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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 461/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 461/2025 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a L'Aquila (AQ), Frazione Pettino, in via Antica Arischia, n. 85
Entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio del difensore Avv.
Alessandra Lopardi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 31.03.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in Ocre
(AQ) in data 08.07.2018 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il Per_1
02.01.2021 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Ocre (AQ) in data 08.07.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2018 – N. 12 – P. II - S. C), dalla cui unione matrimoniale è nata una figlia, il 02.01.2021 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, Per_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ocre (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. stabilisce l'affido condiviso della figlia minore Persona_2
2. dispone che la casa familiare, sita a L'Aquila (AQ), Frazione Pettino, in via
Antica Arischia, n. 85, CAP 67100, in cui i coniugi risiedono in locazione, resti assegnata alla Sig.ra Parte_1
3. stabilisce che la collocazione prevalente è presso la madre;
4. stabilisce che il padre continui momentaneamente a coabitare presso la casa familiare, con l'impegno di trovare al più presto una nuova abitazione;
5. prende atto che ambedue i genitori s'impegnano a garantire la massima flessibilità nella turnazione della figlia tra il genitore non collocatario e la minore, con un minimo di tre pomeriggi a settimana ed i fine settimana alternati;
6. stabilisce che il padre, previo accordo con la madre, trascorrerà, durante l'estate, due settimane di vacanza con la figlia;
7. dispone che, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, nonché in quelle pasquali, la figlia minore le trascorrerà, alternativamente, un anno con un genitore ed un anno con un altro;
8. stabilisce che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre verserà alla stessa la somma Persona_2 Parte_2 mensile di € 300,00, somma da corrispondere anticipatamente in mani della entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal provvedimento di Parte_1 omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione;
9. prende atto che, per fini di chiarezza, sebbene trattasi di separazione consensuale, si allega il piano genitoriale.
Spese legali compensate.
Così deciso il 15.05.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 461/2025 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a L'Aquila (AQ), Frazione Pettino, in via Antica Arischia, n. 85
Entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio del difensore Avv.
Alessandra Lopardi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 31.03.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in Ocre
(AQ) in data 08.07.2018 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il Per_1
02.01.2021 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Ocre (AQ) in data 08.07.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2018 – N. 12 – P. II - S. C), dalla cui unione matrimoniale è nata una figlia, il 02.01.2021 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, Per_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ocre (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. stabilisce l'affido condiviso della figlia minore Persona_2
2. dispone che la casa familiare, sita a L'Aquila (AQ), Frazione Pettino, in via
Antica Arischia, n. 85, CAP 67100, in cui i coniugi risiedono in locazione, resti assegnata alla Sig.ra Parte_1
3. stabilisce che la collocazione prevalente è presso la madre;
4. stabilisce che il padre continui momentaneamente a coabitare presso la casa familiare, con l'impegno di trovare al più presto una nuova abitazione;
5. prende atto che ambedue i genitori s'impegnano a garantire la massima flessibilità nella turnazione della figlia tra il genitore non collocatario e la minore, con un minimo di tre pomeriggi a settimana ed i fine settimana alternati;
6. stabilisce che il padre, previo accordo con la madre, trascorrerà, durante l'estate, due settimane di vacanza con la figlia;
7. dispone che, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, nonché in quelle pasquali, la figlia minore le trascorrerà, alternativamente, un anno con un genitore ed un anno con un altro;
8. stabilisce che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre verserà alla stessa la somma Persona_2 Parte_2 mensile di € 300,00, somma da corrispondere anticipatamente in mani della entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal provvedimento di Parte_1 omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione;
9. prende atto che, per fini di chiarezza, sebbene trattasi di separazione consensuale, si allega il piano genitoriale.
Spese legali compensate.
Così deciso il 15.05.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli