TRIB
Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 936 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel.
dott.ssa Oriana Calvo Giudice
dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. 936 2024 avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza cautelare emessa in data 23.10.2024
da nato a [...] il [...] CF rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv Cristian Parisi
contro nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno
CP_2
Contumace
La seguente
ORDINANZA
Il Collegio, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva: Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale invocando Controparte_1
l'emissione di un ordine di rilascio in proprio favore dell'immobile ubicato al piano terra di via
Ex Matrice n. 52 (foglio di mappa 87, particella 449, sub. 6) nei confronti di e Parte_1 [...]
CP_2
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto: 1) di essere proprietaria dell'immobile sito in Caltagirone, costituito da una casa di abitazione posta al primo piano ed un locale garage accessorio al piano terra di via Ex Matrice n. 50/52, censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 87, particella 449, subalterno 5 (abitazione) e 6 (garage), pervenutole giusta atto di compravendita rogato il 13.4.2023 in Notar;
2) che allo stato attuale Persona_1
l'immobile, nella sua interezza, è privo di qualsiasi condizione di abitabilità, stante che il tetto di copertura risulta degradato e necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3) che all'esecuzione dei suddetti lavori osta la circostanza che il locale garage
(foglio 87, particella 449, sub. 6) è detenuto, senza alcun titolo giustificativo, da e Parte_1
, i quali lo utilizzano quale deposito di materiale di ogni genere, anche di CP_2 motocicli e di un'autovettura.
Con comparsa del 16.1.2024 si è costituito in giudizio il convenuto eccependo, Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel merito l'avvenuta usucapione dell'immobile in questione, a tal uopo deducendo che il resistente medesimo e prima di lui, la nonna AN AN, hanno detenuto il garage in questione per gratuita concessione del precedente proprietario, da oltre 20 anni. È rimasto invece contumace che pur CP_2
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Espletate la consulenza tecnica d'ufficio e l'istruttoria orale, con provvedimento emesso in data 23.10.2024 il giudice di prime cure ha accolto l'istanza cautelare e ordinato a Parte_1
e a il rilascio in favore di dell'immobile sito in Caltagirone CP_2 Controparte_1
alla via Ex Matrice n. 52 identificato al Catasto del Comune di Caltagirone al foglio di mappa
87, particella 449, sub. 6 (locale garage), libero da persone e cose, entro dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo tempestivamente depositato impugnava il detto provvedimento , Parte_1 all'uopo rilevando l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. atteso che in primo grado, la ricorrente aveva impropriamente utilizzato lo strumento del procedimento cautelare d'urgenza per chiedere e ottenere lo sgombero e il rilascio di un garage, non prevedendo il nostro codice, il ricorso al procedimento d'urgenza per chiedere e ottenere l'eventuale rilascio di beni presuntivamente detenuti sine titulo.
l'illegittimo rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte resistente finalizzate alla prova della intervenuta usucapione de bene l'erroneità della consulenza tecnica posta a sostegno del provvedimento, stante l'insussistenza delle condizioni di pericolo per l'immobile di parte ricorrente.
Costituitasi in giudizio ha contestato il reclamo , rilevando altresì nel Controparte_1 corso dell'udienza di comparizione la mancata evocazione in giudizio di , CP_2
parte contumace nel procedimento di prime cure.
Ha chiesto pertanto dichiararsi l'improcedibilità del reclamo e nel merito il suo rigetto, all'uopo reiterando tutte le considerazioni in fatto e diritto poste a sostegno dell'istanza cautelare.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta da parte resistente sull'assunto che non sarebbe stato chiamato in giudizio nel presente procedimento pur , soggetto che si trova nella medesima posizione processuale dell'odierno CP_2
reclamante, per essere stato, pur esso, destinatario dell'ordine di rilascio del bene di cui si controverte.
Al riguardo, va per un verso rilevato che secondo la più accorta giurisprudenza di merito
(Tribunale Roma Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 16/06/2009) “Al processo cautelare, caratterizzato dall'assenza di giudicato, non è applicabile automaticamente l'art. 102 c.p.c., ma l'accertamento circa l'integrità del contraddittorio deve effettuarsi in relazione agli effetti attuativi del provvedimento cautelare. Nella fase di reclamo cautelare non è applicabile il combinato disposto dagli artt. 331 e 332 del codice di rito sull'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione di cause inscindibili o fra loro dipendenti, in ragione della non analogia tra la impugnazione nel processo di cognizione ordinaria, preordinato ad ottenere una decisione con efficacia di cosa giudicata, ed il procedimento di reclamo quale mezzo di riesame del provvedimento cautelare, inidoneo alla formazione di un giudicato”
In ogni caso , disposto il rinvio dell'udienza di comparizione, parte reclamante ha provveduto a notificare il reclamo unitamente al provvedimento di rinvio all'udienza del
16.1.2025 pur a , in tal modo sanando ogni vizio nella regolare instaurazione CP_2
del contraddittorio.
Tanpto premesso osserva il Collegio che il reclamo non appare fondato . In ordine alla prima questione sollevata da parte reclamante, va rilevato che il giudice di prime cure ha esaminato e motivatamente rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare reiterata in questa sede dall' all'uopo rilevando la strumentalità del ricorso Pt_1
ex art 700 c.p.c. proposto a un giudizio di merito volto ad assicurare alla stessa, proprietaria dell'immobile di cui si tratta, la restituzione in suo favore del bene, occupato sine titulo dagli odierni resistenti.
Correttamente il giudice ha rilevato che “l'art. 700 c.p.c. introduce una forma di cautela atipica, adattabile alle esigenze di tutela che si vengano in concreto a creare, e che, trattandosi di strumento avente carattere residuale, può essere azionato laddove gli effetti che mediante lo stesso si intendono conseguire non siano realizzabili facendo ricorso ad un provvedimento cautelare tipico. Si rammenta altresì che il novero delle situazioni tutelabili mediante ricorso ai provvedimenti d'urgenza di cui all' art. 700 c.p.c. si è notevolmente ampliato negli anni, tanto che oggi, ricorrendone i presupposti contemplati dalla disposizione in esame, si riconosce l'invocata tutela cautelare atipica tanto ai diritti della personalità, quanto ai diritti a contenuto patrimoniale ma aventi una funzione non patrimoniale e ai diritti di proprietà e gli altri diritti reali o personali di godimento laddove, come nel caso che ci occupa, non sussistano i presupposti per l'attuazione della tutela possessoria. La giurisprudenza di legittimità e di merito, che questo decidente condivide e dalla quale non ha motivo di discostarsi, non ha mai dubitato infatti dell'ammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un facere, quale quella, così come nel caso che ci occupa, relativa al rilascio di un immobile occupato abusivamente “
Tale motivazione ritiene il Collegio di potere pienamente condividere, apparendo la stessa del tutto conforme alla copiosa giurisprudenza pur , richiamata pur nel provvedimento impugnato, a ai principi generali in tema di tutela ex art 700 c.p.c. che la rendono ammissibile per qualsiasi azione che possa avere un contenuto anticipatorio rispetto la tutela esperibile con il procedimento ordinario, a condizione che sussistano i requisiti richiesti dalla norma medesima .
Si duole poi parte reclamante della mancata ammissione da parte del giudice di prime di cure degli informatori che la stessa avrebbe addotto al fine di dimostrare l'intervento acquisto per usucapione del bene di cui la ricorrente oggi reclamata ha chiesto il rilascio.
Neanche tale motivo risulta fondato.
Pacifico tra le parti che la sia legittima proprietaria del bene in oggetto e che il CP_1
reclamante non sia fornito di una valido titolo alla stessa opponibile che giustifichi la detenzione dello stesso, anche su tale specifica questione il provvedimento impugnato risulta correttamente e compiutamente motivato, evincendosi dalla relativa motivazione che il giudice non ha (correttamente) ammesso la prova richiesta ritenendola superata dalla stesse dichiarazioni contenute in sede di comparsa di costituzione, avendo il resistente (oggi reclamante) espressamente affermato di essere nella detenzione del bene, avendolo la nonna dello stesso, AN AN, ricevuto per gratuita concessione del precedente proprietario oltre vent'anni fa, in tal modo spendendo una situazione di fatto, la detenzione, pacificamente inidonea a determinare l'acquisto per usucapione che, al contrario si caratterizza per l'esistenza di una prolungata situazione di possesso sul bene che si concreti nell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Anche sul punto l'ordinanza cautelare risulta compiutamente e correttamente motivata a e corretta appare l'esclusione, nella specie, di qualunque ipotesi dii interversione del possesso che possa avere rilievo ai fini del matura Infondate da ultimo le doglianze di parte reclamante in ordine alla sussistenza del periculum in mora, essendo rimasta pienamente provata dalla consulenza tecnica d'ufficio la situazione di inagibilità dell'immobile e l'urgenza di eseguire sullo stesso i necessari lavori di ripristino .
Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale rigetta il reclamo;
condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla reclamata che liquida in complessivi € 1.500.00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali.
C1altagiroen 6.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel.
dott.ssa Oriana Calvo Giudice
dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. 936 2024 avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza cautelare emessa in data 23.10.2024
da nato a [...] il [...] CF rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv Cristian Parisi
contro nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno
CP_2
Contumace
La seguente
ORDINANZA
Il Collegio, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva: Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale invocando Controparte_1
l'emissione di un ordine di rilascio in proprio favore dell'immobile ubicato al piano terra di via
Ex Matrice n. 52 (foglio di mappa 87, particella 449, sub. 6) nei confronti di e Parte_1 [...]
CP_2
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto: 1) di essere proprietaria dell'immobile sito in Caltagirone, costituito da una casa di abitazione posta al primo piano ed un locale garage accessorio al piano terra di via Ex Matrice n. 50/52, censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 87, particella 449, subalterno 5 (abitazione) e 6 (garage), pervenutole giusta atto di compravendita rogato il 13.4.2023 in Notar;
2) che allo stato attuale Persona_1
l'immobile, nella sua interezza, è privo di qualsiasi condizione di abitabilità, stante che il tetto di copertura risulta degradato e necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3) che all'esecuzione dei suddetti lavori osta la circostanza che il locale garage
(foglio 87, particella 449, sub. 6) è detenuto, senza alcun titolo giustificativo, da e Parte_1
, i quali lo utilizzano quale deposito di materiale di ogni genere, anche di CP_2 motocicli e di un'autovettura.
Con comparsa del 16.1.2024 si è costituito in giudizio il convenuto eccependo, Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel merito l'avvenuta usucapione dell'immobile in questione, a tal uopo deducendo che il resistente medesimo e prima di lui, la nonna AN AN, hanno detenuto il garage in questione per gratuita concessione del precedente proprietario, da oltre 20 anni. È rimasto invece contumace che pur CP_2
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Espletate la consulenza tecnica d'ufficio e l'istruttoria orale, con provvedimento emesso in data 23.10.2024 il giudice di prime cure ha accolto l'istanza cautelare e ordinato a Parte_1
e a il rilascio in favore di dell'immobile sito in Caltagirone CP_2 Controparte_1
alla via Ex Matrice n. 52 identificato al Catasto del Comune di Caltagirone al foglio di mappa
87, particella 449, sub. 6 (locale garage), libero da persone e cose, entro dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo tempestivamente depositato impugnava il detto provvedimento , Parte_1 all'uopo rilevando l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. atteso che in primo grado, la ricorrente aveva impropriamente utilizzato lo strumento del procedimento cautelare d'urgenza per chiedere e ottenere lo sgombero e il rilascio di un garage, non prevedendo il nostro codice, il ricorso al procedimento d'urgenza per chiedere e ottenere l'eventuale rilascio di beni presuntivamente detenuti sine titulo.
l'illegittimo rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte resistente finalizzate alla prova della intervenuta usucapione de bene l'erroneità della consulenza tecnica posta a sostegno del provvedimento, stante l'insussistenza delle condizioni di pericolo per l'immobile di parte ricorrente.
Costituitasi in giudizio ha contestato il reclamo , rilevando altresì nel Controparte_1 corso dell'udienza di comparizione la mancata evocazione in giudizio di , CP_2
parte contumace nel procedimento di prime cure.
Ha chiesto pertanto dichiararsi l'improcedibilità del reclamo e nel merito il suo rigetto, all'uopo reiterando tutte le considerazioni in fatto e diritto poste a sostegno dell'istanza cautelare.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta da parte resistente sull'assunto che non sarebbe stato chiamato in giudizio nel presente procedimento pur , soggetto che si trova nella medesima posizione processuale dell'odierno CP_2
reclamante, per essere stato, pur esso, destinatario dell'ordine di rilascio del bene di cui si controverte.
Al riguardo, va per un verso rilevato che secondo la più accorta giurisprudenza di merito
(Tribunale Roma Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 16/06/2009) “Al processo cautelare, caratterizzato dall'assenza di giudicato, non è applicabile automaticamente l'art. 102 c.p.c., ma l'accertamento circa l'integrità del contraddittorio deve effettuarsi in relazione agli effetti attuativi del provvedimento cautelare. Nella fase di reclamo cautelare non è applicabile il combinato disposto dagli artt. 331 e 332 del codice di rito sull'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione di cause inscindibili o fra loro dipendenti, in ragione della non analogia tra la impugnazione nel processo di cognizione ordinaria, preordinato ad ottenere una decisione con efficacia di cosa giudicata, ed il procedimento di reclamo quale mezzo di riesame del provvedimento cautelare, inidoneo alla formazione di un giudicato”
In ogni caso , disposto il rinvio dell'udienza di comparizione, parte reclamante ha provveduto a notificare il reclamo unitamente al provvedimento di rinvio all'udienza del
16.1.2025 pur a , in tal modo sanando ogni vizio nella regolare instaurazione CP_2
del contraddittorio.
Tanpto premesso osserva il Collegio che il reclamo non appare fondato . In ordine alla prima questione sollevata da parte reclamante, va rilevato che il giudice di prime cure ha esaminato e motivatamente rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare reiterata in questa sede dall' all'uopo rilevando la strumentalità del ricorso Pt_1
ex art 700 c.p.c. proposto a un giudizio di merito volto ad assicurare alla stessa, proprietaria dell'immobile di cui si tratta, la restituzione in suo favore del bene, occupato sine titulo dagli odierni resistenti.
Correttamente il giudice ha rilevato che “l'art. 700 c.p.c. introduce una forma di cautela atipica, adattabile alle esigenze di tutela che si vengano in concreto a creare, e che, trattandosi di strumento avente carattere residuale, può essere azionato laddove gli effetti che mediante lo stesso si intendono conseguire non siano realizzabili facendo ricorso ad un provvedimento cautelare tipico. Si rammenta altresì che il novero delle situazioni tutelabili mediante ricorso ai provvedimenti d'urgenza di cui all' art. 700 c.p.c. si è notevolmente ampliato negli anni, tanto che oggi, ricorrendone i presupposti contemplati dalla disposizione in esame, si riconosce l'invocata tutela cautelare atipica tanto ai diritti della personalità, quanto ai diritti a contenuto patrimoniale ma aventi una funzione non patrimoniale e ai diritti di proprietà e gli altri diritti reali o personali di godimento laddove, come nel caso che ci occupa, non sussistano i presupposti per l'attuazione della tutela possessoria. La giurisprudenza di legittimità e di merito, che questo decidente condivide e dalla quale non ha motivo di discostarsi, non ha mai dubitato infatti dell'ammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un facere, quale quella, così come nel caso che ci occupa, relativa al rilascio di un immobile occupato abusivamente “
Tale motivazione ritiene il Collegio di potere pienamente condividere, apparendo la stessa del tutto conforme alla copiosa giurisprudenza pur , richiamata pur nel provvedimento impugnato, a ai principi generali in tema di tutela ex art 700 c.p.c. che la rendono ammissibile per qualsiasi azione che possa avere un contenuto anticipatorio rispetto la tutela esperibile con il procedimento ordinario, a condizione che sussistano i requisiti richiesti dalla norma medesima .
Si duole poi parte reclamante della mancata ammissione da parte del giudice di prime di cure degli informatori che la stessa avrebbe addotto al fine di dimostrare l'intervento acquisto per usucapione del bene di cui la ricorrente oggi reclamata ha chiesto il rilascio.
Neanche tale motivo risulta fondato.
Pacifico tra le parti che la sia legittima proprietaria del bene in oggetto e che il CP_1
reclamante non sia fornito di una valido titolo alla stessa opponibile che giustifichi la detenzione dello stesso, anche su tale specifica questione il provvedimento impugnato risulta correttamente e compiutamente motivato, evincendosi dalla relativa motivazione che il giudice non ha (correttamente) ammesso la prova richiesta ritenendola superata dalla stesse dichiarazioni contenute in sede di comparsa di costituzione, avendo il resistente (oggi reclamante) espressamente affermato di essere nella detenzione del bene, avendolo la nonna dello stesso, AN AN, ricevuto per gratuita concessione del precedente proprietario oltre vent'anni fa, in tal modo spendendo una situazione di fatto, la detenzione, pacificamente inidonea a determinare l'acquisto per usucapione che, al contrario si caratterizza per l'esistenza di una prolungata situazione di possesso sul bene che si concreti nell'esercizio di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Anche sul punto l'ordinanza cautelare risulta compiutamente e correttamente motivata a e corretta appare l'esclusione, nella specie, di qualunque ipotesi dii interversione del possesso che possa avere rilievo ai fini del matura Infondate da ultimo le doglianze di parte reclamante in ordine alla sussistenza del periculum in mora, essendo rimasta pienamente provata dalla consulenza tecnica d'ufficio la situazione di inagibilità dell'immobile e l'urgenza di eseguire sullo stesso i necessari lavori di ripristino .
Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale rigetta il reclamo;
condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla reclamata che liquida in complessivi € 1.500.00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali.
C1altagiroen 6.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo