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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16782/2024 R.G.L. promossa
D A
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Menallo per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia
Cernigliaro, per mandato in atti
-resistente -
All'esito dell'udienza del 9.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 894,60 oltre spese generali e accessori come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 10.11.2024, nella qualità di legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Controparte_2
Ingiunzione n. OI-002433001, notificata in data 25.10.2024, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638. con applicazione della sanzione amministrativa nella misura di € 3.970,50.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inapplicabilità della sanzione atteso che, a seguito della notifica dell'atto di accertamento del 28.07.2022, aveva provveduto al pagamento delle ritenute omesse in data 23.09.2022, eccepiva altresì la decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 14 della l. 24/11/1981 n° 689 e la prescrizione del credito.
Per tali motivi, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva l'annullamento ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' dichiarando che la pretesa era stata oggetto di riesame da parte CP_1
dell' e di avere disposto, in via di autotutela, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione CP_1
impugnata, chiedeva pertanto la cessata materia del contendere.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.5.2025, tenutasi con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Con le note scritte depositate il 5.5.2025, l' ha allegato agli atti il provvedimento di CP_1
annullamento dell'Ordinanza ingiunzione e le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere rispettivamente con la condanna e la compensazione delle spese del giudizio.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene le spese del giudizio, rilevato che il provvedimento di annullamento è stato adottato successivamente al deposito del ricorso, l' in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 9.6.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16782/2024 R.G.L. promossa
D A
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Menallo per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia
Cernigliaro, per mandato in atti
-resistente -
All'esito dell'udienza del 9.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 894,60 oltre spese generali e accessori come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 10.11.2024, nella qualità di legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Controparte_2
Ingiunzione n. OI-002433001, notificata in data 25.10.2024, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638. con applicazione della sanzione amministrativa nella misura di € 3.970,50.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inapplicabilità della sanzione atteso che, a seguito della notifica dell'atto di accertamento del 28.07.2022, aveva provveduto al pagamento delle ritenute omesse in data 23.09.2022, eccepiva altresì la decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 14 della l. 24/11/1981 n° 689 e la prescrizione del credito.
Per tali motivi, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva l'annullamento ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' dichiarando che la pretesa era stata oggetto di riesame da parte CP_1
dell' e di avere disposto, in via di autotutela, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione CP_1
impugnata, chiedeva pertanto la cessata materia del contendere.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.5.2025, tenutasi con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Con le note scritte depositate il 5.5.2025, l' ha allegato agli atti il provvedimento di CP_1
annullamento dell'Ordinanza ingiunzione e le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere rispettivamente con la condanna e la compensazione delle spese del giudizio.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene le spese del giudizio, rilevato che il provvedimento di annullamento è stato adottato successivamente al deposito del ricorso, l' in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 9.6.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile