Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1140/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(CF ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Marechiaro n. 115, (CF , Parte_2 C.F._2 nata il [...] a [...] ed ivi residente, Via Alessadro Manzoni n. 12/A,
(CF , nato il [...] a [...] e Parte_3 C.F._3 residente in [...]n. 814, Wren LN Pennsylvania, rappresentato ai fini del presente atto dal sig. , giusta procura generale Repertorio n. 4203 - Parte_1
Raccolta n. 3205 – Notaio (Doc. - PROCURA GENERALE), Persona_1
(CF , nata il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._4 residente, Via Marechiaro n. 115, quali eredi del sig. , nato Persona_2
a Napoli il 25/07/1947 e deceduto in data 25/07/2020 (Doc. - ATTO DI MORTE E ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO), rappresentati e difesi, come da procura allegata in atti, dall'Avv. SIMONE FORTE (CF
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5 studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A; il quale chiede di ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC ed al fax n. 0287152806 Email_1
=APPELLANTE
E
1
in virtù di atto per Notar in Roma del 17/06/2016,
[...] Persona_3
Rep. 41.564, racc. 23400), C.F. e P.I. , con sede in Roma alla Via P.IVA_1
Giuseppe Grezar, 14 - Cap 00142, in persona del Procuratore Dott. Angelo Lopartiello autorizzato in virtù di procura speciale per Notar del Persona_3
28/04/2022, Rep.177893, racc. 11776, rilasciata dal Dott. CP_4
C.F. ) nella sua qualità di Presidente dell
[...] C.F._6 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Gallozzi (C.F. Controparte_5 [...]
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. C.F._7
Maria a Cubito n. 550, giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni al seguente numero di fax: 081/5853785 ed al seguente indirizzo di P.E.C.: Email_2
Nonché
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ( ) ai sensi della procura generale alle C.F._8 liti per del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Persona_4
Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, Avvocatura INPS, ed all'indirizzo PEC t Email_3
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 4.06.2021 gli eredi in epigrafe esposero di essersi recati presso gli sportelli di al fine di verificare l'eventuale Controparte_2 sussistenza di pretese previdenziali a carico del de cuius e di aver avuto conoscenza, mediante estratto di ruolo rilasciato n data 21/05/2021 dall' Controparte_2
per la provincia di Napoli contenente un elenco di cartelle di pagamento
[...] ed avvisi di addebito (analiticamente trascritto già in sentenza di primo grado) per crediti previdenziali ed assistenziali.
Sul presupposto di avere interesse ad impugnare l'estratto di ruolo- che assumevano essere l'unico atto mediante cui essi sono venuti a conoscenza dell'esistenza nei confronti del loro dante causa dell'indicata pretesa creditoria- proposero la presente opposizione, eccependo la mancata notifica degli atti impositivi, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, pertanto, chiesero di annullare e comunque revocare i titoli oggetto di opposizione.
2 Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 5877/2022 pubbl. il 17/11/2022, in applicazione dello jus superveniens e delle determinazioni della Suprema Corte in corso di causa, il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione.
Con ricorso depositato in data 17.5.2023 hanno proposto appello i ricorrenti, ribadendo con richiami giurisprudenziali la sussistenza dell'interesse ad agire e proponendo anche questione di legittimità costituzionale del CP_7 dell'ART.12 del DPR 602/1973.
Hanno eccepito, in via pregiudiziale, ai fini di sostenere l'invalidità ed inutilizzabilità delle relative difese, l'irregolarità della costituzione in giudizio dell' con il patrocinio di un avvocato del libero foro piuttosto che CP_8 dell'Avvocatura dello Stato.
Hanno rilevato che il Giudice non aveva affatto tenuto conto del disconoscimento effettuato dai ricorrenti di tutta la documentazione prodotta dall' ; hanno CP_8 svolto quindi argomentazioni relative all'invalidità delle notifiche dei singoli titoli;
hanno reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale, maturata successivamente alle notifiche degli atti indicati alla pag. 20 del gravame.
Hanno concluso chiedendo in via preliminare sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale;
quindi nel merito:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento n.07120090067457832 e n.07120090124574182 e degli avvisi di addebito n.37120120003862647, n.37120120007592048, n.37120120017179338, n.37120130004572965, n.37120130010887059, n.37120140002887830, n.37120140009588274, n.37120140016804367 e n.37120150009164606, con conseguente cancellazione dei titoli;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.07120090067457832 e n.07120090124574182 e degli avvisi di addebito n.37120120003862647, n.37120120007592048, n.37120120017179338, n.37120130004572965, n.37120130010887059, n.37120140002887830, n.37120140009588274,
n.37120140016804367, n.37120150009164606, n.37120160006326061, n.37120160017335948, n.37120170008153389, n.37120180009018373, n.37120180019312463 e n.37120190005581909, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, poiché nulli e/o inesistenti;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Notificato l'atto, si è costituita l' appellata che ha eccepito in via preliminare CP_8
l'inammissibilità del ricorso di primo grado in opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha dedotto la ritualità delle notifiche;
ha resistito all'avversa eccezione di prescrizione concludendo per il rigetto.
3 L' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado in CP_6 opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
si è riportata alla documentazione in atti comprovante la ritualità delle notifiche e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. Ha concluso per il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Rileva il collegio, con effetto assorbente anche con riguardo all'eccepita irregolarità della costituzione dell' , che la controversia è stata instaurata quale CP_8 opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a carico del de cuius mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, come interpretato dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Il Giudice ha dato corretta applicazione al suddetto jus superveniens.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01 e Rv. 665660 - 02) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
4 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione C. Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 Rv. 667420 - 01).
Nella specie l'originario ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
5 La questione di legittimità costituzionale è assorbita dall'accurato vaglio eseguito dalla Suprema Corte di Cassazione anche a tal riguardo nella sopra citata sentenza delle SS.UU..
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta con rigetto dell'appello, restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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