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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/08/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n. 2309/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da cose in custodia TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Salvati Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Olinda Lanzara APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11/12/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1371/2013 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta in primo grado, quale occupante di un appartamento condominiale, compensando tra le parti le spese di giudizio, motivando il rigetto con la mancata prova della provenienza delle infiltrazioni dannose dalla copertura dell'edificio condominiale e della legittimazione passiva del Condominio. Esponeva che le infiltrazioni di acqua in occasioni di piogge erano iniziate a verificarsi nel mese di gennaio 2003 e le prime avevano bagnato il suo personal computer, rendendolo inutilizzabile e determinando la perdita di tutti i files in essi memorizzati, oltre a rendere necessario un intervento di pitturazione della sua
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stanza da letto, eseguita a sue spese. Aveva, quindi, convenuto in primo grado il al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali, quantificandoli nella complessiva somma di euro 2.580,00. In primo grado il si era difeso deducendo che Controparte_2 era onere dell'attore provvedere a spostare o a coprire il computer prima che lo stesso venisse danneggiato dalle infiltrazioni e che, in ogni caso, con assemblea del 5 febbraio 2003, il Condominio aveva autorizzato il padre Controparte_3 dell'appellante, ad eseguire in via autonoma tutti i lavori ritenuti necessari. Deduceva infine la non risarcibilità della pitturazione perché intervento del tutto inutile a fronte della continuazione delle infiltrazioni di acqua piovana lamentate dalla controparte, prima che ne fosse eliminata la causa.
A motivi di appello il deduceva l'erronea valutazione delle prove Parte_1 acquisite in primo grado e dei fatti non contestati, la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, l'erronea a falsa applicazione delle norme che disciplinano la causalità dei fatti dannosi e il relativo onere della prova in giudizio. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con condanna del CP_1 al risarcimento in favore di esso attore di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti, contenuti nella somma di euro 2.580,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta in appello si costituiva in giudizio il , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza dello stesso nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Aggiungeva che la condotta del aveva avuto Parte_1 un'efficienza causale nella produzione del danno lamentato, posto che era evidente che qualora lo stesso si fosse attivato – come autorizzato dall'Assemblea – ad eseguire i lavori direttamente ed in economia, sarebbe stata eliminata sin da subito la causa infiltrativa.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva disposta un'inutile ctu, con incarico conferito all'ing. , all'esito del deposito di una non pregevole Persona_1 relazione, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ridotti di giorni quaranta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
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L'appello è fondato e va pertanto accolto. Giova preliminarmente delineare sinteticamente nei suoi aspetti essenziali la vicenda. Nell'appartamento facente parte del convenuto condominio, di cui l'odierno appellante non era proprietario ma nel quale viveva con la sua famiglia, si verificarono infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura condominiale del sottotetto del fabbricato, che attraversarono il sottotetto non pavimentato di proprietà del condomino e Pt_2 giunsero a gocciolare nella sottostante stanza da letto/studio ove dormiva e studiava il stanza facente parte dell'appartamento di proprietà del Parte_1 genitore Le infiltrazioni interessarono anche altri ambienti Controparte_3 dello stesso appartamento, che comunque non rilevano ai fini della decisione della presente causa.
Va subito rilevato che le infiltrazioni e la causa delle infiltrazioni, come provenienti dalla copertura condominiale per carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria allo strato di impermeabilizzazione, non furono mai contestate dal , che CP_1 addirittura propose ed autorizzò il proprietario dell'appartamento ad eseguire in via diretta i lavori sulla copertura condominiale per eliminare le cause delle infiltrazioni. Inoltre le infiltrazioni e le cause delle stesse (stato di carente manutenzione della copertura) furono dall'attore documentate fotograficamente, riferite dai testi, ma soprattutto accertate con precisione nel verbale di intervento dei Vigili del Fuoco (facente fede fino a querela di falso), chiamati in un'occasione dal
Parte_1
Quindi del tutto erroneamente il giudice di prime cure ebbe a ritenere non provati i fatti costitutivi della domanda, tra cui la legittimazione passiva del e CP_1 quella del danneggiato Va evidenziato che l'appellante ebbe Parte_1 ad agire, quale abitante l'appartamento e segnatamente della stanza da letto-studio a lui assegnata dal capo famiglia genitore proprietario Controparte_3 dell'appartamento. In pratica l'appellante ebbe ad agire principalmente sulla base degli artt. 2043 – 2051 c.c., per la tutela non della proprietà, ma per i danni patrimoniali e non patrimoniali a lui arrecati ingiustamente dalle infiltrazioni di acqua, che determinarono la perdita del suo personal computer, dei files in esso memorizzati, la necessità di un intervento in data 8.03.2004 di pitturazione a sue spese della stanza, sulle cui pareti si erano determinate muffe e esfoliazioni della vernice.
I danni patrimoniali emergenti, consistititi nelle spese per l'acquisto di un nuovo personal computer e per l'intervento di pitturazione, risultano essere stati
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documentati con fatture di spesa, fotografie, testimonianze di , Testimone_1
e Il danno non patrimoniale fu indicato Testimone_2 Testimone_3 dall'attore nell'essere stato costretto a dormire su una branda nel corridoio nei giorni di pioggia, nella compromissione del suo diritto alla conservazione della propria corrispondenza e dei numerosi dati memorizzati nel personal computer distrutto dalle prime infiltrazioni e dei ricordi di famiglia, compresi i video della madre malata di cancro e poi deceduta, come riferito dai suddetti testimoni. I danni non patrimoniali sono stati anche correttamente ricollegati alla preoccupazione e al senso di frustrazione indotti dal perdurare biennale delle continue piogge in casa, concomitanti con la presenza della madre gravemente malata di tumore, del Per_2 diritto dell'attore all'hobby della creazione di opere fotografiche e artistiche andate perdute, compresi format televisivi e una sceneggiatura, fotografica, della compromissione del diritto al lavoro per la perdita di materiale necessario per la professione di insegnante, del diritto alla socialità e alla manifestazione del proprio pensiero per la perdita di tutti i contatti memorizzati nel personal computer, della necessità di rifare giudizi degli allievi con ovvia sottrazione al proprio tempo libero. Tali diritti sono tutti garantiti dalla nostra Carta Costituzionale agli artt. 2 (diritto di svolgere la propria personalità) , 4 (diritto al lavoro), 14 (tutela del domicilio), 15 (tutela della corrispondenza), 21 (tutela della manifestazione del pensiero), 29 e 31 commi 1 e 2 (tutela della famiglia) e sono coperti, sotto il profilo risarcitorio, dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
Con riguardo ai danni patrimoniali, al loro primo verificarsi in data 9.01.2003, consistettero nell'imprevedibile rottura del personal computer, investito dal gocciolamento di acqua, che poi si protrasse per quasi due anni in occasione della pioggia (deposizione . La perdita del computer e dei files in Testimone_4 esso memorizzati risulta dalla precisa e dettagliata testimonianza del Tes_2
. La ctu, inopportunamente disposta a distanza di anni dagli eventi dannosi
[...]
e quando lo stato dei luoghi era del tutto mutato, con interventi di eliminazione delle cause di infiltrazioni dalla copertura condominiale e di riparazione dei danni interni all'appartamento Cosentino, non esclude la possibilità del giudice di liquidare autonomamente e quale peritus peritorum il danno patrimoniale e soprattutto non patrimoniale, sulla base delle tante prove fornite in atti e anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. – richiamato dall'art. 2056 c.c. – segnatamente per i danni non patrimoniali (cfr. Corte di Cassazione sez. Lav., 05/10/2009, n. 21223, riguardo al principio della non necessità di una precisa allegazione di tutte le componenti del
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pregiudizio e della possibilità di provarlo e liquidarlo anche sulla base di presunzioni).
I danni non patrimoniali possono dunque essere congruamente valutati in euro 1.000,00 all'epoca dei fatti. Riguardo ai danni patrimoniali, vale a dire la distruzione del personal computer a seguito del primo manifestarsi delle infiltrazioni, il ha provato l'acquisto del nuovo pc come da fattura Digitec in atti con una Parte_1 spesa di euro 948,00. Non vale obiettare che l'attore, consapevole del fenomeno in atto, avrebbe dovuto spostare il computer, atteso che la rottura dell'apparecchio avvenne in occasione del primo episodio di manifestazione del fenomeno. Tutti i testi ebbero a riferire ciò e il teste ebbe pure a precisare la corrispondenza Tes_1 verticale fra la zona di scorrimento dello stillicidio di acqua piovana e la posizione del pc che, come ebbe a dichiarare, il teneva sempre acceso. Il teste Parte_1
ebbe a confermare di aver visto il computer nell'immediatezza Testimone_2 insieme alla presenza delle infiltrazioni in atto che avevano prodotto il danno e che il computer andò in corto circuito sia alla scheda madre che a tutte le periferiche alla stessa collegate perché vi era entrata acqua all'interno come riscontrato da lui personalmente. Ebbe a precisare, inoltre, che non ritirò subito l'apparecchio non riparabile, riservandosi di cercare l'elettronica dell'hard disk marca Quantum e che ritirò il pc dopo un mese a seguito delle insistenze del che teneva tanto al Parte_1 recupero dei dati, ma che non avendo rinvenuto l'elettronica, alla fine nulla potè fare per il recupero dei numerosi files memorizzati nel pc. Peraltro il computer acquistato dall'attore in sostituzione di quello distrutto dalla pioggia aveva un processore di potenza inferiore a quello danneggiato. Il danno da pitturazione delle pareti della propria camera da letto risulta provato e quantificato in euro 120,00 come da fattura n.3 del giorno 8.3.2004.
Né appare sostenibile, come motivato dal G.d.P., che l'attore ebbe ad opporsi all'esecuzione diretta dei lavori sul tetto in economia da parte dei condomini al di fuori dell'amministrazione condominiale. Invero l'attore-appellante non si oppose a nulla per il semplice fatto che dai verbali delle assemblee condominiali risulta che il condomino era il padre a nome , mentre egli era un semplice Controparte_3 abitante che viveva insieme ai genitori nell'immobile di loro proprietà. In ogni caso un eventuale concorso di responsabilità del padre sarebbe irrilevante perché l'attore beneficia della solidarietà per intero dei responsabili del danno ai sensi dell' art. 2055 c.c.
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D'altra parte, il terzo aveva ben ragione di volere che i lavori Controparte_3 fossero eseguiti rispettando le norme di sicurezza e con regolare DIA, non quindi in economia da parte di singoli condomini, anche perché si trattava di lavorare sulla copertura di un sottotetto a falda, con il rischio di caduta del personale addetto. Il fatto che il condominio avrebbe voluto eseguire i lavori senza alcun adempimento di legge è confermato non solo dalla deposizione della teste Testimone_4 ma perfino da quella del condomino , che riferì che il condominio Persona_3 fu costretto a causa della precisione del ad installare Controparte_3
l'impalcatura.
Giova, infine, evidenziare che i lavori di eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura condominiale rientrano tra quelli che l'amministratore condominiale poteva ed era tenuto ad eseguire di urgenza anche senza preventiva delibera assembleare, per cui non rilevano tutte le questioni sollevate in ordine alla partecipazione o meno del condomino padre dell'appellante, Controparte_3 alle convocazioni dell'assemblea condominiale per decidere sul da farsi per eliminare le infiltrazioni, cosa che avvenne a quasi due anni di distanza dal primo fenomeno infiltrativo lamentato dall'attore.
Con l'accoglimento dell'appello, il va quindi condannato a risarcire CP_1 all'appellante la somma di euro 2.068,00 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore del giudizio tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della CP_1 somma di euro 2.068,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995 dal gennaio 2003 fino all'effettivo soddisfo.
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2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.265,00 per compensi di difesa e, per il grado di appello, in euro 2.552,00 per compensi di difesa oltre rimborso spese di ctu, oltre per entrambe le fasi, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore in data 30/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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