Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Gerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 589/2024 R.G.
TRA in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Bisantis.
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 12.
NONCHE'
in persona del titolare Controparte_2
, con sede in Eboli alla Via Berniero Manfredi snc. Controparte_2
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 2095/2024 del Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da atti di causa
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Parte_2
ha appellato la sentenza n. 2095/2024 del Tribunale di Salerno che ha dichiarato
[...]
la inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di Controparte_1
trasferimento del 21.02.2019, del 18.07.2019 e del 29.07.2019 di n. 428 capi bufalini, come meglio indicati e specificati, condannandola, in solido con , Controparte_2
al pagamento delle spese processuali;
a motivi dell'impugnazione deduceva la nullità della sentenza per difetto di notifica dell'atto introduttivo, la errata ricostruzione dei fatti storici, la errata interpretazione e applicazione dell'art. 2901 c.c., la violazione dell'art. 2967 c.c. e 132 c.p.c..
Non si sono costituiti gli appellati.
Con nota del 05.12.2024 l'appellante ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio.
All'udienza del 10.01.2025 la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la “rinuncia agli atti del giudizio” è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e,
quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito.
L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali.
Occorre, tuttavia, distinguere la “rinuncia agli atti del giudizio”, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c.), dalla “rinuncia all'azione”, fattispecie non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile” (Cass. n. 1573/74).
Sia la rinuncia agli atti che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte.
La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è
equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (Cass. n. 2268/99).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c.,
dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (Cass.
n. 8387/99; Cass., n. 25311/22). Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. n. 5556/95).
Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della rinuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo, ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass., n. 2268/1999) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.
Quanto alla rinuncia all'azione, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene dunque perseguito un fine del tutto diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata, determinandone il passaggio in giudicato.
Tanto premesso in ordine alla distinzione tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all'azione, l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalla parte o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti;
che, pertanto, il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie, va dato atto che parte appellante ha depositato rinuncia agli atti del presente giudizio, sottoscritta dal difensore, a ciò espressamente autorizzato nella procura alle liti depositata all'atto della costituzione in giudizio, nonché dalla parte stessa, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, con la compensazione delle spese.
Tale rinuncia, non necessita di accettazione da parte dell'appellata, state la sua mancata costituzione.
Ne consegue che va pronunciata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
Siffatta pronuncia va resa con sentenza (Cass. n. 21707/06; Cass. n. 22917/10; Cass. n.
2837/16), atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Collegio, deve rivestire detta forma, ai sensi dell'art. 279, n. 2, c.p.c., il provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_2
della e della Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 2095/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza,
[...]
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo
2) Nulla per le spese.
Salerno 12.02.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano