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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni,, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4009/2018 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Cod. Fisc. C.F. 1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP_1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2018 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1, esponendo: di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze della società
Oro dei Nebrodi s.r.l. per gli anni 2006 e 2007, per 102 giornate lavorative annue;
di avere parimenti lavorato, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,
Parte_2 sempre per 102 alle dipendenze della giornate annue;
che per tali anni era stata originariamente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
che, a seguito della consultazione dell'estratto conto contributivo in data
17.07.2018, aveva appreso di non risultare più iscritta o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici per gli anni dal 2006 al 2012; che l'CP_1 avrebbe immotivatamente disconosciuto le giornate lavorative in contestazione, senza mai notificare alcun provvedimento di cancellazione, come dedotto nel ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto:
1. accertarsi che essa ha regolarmente lavorato alle dipendenze di Oro dei
Nebrodi s.r.l. per gli anni 2006 e 2007 (102 giornate annue) e dell' [...] per gli anni 2008-2012 (102 giornate annue); Parte_2
2. per l'effetto, condannare l' CP_1 al riconoscimento delle predette giornate e alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in contestazione;
3. con condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 si è costituito in giudizio con memoria difensiva, eccependo in via preliminare: per gli anni 2006-2007 (Oro dei Nebrodi s.r.l.), la mancata tempestiva impugnazione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di
Tortorici, con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 11
d.lgs. n. 375/1993 e dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970;
Parte_2per gli anni 2008-2012 ( Pt_2
l'intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e comunque la definitività e incontestabilità della cancellazione, essendo il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2015 stato pubblicato sul sito CP_1 dal
15.09.2015 al 06.10.2015, mentre il ricorso giudiziario è stato proposto solo il
19.12.2018.
Nel merito, l' Pt_3 ha dedotto la insussistenza dei rapporti di lavoro denunciati:
per gli anni 2006-2007, richiamando l'esito dell'ispezione presso Oro dei
Nebrodi s.r.l., dalla quale è emersa la totale mancanza di effettiva attività produttiva, l'assenza di contribuzione versata e di ricavi, nonché la sproporzione tra lavoratori formalmente denunciati e struttura aziendale;
per gli anni 2008-2012, richiamando il verbale ispettivo n. 48 00
000435277 del 6.10.2014, relativo all' daParte_2
cui risulta un assetto economico aziendale gravemente deficitario, un fabbisogno di manodopera notevolmente inferiore rispetto alle giornate denunciate, la natura familiare dell'attività e l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, con conseguente annullamento dei rapporti di lavoro e cancellazione dagli elenchi.
L'CP 1 ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La presente controversia attiene all'accertamento del diritto della ricorrente all'iscrizione (o reiscrizione) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, ovvero alla contestazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli stessi.
Come noto, l'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11
marzo 1970, n. 83, prevede che contro il provvedimento amministrativo definitivo in tema di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli possa essere proposta azione giudiziaria nel termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento medesimo o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Tale termine ha natura di decadenza sostanziale, incidente sul diritto soggettivo del lavoratore e insuscettibile di sanatoria, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentt. n. 192/2005 e n. 45/2021).
È parimenti pacifico che la disciplina in esame, pur abrogata nel 2008, è stata successivamente ripristinata dal d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111/2011, e trova oggi applicazione secondo l'interpretazione del c.d. “diritto vivente”, che impone al lavoratore di attivarsi entro 120 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento di iscrizione/cancellazione. Inoltre, per le giornate di occupazione successive al 31.12.2011, l'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011, ha introdotto l'art. 12-bis nel r.d. 24 settembre 1940,
n. 1949, prevedendo che gli elenchi nominativi annuali (e le variazioni, ivi comprese le cancellazioni) siano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' CP_1, pubblicazione che integra idonea forma di conoscenza legale del provvedimento.
Ne consegue che, una volta formato il provvedimento amministrativo definitivo, l'azione giudiziaria proposta oltre il termine di 120 giorni è inammissibile per intervenuta decadenza, decadenza che, riguardando materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 2969 c.c.
Per quanto concerne gli anni 2006 e 2007, la ricorrente invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Oro dei Nebrodi s.r.l., con 102 giornate annue, deducendo di essere stata originariamente iscritta negli elenchi anagrafici e successivamente cancellata.
La difesa dell' CP_1 ha tuttavia evidenziato che per tali annualità si controverte non di cancellazione, bensì di mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Tortorici, provvedimento rispetto al quale la parte interessata era tenuta a proporre, in via amministrativa, ricorso entro 30 giorni ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993, e quindi azione giudiziaria nel successivo termine di
120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Dagli atti non risulta che la ricorrente abbia proposto alcun ricorso amministrativo tempestivo avverso la mancata iscrizione né, tantomeno, che abbia adito l'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo, come delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza del termine ex art. 22 d.l. n.
7/1970.
In mancanza di prova della tempestiva attivazione nelle forme di legge, deve ritenersi maturata la decadenza dal diritto di agire in giudizio in relazione alle pretese afferenti agli anni 2006-2007; decadenza che, come detto, è di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Ne consegue che il ricorso è inammissibile nella parte in cui è volto a ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro e l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità 2006 e 2007.
Più articolata è la vicenda relativa agli anni 2008-2012, nel corso dei quali la ricorrente assume di avere lavorato, sempre come bracciante agricola, alle dipendenze dell' Parte_2 per 102 giornate annue, risultando dapprima iscritta negli elenchi anagrafici e successivamente cancellata.
L'CP_1 ha documentato che la cancellazione è intervenuta con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2015, pubblicato sul sito dell'Istituto nel periodo dal 15.09.2015 al 06.10.2015, ai sensi della disciplina sulla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione.
Orbene, alla luce dell'evoluzione normativa sopra richiamata, la pubblicazione sul sito CP_1 dell'elenco di variazione che contiene anche il nominativo della ricorrente costituisce valida forma di notificazione del provvedimento di cancellazione, dalla quale decorre il termine decadenziale di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Il ricorso introduttivo è stato depositato in data 19.12.2018, e dunque a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione;
risulta perciò pacificamente superato il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza.
La circostanza, allegata dalla ricorrente, di avere avuto conoscenza della cancellazione solo in data 17.07.2018 mediante consultazione dell'estratto conto previdenziale non è idonea a elidere la decadenza, atteso che, nel sistema delineato dall'art. 12-bis r.d. n. 1949/1940, come introdotto dall'art. 38 d.l. n.
98/2011, la conoscenza legale del provvedimento è ancorata alla pubblicazione telematica e non alla conoscenza di fatto, che è irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
La recente giurisprudenza di legittimità ha del resto ribadito che, in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione ex art. 22 d.l. n. 7/1970, come ripristinato dal d.l. n. 98/2011, è pienamente operante e il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda giudiziale, senza che possa rilevare un'asserita tardiva conoscenza in concreto del provvedimento.
Pertanto, anche per gli anni 2008-2012, la domanda di Parte_1
[...] deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Quanto alle spese, la ricorrente ha reso, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., la dichiarazione di trovarsi al di sotto dei limiti reddituali ivi previsti per le controversie in materia previdenziale, chiedendo l'esonero dalle spese in caso di soccombenza.
Considerata la natura previdenziale della causa e la ritualità della dichiarazione, nonché alla luce dell'orientamento costante secondo cui, in tal caso, le spese processuali restano irripetibili nei confronti del lavoratore soccombente, deve disporsi che nulla è dovuto da a titolo di spese Parte_1
di lite in favore dell' CP_1, restando le stesse definitivamente compensate o poste a carico dello Stato nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte 1
contro
Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara l'intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n.
•
83/1970, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto da in relazione agli anni 2006-2007 e 2008-2012; Parte_1
dichiara, in via gradata ed ad abundantiam, che le domande di [...] sono comunque infondate nel merito;
Parte_1
Parte_1 a titolo di spese
• dichiara che nulla è dovuto da di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni,, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4009/2018 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Cod. Fisc. C.F. 1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP_1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2018 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1, esponendo: di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze della società
Oro dei Nebrodi s.r.l. per gli anni 2006 e 2007, per 102 giornate lavorative annue;
di avere parimenti lavorato, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,
Parte_2 sempre per 102 alle dipendenze della giornate annue;
che per tali anni era stata originariamente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
che, a seguito della consultazione dell'estratto conto contributivo in data
17.07.2018, aveva appreso di non risultare più iscritta o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici per gli anni dal 2006 al 2012; che l'CP_1 avrebbe immotivatamente disconosciuto le giornate lavorative in contestazione, senza mai notificare alcun provvedimento di cancellazione, come dedotto nel ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto:
1. accertarsi che essa ha regolarmente lavorato alle dipendenze di Oro dei
Nebrodi s.r.l. per gli anni 2006 e 2007 (102 giornate annue) e dell' [...] per gli anni 2008-2012 (102 giornate annue); Parte_2
2. per l'effetto, condannare l' CP_1 al riconoscimento delle predette giornate e alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni in contestazione;
3. con condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP_1 si è costituito in giudizio con memoria difensiva, eccependo in via preliminare: per gli anni 2006-2007 (Oro dei Nebrodi s.r.l.), la mancata tempestiva impugnazione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di
Tortorici, con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 11
d.lgs. n. 375/1993 e dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970;
Parte_2per gli anni 2008-2012 ( Pt_2
l'intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e comunque la definitività e incontestabilità della cancellazione, essendo il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2015 stato pubblicato sul sito CP_1 dal
15.09.2015 al 06.10.2015, mentre il ricorso giudiziario è stato proposto solo il
19.12.2018.
Nel merito, l' Pt_3 ha dedotto la insussistenza dei rapporti di lavoro denunciati:
per gli anni 2006-2007, richiamando l'esito dell'ispezione presso Oro dei
Nebrodi s.r.l., dalla quale è emersa la totale mancanza di effettiva attività produttiva, l'assenza di contribuzione versata e di ricavi, nonché la sproporzione tra lavoratori formalmente denunciati e struttura aziendale;
per gli anni 2008-2012, richiamando il verbale ispettivo n. 48 00
000435277 del 6.10.2014, relativo all' daParte_2
cui risulta un assetto economico aziendale gravemente deficitario, un fabbisogno di manodopera notevolmente inferiore rispetto alle giornate denunciate, la natura familiare dell'attività e l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, con conseguente annullamento dei rapporti di lavoro e cancellazione dagli elenchi.
L'CP 1 ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La presente controversia attiene all'accertamento del diritto della ricorrente all'iscrizione (o reiscrizione) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, ovvero alla contestazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli stessi.
Come noto, l'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11
marzo 1970, n. 83, prevede che contro il provvedimento amministrativo definitivo in tema di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli possa essere proposta azione giudiziaria nel termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento medesimo o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Tale termine ha natura di decadenza sostanziale, incidente sul diritto soggettivo del lavoratore e insuscettibile di sanatoria, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentt. n. 192/2005 e n. 45/2021).
È parimenti pacifico che la disciplina in esame, pur abrogata nel 2008, è stata successivamente ripristinata dal d.l. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111/2011, e trova oggi applicazione secondo l'interpretazione del c.d. “diritto vivente”, che impone al lavoratore di attivarsi entro 120 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento di iscrizione/cancellazione. Inoltre, per le giornate di occupazione successive al 31.12.2011, l'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011, ha introdotto l'art. 12-bis nel r.d. 24 settembre 1940,
n. 1949, prevedendo che gli elenchi nominativi annuali (e le variazioni, ivi comprese le cancellazioni) siano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' CP_1, pubblicazione che integra idonea forma di conoscenza legale del provvedimento.
Ne consegue che, una volta formato il provvedimento amministrativo definitivo, l'azione giudiziaria proposta oltre il termine di 120 giorni è inammissibile per intervenuta decadenza, decadenza che, riguardando materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 2969 c.c.
Per quanto concerne gli anni 2006 e 2007, la ricorrente invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Oro dei Nebrodi s.r.l., con 102 giornate annue, deducendo di essere stata originariamente iscritta negli elenchi anagrafici e successivamente cancellata.
La difesa dell' CP_1 ha tuttavia evidenziato che per tali annualità si controverte non di cancellazione, bensì di mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Tortorici, provvedimento rispetto al quale la parte interessata era tenuta a proporre, in via amministrativa, ricorso entro 30 giorni ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993, e quindi azione giudiziaria nel successivo termine di
120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Dagli atti non risulta che la ricorrente abbia proposto alcun ricorso amministrativo tempestivo avverso la mancata iscrizione né, tantomeno, che abbia adito l'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo, come delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza del termine ex art. 22 d.l. n.
7/1970.
In mancanza di prova della tempestiva attivazione nelle forme di legge, deve ritenersi maturata la decadenza dal diritto di agire in giudizio in relazione alle pretese afferenti agli anni 2006-2007; decadenza che, come detto, è di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio. Ne consegue che il ricorso è inammissibile nella parte in cui è volto a ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro e l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità 2006 e 2007.
Più articolata è la vicenda relativa agli anni 2008-2012, nel corso dei quali la ricorrente assume di avere lavorato, sempre come bracciante agricola, alle dipendenze dell' Parte_2 per 102 giornate annue, risultando dapprima iscritta negli elenchi anagrafici e successivamente cancellata.
L'CP_1 ha documentato che la cancellazione è intervenuta con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2015, pubblicato sul sito dell'Istituto nel periodo dal 15.09.2015 al 06.10.2015, ai sensi della disciplina sulla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione.
Orbene, alla luce dell'evoluzione normativa sopra richiamata, la pubblicazione sul sito CP_1 dell'elenco di variazione che contiene anche il nominativo della ricorrente costituisce valida forma di notificazione del provvedimento di cancellazione, dalla quale decorre il termine decadenziale di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Il ricorso introduttivo è stato depositato in data 19.12.2018, e dunque a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione;
risulta perciò pacificamente superato il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza.
La circostanza, allegata dalla ricorrente, di avere avuto conoscenza della cancellazione solo in data 17.07.2018 mediante consultazione dell'estratto conto previdenziale non è idonea a elidere la decadenza, atteso che, nel sistema delineato dall'art. 12-bis r.d. n. 1949/1940, come introdotto dall'art. 38 d.l. n.
98/2011, la conoscenza legale del provvedimento è ancorata alla pubblicazione telematica e non alla conoscenza di fatto, che è irrilevante ai fini della decorrenza del termine.
La recente giurisprudenza di legittimità ha del resto ribadito che, in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione ex art. 22 d.l. n. 7/1970, come ripristinato dal d.l. n. 98/2011, è pienamente operante e il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda giudiziale, senza che possa rilevare un'asserita tardiva conoscenza in concreto del provvedimento.
Pertanto, anche per gli anni 2008-2012, la domanda di Parte_1
[...] deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Quanto alle spese, la ricorrente ha reso, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., la dichiarazione di trovarsi al di sotto dei limiti reddituali ivi previsti per le controversie in materia previdenziale, chiedendo l'esonero dalle spese in caso di soccombenza.
Considerata la natura previdenziale della causa e la ritualità della dichiarazione, nonché alla luce dell'orientamento costante secondo cui, in tal caso, le spese processuali restano irripetibili nei confronti del lavoratore soccombente, deve disporsi che nulla è dovuto da a titolo di spese Parte_1
di lite in favore dell' CP_1, restando le stesse definitivamente compensate o poste a carico dello Stato nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte 1
contro
Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara l'intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n.
•
83/1970, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto da in relazione agli anni 2006-2007 e 2008-2012; Parte_1
dichiara, in via gradata ed ad abundantiam, che le domande di [...] sono comunque infondate nel merito;
Parte_1
Parte_1 a titolo di spese
• dichiara che nulla è dovuto da di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo