponendo che 1) era creditrice del in ragione a) della fideiussione
[...] Controparte_3 Pt_1
in data 9.9.2005, rilasciata in favore della società (della quale il era l'attuale legale Pt_2 CP_6 Pt_1
rappresentante) a garanzia dello scoperto del c.c. n. 490/19840 acceso in data 23.12.1999 presso la
Filiale di Ozieri del il quale presentava, alla data del 6.11.2015 (data di chiusura Controparte_2
del conto e voltura a sofferenza), un saldo a debito di euro 358.795,37, oltre successivi interessi;
b)
della fideiussione sottoscritta in data 9.9.2005 e rilasciata in favore della medesima società a garanzia dello scoperto del conto corrente n. 490/65026638, acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato il 22.1.2013,
il quale presentava, alla data del 6.11.2015 (data di chiusura del conto e voltura a sofferenza), un saldo a debito di euro 482.116,08 oltre successivi interessi;
2) per tali crediti il Tribunale di Sassari,
con D.I. n. 548/2020 del 29.7.2020, aveva ingiunto alla Co e, tra gli altri, a Pt_2 Parte_1
di pagare alla ricorrente, senza dilazione ed in solido fra loro, la complessiva somma di € 711.401,29, oltre interessi e spese;
3) l'esponente, mediante atto di precetto notificato in data 8.10.2020, aveva intimato al di pagare la somma di euro 721.107,72 oltre spese e ulteriori accessori;
4) avendo Pt_1
3 intenzione di agire esecutivamente per il recupero del credito aveva appreso che con decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale del 31.1.2017, il aveva ceduto alla moglie Pt_1
la piena proprietà dell'immobile in Comune di Loiri Porto San Paolo, loc. Porto Controparte_3
Taverna, distinto al N.C.E.U. al F. 238, part. 1071, sub 2; 5) tale atto era stato posto in essere nell'evidente fine di arrecare pregiudizio alle regioni della creditrice anche perché il così Pt_1
operando, aveva sostanzialmente disperso quel che residuava del proprio patrimonio immobiliare.
Dedotta la ricorrenza dell'eventus damni (il non risultava intestatario di ulteriori diritti su beni Pt_1
immobili idonei a fornire adeguata copertura all'ingente credito vantato dall'esponente), della scientia fraudis del debitore (i contratti di fideiussione erano stati sottoscritti il 9.9.2005; l'atto dispositivo risaliva al 31.1.2017 mentre i c.c. erano stati già chiusi in data 6.11.2015, di tal che a quella data già
sussistevano le volture a sofferenza: pertanto il “nel trasferire l'immobile alla coniuge, era Pt_1
indubbiamente consapevole di arrecare un considerevole pregiudizio ai creditori”) e ritenuto che il trasferimento dell'abitazione in favore della siccome concordato in assenza di una CP_3
contropartita, integrasse un atto di liberalità e/o un atto a titolo gratuito (cosicché neppure era necessario indagare sulla sfera psicologica del soggetto beneficiato) - ma anche ove volesse ritenersi l'atto de quo come a titolo oneroso, alcun dubbio poteva neppure sussistere sulla ricorrenza della c.d.
partecipatio fraudis in capo alla posto che ella, oltre ad aver ricoperto ruoli amministrativi e CP_3
gestioni apicali nella società, per circa 40 anni era stata la moglie del – ha chiesto dichiarare Pt_1
inefficace nei suoi confronti e limitatamente agli aspetti patrimoniali, il decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale con cui il aveva ceduto alla moglie la piena proprietà Pt_1
dell'immobile in disamina, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) aveva proposto Parte_1
opposizione ex art.645 cpc al D.I. reso dal Tribunale di Sassari con cui aveva contestato, tra le altre,
la legittimità delle fideiussioni prestate: le stesse contenevano infatti la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, aveva segnalato, come contraria agli artt. 2 e 14, Legge Antitrust, se adottata in modo uniforme;
2) dalla dichiarazione di nullità della clausola derogatoria del termine semestrale, discendeva l'applicazione del disposto di cui al cit. art. 1957 che imponeva al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza
4 dell'obbligazione garantita dal fideiussore: nel caso di specie la revoca degli affidamenti risaliva al
15.10.2015 laddove la banca aveva agito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori solo nell'anno 2020; 3) a riprova, valeva evidenziare che lo stesso Giudice del Tribunale di Sassari aveva sospeso ex art.649 cpc la provvisoria esecuzione del D.I. opposto limitatamente alla posizione dei fideiussori;
4) neppure potevano ritenersi certi i crediti vantati dalla attrice, questi oggetto di fondata contestazione;
5) nemmeno ricorreva la “conoscenza del pregiudizio in capo al debitore in considerazione del fatto che allorquando era stata effettuata la separazione, l'esponente aveva già
contestato la pretesa debitoria della banca ed era perfettamente consapevole della totale inesistenza
del credito vantato”; 6) la era in toto ignara delle difficoltà della società della quale il marito CP_3
era amministratore e “il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare in sede di
separazione era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire al marito di
svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era
completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia”; 7) in ogni caso, la banca non poteva contestare l'avvenuta diminuzione del patrimonio dell'esponente posto che all'atto della firma della fideiussione – anno 2005 – egli non era ancora proprietario dell'immobile poi trasferito alla moglie.
Ha concluso per la sospensione ex art.295 cpc del giudizio in attesa della definizione del procedimento per opposizione a D.I. e per il rigetto della domanda ex art.2901 c.c.
Analogamente ha replicato che a) l'esperita azione doveva ritenersi infondata Controparte_3
posto che non risultava rispettato il requisito della riduzione della garanzia con modifica delle condizioni patrimoniali del debitore;
b) infatti le fideiussioni erano state sottoscritte nel 2005 laddove la proprietà dell'immobile de quo era stata acquisita dal in forza di atto pubblico di divisione in Pt_1
data 19.1.2012: pertanto, l'atto non aveva “portato una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore rispetto a quanto posseduto all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, con riguardo alla funzione di garanzia ed all'interesse del creditore”; c) le attribuzioni patrimoniali, compreso il trasferimento dell'immobile, suggellate nell'accordo di separazione, avevano l'unica funzione di compensare e ripagare l'altro coniuge, ovvero riequilibrare e/o ristorare il contributo da essa apportato al mènage familiare;
d) la pretesa della attrice era vieppiù infondata posto che erano “in corso
procedimenti di contestazione della validità delle fideiussioni e della esistenza stessa dei crediti da
queste garantiti, nei quali erano stati già emessi provvedimenti di sospensione delle azioni esecutive”.
5 Ha concluso per il rigetto della domanda e per la sospensione del giudizio ex art.295 cpc.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n.178/2022 del 15.2.2022, ha accolto la domanda e condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio.
Il giudice, disattesa l'istanza ex art.295 cpc, ha osservato che A) la qualità di creditore e l'eventus
damni che legittimavano l'esperimento dell'azione revocatoria sorgevano anche in presenza di un credito eventuale, condizionato e perfino litigioso, sia che si trattasse di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si trattasse di credito risarcitorio da fatto illecito;
B) nella specie, era stata acquisita documentazione comprovante l'ingente debito del nei confronti della attrice: “quantomeno sotto l'aspetto delle sofferenze sui conti correnti Pt_1
societari dei quali il era fideiussore per ingentissime somme, anche a prescindere dai calcoli – Pt_1
più o meno precisi e definitivi – sull'entità dell'effettivo debito della Co.”; 3) i convenuti Pt_2
neppure avevano allegato l'esistenza di altri beni sui quali la società creditrice potesse agevolmente soddisfarsi in relazione all'ingente debito dalla stessa vantato;
4) il trasferimento dell'immobile in sede di separazione dei coniugi aveva avuto origine dalla libera determinazione del debitore e Pt_1
non poteva configurarsi come atto dovuto per il solo fatto di esser previsto nell'accordo omologato e neppure se tanto fosse avvenuto “a titolo di mantenimento” della moglie separanda: peraltro, non solo non era stata neppure compiutamente dedotta la sussistenza di eventuali altre partite economiche di dare-avere tra i coniugi da regolare in sede di separazione, ma nessuna prova era stata dedotta allo specifico riguardo;
5) in ogni caso, doveva ritenersi ricorrere anche l'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo alla CP_3
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale ha Pt_1
lamentato la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. - difetto di istruttoria - carenza di
motivazione del provvedimento impugnato – erroneità dei fatti posti a fondamento della sentenza
impugnata”.
A) Ha ribadito l'appellante che la esistenza del credito e la validità della fideiussione erano state già
contestate prima che la banca introducesse il giudizio ex art.2901 c.c.: a riprova valeva osservare che il Giudice della opposizione ex art.645 cpc aveva sospeso la provvisoria esecuzione del D.I. nei confronti dei fideiussori ritenendo, evidentemente, sussistente il fumus circa la denunciata invalidità
6 della fideiussione e la probabile intervenuta decadenza del diritto della Banca – art.1957 c.c - di agire nei confronti dei fideiussori.
B) ha denunziato che il Tribunale di Sassari gli aveva impedito di fornire la prova di circostanze le quali, qualora esaminate correttamente e tenute nella giusta considerazione, avrebbero indotto il giudice a conclusioni diverse e prima tra tutte che, in primis, doveva sussistere il credito e le fideiussioni dovevano essere valide ed efficaci poiché, in caso contrario, la nulla avrebbe avuto CP_5
da pretendere da esso Pt_1
C) Ha ulteriormente dedotto che l'atto del quale era stata chiesta la revoca era stato posto in essere il
31.1.2017 data nella quale, da oltre due anni, erano stati introdotti i giudizi per far accertare l'esatto saldo dei conti correnti delle società nonché acquisite le perizie redatte dai consulenti di parte dalle quali emergeva che le pretese creditorie della banca erano infondate.
D) Circa, poi, la denunziata omessa indicazione di altri beni sui quali la banca avrebbe potuto soddisfare il proprio credito, ha replicato che quest'ultima aveva già valutato le capacità patrimoniale dei garanti quando aveva concesso il credito e che, in ogni caso, il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia.
E) ha lamentato che il Giudice aveva errato anche laddove aveva ritenuto la sussistenza
dell'atteggiamento soggettivo del debitore (consilium fraudis) e nel caso di atti a tiolo oneroso anche
del terzo acquirente (scientia damni).
Infatti, all'atto del ricorso per separazione, i coniugi già da tempo vivevano una crisi coniugale a causa della quale la comunicazione era praticamente inesistente e certamente la non era a CP_3
conoscenza delle difficoltà economiche della società della quale il marito era amministratore:
Co
“ancorché avesse ricoperto cariche nell'ambito della . ogni decisione veniva adottata dal Pt_2
marito”.
Ha ribadito che il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare in sede di separazione era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire al marito di svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia.
7 F) In ogni caso, la Banca non avrebbe potuto in alcun modo contestare l'avvenuta diminuzione del patrimonio dell'appellante il quale, all'atto della firma della fideiussione – 2005 - non era ancora proprietario dell'immobile poi trasferito alla moglie in sede di separazione.
Ha reiterato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento ex art.645 cpc pendente nanti il Tribunale di Sassari.
Ha concluso come in epigrafe.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la ha dichiarato di condividere le ragioni CP_3
dell'appello, concludendo in conformità.
Per contro, la ha resistito all'appello e ha concluso come in epigrafe. Controparte_1
Con comparsa 4.3.2024 ha spiegato intervento ex art.111 cpc la soc. Controparte_4
, quale dichiarata cessionaria dei crediti della , che ha concluso come
[...] CP_5
sopra.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Quanto alle ragioni di gravame di cui al superiore punto A) merita replicare che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'art.2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – anche quando si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così da ultimo, ex multis,
v. Cass.11600/2025; nello stesso senso anche Cass.4542/2025).
In altri termini, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato: pertanto, nel giudizio ex art. 2901 cc. è
sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un D.I. ottenuto nei confronti del preteso debitore
8 per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria.
Neppure la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 cpc avverso detto decreto osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né deve comportare la sospensione del giudizio ex art.295 cpc (ex multis v. Cass.9398/2025).
Conseguentemente, nella specie, non osta alla possibilità di introdurre l'azione ex art.2901 c.c. il fatto che il abbia proposto opposizione avverso il D.I. n.580/2020 reso dal Tribunale di Sassari il Pt_1
29.7.2020 (giudizio del quale a questa Corte è ignoto l'esito).
Né miglior sorte merita neppure il fatto che in quella sede il abbia contestato la validità delle Pt_1
fideiussioni (e segnatamente abbia lamentato la nullità della clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che la Banca d'Italia aveva segnalato come contraria agli artt. 2 e 14 Legge Antitrust, se adottata in modo uniforme).
È infatti principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire) quello per cui l'esperimento della azione revocatoria da parte di un soggetto non può ritenersi precluso e comunque impedito dalla domanda di accertamento della nullità della fideiussione posto che, si ripete, è sufficiente la natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione de qua (per una applicazione del principio v. Cass. 15275/2023).
Rileva, poi, questa Corte la non chiara intellegibilità delle affermazioni dell'appellante – v. superiore punto B - secondo cui “il Tribunale di Sassari gli aveva impedito di fornire la prova di circostanze
le quali, qualora esaminate correttamente e tenute nella giusta considerazione, avrebbero indotto il
Giudice a conclusioni diverse e prima tra tutte che, in primis, doveva sussistere il credito e le
fideiussioni dovevano essere valide ed efficaci poiché, in caso contrario, la nulla avrebbe CP_5
avuto da pretendere da esso ”. Pt_1
In ogni caso, sulla sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito posto a fondamento dell'azione ex art.2901 c.c. questa Corte ha già detto sopra così come, del pari, ha argomentato circa la non necessità di disporre la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.
Quanto poi ai motivi di gravame di cui ai superiori punti C e D (“l'atto del quale era stata chiesta la
revoca era stato posto in essere il 31.1.2017 data nella quale, da oltre due anni, erano stati introdotti
i giudizi per far accertare l'esatto saldo dei conti correnti delle società ed acquisite le perizie redatte
9 dai CTP dai quali emergeva che le pretese creditorie della banca erano infondate: circa, poi, la
mancata indicazione di altri beni sui quali la avrebbe potuto soddisfare il proprio credito, CP_5
vale replicare che la aveva già valutato le capacità patrimoniale dei garanti quando aveva CP_5
concesso il credito e che il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia”) valga quanto segue.
In primis, si rileva che non è dirimente il fatto che l'atto posto in essere il 31.1.2017 “sia successivo di oltre due anni all'introduzione dei giudizi finalizzati a far accertare l'esatto saldo dei c.c.”
Anzitutto vale obiettare che l'opposizione volta a contestare la debenza degli importi oggetto del D.I.
n.580/2020 reso dal Tribunale di Sassari il 29.7.2020 (l'unico che rileva in questa sede) è
evidentemente successivo a quella data: ai fini di mera completezza espositiva si osserva, inoltre, che il ha mai neppure prodotto in giudizio “le consulenze tecniche affidate alla dott. e Pt_1 Persona_1
alla dott. ”, in tesi idonee a comprovare la fondatezza dei propri assunti difensivi. CP_7
Radicalmente infondata è pure l'ulteriore ragione di gravame (pure richiamata dalla difesa della secondo cui, non necessitava indicare “altri beni sui quali la avrebbe potuto soddisfare CP_3 CP_5
il proprio credito” perché quest'ultima “aveva già valutato le capacità patrimoniali dei garanti quando aveva concesso il credito e – in ogni caso - il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia”.
È agevole replicare – e ciò anche a confutazione dei motivi di doglianza di cui al superiore punto F -
che per incontrastato principio di diritto l'azione revocatoria può ben riguardare l'alienazione di beni non ancora esistenti nel patrimonio del debitore al momento dell'insorgenza del credito: "rispondendo
il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni – v.
art.2740 c.c. – il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore
stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato
anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita
del credito, nel patrimonio del debitore" (così v. già Cass. 1366/2017).
È poi appena il caso di evidenziare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cosiddetto eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o
10 difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione ex art.2901 c., provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Alcuna dimostrazione in tal senso ha fornito il (il quale, in presenza di un atto dispositivo Pt_1
successivo al sorgere del credito litigioso, non poteva non essere consapevole del pregiudizio che l'atto stesso avrebbe arrecato alle ragioni dell'istituto di credito in termini di depauperamento –
rectius, azzeramento - del proprio patrimonio e quindi di sostanziale annullamento delle garanzie per il soddisfacimento delle sue ragioni di credito).
Anche in parte qua, pertanto, le ragioni dell'appellante non possono essere condivise.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame valga quanto segue.
Non è contestabile l'astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell'altro in esecuzione e/o nel corpo degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale.
Nondimeno, è insegnamento della Suprema Corte quello per cui gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, posto che gli stessi rispondono, di norma, ad uno spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto, quello della separazione personale, caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua tipicità propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio compensativa” più ampia e comprensiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti aventi carattere patrimoniale maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale
(Cass. 10433/2019; v. in tempi più recenti Cass. 36562/2023).
11 Fermo quanto precede, valutato il corredo probatorio acquisito in causa, ritiene questa Corte che il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare attuato in sede di separazione si sostanzi in un atto dispositivo a titolo gratuito.
Nel ricorso per la separazione personale dei coniugi in data 20.07.2016 - nel corpo del quale è previsto l'obbligo per il di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 800,00 Pt_1
mensili) non risultano in alcun modo indicate le ragioni che hanno determinato l'atto dispositivo in favore della avendo i coniugi semplicemente (e genericamente) indicato che “il trasferimento CP_3
immobiliare in oggetto è dagli stessi considerato condizione funzionale e indispensabile al fine della
risoluzione della crisi e alla definizione dei rapporti tra loro”.
L'appellante ha dedotto che il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare in favore della era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire ad esso di CP_3 Pt_1
svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia.
Ha evidenziato che nanti il Giudice di primo grado aveva dedotto prova per testi (non ammessa) sul capitolo di cui in appresso “vero che la ha frequentato corsi di medicina e, a seguito del CP_3
matrimonio, ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia”.
Sennonché questa Corte – evidenziata la natura in toto generica della deduzione istruttoria: non viene neppure esattamente indicato quando ciò sia effettivamente avvenuto – non può omettere di evidenziare che all'atto del matrimonio la aveva già compiuto 28 anni e che al momento della CP_3
nascita del figlio ne aveva già compiuto 30, di tal che appare piuttosto improbabile che la reale ragione dell'abbandono degli studi sia stata la necessità di dedicarsi alla famiglia (avendo ella, a quella data, già dovuto portare a compimento l'intero corso di studi).
All'esito di tutto quanto precede non risulta dimostrato (con onere della prova a carico del e Pt_1
della che l'attribuzione in parola fosse realmente giustificata da una speculare obbligazione CP_3
del marito in funzione di riequilibrio e/o di ristoro del contributo apportato alla moglie al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Non senza poi neppure evidenziare le ulteriori incongruenze palesate dalle difese del e della Pt_1
CP_3
12 In disparte il fatto che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado indirizzato alla si è perfezionata presso l'abitazione del di lei marito (laddove presso l'immobile oggetto CP_3
di trasferimento ella è risultata irreperibile), il ha persino errato nella identificazione delle Pt_1
somme asseritamente dovute in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento (€ 500,00 in luogo degli esatti € 800,00); del pari, appaiono anche piuttosto incongrui – rispetto alle esigenze di un immobile di non trascurabili dimensioni abitualmente occupato - in consumi di energia elettrica come documentati in atti.
In definitiva, acclarato che l'atto impugnato si colloca successivamente al sorgere del credito e che lo stessa è da ritenersi quale atto a titolo gratuito, consegue che il requisito soggettivo per la concedibilità della richiesta revocatoria sia da individuarsi nella scientia damni del solo debitore,
ossia nella sua conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del debitore (e di cui si è detto sopra).
Tanto basterebbe a ritenere fondate le pretese della Controparte_1
Ma anche ove volesse riconoscersi natura onerosa all'atto dispositivo 31.1.2017, ciò non costituirebbe ragione idonea all'accoglimento delle pretese del (e della . Pt_1 CP_3
A norma dell'art.2901 c.c., in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, è richiesto che il terzo sia consapevole del pregiudizio: è, pertanto, necessaria la sussistenza del c.d. consilium fraudis,
ovvero la consapevolezza da parte (del debitore e) del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
È sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore, non essendo necessaria, per contro, la collusione tra debitore e terzo, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (così Cass.28423/2021).
È stato poi anche precisato che la prova del consilium fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass.1286/2019).
Nella specie, è da ritenersi provato il consililum fraudis in capo alla acquirente posto che risulta assolutamente verosimile che la fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato con l'atto compiuto CP_3
alle ragioni della banca creditrice in uno alla situazione di potenziale insolvenza del (con il quale Pt_1
13 era sposato da quasi 40 anni), difettando peraltro, qualsivoglia elemento di prova in senso contrario
(posto che la deduzione di ignoranza in capo alla delle difficoltà economiche della co CP_3 Pt_2
ovvero la circostanza secondo cui “prima della separazione i coniugi avrebbero vissuto una crisi coniugale nel corso della quale la comunicazione e la vita familiare era del tutto inesistente” sono chiaramente e palesemente incompatibili con il fatto per cui, anche dopo l'omologa della separazione i coniugi hanno continuato ad occupare la abitazione familiare in Ozieri - v. sopra – laddove presso l'immobile oggetto dell'atto di disposizione la è risultata irreperibile: v. atto di notificazione). CP_3
All'esito di tutto quanto precede le ragioni dell'appello non possono trovare positivo accoglimento.
Infine, è anche infondata la dedotta carenza di legittimazione attiva della terza intervenuta ex art.111
c.p.c., CP_4
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (v. ex multis Cass. 15884/2019).
Una volta che la cessione è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale, costituisce onere del debitore provare l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nella specie, risulta prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 148 del
22.12.2022 con cui è stata data notizia (v. pag.36) della cessione a pro soluto e in blocco, dei CP_4
crediti e delle garanzie accessorie dei crediti Bper al 30.11.2022, classificati dalla Banca cedente a sofferenza, che soddisfano tutti i criteri di inclusione indicati nello stesso avviso.
In ogni caso, nella specie, a seguito della contestazione del la società intervenuta ha anche Pt_1
depositato una dichiarazione del Gruppo Bper Banca secondo cui anche il credito vantati nei confronti della co “è rientrato nel contratto di cessione concluso in data 30.11.2022”. Pt_2
Deve, pertanto, apprezzarsi in conformità.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
14 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Per contro (attesa la sostanziale comunanza di posizione) sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata CP_3
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4
che liquida in € 6079,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
[...]
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 144 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
c.f. ), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria in nome e per conto del (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cudoni che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
E contro
(C.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari Controparte_3 C.F._2
presso lo studio degli Avv. Francesca Silvia Brundu e Emanuele Q. Meloni dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellati -
1 e con l'intervento di c.f. ), cessionaria dei crediti Controparte_4 P.IVA_3
della in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Controparte_5
presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Boscia dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di intervento.
in punto a: azione ex art.2901 c.c.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale (rectius, Corte d'Appello) adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate dal nel primo grado di giudizio ovvero in via preliminare: sospendere, ai sensi e per gli effetti Pt_1
dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Sassari
rubricato al rg. 3284/2021 avente ad oggetto la legittimità della fideiussione prestata dal Sig. Pt_1
nonché la determinazione dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente dal quale emergerebbe il credito della Banca attrice. Nel merito: rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposte dalla CP_5
attrice in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude: CP_1
“L'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia in via pregiudiziale, per le ragioni di cui al capo I, dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; dichiarare l'impugnazione interposta dall'appellante inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e rigettare ogni avversa domanda;
mandare assolta l'appellato da ogni avversa pretesa”.
I Procuratori dell'appellata chiedono e concludono: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio, ovvero:
2 1. In via principale: - respingere la richiesta di dichiarazione di inefficacia ex art 2901 C.c. del Decreto
di omologa degli accordi di separazione consensuale del 31.01.2017, Trib. di Sassari R.G. 3103/2017, relativamente al trasferimento di proprietà in capo alla sig.ra dell'immobile sito Controparte_3
in Porto San Paolo, Loc. Porto Taverna, distinto al N.C.E.U. al foglio 238, part. 1071, sub 2, per i motivi in espositiva, e per l'effetto ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. In ogni caso, con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Il Procuratore della società intervenuta chiede e conclude:
“Si confermano le istanze, richieste, difese, deduzioni e allegazioni documentali avanzate dalla cedente e alle quali ci si riporta e che si intendono integralmente ripetute e trascritte, dichiarando altresì di non essere legittimata passiva per la domanda risarcitoria e/o restitutoria e/o per qualsiasi richiesta di pagamento che resterà in capo alla cedente e si ricorda che l'art.111 c.p.c. trova applicazione alla revocatoria in ipotesi di cessione del credito litigioso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite la mandataria in nome e per conto Controparte_1
del ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Controparte_2 Pt_1 Parte_1
e esponendo che 1) era creditrice del in ragione a) della fideiussione
[...] Controparte_3 Pt_1
in data 9.9.2005, rilasciata in favore della società (della quale il era l'attuale legale Pt_2 CP_6 Pt_1
rappresentante) a garanzia dello scoperto del c.c. n. 490/19840 acceso in data 23.12.1999 presso la
Filiale di Ozieri del il quale presentava, alla data del 6.11.2015 (data di chiusura Controparte_2
del conto e voltura a sofferenza), un saldo a debito di euro 358.795,37, oltre successivi interessi;
b)
della fideiussione sottoscritta in data 9.9.2005 e rilasciata in favore della medesima società a garanzia dello scoperto del conto corrente n. 490/65026638, acceso in data 8.6.2005 e rinegoziato il 22.1.2013,
il quale presentava, alla data del 6.11.2015 (data di chiusura del conto e voltura a sofferenza), un saldo a debito di euro 482.116,08 oltre successivi interessi;
2) per tali crediti il Tribunale di Sassari,
con D.I. n. 548/2020 del 29.7.2020, aveva ingiunto alla Co e, tra gli altri, a Pt_2 Parte_1
di pagare alla ricorrente, senza dilazione ed in solido fra loro, la complessiva somma di € 711.401,29, oltre interessi e spese;
3) l'esponente, mediante atto di precetto notificato in data 8.10.2020, aveva intimato al di pagare la somma di euro 721.107,72 oltre spese e ulteriori accessori;
4) avendo Pt_1
3 intenzione di agire esecutivamente per il recupero del credito aveva appreso che con decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale del 31.1.2017, il aveva ceduto alla moglie Pt_1
la piena proprietà dell'immobile in Comune di Loiri Porto San Paolo, loc. Porto Controparte_3
Taverna, distinto al N.C.E.U. al F. 238, part. 1071, sub 2; 5) tale atto era stato posto in essere nell'evidente fine di arrecare pregiudizio alle regioni della creditrice anche perché il così Pt_1
operando, aveva sostanzialmente disperso quel che residuava del proprio patrimonio immobiliare.
Dedotta la ricorrenza dell'eventus damni (il non risultava intestatario di ulteriori diritti su beni Pt_1
immobili idonei a fornire adeguata copertura all'ingente credito vantato dall'esponente), della scientia fraudis del debitore (i contratti di fideiussione erano stati sottoscritti il 9.9.2005; l'atto dispositivo risaliva al 31.1.2017 mentre i c.c. erano stati già chiusi in data 6.11.2015, di tal che a quella data già
sussistevano le volture a sofferenza: pertanto il “nel trasferire l'immobile alla coniuge, era Pt_1
indubbiamente consapevole di arrecare un considerevole pregiudizio ai creditori”) e ritenuto che il trasferimento dell'abitazione in favore della siccome concordato in assenza di una CP_3
contropartita, integrasse un atto di liberalità e/o un atto a titolo gratuito (cosicché neppure era necessario indagare sulla sfera psicologica del soggetto beneficiato) - ma anche ove volesse ritenersi l'atto de quo come a titolo oneroso, alcun dubbio poteva neppure sussistere sulla ricorrenza della c.d.
partecipatio fraudis in capo alla posto che ella, oltre ad aver ricoperto ruoli amministrativi e CP_3
gestioni apicali nella società, per circa 40 anni era stata la moglie del – ha chiesto dichiarare Pt_1
inefficace nei suoi confronti e limitatamente agli aspetti patrimoniali, il decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale con cui il aveva ceduto alla moglie la piena proprietà Pt_1
dell'immobile in disamina, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) aveva proposto Parte_1
opposizione ex art.645 cpc al D.I. reso dal Tribunale di Sassari con cui aveva contestato, tra le altre,
la legittimità delle fideiussioni prestate: le stesse contenevano infatti la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, aveva segnalato, come contraria agli artt. 2 e 14, Legge Antitrust, se adottata in modo uniforme;
2) dalla dichiarazione di nullità della clausola derogatoria del termine semestrale, discendeva l'applicazione del disposto di cui al cit. art. 1957 che imponeva al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza
4 dell'obbligazione garantita dal fideiussore: nel caso di specie la revoca degli affidamenti risaliva al
15.10.2015 laddove la banca aveva agito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori solo nell'anno 2020; 3) a riprova, valeva evidenziare che lo stesso Giudice del Tribunale di Sassari aveva sospeso ex art.649 cpc la provvisoria esecuzione del D.I. opposto limitatamente alla posizione dei fideiussori;
4) neppure potevano ritenersi certi i crediti vantati dalla attrice, questi oggetto di fondata contestazione;
5) nemmeno ricorreva la “conoscenza del pregiudizio in capo al debitore in considerazione del fatto che allorquando era stata effettuata la separazione, l'esponente aveva già
contestato la pretesa debitoria della banca ed era perfettamente consapevole della totale inesistenza
del credito vantato”; 6) la era in toto ignara delle difficoltà della società della quale il marito CP_3
era amministratore e “il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare in sede di
separazione era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire al marito di
svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era
completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia”; 7) in ogni caso, la banca non poteva contestare l'avvenuta diminuzione del patrimonio dell'esponente posto che all'atto della firma della fideiussione – anno 2005 – egli non era ancora proprietario dell'immobile poi trasferito alla moglie.
Ha concluso per la sospensione ex art.295 cpc del giudizio in attesa della definizione del procedimento per opposizione a D.I. e per il rigetto della domanda ex art.2901 c.c.
Analogamente ha replicato che a) l'esperita azione doveva ritenersi infondata Controparte_3
posto che non risultava rispettato il requisito della riduzione della garanzia con modifica delle condizioni patrimoniali del debitore;
b) infatti le fideiussioni erano state sottoscritte nel 2005 laddove la proprietà dell'immobile de quo era stata acquisita dal in forza di atto pubblico di divisione in Pt_1
data 19.1.2012: pertanto, l'atto non aveva “portato una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore rispetto a quanto posseduto all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, con riguardo alla funzione di garanzia ed all'interesse del creditore”; c) le attribuzioni patrimoniali, compreso il trasferimento dell'immobile, suggellate nell'accordo di separazione, avevano l'unica funzione di compensare e ripagare l'altro coniuge, ovvero riequilibrare e/o ristorare il contributo da essa apportato al mènage familiare;
d) la pretesa della attrice era vieppiù infondata posto che erano “in corso
procedimenti di contestazione della validità delle fideiussioni e della esistenza stessa dei crediti da
queste garantiti, nei quali erano stati già emessi provvedimenti di sospensione delle azioni esecutive”.
5 Ha concluso per il rigetto della domanda e per la sospensione del giudizio ex art.295 cpc.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n.178/2022 del 15.2.2022, ha accolto la domanda e condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio.
Il giudice, disattesa l'istanza ex art.295 cpc, ha osservato che A) la qualità di creditore e l'eventus
damni che legittimavano l'esperimento dell'azione revocatoria sorgevano anche in presenza di un credito eventuale, condizionato e perfino litigioso, sia che si trattasse di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si trattasse di credito risarcitorio da fatto illecito;
B) nella specie, era stata acquisita documentazione comprovante l'ingente debito del nei confronti della attrice: “quantomeno sotto l'aspetto delle sofferenze sui conti correnti Pt_1
societari dei quali il era fideiussore per ingentissime somme, anche a prescindere dai calcoli – Pt_1
più o meno precisi e definitivi – sull'entità dell'effettivo debito della Co.”; 3) i convenuti Pt_2
neppure avevano allegato l'esistenza di altri beni sui quali la società creditrice potesse agevolmente soddisfarsi in relazione all'ingente debito dalla stessa vantato;
4) il trasferimento dell'immobile in sede di separazione dei coniugi aveva avuto origine dalla libera determinazione del debitore e Pt_1
non poteva configurarsi come atto dovuto per il solo fatto di esser previsto nell'accordo omologato e neppure se tanto fosse avvenuto “a titolo di mantenimento” della moglie separanda: peraltro, non solo non era stata neppure compiutamente dedotta la sussistenza di eventuali altre partite economiche di dare-avere tra i coniugi da regolare in sede di separazione, ma nessuna prova era stata dedotta allo specifico riguardo;
5) in ogni caso, doveva ritenersi ricorrere anche l'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo alla CP_3
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale ha Pt_1
lamentato la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. - difetto di istruttoria - carenza di
motivazione del provvedimento impugnato – erroneità dei fatti posti a fondamento della sentenza
impugnata”.
A) Ha ribadito l'appellante che la esistenza del credito e la validità della fideiussione erano state già
contestate prima che la banca introducesse il giudizio ex art.2901 c.c.: a riprova valeva osservare che il Giudice della opposizione ex art.645 cpc aveva sospeso la provvisoria esecuzione del D.I. nei confronti dei fideiussori ritenendo, evidentemente, sussistente il fumus circa la denunciata invalidità
6 della fideiussione e la probabile intervenuta decadenza del diritto della Banca – art.1957 c.c - di agire nei confronti dei fideiussori.
B) ha denunziato che il Tribunale di Sassari gli aveva impedito di fornire la prova di circostanze le quali, qualora esaminate correttamente e tenute nella giusta considerazione, avrebbero indotto il giudice a conclusioni diverse e prima tra tutte che, in primis, doveva sussistere il credito e le fideiussioni dovevano essere valide ed efficaci poiché, in caso contrario, la nulla avrebbe avuto CP_5
da pretendere da esso Pt_1
C) Ha ulteriormente dedotto che l'atto del quale era stata chiesta la revoca era stato posto in essere il
31.1.2017 data nella quale, da oltre due anni, erano stati introdotti i giudizi per far accertare l'esatto saldo dei conti correnti delle società nonché acquisite le perizie redatte dai consulenti di parte dalle quali emergeva che le pretese creditorie della banca erano infondate.
D) Circa, poi, la denunziata omessa indicazione di altri beni sui quali la banca avrebbe potuto soddisfare il proprio credito, ha replicato che quest'ultima aveva già valutato le capacità patrimoniale dei garanti quando aveva concesso il credito e che, in ogni caso, il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia.
E) ha lamentato che il Giudice aveva errato anche laddove aveva ritenuto la sussistenza
dell'atteggiamento soggettivo del debitore (consilium fraudis) e nel caso di atti a tiolo oneroso anche
del terzo acquirente (scientia damni).
Infatti, all'atto del ricorso per separazione, i coniugi già da tempo vivevano una crisi coniugale a causa della quale la comunicazione era praticamente inesistente e certamente la non era a CP_3
conoscenza delle difficoltà economiche della società della quale il marito era amministratore:
Co
“ancorché avesse ricoperto cariche nell'ambito della . ogni decisione veniva adottata dal Pt_2
marito”.
Ha ribadito che il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare in sede di separazione era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire al marito di svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia.
7 F) In ogni caso, la Banca non avrebbe potuto in alcun modo contestare l'avvenuta diminuzione del patrimonio dell'appellante il quale, all'atto della firma della fideiussione – 2005 - non era ancora proprietario dell'immobile poi trasferito alla moglie in sede di separazione.
Ha reiterato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento ex art.645 cpc pendente nanti il Tribunale di Sassari.
Ha concluso come in epigrafe.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la ha dichiarato di condividere le ragioni CP_3
dell'appello, concludendo in conformità.
Per contro, la ha resistito all'appello e ha concluso come in epigrafe. Controparte_1
Con comparsa 4.3.2024 ha spiegato intervento ex art.111 cpc la soc. Controparte_4
, quale dichiarata cessionaria dei crediti della , che ha concluso come
[...] CP_5
sopra.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Quanto alle ragioni di gravame di cui al superiore punto A) merita replicare che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'art.2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – anche quando si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così da ultimo, ex multis,
v. Cass.11600/2025; nello stesso senso anche Cass.4542/2025).
In altri termini, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato: pertanto, nel giudizio ex art. 2901 cc. è
sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un D.I. ottenuto nei confronti del preteso debitore
8 per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria.
Neppure la pendenza del giudizio di opposizione ex art.645 cpc avverso detto decreto osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né deve comportare la sospensione del giudizio ex art.295 cpc (ex multis v. Cass.9398/2025).
Conseguentemente, nella specie, non osta alla possibilità di introdurre l'azione ex art.2901 c.c. il fatto che il abbia proposto opposizione avverso il D.I. n.580/2020 reso dal Tribunale di Sassari il Pt_1
29.7.2020 (giudizio del quale a questa Corte è ignoto l'esito).
Né miglior sorte merita neppure il fatto che in quella sede il abbia contestato la validità delle Pt_1
fideiussioni (e segnatamente abbia lamentato la nullità della clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che la Banca d'Italia aveva segnalato come contraria agli artt. 2 e 14 Legge Antitrust, se adottata in modo uniforme).
È infatti principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire) quello per cui l'esperimento della azione revocatoria da parte di un soggetto non può ritenersi precluso e comunque impedito dalla domanda di accertamento della nullità della fideiussione posto che, si ripete, è sufficiente la natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione de qua (per una applicazione del principio v. Cass. 15275/2023).
Rileva, poi, questa Corte la non chiara intellegibilità delle affermazioni dell'appellante – v. superiore punto B - secondo cui “il Tribunale di Sassari gli aveva impedito di fornire la prova di circostanze
le quali, qualora esaminate correttamente e tenute nella giusta considerazione, avrebbero indotto il
Giudice a conclusioni diverse e prima tra tutte che, in primis, doveva sussistere il credito e le
fideiussioni dovevano essere valide ed efficaci poiché, in caso contrario, la nulla avrebbe CP_5
avuto da pretendere da esso ”. Pt_1
In ogni caso, sulla sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito posto a fondamento dell'azione ex art.2901 c.c. questa Corte ha già detto sopra così come, del pari, ha argomentato circa la non necessità di disporre la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.
Quanto poi ai motivi di gravame di cui ai superiori punti C e D (“l'atto del quale era stata chiesta la
revoca era stato posto in essere il 31.1.2017 data nella quale, da oltre due anni, erano stati introdotti
i giudizi per far accertare l'esatto saldo dei conti correnti delle società ed acquisite le perizie redatte
9 dai CTP dai quali emergeva che le pretese creditorie della banca erano infondate: circa, poi, la
mancata indicazione di altri beni sui quali la avrebbe potuto soddisfare il proprio credito, CP_5
vale replicare che la aveva già valutato le capacità patrimoniale dei garanti quando aveva CP_5
concesso il credito e che il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia”) valga quanto segue.
In primis, si rileva che non è dirimente il fatto che l'atto posto in essere il 31.1.2017 “sia successivo di oltre due anni all'introduzione dei giudizi finalizzati a far accertare l'esatto saldo dei c.c.”
Anzitutto vale obiettare che l'opposizione volta a contestare la debenza degli importi oggetto del D.I.
n.580/2020 reso dal Tribunale di Sassari il 29.7.2020 (l'unico che rileva in questa sede) è
evidentemente successivo a quella data: ai fini di mera completezza espositiva si osserva, inoltre, che il ha mai neppure prodotto in giudizio “le consulenze tecniche affidate alla dott. e Pt_1 Persona_1
alla dott. ”, in tesi idonee a comprovare la fondatezza dei propri assunti difensivi. CP_7
Radicalmente infondata è pure l'ulteriore ragione di gravame (pure richiamata dalla difesa della secondo cui, non necessitava indicare “altri beni sui quali la avrebbe potuto soddisfare CP_3 CP_5
il proprio credito” perché quest'ultima “aveva già valutato le capacità patrimoniali dei garanti quando aveva concesso il credito e – in ogni caso - il bene la cui cessione era stata revocata era stato acquisito dall'appellante successivamente alla prestazione della garanzia”.
È agevole replicare – e ciò anche a confutazione dei motivi di doglianza di cui al superiore punto F -
che per incontrastato principio di diritto l'azione revocatoria può ben riguardare l'alienazione di beni non ancora esistenti nel patrimonio del debitore al momento dell'insorgenza del credito: "rispondendo
il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni – v.
art.2740 c.c. – il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore
stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato
anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita
del credito, nel patrimonio del debitore" (così v. già Cass. 1366/2017).
È poi appena il caso di evidenziare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cosiddetto eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o
10 difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione ex art.2901 c., provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Alcuna dimostrazione in tal senso ha fornito il (il quale, in presenza di un atto dispositivo Pt_1
successivo al sorgere del credito litigioso, non poteva non essere consapevole del pregiudizio che l'atto stesso avrebbe arrecato alle ragioni dell'istituto di credito in termini di depauperamento –
rectius, azzeramento - del proprio patrimonio e quindi di sostanziale annullamento delle garanzie per il soddisfacimento delle sue ragioni di credito).
Anche in parte qua, pertanto, le ragioni dell'appellante non possono essere condivise.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame valga quanto segue.
Non è contestabile l'astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell'altro in esecuzione e/o nel corpo degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale.
Nondimeno, è insegnamento della Suprema Corte quello per cui gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, posto che gli stessi rispondono, di norma, ad uno spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto, quello della separazione personale, caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua tipicità propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio compensativa” più ampia e comprensiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti aventi carattere patrimoniale maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale
(Cass. 10433/2019; v. in tempi più recenti Cass. 36562/2023).
11 Fermo quanto precede, valutato il corredo probatorio acquisito in causa, ritiene questa Corte che il trasferimento del diritto di proprietà del compendio immobiliare attuato in sede di separazione si sostanzi in un atto dispositivo a titolo gratuito.
Nel ricorso per la separazione personale dei coniugi in data 20.07.2016 - nel corpo del quale è previsto l'obbligo per il di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 800,00 Pt_1
mensili) non risultano in alcun modo indicate le ragioni che hanno determinato l'atto dispositivo in favore della avendo i coniugi semplicemente (e genericamente) indicato che “il trasferimento CP_3
immobiliare in oggetto è dagli stessi considerato condizione funzionale e indispensabile al fine della
risoluzione della crisi e alla definizione dei rapporti tra loro”.
L'appellante ha dedotto che il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare in favore della era stato il giusto riconoscimento alla moglie la quale, al fine di consentire ad esso di CP_3 Pt_1
svolgere la propria attività imprenditoriale, aveva abbandonato gli studi in medicina e si era completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia.
Ha evidenziato che nanti il Giudice di primo grado aveva dedotto prova per testi (non ammessa) sul capitolo di cui in appresso “vero che la ha frequentato corsi di medicina e, a seguito del CP_3
matrimonio, ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia”.
Sennonché questa Corte – evidenziata la natura in toto generica della deduzione istruttoria: non viene neppure esattamente indicato quando ciò sia effettivamente avvenuto – non può omettere di evidenziare che all'atto del matrimonio la aveva già compiuto 28 anni e che al momento della CP_3
nascita del figlio ne aveva già compiuto 30, di tal che appare piuttosto improbabile che la reale ragione dell'abbandono degli studi sia stata la necessità di dedicarsi alla famiglia (avendo ella, a quella data, già dovuto portare a compimento l'intero corso di studi).
All'esito di tutto quanto precede non risulta dimostrato (con onere della prova a carico del e Pt_1
della che l'attribuzione in parola fosse realmente giustificata da una speculare obbligazione CP_3
del marito in funzione di riequilibrio e/o di ristoro del contributo apportato alla moglie al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Non senza poi neppure evidenziare le ulteriori incongruenze palesate dalle difese del e della Pt_1
CP_3
12 In disparte il fatto che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado indirizzato alla si è perfezionata presso l'abitazione del di lei marito (laddove presso l'immobile oggetto CP_3
di trasferimento ella è risultata irreperibile), il ha persino errato nella identificazione delle Pt_1
somme asseritamente dovute in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento (€ 500,00 in luogo degli esatti € 800,00); del pari, appaiono anche piuttosto incongrui – rispetto alle esigenze di un immobile di non trascurabili dimensioni abitualmente occupato - in consumi di energia elettrica come documentati in atti.
In definitiva, acclarato che l'atto impugnato si colloca successivamente al sorgere del credito e che lo stessa è da ritenersi quale atto a titolo gratuito, consegue che il requisito soggettivo per la concedibilità della richiesta revocatoria sia da individuarsi nella scientia damni del solo debitore,
ossia nella sua conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del debitore (e di cui si è detto sopra).
Tanto basterebbe a ritenere fondate le pretese della Controparte_1
Ma anche ove volesse riconoscersi natura onerosa all'atto dispositivo 31.1.2017, ciò non costituirebbe ragione idonea all'accoglimento delle pretese del (e della . Pt_1 CP_3
A norma dell'art.2901 c.c., in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, è richiesto che il terzo sia consapevole del pregiudizio: è, pertanto, necessaria la sussistenza del c.d. consilium fraudis,
ovvero la consapevolezza da parte (del debitore e) del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
È sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore, non essendo necessaria, per contro, la collusione tra debitore e terzo, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (così Cass.28423/2021).
È stato poi anche precisato che la prova del consilium fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass.1286/2019).
Nella specie, è da ritenersi provato il consililum fraudis in capo alla acquirente posto che risulta assolutamente verosimile che la fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato con l'atto compiuto CP_3
alle ragioni della banca creditrice in uno alla situazione di potenziale insolvenza del (con il quale Pt_1
13 era sposato da quasi 40 anni), difettando peraltro, qualsivoglia elemento di prova in senso contrario
(posto che la deduzione di ignoranza in capo alla delle difficoltà economiche della co CP_3 Pt_2
ovvero la circostanza secondo cui “prima della separazione i coniugi avrebbero vissuto una crisi coniugale nel corso della quale la comunicazione e la vita familiare era del tutto inesistente” sono chiaramente e palesemente incompatibili con il fatto per cui, anche dopo l'omologa della separazione i coniugi hanno continuato ad occupare la abitazione familiare in Ozieri - v. sopra – laddove presso l'immobile oggetto dell'atto di disposizione la è risultata irreperibile: v. atto di notificazione). CP_3
All'esito di tutto quanto precede le ragioni dell'appello non possono trovare positivo accoglimento.
Infine, è anche infondata la dedotta carenza di legittimazione attiva della terza intervenuta ex art.111
c.p.c., CP_4
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (v. ex multis Cass. 15884/2019).
Una volta che la cessione è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale, costituisce onere del debitore provare l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nella specie, risulta prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 148 del
22.12.2022 con cui è stata data notizia (v. pag.36) della cessione a pro soluto e in blocco, dei CP_4
crediti e delle garanzie accessorie dei crediti Bper al 30.11.2022, classificati dalla Banca cedente a sofferenza, che soddisfano tutti i criteri di inclusione indicati nello stesso avviso.
In ogni caso, nella specie, a seguito della contestazione del la società intervenuta ha anche Pt_1
depositato una dichiarazione del Gruppo Bper Banca secondo cui anche il credito vantati nei confronti della co “è rientrato nel contratto di cessione concluso in data 30.11.2022”. Pt_2
Deve, pertanto, apprezzarsi in conformità.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
14 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Per contro (attesa la sostanziale comunanza di posizione) sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata CP_3
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4
che liquida in € 6079,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
[...]
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata CP_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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