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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 185/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Parte_1
Lanzino n. 33, presso lo studio dell'Avv. Erminia Acri che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per l'anno
2021, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con vittoria di spese e CP_1
competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della
domanda; in subordine, nel merito rigettare la stessa in quanto infondata e non provata
per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese, diritti ed onorari…”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' aveva disconosciuto 102
giornate lavorative per l'anno 2021; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento amministrativo di cancellazione era privo di motivazione;
che aveva svolto le giornate agricole cancellate per la società agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” da agosto a dicembre 2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la stessa era improponibile e improcedibile;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui le contestazioni sulla mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo sono generiche e comunque irrilevanti, atteso che il giudizio attiene al rapporto e non all'atto amministrativo, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
CP_ svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà,
con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
2 e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre,
in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ In tal modo, anche a voler accedere, in mera ipotesi, alla tesi per cui l' ha operato la cancellazione delle giornate in base ad una mera presunzione legata ad una stima tecnica sul numero delle prestazioni di lavoro realmente occorrenti, spettava comunque alla parte ricorrente l'onere di provare il rapporto di lavoro nei termini indicati in ricorso.
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame non vi è stata prova testimoniale atteso che la parte ricorrente non ha citato in giudizio i testi indicati (cfr. verbale di udienza del 22.9.2023, con cui si è
richiamato anche il principio espresso da Cass. 15095/2017 in ordine alla non ammissibilità della sostituzione dei testi).
Va aggiunto, in merito, che l'esercizio del potere d'ufficio del Giudice ex art. 421, comma
2, c.p.c., se pur deve considerarsi utilizzabile a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa, presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020), mentre nel caso in esame, non emergono gli elementi indicati dalla Suprema Corte, sicché l'attività istruttoria del Giudice
sarebbe stata, di fatto, integralmente sostitutiva di quella della parte.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione,
dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato la totale antieconomicità
3 dell'attività aziendale dichiarata, raffrontato i costi (da €. 250.000 a €. 300.000 di sole retribuzioni) ai guadagni e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non può costituire la dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il limitato valore effettivo della causa ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, che attiene al disconoscimento di
102 giornate lavorative per una annualità) come da dispositivo, dovendosi evidenziare che la disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione al caso in esame, in cui è
stata chiesta unicamente l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli (cfr. Cass. Sez. Lav.
16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 185/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Parte_1
Lanzino n. 33, presso lo studio dell'Avv. Erminia Acri che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per l'anno
2021, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con vittoria di spese e CP_1
competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della
domanda; in subordine, nel merito rigettare la stessa in quanto infondata e non provata
per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese, diritti ed onorari…”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' aveva disconosciuto 102
giornate lavorative per l'anno 2021; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento amministrativo di cancellazione era privo di motivazione;
che aveva svolto le giornate agricole cancellate per la società agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” da agosto a dicembre 2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la stessa era improponibile e improcedibile;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui le contestazioni sulla mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo sono generiche e comunque irrilevanti, atteso che il giudizio attiene al rapporto e non all'atto amministrativo, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
CP_ svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà,
con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
2 e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre,
in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ In tal modo, anche a voler accedere, in mera ipotesi, alla tesi per cui l' ha operato la cancellazione delle giornate in base ad una mera presunzione legata ad una stima tecnica sul numero delle prestazioni di lavoro realmente occorrenti, spettava comunque alla parte ricorrente l'onere di provare il rapporto di lavoro nei termini indicati in ricorso.
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame non vi è stata prova testimoniale atteso che la parte ricorrente non ha citato in giudizio i testi indicati (cfr. verbale di udienza del 22.9.2023, con cui si è
richiamato anche il principio espresso da Cass. 15095/2017 in ordine alla non ammissibilità della sostituzione dei testi).
Va aggiunto, in merito, che l'esercizio del potere d'ufficio del Giudice ex art. 421, comma
2, c.p.c., se pur deve considerarsi utilizzabile a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa, presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020), mentre nel caso in esame, non emergono gli elementi indicati dalla Suprema Corte, sicché l'attività istruttoria del Giudice
sarebbe stata, di fatto, integralmente sostitutiva di quella della parte.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione,
dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato la totale antieconomicità
3 dell'attività aziendale dichiarata, raffrontato i costi (da €. 250.000 a €. 300.000 di sole retribuzioni) ai guadagni e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non può costituire la dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il limitato valore effettivo della causa ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, che attiene al disconoscimento di
102 giornate lavorative per una annualità) come da dispositivo, dovendosi evidenziare che la disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione al caso in esame, in cui è
stata chiesta unicamente l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli (cfr. Cass. Sez. Lav.
16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
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