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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 42 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Lanusei, presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. Maurizio Mereu, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ) e (c.f. , CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7
convenute contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.)
“Ciò posto si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia, accertati i fatti esposti in atti, dichiarare:
1) il signor (C.F.: ) proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale dell'immobile posto al piano terra e distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al F. 27 Particella: 52 Sub: 6;
2) i signori (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) proprietari per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile posto al C.F._3
piano primo e distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al F. 27 Particella: 52 Sub: 7;
pagina 1 di 6 3) Nulla sulle spese”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente, del piano terra e del primo piano del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio
27 particella 52 sub 3.
In particolare, e hanno assunto di essere succeduti nel possesso esercitato Parte_2 Parte_3 sul primo piano dell'immobile oggetto di causa dal padre , deceduto in data 22 Persona_1
aprile 1990.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., gli attori hanno precisato che, a seguito del frazionamento registrato in data 27 settembre 2023, gli immobili oggetto della domanda risultano distinti catastalmente al sub 6 (piano terra) ed al sub 7 (primo piano), escluso il sub 8 che costituisce passaggio comune con altri confinanti.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione in capo a rispetto alla particella 52 sub 6 foglio 27 e e rispetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla particella 52 sub 7 foglio 27.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del 7 dicembre 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
pagina 2 di 6 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
Sul possesso di (foglio 27 particella 52 sub 6) Parte_1
ha assunto di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione di un immobile Parte_1
posto al piano terra del fabbricato sito in Bari Sardo e individuato catastalmente al foglio 27 particella
52 sub 6, per averlo posseduto in via esclusiva per oltre vent'anni dagli anni Ottanta.
La prova orale espletata ha confermato gli assunti di . Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella planimetria esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 3 ottobre 2024). Tes_1 Tes_2
e hanno riferito che, sin dagli anni Ottanta, , insieme Testimone_1 Tes_2 Parte_1 al fratello , utilizzava un fabbricato sito in via delle Mimose dell'abitato di Bari Persona_1
pagina 3 di 6 Sardo, quale punto di appoggio quando andava al mare. I testi hanno riferito che all'epoca l'immobile era un rudere inagibile e che i due fratelli lo stavano sistemando.
I testi hanno precisato, altresì, che si occupava del piano terra dello stabile e che, dagli Parte_1 anni Ottanta e fino all'attualità, lo stesso ne ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare, eseguendone una ristrutturazione integrale, provvedendo alla messa in sicurezza dei muri, al rifacimento della pavimentazione interna ed esterna, al rifacimento degli intonaci e degli impianti ed alla sostituzione degli infissi.
I testi hanno riferito anche in merito alla struttura interna dell'immobile nella disponibilità di Pt_1
, che si compone di due camere da letto, bagno e cucinino che si affaccia sulla veranda.
[...]
I testi e hanno riferito che l'attore abita a Lanusei, ma di averlo visto soggiornare Tes_1 Tes_2 nell'immobile in questione per quasi tutto l'anno.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte di e di aver sempre visto solo lui Parte_1
utilizzarlo dagli anni Ottanta, comportandosi come l'unico proprietario.
ha prodotto, altresì, la documentazione attestante l'intestazione al medesimo Parte_1 dell'utenza elettrica e idrica relativa al fabbricato sito in via delle Mimose in Bari Sardo (doc. 8 atto di citazione).
Sul possesso di e (foglio 27 particella 52 sub 7) Parte_2 Parte_3
e hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta Parte_2 Parte_3
usucapione di un immobile posto al primo piano del fabbricato sito in Bari Sardo e individuato catastalmente al foglio 27 particella 52 sub 7, in forza della successione nel possesso esercitato su detto immobile sin dagli anni Ottanta dal padre , deceduto in data 22 aprile 1990. Essi Persona_1
hanno assunto di avere posseduto in via esclusiva l'immobile oggetto di causa da tale data, invocando così una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
Questi ultimi hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di Persona_1
con la produzione degli estratti per riassunto del loro atto di nascita, dai quali si evince la paternità in capo a (documenti allegati al deposito del 5 gennaio 2023). Il decesso dello stesso Persona_1
può trarsi dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi in capo agli attori. Persona_1
Così come per , i testimoni escussi ( e ), alla stessa Parte_1 Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 6 udienza, hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo anche nella planimetria mostrata loro in udienza.
Dopo avere riferito che sin dagli Ottanta, utilizzava il fabbricato di via delle Persona_1
Mimose insieme al fratello , che gli stessi avevano provveduto a rendere agibile, i testi Parte_1
hanno precisato, altresì, che si occupava del primo piano dello stabile e che dagli Persona_1 anni Ottanta e fino alla sua morte, avvenuta all'inizio degli anni Novanta, ne aveva curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. , come il fratello , ne aveva Persona_1 Pt_1
eseguito una ristrutturazione integrale, realizzando la stessa tipologia di interventi descritti con riferimento a quest'ultimo.
I testi hanno saputo riferire anche in merito alla struttura interna dell'immobile nella disponibilità di
, specificando che allo stesso si accede con una scala esterna e che è composto da Persona_1
due camere da letto, un bagno, un piccolo ripostiglio e un cucinino che si affaccia su un balcone.
I testi e hanno riferito che risiedeva con la famiglia fuori dalla Tes_1 Tes_2 Persona_1
Sardegna, dove trascorreva le vacanze, principalmente estive, nell'immobile in questione e che dopo la sua morte e fino ad oggi i figli e sono subentrati in via esclusiva nell'utilizzo Parte_3 Pt_2 dell'immobile. I testi hanno precisato, altresì, che questi ultimi hanno eseguito lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile, quali la tinteggiatura delle ringhiere esterne e delle pareti interne, per averli visti personalmente eseguire detti lavori e soggiornare nell'appartamento, sia singolarmente con le rispettive famiglie, che insieme.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da Persona_1
parte dei figli e e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dagli anni Ottanta, Pt_2 Parte_3
comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, rendendo delle dichiarazioni coincidenti con riferimento a tutti gli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con e (teste anche ex cognata Parte_1 Per_1 Testimone_1 dell'attore, e teste , amico di infanzia di e ) sia con Tes_2 Parte_1 Per_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, e anche la loro Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e Persona_1
pagina 5 di 6 che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione del Parte_1
piano terra del fabbricato sito in Bari Sardo in via delle Mimose (foglio 27 particella 52 sub 6) e che e hanno acquistato la proprietà del primo piano del medesimo fabbricato in Parte_2 Parte_3
forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
) proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari C.F._1
Sardo al foglio 27, particella 52 sub 6, e (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) proprietari del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Parte_3 C.F._3
Comune di Bari Sardo al foglio 27, particella 52 sub 7;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 42 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Lanusei, presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. Maurizio Mereu, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(c.f. ) e (c.f. , CP_3 C.F._6 CP_4 C.F._7
convenute contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.)
“Ciò posto si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta voglia, accertati i fatti esposti in atti, dichiarare:
1) il signor (C.F.: ) proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale dell'immobile posto al piano terra e distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al F. 27 Particella: 52 Sub: 6;
2) i signori (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) proprietari per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile posto al C.F._3
piano primo e distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al F. 27 Particella: 52 Sub: 7;
pagina 1 di 6 3) Nulla sulle spese”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente, del piano terra e del primo piano del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio
27 particella 52 sub 3.
In particolare, e hanno assunto di essere succeduti nel possesso esercitato Parte_2 Parte_3 sul primo piano dell'immobile oggetto di causa dal padre , deceduto in data 22 Persona_1
aprile 1990.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., gli attori hanno precisato che, a seguito del frazionamento registrato in data 27 settembre 2023, gli immobili oggetto della domanda risultano distinti catastalmente al sub 6 (piano terra) ed al sub 7 (primo piano), escluso il sub 8 che costituisce passaggio comune con altri confinanti.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione in capo a rispetto alla particella 52 sub 6 foglio 27 e e rispetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla particella 52 sub 7 foglio 27.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del 7 dicembre 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
pagina 2 di 6 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
Sul possesso di (foglio 27 particella 52 sub 6) Parte_1
ha assunto di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione di un immobile Parte_1
posto al piano terra del fabbricato sito in Bari Sardo e individuato catastalmente al foglio 27 particella
52 sub 6, per averlo posseduto in via esclusiva per oltre vent'anni dagli anni Ottanta.
La prova orale espletata ha confermato gli assunti di . Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella planimetria esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 3 ottobre 2024). Tes_1 Tes_2
e hanno riferito che, sin dagli anni Ottanta, , insieme Testimone_1 Tes_2 Parte_1 al fratello , utilizzava un fabbricato sito in via delle Mimose dell'abitato di Bari Persona_1
pagina 3 di 6 Sardo, quale punto di appoggio quando andava al mare. I testi hanno riferito che all'epoca l'immobile era un rudere inagibile e che i due fratelli lo stavano sistemando.
I testi hanno precisato, altresì, che si occupava del piano terra dello stabile e che, dagli Parte_1 anni Ottanta e fino all'attualità, lo stesso ne ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare, eseguendone una ristrutturazione integrale, provvedendo alla messa in sicurezza dei muri, al rifacimento della pavimentazione interna ed esterna, al rifacimento degli intonaci e degli impianti ed alla sostituzione degli infissi.
I testi hanno riferito anche in merito alla struttura interna dell'immobile nella disponibilità di Pt_1
, che si compone di due camere da letto, bagno e cucinino che si affaccia sulla veranda.
[...]
I testi e hanno riferito che l'attore abita a Lanusei, ma di averlo visto soggiornare Tes_1 Tes_2 nell'immobile in questione per quasi tutto l'anno.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte di e di aver sempre visto solo lui Parte_1
utilizzarlo dagli anni Ottanta, comportandosi come l'unico proprietario.
ha prodotto, altresì, la documentazione attestante l'intestazione al medesimo Parte_1 dell'utenza elettrica e idrica relativa al fabbricato sito in via delle Mimose in Bari Sardo (doc. 8 atto di citazione).
Sul possesso di e (foglio 27 particella 52 sub 7) Parte_2 Parte_3
e hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta Parte_2 Parte_3
usucapione di un immobile posto al primo piano del fabbricato sito in Bari Sardo e individuato catastalmente al foglio 27 particella 52 sub 7, in forza della successione nel possesso esercitato su detto immobile sin dagli anni Ottanta dal padre , deceduto in data 22 aprile 1990. Essi Persona_1
hanno assunto di avere posseduto in via esclusiva l'immobile oggetto di causa da tale data, invocando così una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
Questi ultimi hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di Persona_1
con la produzione degli estratti per riassunto del loro atto di nascita, dai quali si evince la paternità in capo a (documenti allegati al deposito del 5 gennaio 2023). Il decesso dello stesso Persona_1
può trarsi dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi in capo agli attori. Persona_1
Così come per , i testimoni escussi ( e ), alla stessa Parte_1 Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 6 udienza, hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo anche nella planimetria mostrata loro in udienza.
Dopo avere riferito che sin dagli Ottanta, utilizzava il fabbricato di via delle Persona_1
Mimose insieme al fratello , che gli stessi avevano provveduto a rendere agibile, i testi Parte_1
hanno precisato, altresì, che si occupava del primo piano dello stabile e che dagli Persona_1 anni Ottanta e fino alla sua morte, avvenuta all'inizio degli anni Novanta, ne aveva curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. , come il fratello , ne aveva Persona_1 Pt_1
eseguito una ristrutturazione integrale, realizzando la stessa tipologia di interventi descritti con riferimento a quest'ultimo.
I testi hanno saputo riferire anche in merito alla struttura interna dell'immobile nella disponibilità di
, specificando che allo stesso si accede con una scala esterna e che è composto da Persona_1
due camere da letto, un bagno, un piccolo ripostiglio e un cucinino che si affaccia su un balcone.
I testi e hanno riferito che risiedeva con la famiglia fuori dalla Tes_1 Tes_2 Persona_1
Sardegna, dove trascorreva le vacanze, principalmente estive, nell'immobile in questione e che dopo la sua morte e fino ad oggi i figli e sono subentrati in via esclusiva nell'utilizzo Parte_3 Pt_2 dell'immobile. I testi hanno precisato, altresì, che questi ultimi hanno eseguito lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile, quali la tinteggiatura delle ringhiere esterne e delle pareti interne, per averli visti personalmente eseguire detti lavori e soggiornare nell'appartamento, sia singolarmente con le rispettive famiglie, che insieme.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da Persona_1
parte dei figli e e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dagli anni Ottanta, Pt_2 Parte_3
comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, rendendo delle dichiarazioni coincidenti con riferimento a tutti gli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con e (teste anche ex cognata Parte_1 Per_1 Testimone_1 dell'attore, e teste , amico di infanzia di e ) sia con Tes_2 Parte_1 Per_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, e anche la loro Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e Persona_1
pagina 5 di 6 che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione del Parte_1
piano terra del fabbricato sito in Bari Sardo in via delle Mimose (foglio 27 particella 52 sub 6) e che e hanno acquistato la proprietà del primo piano del medesimo fabbricato in Parte_2 Parte_3
forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
) proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari C.F._1
Sardo al foglio 27, particella 52 sub 6, e (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) proprietari del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Parte_3 C.F._3
Comune di Bari Sardo al foglio 27, particella 52 sub 7;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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