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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 189/2025 R.G. affari di Volontaria Giurisdizione, rimesso in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
E rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Gauzolino del Parte_1 Parte_2
Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, via Garibaldi n. 79, giusta procura da intendersi in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
LIQUIDATORE della liquidazione controllata di in persona Controparte_1 Parte_2 del dott. Controparte_2
RECLAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 14.4.2025 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del e Parte_1 Pt_2
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< … l'Ill.ma Corte voglia modificare la sentenza impugnata:
1. stabilendo, a carico del sig. Pt_1
, un accantonamento sostenibile pari ad euro 100,00 mensili, mentre, per la sig.ra
[...] Pt_2
, l'esenzione da ogni obbligo di accantonamento;
2. disponendo esclusione dalla liquidazione
[...] dell'autovettura FIAT 500 di proprietà del sig. , poiché bene strumentale e Parte_1
1 indispensabile ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. d) C.C.I.I.; 3. dichiarando il conferimento alla procedura del TFR del sig. , quale contributo straordinario coerente con i principi Pt_1 dell'ordinamento, nonché il conferimento delle quote dei beni immobili di proprietà della sig.ra
;
4. adottando ogni altro provvedimento utile e consequenziale, ritenuto equo e Parte_2 conforme a giustizia. >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento del ricorso depositato il 15.1.2025 da e (madre del primo), ha così provveduto ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 270 c.c.i.i.:
“1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a
[...] C.F._1
L'Aquila (AQ), alla via Antica Arischia n. 46/G, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], residente in [...], Via Gabriele Rossetti n.
3;
2) nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Jolanda Di Rosa;
3) nomina liquidatore il Gestore della crisi, Dott. Controparte_2
4) autorizza, ai sensi dell'art. 49 CCI, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria
e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
6) a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
7) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
8) avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in
2 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
9) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con esclusione dell'autovettura FIAT 500 tg. DJ541FH, che potrà essere utilizzata dal debitore sino Parte_1
a intervenuta aggiudicazione del bene;
10) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_1 percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato dell'importo di € 500,00 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
11) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_2 percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, con obbligo a carico della ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
12) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di e;
Parte_1 Parte_2
13) dispone che il nominato liquidatore valuti con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione), in relazione alla convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
14) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avendo cura di tenere distinte le masse attive e passive dei debitori;
3 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- tenga il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
15) dispone che entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato
l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
16) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del
Tribunale di L'Aquila, e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili come identificati in ricorso e nella relazione dell'O.C.C. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
17) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.”
2. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo i debitori sulla base di due motivi.
2.1. “Insostenibilità e illegittimità degli accantonamenti previsti dal giudice di prime cure a carico dei ricorrenti;
al contrario di quanto affermato dal giudice di prime”.
Al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure le spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e a quello dei rispettivi nuclei familiari è puntualmente allegata e documentata nella relazione allegata predisposta dal Gestore della Crisi (v. pp. 22, 23 e 24). Esse risultano perfettamente coerenti con la loro condizione economica ed, anzi, inferiori rispetto ai parametri medi di consumo delle famiglie italiane rilevati dall'ISTAT.
Con specifico riferimento alla posizione reddituale del , lo stesso percepisce una Pt_1 retribuzione netta mensile pari ad € 1.666,00, gravato da obbligazioni familiari di natura inderogabile, in particolare, dal dovere di mantenimento dei figli minori collocati in regime di affidamento
4 paritetico tra i genitori. Le correlate spese di sussistenza personale e genitoriale – nella proporzione del 50% per ciascun minore – risultano documentate in modo dettagliato nell'allegato n. 76 e si pongono al di sotto dei livelli di spesa media individuati dagli indicatori ISTAT per un nucleo familiare composto da un adulto con un figlio a carico. Conseguentemente, al netto di tali esborsi, la quota effettivamente residua e destinabile alla massa attiva si attesta intorno ad € 100,00 mensili. Il
Tribunale è, peraltro, incorso in un errore laddove ha ritenuto sussistente un obbligo di contribuzione mensile pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento, quando, invece, detto obbligo risulterebbe azionabile unicamente nell'ipotesi – mai verificatasi nel caso di specie – di un affidamento prevalente disposto in favore dell'ex compagna del reclamante;
come risulta dagli atti e come già rappresentato,
i figli minorenni, e , risultano attualmente collocati presso entrambi i genitori in Per_1 CP_2 regime di affidamento paritario, con conseguente ripartizione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, in misura paritetica tra i genitori, ciascuno nella quota del 50%. Tale errore di fatto contribuisce a inficiare ulteriormente la tenuta logico-giuridica del provvedimento impugnato, atteso che il giudice di prime cure ha affermato che al debba essere riservata una quota della Pt_1 retribuzione pari all'importo dell'assegno sociale (€ 538,69), cui aggiunge € 300,00 per il mantenimento dei figli minori e ulteriori euro 200,00 a titolo forfettario per spese straordinarie. Sulla scorta di tale ricostruzione, al ricorrente viene imposto l'obbligo di versare alla procedura di liquidazione l'intera differenza residua tra il reddito percepito e l'importo complessivamente ritenuto sufficiente alla sussistenza. Una siffatta impostazione conduce a un risultato gravemente irragionevole e inaccettabile sul piano giuridico e costituzionale, poiché finisce per obbligare il a sostenere le proprie esigenze vitali con una somma pari ad € 538,69 mensili – destinando, Pt_1 per il resto, € 500,00 alle spese ordinarie e straordinarie per i figli – a fronte di costi fissi e documentati, quali il canone locatizio ATER (€ 290,00 mensili) e le utenze domestiche essenziali
(acqua e gas, pari a circa € 150,00 mensili;
tale somma è comprovata dalla documentazione contabile allegata sub 4), che da soli assorbono quasi il 90% della quota destinata al sostentamento personale.
Tale previsione determina una condizione materiale di grave ed evidente pregiudizio per il reclamante, incompatibile con qualsiasi parametro minimo di dignità esistenziale e con il diritto a una vita decorosa, diritti che trovano espressa tutela negli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione della
Repubblica Italiana, i quali impongono il rispetto della soglia vitale, la salvaguardia della persona umana e l'obbligo, in capo allo Stato e agli organi giurisdizionali, di garantire condizioni di vita dignitose, adeguate ai bisogni dell'individuo e del nucleo familiare. Siffatti principi trovano coerente ed esplicito riscontro anche nella disciplina codicistica, segnatamente all'art. 268, comma 4, lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il quale, nell'individuare i limiti oggettivi della liquidazione del patrimonio del debitore, esclude in modo espresso “i crediti aventi natura alimentare
5 e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”. Ulteriore conferma della fondatezza della presente censura si rinviene nel concetto di “debitore incapiente”, delineato dal legislatore quale soggetto il cui reddito annuo, depurato delle spese necessarie per la produzione del medesimo e per il mantenimento proprio e familiare, risulti non superiore all'importo dell'assegno sociale incrementato della metà, moltiplicato per il coefficiente familiare della scala di equivalenza ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Orbene, secondo tale parametro,
l'odierno reclamante si troverebbe costretto a vivere con un reddito inferiore a quello minimo previsto per un soggetto “incapiente”, collocandosi al di sotto della soglia di povertà relativa e in una condizione materiale che ne comprometterebbe irreversibilmente la dignità personale e familiare.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, appare dunque pienamente legittima, proporzionata e conforme al dettato normativo la proposta formulata dal , il quale – conducendo un tenore di Pt_1 vita improntato a rigore e sobrietà – ha manifestato la disponibilità a contribuire alla procedura liquidatoria mediante un versamento mensile pari ad € 100,00, oltre a una somma una tantum di circa
€ 3.000,00, corrispondente al trattamento di fine rapporto maturato.
Per quanto concerne l'altra reclamante , ella percepisce una retribuzione mensile Parte_2 netta pari ad € 1.246,00 e convive con il coniuge (i due sono rispettivamente madre Persona_2
e padre di ), affetto da grave invalidità, il quale riceve un trattamento pensionistico Parte_1 pari ad € 369,00 mensili. Le uscite mensili sostenute, dettagliatamente documentate e riconducibili a spese essenziali – tra cui canone di locazione, utenze domestiche, cure mediche e generi alimentari – ammontano complessivamente a circa € 1.777,00 (v. cit. alleg. 4), risultando, dunque, superiori alla capacità reddituale complessiva della coppia (cfr. relazione OCC, pagg. 38–41). Malgrado la chiara evidenza di tale situazione di vulnerabilità economico-sociale, adeguatamente comprovata in atti, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter fissare, quale soglia di sostentamento per il nucleo familiare, un importo corrispondente al solo assegno sociale, imponendo, di fatto, un tenore di vita al di sotto della soglia di povertà, in aperta violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, nonché del principio di solidarietà e dell'obbligo di tutela dei diritti fondamentali della persona, cardini del nostro ordinamento giuridico.
A maggiore conforto della veridicità delle spese autocertificate dalla ricorrente si evidenza che, pur essendo intestate al proprietario, esse sono integralmente poste a carico della come emerge Pt_2 dalla prassi gestionale del rapporto locatizio, e risultano idonee a comprovare l'effettiva incidenza economica delle spese sostenute dal nucleo familiare reclamante.
2.2. “Autovettura quale bene strumentale insostituibile – art. 268, co. 3, lett. d) C.C.I.I.”.
6 La sentenza oggetto del presente gravame ha disposto la liquidazione coattiva dell'autovettura
FIAT 500, unico bene mobile registrato intestato al , il cui valore patrimoniale modesto – è Pt_1 di gran lunga inferiore alla sua funzione strumentale. Il veicolo, infatti, riveste carattere indispensabile ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dalla quale egli trae le uniche risorse economiche idonee a garantire non solo il proprio sostentamento e quello del proprio nucleo familiare, ma anche il regolare adempimento degli obblighi assunti nell'ambito della procedura di composizione della crisi. L'autovettura in questione si configura pertanto come bene essenziale alla produzione del reddito, la cui alienazione determinerebbe una compromissione grave e immediata della capacità del debitore di mantenere un livello minimo di vita dignitosa, nonché di onorare il piano di pagamento proposto a beneficio della massa dei creditori. In assenza di soluzioni alternative di mobilità – in ragione del contesto territoriale di riferimento e della natura dell'attività lavorativa svolta – la privazione del mezzo comprometterebbe in modo irreparabile l'autonomia economica e personale del
, con ricadute pregiudizievoli sia sulla sua sfera privata e familiare, sia sull'efficacia Pt_1 complessiva della procedura liquidatoria.
3. All'udienza del 9.7.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie
(non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
4. Il reclamo è ammissibile in quanto tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., norma applicabile anche al reclamo contro la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata in virtù del rinvio alle “disposizioni di cui al titolo III, sezione II e III” contenuto nell'art. 270, comma
5, c.c.i.i..
5. Il primo motivo del reclamo – concernente la determinazione delle somme, dovute ai debitori a titolo di retribuzione, escluse dalla liquidazione – è fondato nei limiti di seguito indicati.
5.1. Il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata è indicato dall'art. 270, comma 2, c.c.i.i. il quale non prevede alcuna statuizione in materia di somme dovute al debitore. Ciò al contrario di quanto, in passato, risultava dal combinato disposto dell'art. 9, comma 2 (che faceva riferimento all'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia) e dell'art. 10, commi 1 e 2, dell'abrogata legge 3/2012.
5.2. Ne segue che le sopra trascritte disposizioni su tale materia di cui ai punti 10) e 11) del dispositivo della sentenza impugnata sono nulle.
5.3. Ciò ovviamente non significa che, tra le poste attive della liquidazione, non siano comprese le somme dovute al debitore a titolo di stipendio e/o di cessazione del rapporto di lavoro e/o a titolo di pensione tanto è vero che nella relazione del Gestore della Crisi allegata al ricorso sono computate le retribuzioni di entrambi i debitori seppure per giungere alla conclusione che, tenuto conto delle
7 rispettive necessità finanziarie e alla luce del criterio previsto dall'art. 283, comma 2 c.c.i.i. (assegno sociale aumento della metà moltiplicato per un parametro corrispondente ai componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al d.p.c.m. 159/2013), solo il debba versare Pt_1 alla procedura la somma di € 100,00 mensili.
5.3. Significa invece che, dopo l'apertura della procedura, il giudice delegato, a seguito della richiesta del liquidatore nominato – il quale intanto ben potrà trattenere da subito la quota mensile di reddito indicata dal Gestore della Crisi nella relazione allegata al ricorso –, dovrà con proprio provvedimento determinare in via definitiva la misura dell'assoggettabilità alla liquidazione delle somme dovute al debitore per i suddetti titoli osservando il disposto dell'art. 268, comma 4, c.c.i.i. secondo il quale, non sono, tra l'altro, compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (che, come noto, detta la regola della pignorabilità, nei limiti di 4/5 di stipendi, salari e tfr) nonché le retribuzioni per la quota di quanto occorre al mantenimento del debitore e alla sua famiglia (v., in particolare, lettere a) e b) del citato comma 4).
5.4. Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile ex art. 124 c.c.i.i., disposizione che va ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata – per la quale non è specificamente previsto alcun tipo di impugnazione dei provvedimento del giudice delegato – appartenendo quest'ultima allo stesso genus della liquidazione giudiziale, appartenenza chiaramente desumibile dalla collocazione della “liquidazione controllata del sovraindebitato” nel titolo V dedicato alla “liquidazione giudiziale”
e dai plurimi richiami alla disciplina dettata per quest'ultima (v. art. 273 e 275, comma 6, c.c.i.i.).
5.5. Il modello procedimentale delineato salvaguarda, del resto, il contraddittorio da parte dei creditori i quali, mentre non vengono coinvolti nella fase antecedente all'apertura della procedura né in quella di reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i. dal debitore – cosicché gli stessi potrebbero essere pregiudicati dalle decisioni del Tribunale in sede collegiale e dalla Corte di Appello senza aver potuto contraddire e senza poi poter impugnare –, lo sono nella fase successiva nel corso della quale essi possono anche interporre reclamo avverso i provvedimento del giudice delegato.
6. Il secondo motivo di reclamo è infondato.
6.1. Il giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 270, comma 1, lett. e), c.c.i.i. ha correttamente ordinato al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente in favore del liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ciò “ … con esclusione dell'autovettura FIAT 500 tg. DJ541FH, che potrà essere utilizzata dal debitore sino Parte_1
a intervenuta aggiudicazione del bene”. Tra i beni del debitore , facendo salva la sua Parte_1 temporanea utilizzabilità, non poteva non essere ricompresa la predetta autovettura poiché risultante facente parte del suo patrimonio in base alla relazione del Gestore della Crisi allegata dallo stesso debitore (v. p. 19).
8 6.2. Ciò posto, la legittimità della inclusione di tale bene mobile registrato – ora contestata dal debitore trattandosi, a suo dire, di bene impignorabile in quanto indispensabile, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) c.c.i.i., all'esercizio della sua attività lavorativa ovvero di bene di valore molto modesto di cui è inopportuna la vendita tenuto conto del valore strumentale del debitore anche per le sue esigenze familiare (per il vero anche il Gestore della Crisi, nella relazione allegata, a p. 19, ha accennato a tale inopportunità tenuto pure conto della probabile non economicità della procedura di vendita) – dovrà essere ulteriormente vagliata nel prosieguo della procedura (innanzitutto, in sede di redazione del programma di liquidazione) e le relative decisioni definitive del giudice delegato sono soggette a reclamo ex art. 124 c.c.i.i..
6.3. Dunque, è in seno alla procedura che la questione della liquidabilità dell'autovettura del debitore deve essere affrontata, decisa ed eventualmente vagliata dal Tribunale in composizione collegiale. Detta questione di natura prettamente gestoria è, invece, estranea al reclamo innanzi alla
Corte di Appello ex art. 51 c.c.i.i. il cui oggetto è essenzialmente rappresentato dalla sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura liquidatoria o dalla corrispondenza della sentenza del giudice di primo grado al modello delineato dal legislatore.
7. In conclusione, in parziale accoglimento del reclamo, va dichiarata la nullità del dispositivo della sentenza gravata di cui ai capi 10) e 11), con trasmissione degli atti al Tribunale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere ordinatorio.
8. Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento del reclamo dichiara la nullità dei capi nn. 10 e 11 del dispositivo della sentenza reclamata di seguito trascritti: “ … 10) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a
, parte dei redditi percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno Parte_1 sociale, aumentato dell'importo di € 500,00 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
11) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi percepiti a titolo di retribuzione, Parte_2 pari all'ammontare dell'assegno sociale, con obbligo a carico della ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura …”;
2) nulla per le spese.
9 3) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di L'Aquila per l'adozione dei provvedimenti ordinatori conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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