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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2024, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1619/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
14/11/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Itri (LT), in Via della Repubblica n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Spinetti e
Florinda Peppo, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a Sora (FR), in Piazza
Mayer Ross n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Luca Santoro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22/9/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/5/2020 il signor ha agito contro la Parte_1 [...] per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire subiti in un Controparte_1 incidente avvenuto a Gaeta (LT) attorno alle 22.00 del 15/10/2018. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che il 20/12/2017 aveva stipulato con la società una Polizza Infortuni “Premium” contrassegnata dal n. 1/64577/77/158347894. Ha riferito, nello stesso tempo, che la notte del sinistro viaggiava lungo Via Sant'Agostino a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X86ZVF come terzo trasportato, quando in prossimità di una curva destrorsa la conducente (poi rimasta infortunata anch'essa) perse il controllo del mezzo a causa dell'asfalto dissestato e lo fece cadere rovinosamente a terra. Secondo il signor l'impatto al suolo fu così grave da rendere necessario l'intervento dei Parte_1 medici del Pronto Soccorso di Gaeta (LT); presso la struttura sanitaria gli sarebbero stati diagnosticati traumi al volto, alla mandibola e alle ossa nasali, la frattura di un dente, lesioni al ginocchio sinistro, al dito della mano destra, al rachide cervicale, al gomito, alla spalla e al polso del braccio destro e contusioni o escoriazioni diffuse nel resto del corpo;
gli interventi chirurgici e gli altri trattamenti successivi all'evento non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito all'incidente postumi invalidanti stimabili, in base a una perizia a firma del dr. , in misura non inferiore al 26%. Sul rilievo della Persona_1 piena operatività del rapporto di garanzia intrattenuto con la l'attore ha Controparte_1 chiesto, quindi, che il Tribunale condanni la compagnia assicurativa, a titolo di riparazione per i pregiudizi dipesi dai fatti del 15/10/2018, al pagamento dell'importo complessivo di € 195.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o della diversa cifra dovuta alla luce delle risultanze istruttorie, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore di uno dei difensori, dichiaratosi antistatario.
*** Costituita con comparsa del 22/9/2020, la non messo in discussione Controparte_1
l'esistenza e la validità della polizza invocata dal signor . Ha eccepito, nondimeno, che nel Parte_1 rapporto assicurativo controverso si applicano limitazioni ed esclusioni di efficacia della garanzia tali da ridimensionare l'entità della somma eventualmente spettante all'attore. In questa prospettiva la società ha citato l'art.
6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “Minorazioni e Condizioni
Patologiche Preesistenti”, ai sensi del quale l'indennizzo non è destinato a operare in caso di incidenza delle condizioni patologiche dell'assicurato sulle conseguenze dell'incidente e sul rischio che vi si correla.
Ha osservato, ancora, che l'attore nei cinque anni anteriori al sinistro era stato coinvolto in diciotto infortuni analoghi, nella maggior parte dei casi all'origine di lesioni localizzate negli stessi “distretti corporei” interessati dal sinistro del 15/10/2018. Ad avviso della la Controparte_1 circostanza in esame, se analizzata alla luce della clausola contrattuale di cui si è detto, renderebbe necessario un vaglio quantomai scrupoloso delle reali ripercussioni dell'incidente, comunque contestato nell'an e nel quantum. Per i motivi anzidetti la convenuta ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, la limitazione della condanna ai soli pregiudizi riguardanti organi e arti del signor non Parte_1 lesionati in precedenza;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Nelle successive fasi del processo il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per Persona_2 la valutazione medico legale delle lesioni lamentate dal signor in conseguenza del sinistro. Parte_1
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia e l'espletamento delle prove orali, il 14/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste di condanna del signor debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1
Occorre considerare, al riguardo, che la descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato piena conferma nella testimonianza resa dal signor in corso di causa. Testimone_1
All'udienza del 27/9/2021 l'uomo ha dichiarato che la sera dell'incidente era intento a marciare con la propria automobile dietro a scooter e motocicli di amici, tra i quali lo che trasportava l'attore, CP_2 quando assistette alla caduta di quest'ultimo e della signora , nell'occasione alla guida, in Persona_3 corrispondenza di una curva dell'asse viario presente a poca distanza da un distributore di carburante.
Ha precisato, poi, di aver prestato assieme ad altri membri della comitiva i primi soccorsi all'attore, rimasto insanguinato e contuso, e di aver provveduto egli stesso ad accompagnarlo all'Ospedale di Gaeta.
Non vi sono elementi che depongano nel senso della falsità o dell'inattendibilità della testimonianza.
Le censure sollevate dalla negli scritti successivi alla scadenza del primo Controparte_1 termine ex art. 183, c. 6, c.p.c. a proposito della violazione, ascritta alla conducente dello scooter, dell'art. 170 del Codice della Strada appaiono tardive. Incomprensibili appaiono, per contro, le doglianze dell'ente in ordine alla ridotta possibilità che la comitiva dell'istante potesse trovarsi a Gaeta in una sera di ottobre.
Tenuto conto della mancata contestazione, ad opera della società convenuta, dell'operatività della garanzia nel periodo a cui di riferiscono in fatti di causa, se ne deduce che il signor ha titolo per Parte_1 pretendere di essere indennizzato per i danni patrimoniali o non patrimoniali dipesi dal sinistro.
Resta inteso, anche sulla scorta dell'art.
6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione menzionato nelle difese di parte convenuta, che l'istante ha diritto alla riparazione dei soli pregiudizi individuabili tra le conseguenze immediate e dirette dei traumi riportati nell'incidente. Devono essere esclusi dalla tutela riparatoria, per converso, le lesioni originate da situazioni patologiche o eventi risalenti a fatti pregressi.
***
La perizia del dr. descrive i danni fisici occorsi all'attore nei termini seguenti: “contusione alla Per_2 spalla destra in soggetto con tendinosi del clbbr e lesione degenerativa del sovraspinoso, contusione al gomito destro senza segni di instabilità, contusione al polso destro senza limitazioni funzionali, lesione al menisco interno del ginocchio sinistro sottoposto a meniscectomia selettiva interna, distorsione alla caviglia sinistra, sottoposta ad intervento di ricostruzione (quest'ultimo impossibile in base alla cartella clinica e ai tempi chirurgici ), trauma facciale con lesione parziale dell'incisivo superiore destro, infrazione all'ala nasale in soggetto con deviazione del setto, ferita lacero contusa al terzo dito della mano destra con motilità conservata, esiti di trauma distorsivo al rachide cervicale”. Secondo l'esperto nei limiti appena considerati si è al cospetto di patologie compatibili con l'incidente verificatosi il 15/10/2018.
La documentazione medica allegata alla citazione introduttiva conforta le affermazioni del dr. . Per_2
Considerati i risultati dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, non vi è motivo di supporre che le lesioni accertate dal consulente tecnico derivino da un evento diverso dal sinistro di cui si discute.
***
Le conclusioni del dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili anche in relazione alla valutazione Per_2 medico-legale dei postumi riportati dal signor . Sulla base delle indicazioni del professionista, Parte_1 effettuate considerando il complessivo quadro patologico dell'interessato, possono essere riconosciuti all'istante un'inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, un'inabilità temporanea parziale
(quantificabile nel 50%) di venti giorni e una riduzione permanente dell'integrità fisica in misura del 6%.
***
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in passato hanno ricondotto le diverse voci di pregiudizio individuate nell'elaborazione giurisprudenziale precedente a una definizione di danno non patrimoniale tendenzialmente unitaria (cfr. sul punto Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975).
Più di recente la Corte di Cassazione ha precisato, sul tema, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (v. Cass. 3/3/2023, n. 6444).
Fatti salvi i principi che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione del danno alla salute il
Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 16/7/2024 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per l'anno 2024 costituiscano un valido parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri fissano in € 947,30 Parte_1
l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, poi, nella misura forfetaria di € 55,24. Considerate le ripercussioni del sinistro riscontrate dal dr. , l'età dell'infortunato al momento dell'incidente (trentatré anni) e l'entità del richiamato Per_2 punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi in almeno € 8.551,28.
A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati € 2.209,60 [(€ 55,24 x 30 gg.) + (€ 55,24 x 20 gg. :2)].
Non vi è prova che le lesioni riportate dal signor nell'incidente abbiano provocato effetti Parte_1 pregiudizievoli di carattere morale o materiale idonei a giustificare l'attribuzione di cifre aggiuntive.
Il danno occorso all'attore, di natura solo biologica, equivale a € 10.760,88 (€ 8.551,28 + € 2.209,60).
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore implica che oltre alla rivalutazione monetaria del credito, già determinato ai valori attuali, competano al signor gli Parte_1 interessi per il ritardato pagamento dalla verificazione del fatto illecito alla definizione del contenzioso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995 al riguardo hanno affermato la risarcibilità del lucro cessante derivato dalla perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta. Tale specifica voce di danno si presta a essere liquidata con l'attribuzione degli interessi. In assenza di elementi che consentano di ritenere un investimento più remunerativo, nel caso di specie la loro misura va determinata applicando un tasso coincidente con quello legale. Secondo la citata sentenza, è peraltro escluso che si possa assumere a base di calcolo la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della statuizione. Il tasso degli interessi deve essere calcolato, invece, con riferimento al valore medio tra il capitale nell'ammontare attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito, provvedendo di volta in volta ad adeguare il valore del capitale utilizzando i coefficienti Istat relativi ai periodi in questione.
Si ottiene a titolo di lucro cessante l'importo di € 976,06. Il danno derivante dal sinistro del 15/10/20218 in termini monetari equivale, pertanto, a € 11.736,94 (€ 10.760,88 + € 976,06).
***
L'estrema genericità delle eccezioni sollevate dalla nelle fasi iniziali della Controparte_1 causa a proposito di massimali, franchigie e altre clausole contrattuali diverse dall'art.
6.2 delle Condizioni
Generali di Polizza esclude che tale importo possa essere decurtato nel senso auspicato dalla società.
Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento.
***
L'esorbitanza della somma richiesta rispetto all'entità effettivo dell'importo indennizzabile rende ragione del riconoscimento in favore del signor di un solo terzo degli oneri processuali, stimabili in virtù Parte_1 dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2024 per le cause di valore inferiore a € 26.000,00 e della ridotta complessità della lite nella misura già ridotta di € 1.822,00 (€ 262,00 per esborsi, € 300,00 per la fase di studio, € 260,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti pe legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario. Per le stesse ragioni resta a carico dell'attore e della compagnia assicurativa, in misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi, il pagamento degli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già quantificati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1619/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di indennizzo relativo ai danni riportati nell'incidente Parte_1 stradale indicato in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 11.736,94, oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del pagamento;
➢ condanna al pagamento in favore di di un terzo degli Controparte_1 Parte_1 oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 1.822,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti pe legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario;
➢ pone a carico di e in misura, rispettivamente, di un Parte_1 Controparte_1 terzo e di due terzi, il pagamento degli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già quantificati in corso di causa.
Cassino, 6/12/2024
il giudice
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1619/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
14/11/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Itri (LT), in Via della Repubblica n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Spinetti e
Florinda Peppo, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a Sora (FR), in Piazza
Mayer Ross n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Luca Santoro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22/9/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/5/2020 il signor ha agito contro la Parte_1 [...] per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire subiti in un Controparte_1 incidente avvenuto a Gaeta (LT) attorno alle 22.00 del 15/10/2018. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che il 20/12/2017 aveva stipulato con la società una Polizza Infortuni “Premium” contrassegnata dal n. 1/64577/77/158347894. Ha riferito, nello stesso tempo, che la notte del sinistro viaggiava lungo Via Sant'Agostino a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X86ZVF come terzo trasportato, quando in prossimità di una curva destrorsa la conducente (poi rimasta infortunata anch'essa) perse il controllo del mezzo a causa dell'asfalto dissestato e lo fece cadere rovinosamente a terra. Secondo il signor l'impatto al suolo fu così grave da rendere necessario l'intervento dei Parte_1 medici del Pronto Soccorso di Gaeta (LT); presso la struttura sanitaria gli sarebbero stati diagnosticati traumi al volto, alla mandibola e alle ossa nasali, la frattura di un dente, lesioni al ginocchio sinistro, al dito della mano destra, al rachide cervicale, al gomito, alla spalla e al polso del braccio destro e contusioni o escoriazioni diffuse nel resto del corpo;
gli interventi chirurgici e gli altri trattamenti successivi all'evento non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito all'incidente postumi invalidanti stimabili, in base a una perizia a firma del dr. , in misura non inferiore al 26%. Sul rilievo della Persona_1 piena operatività del rapporto di garanzia intrattenuto con la l'attore ha Controparte_1 chiesto, quindi, che il Tribunale condanni la compagnia assicurativa, a titolo di riparazione per i pregiudizi dipesi dai fatti del 15/10/2018, al pagamento dell'importo complessivo di € 195.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o della diversa cifra dovuta alla luce delle risultanze istruttorie, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore di uno dei difensori, dichiaratosi antistatario.
*** Costituita con comparsa del 22/9/2020, la non messo in discussione Controparte_1
l'esistenza e la validità della polizza invocata dal signor . Ha eccepito, nondimeno, che nel Parte_1 rapporto assicurativo controverso si applicano limitazioni ed esclusioni di efficacia della garanzia tali da ridimensionare l'entità della somma eventualmente spettante all'attore. In questa prospettiva la società ha citato l'art.
6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “Minorazioni e Condizioni
Patologiche Preesistenti”, ai sensi del quale l'indennizzo non è destinato a operare in caso di incidenza delle condizioni patologiche dell'assicurato sulle conseguenze dell'incidente e sul rischio che vi si correla.
Ha osservato, ancora, che l'attore nei cinque anni anteriori al sinistro era stato coinvolto in diciotto infortuni analoghi, nella maggior parte dei casi all'origine di lesioni localizzate negli stessi “distretti corporei” interessati dal sinistro del 15/10/2018. Ad avviso della la Controparte_1 circostanza in esame, se analizzata alla luce della clausola contrattuale di cui si è detto, renderebbe necessario un vaglio quantomai scrupoloso delle reali ripercussioni dell'incidente, comunque contestato nell'an e nel quantum. Per i motivi anzidetti la convenuta ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, la limitazione della condanna ai soli pregiudizi riguardanti organi e arti del signor non Parte_1 lesionati in precedenza;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Nelle successive fasi del processo il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per Persona_2 la valutazione medico legale delle lesioni lamentate dal signor in conseguenza del sinistro. Parte_1
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia e l'espletamento delle prove orali, il 14/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste di condanna del signor debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1
Occorre considerare, al riguardo, che la descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato piena conferma nella testimonianza resa dal signor in corso di causa. Testimone_1
All'udienza del 27/9/2021 l'uomo ha dichiarato che la sera dell'incidente era intento a marciare con la propria automobile dietro a scooter e motocicli di amici, tra i quali lo che trasportava l'attore, CP_2 quando assistette alla caduta di quest'ultimo e della signora , nell'occasione alla guida, in Persona_3 corrispondenza di una curva dell'asse viario presente a poca distanza da un distributore di carburante.
Ha precisato, poi, di aver prestato assieme ad altri membri della comitiva i primi soccorsi all'attore, rimasto insanguinato e contuso, e di aver provveduto egli stesso ad accompagnarlo all'Ospedale di Gaeta.
Non vi sono elementi che depongano nel senso della falsità o dell'inattendibilità della testimonianza.
Le censure sollevate dalla negli scritti successivi alla scadenza del primo Controparte_1 termine ex art. 183, c. 6, c.p.c. a proposito della violazione, ascritta alla conducente dello scooter, dell'art. 170 del Codice della Strada appaiono tardive. Incomprensibili appaiono, per contro, le doglianze dell'ente in ordine alla ridotta possibilità che la comitiva dell'istante potesse trovarsi a Gaeta in una sera di ottobre.
Tenuto conto della mancata contestazione, ad opera della società convenuta, dell'operatività della garanzia nel periodo a cui di riferiscono in fatti di causa, se ne deduce che il signor ha titolo per Parte_1 pretendere di essere indennizzato per i danni patrimoniali o non patrimoniali dipesi dal sinistro.
Resta inteso, anche sulla scorta dell'art.
6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione menzionato nelle difese di parte convenuta, che l'istante ha diritto alla riparazione dei soli pregiudizi individuabili tra le conseguenze immediate e dirette dei traumi riportati nell'incidente. Devono essere esclusi dalla tutela riparatoria, per converso, le lesioni originate da situazioni patologiche o eventi risalenti a fatti pregressi.
***
La perizia del dr. descrive i danni fisici occorsi all'attore nei termini seguenti: “contusione alla Per_2 spalla destra in soggetto con tendinosi del clbbr e lesione degenerativa del sovraspinoso, contusione al gomito destro senza segni di instabilità, contusione al polso destro senza limitazioni funzionali, lesione al menisco interno del ginocchio sinistro sottoposto a meniscectomia selettiva interna, distorsione alla caviglia sinistra, sottoposta ad intervento di ricostruzione (quest'ultimo impossibile in base alla cartella clinica e ai tempi chirurgici ), trauma facciale con lesione parziale dell'incisivo superiore destro, infrazione all'ala nasale in soggetto con deviazione del setto, ferita lacero contusa al terzo dito della mano destra con motilità conservata, esiti di trauma distorsivo al rachide cervicale”. Secondo l'esperto nei limiti appena considerati si è al cospetto di patologie compatibili con l'incidente verificatosi il 15/10/2018.
La documentazione medica allegata alla citazione introduttiva conforta le affermazioni del dr. . Per_2
Considerati i risultati dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, non vi è motivo di supporre che le lesioni accertate dal consulente tecnico derivino da un evento diverso dal sinistro di cui si discute.
***
Le conclusioni del dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili anche in relazione alla valutazione Per_2 medico-legale dei postumi riportati dal signor . Sulla base delle indicazioni del professionista, Parte_1 effettuate considerando il complessivo quadro patologico dell'interessato, possono essere riconosciuti all'istante un'inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, un'inabilità temporanea parziale
(quantificabile nel 50%) di venti giorni e una riduzione permanente dell'integrità fisica in misura del 6%.
***
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in passato hanno ricondotto le diverse voci di pregiudizio individuate nell'elaborazione giurisprudenziale precedente a una definizione di danno non patrimoniale tendenzialmente unitaria (cfr. sul punto Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975).
Più di recente la Corte di Cassazione ha precisato, sul tema, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (v. Cass. 3/3/2023, n. 6444).
Fatti salvi i principi che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione del danno alla salute il
Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 16/7/2024 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per l'anno 2024 costituiscano un valido parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri fissano in € 947,30 Parte_1
l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, poi, nella misura forfetaria di € 55,24. Considerate le ripercussioni del sinistro riscontrate dal dr. , l'età dell'infortunato al momento dell'incidente (trentatré anni) e l'entità del richiamato Per_2 punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi in almeno € 8.551,28.
A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati € 2.209,60 [(€ 55,24 x 30 gg.) + (€ 55,24 x 20 gg. :2)].
Non vi è prova che le lesioni riportate dal signor nell'incidente abbiano provocato effetti Parte_1 pregiudizievoli di carattere morale o materiale idonei a giustificare l'attribuzione di cifre aggiuntive.
Il danno occorso all'attore, di natura solo biologica, equivale a € 10.760,88 (€ 8.551,28 + € 2.209,60).
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore implica che oltre alla rivalutazione monetaria del credito, già determinato ai valori attuali, competano al signor gli Parte_1 interessi per il ritardato pagamento dalla verificazione del fatto illecito alla definizione del contenzioso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995 al riguardo hanno affermato la risarcibilità del lucro cessante derivato dalla perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta. Tale specifica voce di danno si presta a essere liquidata con l'attribuzione degli interessi. In assenza di elementi che consentano di ritenere un investimento più remunerativo, nel caso di specie la loro misura va determinata applicando un tasso coincidente con quello legale. Secondo la citata sentenza, è peraltro escluso che si possa assumere a base di calcolo la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della statuizione. Il tasso degli interessi deve essere calcolato, invece, con riferimento al valore medio tra il capitale nell'ammontare attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito, provvedendo di volta in volta ad adeguare il valore del capitale utilizzando i coefficienti Istat relativi ai periodi in questione.
Si ottiene a titolo di lucro cessante l'importo di € 976,06. Il danno derivante dal sinistro del 15/10/20218 in termini monetari equivale, pertanto, a € 11.736,94 (€ 10.760,88 + € 976,06).
***
L'estrema genericità delle eccezioni sollevate dalla nelle fasi iniziali della Controparte_1 causa a proposito di massimali, franchigie e altre clausole contrattuali diverse dall'art.
6.2 delle Condizioni
Generali di Polizza esclude che tale importo possa essere decurtato nel senso auspicato dalla società.
Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento.
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L'esorbitanza della somma richiesta rispetto all'entità effettivo dell'importo indennizzabile rende ragione del riconoscimento in favore del signor di un solo terzo degli oneri processuali, stimabili in virtù Parte_1 dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2024 per le cause di valore inferiore a € 26.000,00 e della ridotta complessità della lite nella misura già ridotta di € 1.822,00 (€ 262,00 per esborsi, € 300,00 per la fase di studio, € 260,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti pe legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario. Per le stesse ragioni resta a carico dell'attore e della compagnia assicurativa, in misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi, il pagamento degli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già quantificati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1619/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di indennizzo relativo ai danni riportati nell'incidente Parte_1 stradale indicato in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 11.736,94, oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del pagamento;
➢ condanna al pagamento in favore di di un terzo degli Controparte_1 Parte_1 oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 1.822,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti pe legge, da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario;
➢ pone a carico di e in misura, rispettivamente, di un Parte_1 Controparte_1 terzo e di due terzi, il pagamento degli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, già quantificati in corso di causa.
Cassino, 6/12/2024
il giudice
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