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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13055/2023 promossa da:
nata in [...] in data [...], Parte_1
, nato in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI, , con studio a C.F._1
Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, elettivamente domiciliati all'indirizzo
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 28/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 10/12/25:
«Nel riportarci al contenuto del ricorso introduttivo si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni formulate le quali si intendono qui trascritte e richiamate»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 12/10/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
pagina 1 di 7 cittadino italiano, nato a [...], Comune di Sorbolo Mezzani (PR), in data Persona_2
28.8.1950, emigrato in Argentina e lì deceduto il 14/04/1949, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 26.12.1876 a Mezzani
(PV) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_5 Persona_3
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il Sig.
[...] Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, Persona_2 lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 1.8.2022 (All.3).
Dal matrimonio del Sig. con la Sig.ra Per_1 Parte_5 Persona_3 asceva a Entre IO (Argentina), in data 23.11.1893, come dall'atto
[...] Parte_6 di nascita che si allega (All.4). In data 26.4.1913 a Entre IO (Argentina) la Sig.ra Parte_6 contraeva matrimonio con il Sig. cittadino argentino, come dall'atto di
[...] Parte_7 matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Entre IO (Argentina), in data
22.12.1915, come dall'atto di nascita che si allega (All.6). In data 19.2.1949 a Persona_4
BA (Argentina) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4 Parte_8
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a
[...]
RD (Entre IO – Argentina), in data 10.6.1954, odierna ricorrente, come Parte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.8). In data 11.12.1987 a Entre IO (Argentina) la Sig.ra
[...] contraeva matrimonio con il Sig. , come dall'atto di Parte_1 Persona_5 matrimonio che si allega (All.9) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_2
in data 11.12.1982, come dall'atto di nascita che si allega (All.10), , in
[...] Parte_3 data 22.6.1985, come dall'atto di nascita che si allega (All.11) e , in data Parte_4
27.6.1987, come dall'atto di nascita che si allega (All.12)».
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, essendo utilmente scaduto il termine del
10/12/25 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_1 dell'udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 20/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025 senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 10/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Sorbolo Mezzani in provincia di Parma.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda il file “Procura alle liti CP_2 df.p7m” allegato al ricorso introduttivo).
[...]
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di
pagina 3 di 7 cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Nella procura alle liti, depositata con il ricorso, redatta in italiano, speciale in quanto rilasciata per la controversia nei confronti dello Stato Italiano per il riconoscimento della cittadinanza italiana, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio appartenente al collegio dei notai della provincia di Entre IO, come dallo stesso Persona_6 collegio notarile attestato, con firma regolarmente legalizzata e apostillata.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di non potere
“conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della
L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che
pagina 4 di 7 contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3)….
La suddetta normativa ha impedito che la Sig.ra potesse trasmettere la Parte_6 cittadinanza italiana ai propri discendenti”.
Pertanto, sulla base di quanto allegato e alla luce del quadro normativo che sarà esaminato nel punto che segue, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (Cass. S.U. 25317/22).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Parte_6 in ragione del suo matrimonio contratto in data 26/04/1913 con l'argentino né
[...] Parte_7 che la stessa, in quanto donna non abbia potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_7
[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte,
pagina 5 di 7 infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
Poiché dall'atto di nascita depositato di risulta la data di nascita 27/05/1987, va Parte_4 ascritta a mero lapsus calami l'indicazione, nel ricorso, della sua data di nascita nel giorno 27/06/1987.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nata in [...] in data [...], Parte_1
, nato in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 6 di 7 compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 13/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13055/2023 promossa da:
nata in [...] in data [...], Parte_1
, nato in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo DROMI, , con studio a C.F._1
Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, elettivamente domiciliati all'indirizzo
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 28/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 10/12/25:
«Nel riportarci al contenuto del ricorso introduttivo si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni formulate le quali si intendono qui trascritte e richiamate»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 12/10/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
pagina 1 di 7 cittadino italiano, nato a [...], Comune di Sorbolo Mezzani (PR), in data Persona_2
28.8.1950, emigrato in Argentina e lì deceduto il 14/04/1949, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 26.12.1876 a Mezzani
(PV) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_5 Persona_3
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il Sig.
[...] Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, Persona_2 lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 1.8.2022 (All.3).
Dal matrimonio del Sig. con la Sig.ra Per_1 Parte_5 Persona_3 asceva a Entre IO (Argentina), in data 23.11.1893, come dall'atto
[...] Parte_6 di nascita che si allega (All.4). In data 26.4.1913 a Entre IO (Argentina) la Sig.ra Parte_6 contraeva matrimonio con il Sig. cittadino argentino, come dall'atto di
[...] Parte_7 matrimonio che si allega (All.5) e da questo matrimonio nasceva a Entre IO (Argentina), in data
22.12.1915, come dall'atto di nascita che si allega (All.6). In data 19.2.1949 a Persona_4
BA (Argentina) il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4 Parte_8
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.7) e da questo matrimonio nasceva a
[...]
RD (Entre IO – Argentina), in data 10.6.1954, odierna ricorrente, come Parte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.8). In data 11.12.1987 a Entre IO (Argentina) la Sig.ra
[...] contraeva matrimonio con il Sig. , come dall'atto di Parte_1 Persona_5 matrimonio che si allega (All.9) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_2
in data 11.12.1982, come dall'atto di nascita che si allega (All.10), , in
[...] Parte_3 data 22.6.1985, come dall'atto di nascita che si allega (All.11) e , in data Parte_4
27.6.1987, come dall'atto di nascita che si allega (All.12)».
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, essendo utilmente scaduto il termine del
10/12/25 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_1 dell'udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 20/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025 senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 10/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Sorbolo Mezzani in provincia di Parma.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda il file “Procura alle liti CP_2 df.p7m” allegato al ricorso introduttivo).
[...]
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di
pagina 3 di 7 cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Nella procura alle liti, depositata con il ricorso, redatta in italiano, speciale in quanto rilasciata per la controversia nei confronti dello Stato Italiano per il riconoscimento della cittadinanza italiana, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio appartenente al collegio dei notai della provincia di Entre IO, come dallo stesso Persona_6 collegio notarile attestato, con firma regolarmente legalizzata e apostillata.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di non potere
“conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della
L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che
pagina 4 di 7 contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3)….
La suddetta normativa ha impedito che la Sig.ra potesse trasmettere la Parte_6 cittadinanza italiana ai propri discendenti”.
Pertanto, sulla base di quanto allegato e alla luce del quadro normativo che sarà esaminato nel punto che segue, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (Cass. S.U. 25317/22).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Parte_6 in ragione del suo matrimonio contratto in data 26/04/1913 con l'argentino né
[...] Parte_7 che la stessa, in quanto donna non abbia potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_7
[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte,
pagina 5 di 7 infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
Poiché dall'atto di nascita depositato di risulta la data di nascita 27/05/1987, va Parte_4 ascritta a mero lapsus calami l'indicazione, nel ricorso, della sua data di nascita nel giorno 27/06/1987.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nata in [...] in data [...], Parte_1
, nato in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 6 di 7 compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 13/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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