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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 906/2024 R.G. TRA
Parte_1
Ricorrente
avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA E
CP_1
Parte convenuta avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
* * *
All'udienza del 03.06.2025 alle ore 10.30 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO Parte_1
CRISTINA in oggi sostituita dall'avv. D'Harcourt e per parte convenuta l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in oggi sostituita dall'avv. CP_1
Clizia Pastorino
Il Giudice, dispone a norma dell'art. 429 primo comma c.p.c.
I difensori procedono a discussione orale, richiamandosi anche al contenuto degli atti, e concludono come nei rispettivi atti introduttivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 906/2024
Il Giudice Maria Clementina Traverso, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
, ( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA
ricorrente
E
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente
sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, o, in via subordinata, dell'invalidità civile al 100%
Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ed ancora in via preliminare, precisasi che tanto l'accertamento tecnico preventivo, quanto l'eventuale successiva fase di opposizione, ha come esclusivo oggetto la
2 verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta, e conseguentemente non può (e non deve), pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni della c.t.u. si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo"
alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.” (cfr., ex multis, Cass. 6084/2014, in motivazione).
* * *
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente sia un grado di invalidità civile al 100% dalla data della domanda proposta in via amministrativa, sia le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche. Queste
ultime, tuttavia, a decorrere dal mese di novembre 2024 (senza necessità, peraltro che l'Ente sottoponga la ricorrente a visita di revisione).
In diritto, ricordasi che condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento,
si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
3 A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana,
configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. 1377/2003).
Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il c.t.u. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente anche del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di novembre 2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (“p.a. Esotropia ODx con visus OO 10/10; Asma allergico;
Atassia spinocerebellare con disartria e disfagia incostante”), ha concluso:
“in considerazione del suddetto quadro morboso, sostenuto da infermità “coesistenti
CP_
/ concorrenti” – peraltro non direttamente accertato dal C.M.L. poiché la ricorrente non è stata sottoposta alla visita personale – nonché relativamente alla documentazione sanitaria in atti e delle evidenze emerse nel corso della precedente
ATP si ritiene che, fin dall'istanza del 31.03.2023, sussistessero le condizioni psico- fisiche per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%.
Tenendo presente l'obiettivato peggioramento delle funzioni motorie, intervenuto dopo la visita del CTU di prime cure eseguita il 5 Giugno 2024, l'obiettività della quale è trascritta alla pag. 4 del presente elaborato e considerando, altresì, la constatata sostanziale impossibilità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore sussistono validi motivi per sostenere che almeno dal Novembre 2024 la ricorrente presenti anche i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
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A questo punto, è bene sottolineare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire
4 un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che
valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12. 2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d.
«deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n.
6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova,
poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332;
Cass., 10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio
1999, n. 321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche
assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla questione della decorrenza del beneficio richiesto – individuata dal perito d'Ufficio a decorrere da novembre 2024 –
osservasi come il c.t.u. abbia risposto compiutamente alla questione deferitagli,
dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico sulla base di dati oggettivi.
5 Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, cui, peraltro, non sono stati mossi rilievi e/o osservazioni dai cc.tt.pp..
* * *
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche a decorrere dal mese di novembre 2024, e che sin dalla data della domanda proposta in via amministrativa presentava un grado di invalidità pari al
100%.
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato:
da un lato, che la decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto in via principale (indennità di accompagnamento), è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis primo comma c.p.c., ed è contemporanea alla fase di proposizione dell'opposizione; da altro lato, tuttavia che sono stati accertati i requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto in via subordinata (invalidità civile 100%) sin dalla domanda proposta in via amministrativa;
sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dell'Ente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, alla rifusione in favore di parte ricorrente della residua metà; spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia, del valore della controversia quale dichiarato in atti, e dell'assenza di particolari questioni controverse, della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti reso in corso di istruttoria
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P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
In accoglimento del ricorso
6 ▪ dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre 2024 e che sin dalla data della domanda amministrativa era invalida civile nella misura del 100%
▪ compensa le spese di lite nella misura della metà
▪ condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente, e per essa in favore dell'avv. Cristina Bartolotta Elemento dichiaratasi antistataria, della residua metà delle spese di lite relative alla fase sia dell'atp sia dell'opposizione, metà che si liquida complessivamente in € 1.353,45 oltre sp.gen. 15% oltre iva e cpa come per legge;
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa
Savona, 03/06/2025
Il Giudice
Maria Clementina Traverso
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