Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4529/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 01.11.2024
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GUARNASCHELLI STEFANO, con domicilio eletto presso in Pavia, Piazza Dante Alighieri n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Melazzo (AL), l'11.7.2009 (Atto n.
10, Parte II, Serie A, anno 2009);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
a1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
a2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Voghera, via Vittorio Veneto n. 36, censita al NCEU del Comune di Voghera al fg. 46, part. 1842 sub 11 cl. 2, unitamente ai
, presso la quale i figli saranno collocati in via prevalente.
[...]
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
a3. e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con CP_1 Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre;
i ricorrenti eserciteranno, dunque, la responsabilità genitoriale adottando di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli, impegnandosi a collaborare costruttivamente al fine di garantire a questi ultimi una crescita la più possibile equilibrata, favorendone le naturali inclinazioni e tutelando il mantenimento di solidi rapporti con l'altro genitore e il relativo ramo parentale.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla gestione quotidiana dei minori saranno invece prese dal genitore presso il quale, in quel momento, i minori si troveranno.
a4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- i primi tre week end di ogni mese, dal pomeriggio di venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera prima dell'orario di cena, e comunque entro le ore 21, quando li riporterà presso la dimora materna;
in caso di impedimenti, il genitore che non potrà dare corso a quanto sopra indicato avviserà l'altro con congruo anticipo;
- i genitori si impegnano a concordare, avuto riguardo per i propri impegni, incontri infrasettimanali tra il padre e i minori:
- in occasione di festività civili o religiose, i genitori concorderanno la ripartizione paritaria del tempo da trascorrere coi minori
- durante le festività di Natale i minori trascorreranno col padre, ad anni alterni, il periodo intercorrente tra il 23 e il 30 di dicembre oppure quello tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
nel giorno di Natale il genitore cui sia toccato il primo dei due periodi indicati favorirà l'incontro dei figli con l'altro genitore onde consentire lo scambio di doni e auguri;
- durante le festività di Pasqua i minori trascorreranno col padre, ad anni alterni, il periodo ricompreso tra il giovedì e il sabato antecedente la Pasqua ovvero quello intercorrente tra la domenica e il martedì successivi;
pag. 2 di 17 - durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno, in base al piano ferie di entrambi i genitori;
a5 - il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente n. 5887 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 per il figlio e la somma Persona_2 di € 200,00 per la figlia , in considerazione dell'erogazione, in favore di Persona_3
quest'ultima, dell'indennità di frequenza;
gli importi citati saranno aggiornati di anno in anno in misura pari al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dallo scadere di un anno dall'omologazione della separazione a6 - le parti concordano che l'assegno unico universale relativo ai due minori (ovvero qualsiasi futura erogazione pubblica sostituisca il medesimo) verrà suddiviso al 50% tra le stesse;
a7 - Le parti dichiarano di fare proprie le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” predisposte dalla Corte d'Appello di Milano, come di seguito riportate: “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e pag. 3 di 17 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pag. 4 di 17 sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
Le parti, ai fini dell'applicazione di tale regolamentazione concordano che le spese extra assegno siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
a8 – le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, sicché rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di contribuzione da parte del coniuge al proprio mantenimento.
A9 - Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
ACCORDO RELATIVO AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI TRA I CONIUGI
PREMESSO
La IGnora ed il IG. , preliminarmente, danno Parte_1 Parte_2
atto di essere consapevoli:
-che, non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà
a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
- che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti,
pag. 5 di 17 convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto i trasferimenti dei beni immobili di seguito specificati da parte del marito in favore della moglie e della moglie in favore del marito;
tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
IN PRIMO LUOGO:
ART. 1 CONSENSO ED OGGETTO.
, nato a [...], il [...], C.F. , cede e Parte_2 C.F._2
trasferisce, a nata a [...], il [...], C.F. Pt_1 Parte_1
, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge il diritto di C.F._1
piena proprietà per la quota di ½ del seguente bene immobile (LOTTO A): appartamento sito in Voghera, via Vittorio Veneto n. 36, sito al piano terzo (quarto fuori terra) distinto con il numero 10, composto da cinque locali, cucina, servizio e due balconi, uno sul lato nord e l'altro sul lato sud, con annessi due locali cantina al piano seminterrato distinte con i numeri interni 10 e 11, risulta così censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Voghera (PV), al foglio 46, particella 1842, subalterno 11, PT, categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale Totale 170 m2. Totale escluse aree scoperte: 164 m2 mq. 48, rendita catastale € 704,96. Cont Coerenze dell'appartamento: a nord: via Vittorio Veneto, a est: proprietà e CP_2
o loro aventi causa, a sud cortile comune, a ovest proprietà e vano scala comune. CP_4
Coerenze della cantina numero 10: a nord via Vittorio Veneto, a est e a sud corridoio comune, a ovest proprietà o suoi aventi causa. Controparte_5
Coerenze della cantina n. 11: a nord, est e ovest corridoio comune, a sud proprietà
o suoi aventi causa. Controparte_6
Alla citata unità immobiliare compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti che per legge, uso e destinazione sono da ritenersi comuni all'intero stabile.
Art. 2 PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprendente tutti i diritti, ragioni, oneri,
pag. 6 di 17 obblighi, servitù attive e passive e la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni.
La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis Legge 52/1985 modificato dall'art. 19, comma 14, D.L:
78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma: - che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 24.11.2015 con il n. PV0147440 prot.;
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento , dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art. 3 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica redatto dall'Arch. in data 17/05/2024, depositato presso il catasto Persona_4
energetico della Regione Lombardia e registrato al n.1818200050324, da cui risulta la classe energetica D, EP gl, nren 159,62 Kwh/m2 anno;
attestato che è stato allegato al ricorso sub. doc. 18.
pag. 7 di 17 La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto stante l'assenza di cause sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
ART. 4 GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali o paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, sia da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito.
- che l'immobile oggetto del trasferimento è pervenuto al cedente in forza del seguente titolo: contratto di vendita a rogito Notaio dott. n. 24799 di rep. n. 14416 Persona_5
di racc. redatto in data 20/02/2015 in Voghera, via Ricotti n. 2, registrato a Pavia il
02/03/2015 al n. 2579 Serie 1T, Euro 8.094,00, trascritto in data 2-3-2015 presso la
Conservatoria del Registri Immobiliari di Voghera ai nn. 990 Reg. gen. e 772 Reg. Part., con cui i IG.ri e avevano acquistato, in Parte_2 Parte_1
comunione legale dei beni, la piena proprietà del bene immobile in questione, dal IG.
; Persona_6
- che il IG. , dante causa dei sig.ri e , Persona_6 Parte_2 Parte_1 aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile de quo in forza di successione in morte del IG. , deceduto il 21/10/2013, giusta denuncia di successione Persona_7
trascritta a Voghera l'11/04/2013 ai nn. Reg. gen. 2192 e Reg. Part. 1645 e accettazione tacita di eredità trascritta a Voghera il 19/09/2013 ai nn. Reg. Gen. 5517 e Reg. Part. 4240 e che gli acquisti del IG. risalgono al periodo precedente al Persona_7
ventennio;
pag. 8 di 17 - di avere integralmente corrisposto sia le imposte statali e comunali, sia gli oneri condominiali, di competenza del bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelli che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, dell'emanando provvedimento di omologa.
ART. 5 CONDIZIONI ECONOMCHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene il presente trasferimento avviene a fronte del trasferimento in favore della IG. dell'immobile di cui al lotto Parte_1
B sotto indicato, senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ART.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa, per eventuali obblighi reciprochi connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
ART. 7 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche la parte cedente dichiara, sotto la
Sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del trasferimento ed in particolare che lo stesso è stato edificato in base e in conformità a licenza edilizia rilasciata dal Comune di
Voghera in data 22 aprile 1968 n. 181 allegata al ricorso sub doc. 20 e che, successivamente, si sono realizzate le sole modifiche in regime di edilizia libera di cui alla depositata presso il Comune di Voghera il 10/04/2015 n. prot 10325, allegata Pt_3 al ricorso sub doc. 21; l'immobile è stato riconosciuto idoneo all'agibilità con Licenza rilasciata dal Comune di Voghera in data 22/03/1970 n. 277, allegata al ricorso sub doc.
19;
ART. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987
n. 74 e che il presente trasferimento è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali pag. 9 di 17 tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART. 9 – MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
ART. 10 – VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito è pari ad € 96.000,00 (novantaseimila/00).
ART. 11 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29/07/2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 c.c., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
IN SECONDO LUOGO:
ART. 12 CONSENSO ED OGGETTO
nata a [...], il [...], C.F. Pt_1 Parte_1
, cede e trasferisce, a , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
15/05/1980, C.F. , che accetta ed acquista con ogni garanzia di C.F._2
legge il diritto di piena proprietà per la quota di ½ del seguente bene immobile (LOTTO
B): appartamento di civile abitazione sita in Voghera, tra via XX Settembre e via Cairoli, sito al piano terzo (quarto fuori terra) composta di tre locali, oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e due balconi, con annessi vano di cantina e autorimessa al secondo piano interrato, così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Voghera (PV) al foglio 45, particella n. 2001, sub 32, via XX settembre snc, P3-S1, Cat. A2, cl. 3, vani 5,5 Superficie
Totale 100 m2 Totale escluse aree scoperte 100 m2, Rendita € 653,32 nonché al foglio
45, particella n. 2001, sub 71, via Fratelli Cairoli snc, PS2, Cat. C/6, cl.
3. consistenza mq 39, superficie 44 m2, Rendita € 122,87.
pag. 10 di 17 Coerenze dell'appartamento da nord in senso orario: appartamento di cui al mappale
2001 sub 31, via XX Settembre, proprietà “Condominio Certosa”, vano ascensore, cortile e giardino comuni.
Coerenze della cantina da nord in senso orario: autorimessa di cui al mappale n. 2001 sub 70, via XX Settembre, cantina annessa all'unità immobiliare al mapp. n. 2001 sub 29
e corridoio comune, vano ascensore al servizio della scala B.
Coerenze dall'autorimessa da nord in senso orario: autorimessa di cui al mappale n.
2001 sub 72, via XX Settembre, autorimessa di cui al mappale n. 2001 sub 70, spazio di manovra comune.
Alla citata unità immobiliare compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti che per legge, uso e destinazione sono da ritenersi comuni all'intero stabile.
Art. 13 PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprendente tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive e la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni.
La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis Legge 52/1985 modificato dall'art. 19, comma 14, D.L:
78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma: - che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 01.08.2000 con il n. T125540 prot.
Relativa all'appartamento ed alla planimetria depositata al Catasto in data 01.08.2000 con il n. T125541 prot. relativa all'autorimessa.
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
pag. 11 di 17 Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art. 14 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica redatto dall'Arch. in data 17/05/2024, depositato presso il catasto Persona_4
energetico della Regione Lombardia e registrato al n.1818200050242, da cui risulta la classe energetica D, EP gl, nren 162,78 Kwh/m2 anno;
attestato che è stato allegato al ricorso sub. doc. 31.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
ART. 15 GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali o paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, sia da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito.
pag. 12 di 17 - che l'immobile è concesso in locazione a uso abitativo ad nato a [...]_8
(CL) il 18-1-1950, C.F. e , C.F. C.F._3 Controparte_7
con contratto redatto in data 1-1-2018 e registrato in data 30-1- C.F._4
2018, in scadenza in data 31-12- 2020, rinnovato sino al 31-12-2024 e nuovamente rinnovato sino al 31/12/2025; - che l'immobile oggetto del trasferimento è pervenuto al cedente in forza del seguente titolo: contratto di vendita a rogito Notaio dott.
[...]
n. 16822 di rep. n. 8751 di racc. redatto in data 23/09/2008 in Voghera, via Per_5
Ricotti n. 2, registrato a Voghera il 30/09/2008 al n. 4425 Serie 1T, Euro 2.726,00, trascritto in data 01/10/2008 presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di
Voghera ai nn. 8074 Reg. gen. e 5778 Reg. Part., con cui i IG.ri e Parte_2 [...]
avevano acquistato pro indiviso in parti uguali, la piena proprietà del Parte_1
bene immobile in questione, dal IG. . Persona_9
Il IG. , dante causa dei sig.ri e , Persona_9 Parte_2 Parte_1
aveva acquistato, in data anteriore al ventennio, la piena proprietà dell'immobile de quo in forza di atti di vendita a rogito Notaio in data 20 dicembre 2001 n. Persona_10
135870/12197 di Rep. registrato a Voghera il giorno 08 gennaio 2001 al n. 56 serie 1V, trascritto a Voghera il 09 gennaio 2002 ai numeri 88/78.
- di avere integralmente corrisposto sia le imposte statali e comunali, sia gli oneri condominiali, di competenza del bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelli che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, dell'emanando provvedimento di omologa.
ART. 16 CONDIZIONI ECONOMCHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene a fronte del trasferimento in favore del
IG. dell'immobile di cui al lotto A sopra indicato, senza la Parte_2
corresponsione di alcuna somma di denaro.
ART. 17 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa, per eventuali obblighi reciprochi connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria pag. 13 di 17 quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
ART. 18 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche la parte cedente dichiara, sotto la
Sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del trasferimento ed in particolare che lo stesso è stato edificato in base e in conformità a concessione edilizia n. 77 rilasciata dal
Comune di Voghera in data 17 giugno 1998 Prot. Gen. 5007/1998, Prot. E.p. 40/F/98 e sue varianti in data 19 luglio 2000 Prot. Gen. 6342/00, Prot. U.T, 57/f/00, 5 aprile 2001
Prot. Gen. 18592/00 Prot. U.t, 167/F700 e 18 giugno 2001 Prot. Gen. 8382/2001, Prot
U.t. 1133/F/01 (relativamente all'edificio A – B), concessione edilizia n. 80 rilasciata dal
Comune di Voghera in data 30 maggio 2000 Prot. Gen. 6143/00, Put. 54/F/00, variante in data 8 giugno 2001 P.G. 6153/01, Put. 819/L/01, seconda variante in data 30 giugno
2003, Prot. Gen. 8542/2002, Archi 463/2002 (relativamente all'Edificio C), nonché concessione edilizia n. 96 rilasciata dal Comune di Voghera in data 22 luglio 1999 Prot.
Gen. 7801/99, Prot. U.t. 33/F/99, variante in data 10 agosto 2000, Prot. Gen. 7554/00,
Prot. U.t. 75/F/00, seconda variante in data 20 febbraio 2002 Prot. Gen. 17418/01, Prot.
U.t. 2400/F/01 (relativamente all'edificio D) e che successivamente non sono state effettuate modifiche che richiedessero provvedimenti legittimanti l'attività edificatoria.
11) La IG.ra , quale parte cedente, ha dichiarato nel ricorso che Parte_1
l'immobile de quo è stato riconosciuto idoneo all'agibilità con Attestazioni nn. 63, 78 e
79 rilasciate dal Comune di Voghera, rispettivamente, in data 27 ottobre 2003 e 20 novembre 2003, prodotto sub doc 32;
ART. 19 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987
n. 74 e che il presente trasferimento è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART. 20 – MEDIAZIONE IMMOBILIARE
pag. 14 di 17 Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
ART. 21 – VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito è pari ad € 96.000,00 (novantaseimila/00).
ART. 22 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29/07/2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza,assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 c.c., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
All'udienza del 05.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 15 di 17 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, sposati in Melazzo (AL) il giorno 11/07/2009, con atto Parte_2
trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 10, parte
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 16 di 17 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del
05.03.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del
Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Silvia Locatelli;
5. spese di lite al definitivo;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi;
Così deciso in Pavia, il 14.4.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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