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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7875/2021
Successivamente, davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, all'udienza del
20/03/2025 sono presenti per parte attrice l'Avv. Jacopo Gulino in sostituzione dell'Avv. B. Gulino con la parte personalmente, e per parte convenuta l'Avv.
Maccacaro in sostituzione dell'Avv. Girardi.
Il giudice autorizza i procuratori delle parti a discutere la causa oralmente, come già stabilito.
Il procuratore discute la causa oralmente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come precisate alla scorsa udienza, evidenziando anche il comportamento processuale del convenuto che ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice nel maggio 2022, facendo proseguire il presente procedimento per altri tre anni.
Il procuratore del convenuto discute oralmente la causa richiamandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi e insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come precisate alla scorsa udienza.
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice Dr.
Eugenia Tommasi di Vignano, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7875/2021
1 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GULINO BRUNO, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIRARDI ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez.
2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento
2 giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale parte attrice ha dedotto: i) che, in data 04/05/19, in località Montecchia di
Crosara, ella partecipava ad un evento organizzato dal convenuto che, secondo le dichiarazioni dello stesso, consisteva in una fase divulgativa sulla tematica della nutrizione pre e post allenamento/gara ed in una successiva fase dedicata ad un trail od allenamento;
ii) che tale allenamento sarebbe consistito in un percorso di alcuni chilometri da eseguire di corsa nei boschi intorno a Montecchia di Crosara con brevi pause per affrontare ostacoli naturali e che, ultimata la corsa, si svolgeva un'ulteriore esercitazione nello spazio a prato antistante il Palazzetto delle Sport;
iii) che, tra le varie prove, vi era anche il superamento di un ostacolo costituito da una rampa di legno, alta circa 250 cm, ed inclinata di circa 30°, sostenuta da un telaio;
iv) che, il giorno della prova, nel tentativo di superare l'ostacolo, l'attrice scivolava sulla pedana a causa verosimilmente della superficie bagnata e fangosa della pedana stessa per la pioggia e il terriccio/fango lasciato dai precedenti partecipanti e cadeva all'indietro, appoggiandosi sulle gambe ed in particolare sulla sinistra, percependo come uno schiocco a livello del ginocchio;
v) che, successivamente a tale infortunio, ella non ha ricevuto assistenza adeguata dal convenuto;
vi) che a seguito di tale evento la stessa riportato lesioni e si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Su tali presupposti, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, quantificati come in atto di citazione;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di
3 costituzione e risposta, con il quale il convenuto ha respinto gli assunti attorei e negato qualsiasi propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
rilevato che, all'udienza del 03/05/22, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice dell'importo di €29.000,00 per danno biologico integrale (temporaneo e permanente), oltre a €1.246,50 a titolo di spese mediche, più contributo alle spese di lite pari a €1.900,00 (sulla base dei valori medi del D.M. 55/14, valore della controversia come indicato in atto di citazione, fasi introduttiva e di studio al 100%, oltre aumento per conciliazione), oltre accessori di legge.
osservato che, alla stessa udienza, l'attrice ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa del giudice;
rilevato, per contro, che, alla successiva udienza del 31/05/22, il convenuto ha rifiutato la proposta del giudice, ritenendola inadeguata;
ritenuto che la domanda attorea sia fondata e merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato che l'oggetto della presente indagine è l'accertamento del diritto dell'attrice al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 04/05/19 nel tentativo di superare una rampa di legno durante una corsa ad ostacoli organizzata e diretta dall'istruttore convenuto;
Controparte_1
osservato che la fattispecie produttiva di danno è inquadrabile in termini di inadempimento contrattuale, verificatosi allorquando il convenuto, venendo meno agli obblighi assunti con l'iscrizione dell'attrice all'evento sportivo da lui organizzato (cfr. doc. 3, locandina dell'evento) attraverso il pagamento di una somma di denaro, ha omesso di porre in essere le cautele, l'assistenza e la
4 vigilanza necessarie affinché l'evento sportivo, traducibile in una attività fisica non esente da rischi, si svolgesse in modo tale che i partecipanti non mettessero a repentaglio la propria salute ed incolumità;
ritenuto, in tale prospettiva, che attraverso l'iscrizione all'evento dietro pagamento di una somma di denaro, tra le parti sia stato concluso un contratto atipico assimilabile ad un contratto d'opera, con il quale l'organizzatore si è obbligato a svolgere con i partecipanti un'attività sportiva rischiosa, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e mezzi per ridurre al minimo possibile i rischi intrinsecamente connessi allo svolgimento dell'attività rischiosa medesima;
osservato, in particolare, che a fronte dell'organizzazione di evento aperto alla partecipazione di tutti e, quindi, anche di soggetti, quali l'attrice, privi di specifiche competenze sportive e scarsamente allenati, l'organizzatore si è obbligato, da una parte, a fornire tutte le informazioni necessarie ad illustrare la difficoltà effettive ed il grado di rischio connesso alla partecipazione all'attività sportiva e, dall'altra, a predisporre tutte le cautele affinché l'attività si svolgesse per tutti i partecipanti in totale sicurezza;
osservato che l'omessa informativa e la adozione delle sopra indicate cautele risulta pienamente confermata in causa dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 30/03/23 (teste , marito dell'attrice, che ha Tes_1 assistito alla presentazione dell'evento ed ha ascoltato le rassicurazioni rese dal convenuto all'attrice sull'asserita semplicità della prova nonché sull'idoneità della attrice stessa alla partecipazione dell'evento, e teste Testimone_2 testimone oculare dell'infortunio, che ha assistito ai tentativi dell'attrice di superare la rampa di legno, potendo apprezzare sia l'angolazione della stessa, sia la sua scivolosità per la presenza di fango, sia l'omessa assistenza all'attrice da parte del convenuto durante i tentativi di superamento della rampa e dopo l'infortunio, del tutto sottovalutato dal convenuto;
5
ritenuto che
, nel caso di specie, il Sig. sia venuto meno agli obblighi CP_1 sopra indicati, sia sul piano informativo, non avendo informato l'attrice che l'attività oggetto dell'evento risultava particolarmente rischiosa per un soggetto privo di particolari competenze sportive e poco allenato, sia sul piano tecnico, non avendo predisposto le cautele necessarie per evitare che un soggetto dalle dette caratteristiche riportasse danni (per esempio, diminuendo l'angolazione della pedana in legno, evitando che la stessa rimanesse bagnata dal fango, munendo la pedana medesima di una corda cui aggrapparsi per evitare scivolamenti o, più semplicemente, evitando che taluni dei partecipanti, quali l'attrice, affrontassero quella specifica prova della pedana, in quanto palesemente inadeguata a persone poco allenate e/o in sovrappeso);
osservato che quanto sopra risulta pienamente comprovato dalla dichiarazione a contenuto confessorio sottoscritta dallo stesso convenuto e prodotta in causa come doc. 16 attoreo;
ritenuto che, dal sopra accertato inadempimento contrattuale, sorga a carico del convenuto una responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod.civ.;
passando, a questo punto, alla quantificazione del danno patito dall'attrice;
osservato che, in corso di causa, è stata disposta CTU medico-legale a firma del Dr. sul quesito formulato dal giudice all'udienza del 27/06/23, Persona_1
e dato atto che l'elaborato definitivo di CTU è stato depositato per via telematica in data 13/11/23 con integrazione dep. 01/10/24;
ritenuto che la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il giudicante ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità;
osservato che la CTU ha accertato la sussistenza di nesso causale tra la partecipazione all'evento sportivo indicato dall'attrice, con il tentativo di
6 superamento della rampa in legno, e il grave trauma distorsivo dalla stessa riportato a carico del ginocchio sinistro, consistente nella rottura del LCA e lesione parziale del corno posteriore del menisco esterno, che ha richiesto un intervento chirurgico eseguito in data 10/07/19 e consistito nella sutura del corno posteriore del menisco esterno e nella ricostruzione del LCA con tendine gracile e semitendinoso raddoppiato, fissato al femore e alla tibia (cfr. CTU, pag. 6);
osservato che il CTU ha accertato (cfr. CTU, pag. 7) che, sulla base della documentazione recensita, ed in accordo con i Consulenti di parte, si è avuta:
i) una durata dell'inabilità temporanea conseguente alla malattia causata dal sinistro in gg. 2 al 100%, gg. 20 al 75 %, gg. 30 al 50 % e gg. 30 al 25%;
ii) un danno permanente all'integrità psico fisica nella misura del 10,5% (10,5 per cento);
osservato che, a seguito del pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite sul danno non patrimoniale (Cass. SS.UU. 11/11/08, nn. 26972/3/4/5), una volta accertata una lesione del diritto alla salute e alla integrità fisiopsichica del soggetto (danno biologico), qualsiasi eventuale ulteriore pregiudizio dovuto a sofferenza, patimento e/o dolore va considerato come parte integrante dell'unitario pregiudizio non patrimoniale, indipendentemente dall'accertamento del fatto reato, purchè la lesione incida su un bene costituzionalmente rilevante e sia caratterizzata da gravità e serietà dell'offesa;
dato atto che, avuto riguardo ai concreti criteri da applicare per la liquidazione del danno accertato, questo giudice condivide l'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale le 'Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica' del Tribunale di
Milano costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. (cfr. Cass. civile, sez. III, 30/06/2011, n. 14402;
7 Cass. n. 24473 del 18/11/2014; Cass. sez. III n. 17018 del 28/6/18; vedi anche
Cass. ord. n. 8508 del 06/05/2020, che giunge addirittura ad affermare che l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione), sicché i parametri delle Tabelle milanesi aggiornate al 2024 sono stati utilizzati da questo giudice quale criterio orientativo ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale sofferto dall'attrice (sicché tutti i valori di seguito indicati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono intendersi espressi in moneta attuale);
rilevato che, avuto riguardo alla liquidazione in termini numerari del danno, deve tenersi conto: 1) che il valore monetario indicato nelle Tabelle milanesi in corrispondenza delle singole percentuali di invalidità esprime il valore della lesione anatomo-funzionale e dei pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva normalmente conseguenti a quella lesione;
2) che l'ulteriore aumento previsto dalla Tabella consente la personalizzazione del risarcimento nei soli casi nei quali il danneggiato abbia allegato e provato che i pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva conseguenti alla lesione specificamente patita siano superiori alla norma già ricompresa nel valore di punto Tabellare;
ritenuto che l'attrice non abbia fornito sufficiente prova in tal senso, non avendo dimostrato danni dinamico-relazionali superiori a quelli 'normalmente' conseguenti al tipo di lesione patita;
ritenuto che, applicando i criteri che precedono al caso in esame, e tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (32), appare equa la complessiva quantificazione del danno biologico permanente in € 27.814,00;
dato atto che a tale importo va aggiunto quello relativo al danno biologico temporaneo che questo giudice stima equo valutare, sempre sulla base delle
Tabelle di Milano, con punto base ITT pari a 115, per i periodi come sopra
8 indicati, in complessivi € 4.542,50;
dato, quindi, atto che il danno non patrimoniale (danno biologico permanente/temporaneo) patito dall'attrice è complessivamente quantificabile in € 32.356,50, già espresso in moneta attuale, che va integralmente posto a carico del convenuto;
osservato che il CTU (con CTU integrativa dep. 01/10/24) ha accertato che l'attrice ha sopportato un complessivo costo di spese mediche pari a €
1.246,15, come da elenco analitico di spese che segue:
1. RMN ginocchio Centro di Medicina Squassabia del 17.05.2019 € 41,15;
2. Visita specialistica di controllo post-operatorio dr. del 19.08.2019 € 162,00; Per_2 visita specialistica del 28.05.2019 € 222,00;
3. Riabilitazione funzionale post-intervento ginocchio sin. Dr. € 455,00; Persona_3
4. ulteriore spesa di € 366 per la relazione medico legale del dr. ; Persona_4
osservato, pertanto, che, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 32.356,50, già espresso in moneta attuale, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo, e dell'importo di
€1.246,15 a titolo di danno patrimoniale per spese sanitarie, cui vanno aggiunti gli interessi calcolati, dalla data del singolo esborso, su ciascun importo di spesa via via rivalutato anno per anno sino all'effettivo soddisfo;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa come prospettato in atto di citazione e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 50% per l'adozione del modulo della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c);
osservato, infine, che il costo di CTU medico-legale va definitivamente posto a
9 carico del convenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi:
-€ 32.356,50, già espresso in moneta attuale, oltre a interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-€1.246,15 oltre interessi legali calcolati, dalla data del singolo esborso, su ciascun importo di spesa via via rivalutato anno per anno sino all'effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 6.1063,00 per compensi e € 518,00 per spese CU, oltre rimborso forfettario
15%, IVA come per legge e CPA.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU medicolegale.
Verona, 20/03/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
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