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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 384/2025 promossa con ricorso del 24/01/2025 da
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDELLI MARA e SA Parte_1
AS EO rappresentato e difeso dall'avv. LISTA ROBERTO;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 24/01/2025 e SA AS Parte_1
EO chiedevano la regolamentazione del rapporto genitori-figlia alle seguenti condizioni:
“1. affidare la minore ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la responsabilità Per_1
genitoriale;
2. disporre che la minore resterà a vivere presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: - a settimane alterne, il week-end e, precisamente prelevandola il sabato mattina dall'abitazione della madre ed ivi riaccompagnandola la domenica sera prima dell'orario di cena;
- ogni settimana, il giorno mercoledì con prelevamento della figlia alle ore 18.00 fino alla mattina ore 9.00 con riaccompagno all'asilo; - vacanze estive: la minore dovrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre nel periodo ritenuto opportuno dal padre compatibilmente alle esigenze lavorative ed economiche di entrambi i genitori, dando preavviso alla madre in modo tempestivo a fini organizzativi della stessa;
- le modalità di festeggiamento dei giorni del S. Natale, della S.
Pasqua ed i relativi periodi di vacanza scolastica verranno concordati tra le parti di anno in anno
(sempre nel rispetto dell'alternanza), un mese prima del periodo di riferimento, tenendo in considerazione anche la volontà della figlia.
1 4. disporre che, ai fini del mantenimento della minore (sino al raggiungimento della maggiore Per_1
età), il padre dovrà corrispondere alla madre la somma pari ad euro 300,00= per le spese ordinarie e che le spese straordinarie (scuola, visite mediche e altro) dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori, purché previamente concordate e documentate, previa richiesta documentata di prova degli esborsi mediante idonee ricevute del genitore che le avrà sostenute.
5. Le parti dichiarano non esservi cause ostative al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatri”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlia nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 384/2025 promossa con ricorso del 24/01/2025 da
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDELLI MARA e SA Parte_1
AS EO rappresentato e difeso dall'avv. LISTA ROBERTO;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 24/01/2025 e SA AS Parte_1
EO chiedevano la regolamentazione del rapporto genitori-figlia alle seguenti condizioni:
“1. affidare la minore ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la responsabilità Per_1
genitoriale;
2. disporre che la minore resterà a vivere presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: - a settimane alterne, il week-end e, precisamente prelevandola il sabato mattina dall'abitazione della madre ed ivi riaccompagnandola la domenica sera prima dell'orario di cena;
- ogni settimana, il giorno mercoledì con prelevamento della figlia alle ore 18.00 fino alla mattina ore 9.00 con riaccompagno all'asilo; - vacanze estive: la minore dovrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre nel periodo ritenuto opportuno dal padre compatibilmente alle esigenze lavorative ed economiche di entrambi i genitori, dando preavviso alla madre in modo tempestivo a fini organizzativi della stessa;
- le modalità di festeggiamento dei giorni del S. Natale, della S.
Pasqua ed i relativi periodi di vacanza scolastica verranno concordati tra le parti di anno in anno
(sempre nel rispetto dell'alternanza), un mese prima del periodo di riferimento, tenendo in considerazione anche la volontà della figlia.
1 4. disporre che, ai fini del mantenimento della minore (sino al raggiungimento della maggiore Per_1
età), il padre dovrà corrispondere alla madre la somma pari ad euro 300,00= per le spese ordinarie e che le spese straordinarie (scuola, visite mediche e altro) dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori, purché previamente concordate e documentate, previa richiesta documentata di prova degli esborsi mediante idonee ricevute del genitore che le avrà sostenute.
5. Le parti dichiarano non esservi cause ostative al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatri”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlia nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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