Sentenza 25 luglio 2008
Massime • 1
In tema di vendita immobiliare senza incanto nel fallimento, il potere di sospensione del giudice delegato, esercitabile (ai sensi dell'art. 108 legge fall., nel testo vigente "ratione temporis") anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento, è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto volto ad evitare che il trasferimento si perfezioni in capo all'aggiudicatario in presenza di situazioni che facciano approvare il prezzo offerto inferiore a quello giusto, e consente pertanto anche la revoca della aggiudicazione, giustificandosi il sacrificio delle aspettative dell'aggiudicatario con la finalità pubblicistica sottesa all'art. 108 cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2008, n. 20466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20466 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTIANESE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti BELLACOSA Pancrazio e Amedeo BASSI, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.B. Vico n. 22 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellicosa;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO UN TA & C. S.a.s. di UN LO;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore pronunciata il 19 novembre 2004. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19 aprile 2004 il Giudice Delegato al fallimento UN NO e C. di UN LO s.a.s., a seguito di vendita senza incanto, aggiudicava alla s.r.l. Attianese per il prezzo di Euro 890.000,00 un lotto immobiliare destinato alla lavorazione ed all'inscatolamento di prodotti alimentari sito in San Marzano sul Sarno.
Con atto depositato il 4 maggio 2004 la s.r.l. Iniziative immobiliari Pranzese chiedeva al Giudice Delegato, ai sensi della L. Fall., art.108, comma 3, di sospendere l'emanazione del decreto di trasferimento dei beni intendendosi rendere acquirente degli stessi per un prezzo non inferiore ad Euro 1.112.500,00 e versava, a titolo cauzionale, la somma di Euro 200.000,00.
Analoga istanza di sospensione veniva proposta dalla curatela del Fallimento s.r.l. NE, già affittuaria dell'opificio industriale posto in vendita, deducendo la incongruità del prezzo di aggiudicazione, anche in ragione dei rilevanti investimenti effettuati dalla fallita nel corso della locazione. All'udienza del 21 giugno 2004 il giudice delegato revocava l'aggiudicazione, disponendo la restituzione del prezzo versato e riservando la nomina di un c.t.u. per una nuova stima dei beni. Il reclamo proposto dalla s.r.l. Attianese avverso tale provvedimento veniva respinto dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 19 novembre 2004, contro la quale la s.r.l. Attianese ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria successiva.
La parte intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 108, comma 3, anche in relazione all'art. 2919 c.c. e segg. e art. 2929 cod. civ., in quanto l'interpretazione della
L. Fall., art. 108, accolta dal Tribunale di Nocera inferiore si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui le norme di carattere eccezionale sono insuscettibili di interpretazione estensiva. Con detta interpretazione, inoltre, alla vendita forzata ope judicis verrebbe ad essere attribuita una instabilità largamente superiore a quella riconoscibile alla vendita privata ed ai con- tratti della pubblica amministrazione, in contrasto con l'orientamento dell'ordinamento giuridico tendente a dare all'acquirente da vendite forzate una protezione maggiore rispetto a quella riconosciuta all'acquirente di diritto comune. Mancando, poi, nella legge l'indicazione di un termine entro il quale pronunciare il decreto di trasferimento una volta avvenuto il versamento del prezzo, verrebbe ad esserne sacrificata la certezza del diritto, in quanto l'interpretazione estensiva della L. Fall., art. 108, finirebbe per conferire ad una delle parti del rapporto traslativo un potere irragionevolmente privo di regole e limiti con l'effetto di poter assecondare iniziative private di disturbo e ostruzionismo. L'interpretazione del concetto di "giusto prezzo" accolta dal Tribunale, che lo ha fatto coincidere con quello del prezzo massimo offerto o ottenibile, si porrebbe in ulteriore contrasto con la norma, che consente la sospensione non già per il semplice fatto che vi siano offerte in aumento, ma solo quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, per tale dovendosi intendere un prezzo conforme alla stima.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento di vendita forzata per violazione delle regole dettate dal bando di gara, ove era previsto che non sarebbero state prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara neppure nel caso in cui il prezzo offerto fosse superiore di un sesto a quello di aggiudicazione, e che la vendita non avrebbe potuto essere risolta per alcun motivo. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 108, comma 3, essendo stata disposta le revoca, e non la sospensione, che avrebbe consentito ad essa ricorrente di mantenere il proprio impegno d'acquisto, seppure sub judice, fino all'esito del nuovo accertamento peritale o di una nuova gara.
Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla circostanza che la vendita avrebbe dovuto essere sospesa, e non revocata. Premesso che i quattro motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, si osserva che, con orientamento risalente da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio in base al quale il potere di sospendere la vendita di un immobile, attribuito dalla L. Fall., art. 108, comma 3, al giudice delegato, allorché egli ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato, ricorrendone le condizioni, anche quando sia già intervenuta l'aggiudicazione e non sia stato ancora emesso il decreto di trasferimento. Il "giusto prezzo", infatti, costituisce il parametro cui il giudice delegato deve commisurare quello di aggiudicazione, in presenza di una nuova e maggiore offerta, in funzione del conseguimento, nella fase di liquidazione concorsuale, delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, e resta individuato come il prezzo realizzabile secondo il giuoco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà (cfr., tra le altre, Cass. 29 agosto 2003, n. 12701; 15 settembre 2000, n. 12164 in tema di vendita senza incanto;
4 agosto 2000, n. 10266; 2 giugno 1999, n. 5341; 1 dicembre 1998, n. 12185; 9 novembre 1956, n. 4212). Sebbene la L. Fall., art. 108, parli solo di sospensione, nessun dubbio può sussistere circa il fatto che essa consenta (fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, e nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario), anche la revoca dell'aggiudicazione, posto che la sospensione prevista dalla norma - nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - è prodromica ad un successivo, eventuale trasferimento a soggetto diverso dall'aggiudicatario, e che lo scopo del provvedimento di sospensione è appunto quello di evitare che il trasferimento si perfezioni in capo all'aggiudicatario in presenza di situazioni che facciano apparire il prezzo offerto (e, come nella specie, già versato) notevolmente inferiore a quello giusto. Tale interpretazione, conforme alla ratio della L. Fall., art. 108, non contrasta con il carattere eccezionale della norma in considerazione, dal momento che le norme eccezionali sono insuscettibili di interpretazione analogica, ma possono formare oggetto di interpretazione estensiva, costituente il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinarne l'esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, così da estendere la "regula juris" a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati (cfr., tra le altre, Cass. 26 agosto 2006, n. 17396). Nè vale affermare che in tal modo alla vendita forzata "ope judicis" verrebbe ad attribuirsi una instabilità largamente superiore alla vendita privata ed ai contratti della pubblica amministrazione, con sacrificio altresì della certezza del diritto, posto che il potere di sospensione e di revoca della vendita ed il sacrificio, entro questi termini, delle aspettative dell'aggiudicatario, sono diretta conseguenza della finalità pubblicistica sottesa alla norma della L. Fall., art. 108, finalità con cui debbono essere coordinate anche le regole dettate dal bando di gara. È ben vero che l'esercizio in concreto del potere discrezionale previsto dalla norma in considerazione deve essere sorretto - affinché non si traduca in una irrazionale conduzione del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare ed in una violazione delle finalità della liquidazione stessa in cui sono coinvolti gli interessi che nel procedimento trovano tutela giuridica - da una motivazione tale da resistere alla censura di violazione di legge, nei termini proponibili in base all'art. 111 Cost. (cfr. tra le altre, Cass. 4 agosto 2000, n. 10266, citata); ma nella specie il provvedimento appare adeguatamente motivato, e tale certamente da sfuggire alla censura di vizio di motivazione, tanto più nei limiti (inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza) in cui tale vizio è deducibile in sede di ricorso ex art. 111 Cost.. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008