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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3416/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Arturo Maresca e Carlo Bozzi Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Concetta Palma e Manfredo Piazza Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5488/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 26 maggio 2023 adiva il Tribunale di Roma in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere partecipato alla selezione indetta da er l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nel Parte_1 livello 1B del c.c.n.l. di 125 operatori ecologici qualificati, Controparte_2 svolgendo da anni le mansioni di operatore ecologico per conto di una società appaltatrice Parte_ dei medesimi servizi da parte di di essersi collocato utilmente nella graduatoria preselettiva;
di essere stato sottoposto alla prova pratica di mestiere consistente nella guida di un furgone con percorso ad ostacoli e, avendola superata, di essere stato
Pag. 1 di 13 sottoposto a visita preventiva da parte del medico aziendale competente, dal quale era stato giudicato idoneo alla mansione specifica “con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80 dBA” – giudizio confermato dalla Commissione del Servizio Pre Parte_ S.A.L. a cui aveva fatto ricorso – e che per tale motivo non lo aveva tuttavia assunto.
Deduceva dunque che il giudizio di idoneità alla mansione specifica doveva ritenersi positivo;
che d'altra parte egli aveva sempre svolto mansioni di operatore ecologico per società private, dalle quali era stato considerato pienamente idoneo;
che gli otoprotettori costituiscono d.p.i. che l'azienda ha l'obbligo di fornire in ogni caso a tutti i lavoratori che operino in ambienti di lavoro con rumore medio superiore a 80 dB e con picchi di
135 dB;
che il d.v.r. dell'azienda elenca le tecnopatie del comparto raccolta rifiuti e quanto al rischio rumore ritiene che le condizioni più critiche siano riferibili a macchine portatili con motori a scoppio (decespugliatori, soffianti, ecc.), che non sarebbero comunque utilizzate dal ricorrente quale addetto alla raccolta differenziata porta a porta;
che dunque non vi era alcun collegamento tra il rischio lavorativo e le concrete mansioni che il lavoratore sarebbe stato chiamato a svolgere.
Concludeva, quindi, chiedendo – anche in via d'urgenza – di “1) accertare e dichiarare
(previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di ogni contrario provvedimento teso a negare l'assunzione del ricorrente e qualunque altro atto o provvedimento allo stato non conosciuto che lo neghi) il diritto del ricorrente, ad essere assunto a far data dal 15/07/2022 (data del diniego all'assunzione), con contratto a tempo indeterminato full time e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato livello 1 B CCNL
Utilitalia Servizi Ambientali, essendo lo stesso idoneo allo svolgimento delle suddette Parte mansioni alle dipendenze della Società (...) 2) Con ogni conseguente statuizione, anche di carattere risarcitorio, ivi compresi il diritto al risarcimento per la mancata percezione dei ratei di stipendio mensili previsti dal CCNL di categoria per la qualifica
e profilo livello 1B operatore ecologico qualificato, dal mese di luglio 2022 o anche dalla successiva data che il giudicante vorrà stabilire, fino al dì dell'effettiva assunzione, accertando e dichiarando il relativo inadempimento o comunque la relativa perdita retributiva, fosse anche in misura minore allo stipendio, da liquidarsi in via equitativa, parametrandola comunque a tale misura di riferimento, in relazione alla durata della mancata percezione di detta retribuzione e allo stato di disoccupazione che ne è
Pag. 2 di 13 conseguito, avendo il lavoratore dovuto cessare l'attività precedentemente svolta nelle stesse mansioni per la ditta appaltatrice. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Sosteneva in particolare la piena correttezza del proprio operato, rimarcando come il ricorrente – a differenza di altri aspiranti partecipanti alla procedura selettiva – fosse stato giudicato “idoneo con prescrizioni” all'esito della visita medica preventiva e che pertanto tale giudizio lo rendeva più vulnerabile rispetto a determinate lavorazioni;
che l'azienda attraverso la selezione aveva, invece, interesse a scegliere solo coloro che fossero pienamente idonei e quindi in grado di svolgere ogni possibile mansione specifica ricompresa tra quelle proprie dell'operatore ecologico qualificato;
che in ogni caso il ricorrente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere diritto all'assunzione, pur se reputato, per avventura, idoneo alla mansione specifica.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5488/2024, depositata il 18 giugno 2024, che accoglieva il ricorso ritenendo che la parziale inidoneità non influisse sulle mansioni specifiche oggetto del bando, vale a dire quelle di operatore ecologico qualificato nella raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base della lex Parte_2 costituita dal bando di selezione stesso;
esso non prevedeva infatti la verifica del requisito di idoneità in rapporto a tutte le possibili mansioni dell'inquadramento nel 1° livello contrattuale, ma solo in rapporto alla mansione specifica in forza della quale gli aspiranti erano individuati e dunque nel caso di specie l'attività di raccolta e trasporto;
dichiarava pertanto il diritto del ricorrente all'assunzione “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato - livello 1B - CCNL Utilitalia Servizi Ambientali con decorrenza dal 15/7/22 e condanna[va] la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nella somma complessiva pari alle retribuzioni mensili come previste dal
CCNL indicato per la qualifica di operatore ecologico qualificato - livello 1B – maturate dalla decorrenza suindicata e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”, compensando tuttavia le spese processuali per via della presenza di difformi orientamenti nello stesso Tribunale.
Pag. 3 di 13 Con atto depositato l'11 dicembre 2024 proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo si doleva dell'erroneità del riconoscimento di un inesistente diritto all'assunzione. Segnatamente, evidenziava che il bando selettivo, nel punto in cui disciplinava la visita di idoneità, aveva preso a riferimento tutte le mansioni previste dalla declaratoria del livello 1B del c.c.n.l., mentre le mansioni specifiche di addetto alla raccolta valorizzate dal primo giudice afferivano esclusivamente al requisito della pregressa esperienza lavorativa. Deduceva, ancora più in particolare, che nel caso di specie per “mansione specifica” si doveva intendere quella indicata nel c.c.n.l. per come si svolgeva presso essa azienda, ciò che peraltro era stato sostenuto da questa stessa Corte di appello con pronuncia prodotta agli atti;
rilevava che nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di assunzione di fonte legale e che interesse dell'azienda era quello di assumere con preferenza lavoratori che non presentassero deficit funzionali, tenuto altresì conto della possibilità che la patologia in esame poteva degenerare e comportare un'inabilità ben più rilevante. Soggiungeva che, ove nel c.c.n.l., nell'accordo sindacale e nell'avviso di selezione si fosse inteso assicurare il diritto all'assunzione anche a chi fosse risultato idoneo con limitazioni, detti atti avrebbero senza dubbio previsto tale secondo possibile esito di accertamento che, di sicuro, non poteva essere considerato ricompreso nel generale concetto di idoneità; ne conseguiva che una tale mancanza di previsione faceva desumere che non fosse intenzione della parti sociali di prevedere un'idoneità intermedia come quella del caso di specie. Sottolineava che il datore di lavoro è libero di fissare requisiti per procedere alla contrattualizzazione scegliendo di selezionare lavoratori pienamente idonei al ruolo che intende coprire, non potendo trasporsi i doveri di mantenimento in servizio in caso di inidoneità sopravvenuta del dipendente alla fase precontrattuale, ove nessun rapporto si era ancora instaurato e ove trovava ampia applicazione il disposto dell'art. 41 Cost. Richiamava a tale proposito la pronuncia
Sezione Grande della Corte di Giustizia della UE del 15 novembre 2016 (causa C-
258/15), che aveva ritenuto legittimo il comportamento di un'azienda sanitaria la quale, dovendo assumere infermieri, aveva posto come condizione della sottoscrizione del contratto che i candidati fossero in grado di svolgere in modo completo la professione.
Con il secondo motivo censurava l'affermazione della mancanza di prova in ordine all'esposizione al rischio, atteso che il proprio d.v.r. conteneva una vasta ed analitica
Pag. 4 di 13 trattazione dell'esposizione a rischio uditivo degli operatori ecologici impiegati dalla società. Da essa emergeva che l'appellato ben avrebbe potuto essere adibito ad attività Parte_ comportanti un'esposizione a rumore superiore agli 80 dB, così obbligando a vigilare sull'uso degli otoprotettori anche durante l'impiego in attività con rumorosità compresa tra 80 e 85 dB, vincolo non previsto per tutti gli altri lavoratori, e ad astenersi dall'utilizzarlo in attività normalmente inerenti alla qualifica di assunzione, in disparte il rilievo che le attività più rumorose erano proprio quelle di spazzamento a terra, certamente assegnabili al lavoratore.
Sulla base di ciò concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata. In particolare, sosteneva la Parte_ correttezza della decisione evidenziando che si era autovincolata con l'indicazione nel bando di assunzione della idoneità alla mansione specifica di addetto alla raccolta e trasporto rifiuti, senza ormai poterla più estendere ad altre attività proprie del livello 1B; riferiva, a conferma della propria idoneità al lavoro ed allo svolgimento di una molteplicità di mansioni, di essere stato trasferito nel frattempo all'Area spazzamento con adibizione a mansioni di conduzione e attribuzione del 3° livello professionale;
ribadiva di non essere mai stato dichiarato inidoneo, ma che erano state impartite prescrizioni di utilizzo di d.p.i., del resto obbligatori anche per i lavoratori sani esposti a rumori superiori Parte_ a 80 dB;
sottolineava che non aveva dimostrato l'impossibilità di organizzare il lavoro in modo da garantire il rispetto della prescrizione medica, di guisa che la mancata assunzione costituiva una condotta arbitraria e sproporzionata, ben potendo essere adottati accomodamenti ragionevoli ai sensi del d.lgs n. 216/2003, anche richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole sul punto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Come posto in evidenza in precedenza, il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura dell'avviso di selezione in esame emergesse come per mansione specifica in relazione
Pag. 5 di 13 alla quale il reclutamento era stato operato dovesse intendersi solo ed esclusivamente quella di “operatore ecologico addetto ad attività di raccolta e trasporto rifiuti”, con la conseguenza che la prescrizione dell'obbligo di utilizzo di otoprotettori nello svolgimento di attività lavorative che comportino un'esposizione a rumori superiori a 80 dB imposta alla parte appellata non assumerebbe alcun rilievo, atteso che i compiti di raccolta e trasporto rifiuti non rientrerebbero in tali ultime attività rischiose. Il lavoratore sarebbe dunque idoneo rispetto alla mansione specifica oggetto del bando, con la conseguenza Parte_ della illegittimità del rifiuto di procedere alla sua assunzione da parte di
La società ha censurato in radice una tale ricostruzione, sostenendo che la selezione era finalizzata all'assunzione di personale in grado di ricoprire tutte le mansioni rientranti nell'inquadramento di operatore ecologico di cui al primo livello contrattuale, ivi comprese quelle che comportino un'esposizione a rumore superiore a 80 ed anche a 85
dB, con la conseguenza che sarebbe stata indispensabile una idoneità completa per poter conseguire l'assunzione e non già solo parziale, come quella riconosciuta al lavoratore appellato. Inoltre, tale limitata idoneità implicava un rilevante onere a carico della datrice di lavoro, costituito dall'obbligo di effettuare la sorveglianza sull'utilizzo effettivo degli otoprotettori, non richiesto per la generalità degli altri lavoratori, a conferma della condizione di inidoneità della parte appellata.
Tanto chiarito, prima della disamina del dei motivi di gravame appare opportuno ricapitolare brevemente i fatti di causa, per come emergenti dalla lettura degli atti processuali.
Nell'anno 2020 le oo.ss. hanno concluso un accordo con il quale l'odierna Parte_1 appellante, in ragione dell'approvazione del piano assunzionale, intervenuta con la deliberazione di Giunta capitolina di n. 149 del 22 luglio 2020, si è Parte_3 impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time ed inquadramento nel livello primo, posizione parametrica B, del c.c.n.l. Controparte_3
[...]
Detto accordo prevedeva il possesso di specifici requisiti dettagliatamente indicati;
la successiva ammissione a una “prova pratica di mestiere”; l'accesso, per i candidati, collocati in posizione utile, all'esito della “prova pratica di mestiere”, a un corso, previo
Pag. 6 di 13 accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, accertamento effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva. Parte_ L'avviso di selezione, pubblicato da in data 13 novembre 2020, non solo ha ribadito i predetti requisiti di ammissione e criteri valutativi ma anche il necessario accertamento dell'idoneità alla mansione specifica, prevedendo che “L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”.
Collocatosi utilmente in graduatoria e superata la prova pratica, all'esito della visita del
17 giugno 2022, il è stato giudicato “idoneo parz. con prescr./limit. CP_1 permanente…obbligo otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80dBA”.
L'appellato ha quindi proposto ricorso all' competente, che all'esito della visita di CP_4 revisione ha disposto “la conferma del giudizio di idoneità espresso dal medico competente in data 01/07/2022 come segue: il sig. per la mansione di Controparte_1 operatore ecologico è idoneo con la seguente prescrizione: obbligo di otoprotettori in attività che espongono a rumore superiore ad 80dBA”. Parte_
anche all'esito della visita di revisione dell' ha comunicato all'appellato la CP_4 mancata assunzione “per assenza del requisito previsto dall'avviso di selezione e tenuto conto dell'esito negativo dell'accertamento previsto dall'art. 4 punto 3 del CCNL applicato, trattandosi di assunzione ex novo”.
Orbene, ritiene la Corte che anche se si dovesse considerare, come ha reputato il primo giudice, che la mansione specifica oggetto dell'avviso fosse solo ed esclusivamente quella di “operatore ecologico addetto ad attività di raccolta e trasporto rifiuti”, ciò non escluderebbe comunque in radice un'esposizione a rumori superiori a 80 ed anche a 85
dB, se solo si considera che in tale mansione risultano ricomprese le seguenti attività
• al punto 4.3 “Conduzione delle autospazzatrici (vari modelli) e di lavastrade”, che implicano un'esposizione superiore a 80 dB “per utilizzo di 2,2 ore”
• al punto 5.1.4. “Utilizzo dell'attrezzatura “soffiante” con motore elettrico”, che implicano un'esposizione fino a 85 dB
• al punto 5.2.4 “Utilizzo dei tosaerba”, che implicano un'esposizione compresa tra
80 e 85 dB.
Pag. 7 di 13 Pertanto, l'individuazione di una “mansione specifica” limitata ad attività di raccolta e trasporto non comporta, a differenza di quanto sostanzialmente affermato dal Tribunale, che il lavoratore non possa trovarsi esposto a rumori di tale intensità da richiedere nel caso specifico l'utilizzo obbligatorio degli otoprotettori già nel caso di esposizione superiore a 80 dB, ciò che non è richiesto nel caso della generalità degli altri lavoratori.
Nondimeno, come emerge con chiarezza dalla certificazione medica rilasciata dalla il lavoratore è risultato idoneo, sia pure con prescrizioni e non già con limitazioni, CP_4 non rinvenendosi l'esclusione di nessuna possibile attività rientrante nelle mansioni di operatore ecologico.
Ciò significa che la ha considerato il lavoratore idoneo non solo alla mansione CP_4 specifica di operatore ecologico addetto alla raccolta e al trasporto rifiuti, ma alla mansione di operatore ecologico tout court, con la sola prescrizione degli otoprotettori.
Ne consegue che per un verso la parte appellata risulta essere certamente idonea alla mansione di cui al bando di selezione, ma anche che essa è idonea in linea generale anche alla mansione di operatore ecologico, sia pure con prescrizioni.
Infatti, il parere sanitario non ha attestato una idoneità parziale, ma ha solo prescritto l'uso di strumenti di protezione e non ha affatto vietato l'esposizione a una soglia di rumore superiore agli 80 dB.
Quanto alle prescrizioni imposte, esse riguardano un fascio di attività certamente esigibili dalla datrice di lavoro e che comportano un'esposizione a rumore in relazione alla quale il lavoratore deve essere non solo dotato di d.p.i. come gli otoprotettori, ma ne deve anche essere controllato il concreto utilizzo da parte sua a cura dell'azienda.
Ciò posto, appare allora evidente per un verso che il lavoratore appellato è idoneo all'esercizio delle mansioni oggetto dell'avviso di selezione, anche di quelle specifiche, come risultanti dalla griglia dei rischi cui è sottoposto l'operatore ecologico (si veda il Parte_ doc. n. 3 della produzione di;
per un altro verso che egli, a causa di una sua disabilità, costituita dalla lieve forma di ipoacusia dalla quale è affetto, può essere esposto a rumori superiori a 80 dB solo con la prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori, da controllarsi ad opera della datrice di lavoro.
Tale forma di disabilità, pacificamente ammessa dalla stessa società specie nel punto in cui argomenta in ordine ad un suo possibile aggravamento quale ulteriore ragione della mancata assunzione, va dunque considerata ai sensi della normativa vigente, costituita in
Pag. 8 di 13 particolare dal d.lgs n. 216/2003, come condivisibilmente ritenuto in diverse precedenti pronunce non solo del Tribunale di Roma, ma anche di questa stessa Corte di appello (si vedano, per tutte, n. 1706/2025; n. 1828/2025; n. 1830/2025).
Come è noto, il d.lgs n. 216/2003 è stato emesso per dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2000/78/CE, quindi, nell'interpretazione delle sue disposizioni, il giudice è vincolato alla disciplina, agli scopi ed alla ratio di quest'ultima.
In tale prospettiva osserva il collegio che il Considerando 23 della direttiva 2000/78/CE prevede che “In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione”.
La disparità di trattamento derivante dalla presenza di una disabilità quale requisito essenziale e determinante per il rifiuto all'assunzione deve, quindi, essere ammessa solo
“in casi strettamente limitati” ed il richiesto requisito deve essere “proporzionato”.
Dunque, può essere ammessa solo per quelle ipotesi in cui la menomazione fisica o psichica è tale per cui, ai sensi del Considerando 17 della medesima direttiva, l'individuo risulta “non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione”.
Al riguardo si ribadisce che, a seguito della visita preventiva di idoneità, il medico competente pronunciava un giudizio di idoneità con la sola prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori e che a seguito del ricorso proposto dal , la , in data CP_1 Parte_4
18 ottobre 2022, all'esito di visita collegiale, emetteva un giudizio di idoneità, sia pure con prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori nel caso di svolgimento di attività lavorative che comportino un'esposizione a rumore superiore a 80 dB(A).
È evidente, quindi, come già osservato in precedenza, che il , da un punto di vista CP_1 fisico e psicologico, è pienamente idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse all'inquadramento al livello 1B del c.c.n.l. Utilitalia, anche per le attività in cui il rumore sia superiore a 80 dB(A), con l'unica prescrizione che, in tali ultime occasioni, deve indossare gli otoprotettori.
Pag. 9 di 13 La sua condizione, quindi, certamente non rientra nei casi “strettamente limitati” per cui la disparità di trattamento è giustificata, né l'idoneità fisica appare un requisito
“proporzionato”.
Invero, come già ricordato da questa Corte, dalle regole comunitarie ed interne sopra richiamate (da interpretare secondo la Direttiva) emerge in buona sostanza che anche nei rapporti col datore o il potenziale datore, i fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di disabilità, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati. Parte_ Pertanto, la posizione di che non intende procedere all'assunzione di un lavoratore idoneo alla mansione per il solo fatto dell'esistenza di un lieve deficit uditivo risulta in aperta violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs n. 216/2003, che garantisce ai disabili il principio di parità di trattamento anche nell'accesso all'occupazione ed al lavoro, sia autonomo che dipendente, ivi “compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”.
Tutta la vicenda, quindi, si riduce alla valutazione se l'obbligo di indossare gli otoprotettori in caso di svolgimento di mansioni che comportino un livello di rumore superiore a 80 dB(A), integri o meno un ragionevole accomodamento praticabile da Parte_
Infatti, l'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs n. 216/2003 prevede a tale proposito che “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
La Convenzione ONU richiamata dalla suddetta disposizione prevede, all'art. 2, che “per
“accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e
Pag. 10 di 13 l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Anche la direttiva 2000/78/CE, che si interpreta alla luce della citata Convenzione, prevede che gli oneri derivanti al datore di lavoro dai ragionevoli accomodamenti non devono essere sproporzionati. Al riguardo, al Considerando 21 prevede che “Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni”.
Al riguardo, questa Corte, con argomentazione pienamente condivisa da questo collegio, ha già osservato che “appare del tutto evidente che, emergendo dallo stesso DVR che tra le attività normalmente richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune
(quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei DPI e Parte quindi la vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'idea che il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori (due su diciassette) con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile”.
Infatti, la ratio della normativa eurounitaria in esame emerge dalla lettura del
Considerando 21, che detta i principi per valutare la sproporzione degli oneri finanziari cui potrebbero dare luogo i ragionevoli accomodamenti. In tale contesto, la previsione che si debba tenere conto “delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione
o dell'impresa” rende evidente che la dimensione possa rilevare non solo per l'eventuale spostamento del lavoratore, ma anche come elemento che connota la capacità organizzativa ed economica dell'impresa cui va rapportata la proporzione, o meno, dei prospettati ragionevoli accomodamenti.
Si tratta di una valutazione di fatto che potrebbe condurre al rilievo che il medesimo ragionevole accomodamento possa comportare oneri sproporzionati per un'impresa di modeste dimensioni, ed oneri di fatto irrilevanti per un'impresa notoriamente di grandi Parte_ dimensioni come Al riguardo, basti osservare che la sorveglianza sull'uso Parte_ obbligatorio degli otoprotettori già grava su in relazione alle attività, rientranti nelle mansioni del livello 1B del c.c.n.l. Utilitalia, per cui vi è esposizione a rumore superiore
Pag. 11 di 13 a 85 dB(A). Pertanto, estendere la sorveglianza predetta anche alle (limitate) attività in cui il potrebbe essere esposto ad un rumore superiore agli 80 dB(A) e fino a 85 CP_1
dB(A) non determina certamente un onere finanziario sproporzionato in capo alla società odierna appellante. Né assume rilievo la circostanza che l'obbligo di vigilanza derivante dalla disposizione dello comporterebbe che l'azienda sarebbe tenuta – per ogni CP_5 volta in cui l'odierno appellato venga chiamato allo svolgimento delle attività per le quali
è tenuto ad indossare gli otoprotettori – a prevedere che vi sia qualcuno preposto alla vigilanza del rispetto di tale disposizione. Infatti, si tratta dell'assoggettamento all'obbligazione del ragionevole accomodamento disposto dalla normativa, con la conseguenza che ciò che rileva, ai fini dell'esclusione di tale obbligo, è solamente se lo stesso comporti oneri finanziari sproporzionati per l'impresa, circostanza che – come già in precedenza argomentato – deve essere in radice esclusa.
L'uso degli otoprotettori nel caso di svolgimento di attività lavorative in cui l'esposizione a rumore è superiore agli 80 dB(A) permette dunque al lo svolgimento pieno e CP_1
Parte_ completo delle mansioni per cui ha partecipato alla selezione indetta da
Ricordato che i ragionevoli accomodamenti indicati dal Considerando 20 della direttiva costituiscono un'elencazione meramente esemplificativa, che non esclude altre e più specifiche misure, da adottare in relazione al caso concreto, destinate a realizzarli, si deve Parte_ concludere per l'infondatezza dell'impugnativa proposta da sia pure con le integrazioni della motivazione sino a questo punto esposte.
Ciò appare tanto più vero se si considera, come affermato dal lavoratore appellato e non Parte_ contestato in questo grado di appello da parte di che quegli nelle more del giudizio ha conseguito il riconoscimento del 3° livello contrattuale, così svolgendo attualmente mansioni di conduzione e spazzamento, a comprova della sua già rilevata condizione di idoneità.
Atteso che la società appellante non ha minimamente contestato la determinazione del danno operata dal Tribunale, la sentenza di primo grado deve dunque trovare in questa sede piena conferma.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Pag. 12 di 13 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5488/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3416/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Arturo Maresca e Carlo Bozzi Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Concetta Palma e Manfredo Piazza Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5488/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 26 maggio 2023 adiva il Tribunale di Roma in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere partecipato alla selezione indetta da er l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nel Parte_1 livello 1B del c.c.n.l. di 125 operatori ecologici qualificati, Controparte_2 svolgendo da anni le mansioni di operatore ecologico per conto di una società appaltatrice Parte_ dei medesimi servizi da parte di di essersi collocato utilmente nella graduatoria preselettiva;
di essere stato sottoposto alla prova pratica di mestiere consistente nella guida di un furgone con percorso ad ostacoli e, avendola superata, di essere stato
Pag. 1 di 13 sottoposto a visita preventiva da parte del medico aziendale competente, dal quale era stato giudicato idoneo alla mansione specifica “con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80 dBA” – giudizio confermato dalla Commissione del Servizio Pre Parte_ S.A.L. a cui aveva fatto ricorso – e che per tale motivo non lo aveva tuttavia assunto.
Deduceva dunque che il giudizio di idoneità alla mansione specifica doveva ritenersi positivo;
che d'altra parte egli aveva sempre svolto mansioni di operatore ecologico per società private, dalle quali era stato considerato pienamente idoneo;
che gli otoprotettori costituiscono d.p.i. che l'azienda ha l'obbligo di fornire in ogni caso a tutti i lavoratori che operino in ambienti di lavoro con rumore medio superiore a 80 dB e con picchi di
135 dB;
che il d.v.r. dell'azienda elenca le tecnopatie del comparto raccolta rifiuti e quanto al rischio rumore ritiene che le condizioni più critiche siano riferibili a macchine portatili con motori a scoppio (decespugliatori, soffianti, ecc.), che non sarebbero comunque utilizzate dal ricorrente quale addetto alla raccolta differenziata porta a porta;
che dunque non vi era alcun collegamento tra il rischio lavorativo e le concrete mansioni che il lavoratore sarebbe stato chiamato a svolgere.
Concludeva, quindi, chiedendo – anche in via d'urgenza – di “1) accertare e dichiarare
(previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di ogni contrario provvedimento teso a negare l'assunzione del ricorrente e qualunque altro atto o provvedimento allo stato non conosciuto che lo neghi) il diritto del ricorrente, ad essere assunto a far data dal 15/07/2022 (data del diniego all'assunzione), con contratto a tempo indeterminato full time e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato livello 1 B CCNL
Utilitalia Servizi Ambientali, essendo lo stesso idoneo allo svolgimento delle suddette Parte mansioni alle dipendenze della Società (...) 2) Con ogni conseguente statuizione, anche di carattere risarcitorio, ivi compresi il diritto al risarcimento per la mancata percezione dei ratei di stipendio mensili previsti dal CCNL di categoria per la qualifica
e profilo livello 1B operatore ecologico qualificato, dal mese di luglio 2022 o anche dalla successiva data che il giudicante vorrà stabilire, fino al dì dell'effettiva assunzione, accertando e dichiarando il relativo inadempimento o comunque la relativa perdita retributiva, fosse anche in misura minore allo stipendio, da liquidarsi in via equitativa, parametrandola comunque a tale misura di riferimento, in relazione alla durata della mancata percezione di detta retribuzione e allo stato di disoccupazione che ne è
Pag. 2 di 13 conseguito, avendo il lavoratore dovuto cessare l'attività precedentemente svolta nelle stesse mansioni per la ditta appaltatrice. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Sosteneva in particolare la piena correttezza del proprio operato, rimarcando come il ricorrente – a differenza di altri aspiranti partecipanti alla procedura selettiva – fosse stato giudicato “idoneo con prescrizioni” all'esito della visita medica preventiva e che pertanto tale giudizio lo rendeva più vulnerabile rispetto a determinate lavorazioni;
che l'azienda attraverso la selezione aveva, invece, interesse a scegliere solo coloro che fossero pienamente idonei e quindi in grado di svolgere ogni possibile mansione specifica ricompresa tra quelle proprie dell'operatore ecologico qualificato;
che in ogni caso il ricorrente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere diritto all'assunzione, pur se reputato, per avventura, idoneo alla mansione specifica.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5488/2024, depositata il 18 giugno 2024, che accoglieva il ricorso ritenendo che la parziale inidoneità non influisse sulle mansioni specifiche oggetto del bando, vale a dire quelle di operatore ecologico qualificato nella raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base della lex Parte_2 costituita dal bando di selezione stesso;
esso non prevedeva infatti la verifica del requisito di idoneità in rapporto a tutte le possibili mansioni dell'inquadramento nel 1° livello contrattuale, ma solo in rapporto alla mansione specifica in forza della quale gli aspiranti erano individuati e dunque nel caso di specie l'attività di raccolta e trasporto;
dichiarava pertanto il diritto del ricorrente all'assunzione “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato - livello 1B - CCNL Utilitalia Servizi Ambientali con decorrenza dal 15/7/22 e condanna[va] la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nella somma complessiva pari alle retribuzioni mensili come previste dal
CCNL indicato per la qualifica di operatore ecologico qualificato - livello 1B – maturate dalla decorrenza suindicata e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”, compensando tuttavia le spese processuali per via della presenza di difformi orientamenti nello stesso Tribunale.
Pag. 3 di 13 Con atto depositato l'11 dicembre 2024 proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo si doleva dell'erroneità del riconoscimento di un inesistente diritto all'assunzione. Segnatamente, evidenziava che il bando selettivo, nel punto in cui disciplinava la visita di idoneità, aveva preso a riferimento tutte le mansioni previste dalla declaratoria del livello 1B del c.c.n.l., mentre le mansioni specifiche di addetto alla raccolta valorizzate dal primo giudice afferivano esclusivamente al requisito della pregressa esperienza lavorativa. Deduceva, ancora più in particolare, che nel caso di specie per “mansione specifica” si doveva intendere quella indicata nel c.c.n.l. per come si svolgeva presso essa azienda, ciò che peraltro era stato sostenuto da questa stessa Corte di appello con pronuncia prodotta agli atti;
rilevava che nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di assunzione di fonte legale e che interesse dell'azienda era quello di assumere con preferenza lavoratori che non presentassero deficit funzionali, tenuto altresì conto della possibilità che la patologia in esame poteva degenerare e comportare un'inabilità ben più rilevante. Soggiungeva che, ove nel c.c.n.l., nell'accordo sindacale e nell'avviso di selezione si fosse inteso assicurare il diritto all'assunzione anche a chi fosse risultato idoneo con limitazioni, detti atti avrebbero senza dubbio previsto tale secondo possibile esito di accertamento che, di sicuro, non poteva essere considerato ricompreso nel generale concetto di idoneità; ne conseguiva che una tale mancanza di previsione faceva desumere che non fosse intenzione della parti sociali di prevedere un'idoneità intermedia come quella del caso di specie. Sottolineava che il datore di lavoro è libero di fissare requisiti per procedere alla contrattualizzazione scegliendo di selezionare lavoratori pienamente idonei al ruolo che intende coprire, non potendo trasporsi i doveri di mantenimento in servizio in caso di inidoneità sopravvenuta del dipendente alla fase precontrattuale, ove nessun rapporto si era ancora instaurato e ove trovava ampia applicazione il disposto dell'art. 41 Cost. Richiamava a tale proposito la pronuncia
Sezione Grande della Corte di Giustizia della UE del 15 novembre 2016 (causa C-
258/15), che aveva ritenuto legittimo il comportamento di un'azienda sanitaria la quale, dovendo assumere infermieri, aveva posto come condizione della sottoscrizione del contratto che i candidati fossero in grado di svolgere in modo completo la professione.
Con il secondo motivo censurava l'affermazione della mancanza di prova in ordine all'esposizione al rischio, atteso che il proprio d.v.r. conteneva una vasta ed analitica
Pag. 4 di 13 trattazione dell'esposizione a rischio uditivo degli operatori ecologici impiegati dalla società. Da essa emergeva che l'appellato ben avrebbe potuto essere adibito ad attività Parte_ comportanti un'esposizione a rumore superiore agli 80 dB, così obbligando a vigilare sull'uso degli otoprotettori anche durante l'impiego in attività con rumorosità compresa tra 80 e 85 dB, vincolo non previsto per tutti gli altri lavoratori, e ad astenersi dall'utilizzarlo in attività normalmente inerenti alla qualifica di assunzione, in disparte il rilievo che le attività più rumorose erano proprio quelle di spazzamento a terra, certamente assegnabili al lavoratore.
Sulla base di ciò concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva il richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata. In particolare, sosteneva la Parte_ correttezza della decisione evidenziando che si era autovincolata con l'indicazione nel bando di assunzione della idoneità alla mansione specifica di addetto alla raccolta e trasporto rifiuti, senza ormai poterla più estendere ad altre attività proprie del livello 1B; riferiva, a conferma della propria idoneità al lavoro ed allo svolgimento di una molteplicità di mansioni, di essere stato trasferito nel frattempo all'Area spazzamento con adibizione a mansioni di conduzione e attribuzione del 3° livello professionale;
ribadiva di non essere mai stato dichiarato inidoneo, ma che erano state impartite prescrizioni di utilizzo di d.p.i., del resto obbligatori anche per i lavoratori sani esposti a rumori superiori Parte_ a 80 dB;
sottolineava che non aveva dimostrato l'impossibilità di organizzare il lavoro in modo da garantire il rispetto della prescrizione medica, di guisa che la mancata assunzione costituiva una condotta arbitraria e sproporzionata, ben potendo essere adottati accomodamenti ragionevoli ai sensi del d.lgs n. 216/2003, anche richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole sul punto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Come posto in evidenza in precedenza, il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura dell'avviso di selezione in esame emergesse come per mansione specifica in relazione
Pag. 5 di 13 alla quale il reclutamento era stato operato dovesse intendersi solo ed esclusivamente quella di “operatore ecologico addetto ad attività di raccolta e trasporto rifiuti”, con la conseguenza che la prescrizione dell'obbligo di utilizzo di otoprotettori nello svolgimento di attività lavorative che comportino un'esposizione a rumori superiori a 80 dB imposta alla parte appellata non assumerebbe alcun rilievo, atteso che i compiti di raccolta e trasporto rifiuti non rientrerebbero in tali ultime attività rischiose. Il lavoratore sarebbe dunque idoneo rispetto alla mansione specifica oggetto del bando, con la conseguenza Parte_ della illegittimità del rifiuto di procedere alla sua assunzione da parte di
La società ha censurato in radice una tale ricostruzione, sostenendo che la selezione era finalizzata all'assunzione di personale in grado di ricoprire tutte le mansioni rientranti nell'inquadramento di operatore ecologico di cui al primo livello contrattuale, ivi comprese quelle che comportino un'esposizione a rumore superiore a 80 ed anche a 85
dB, con la conseguenza che sarebbe stata indispensabile una idoneità completa per poter conseguire l'assunzione e non già solo parziale, come quella riconosciuta al lavoratore appellato. Inoltre, tale limitata idoneità implicava un rilevante onere a carico della datrice di lavoro, costituito dall'obbligo di effettuare la sorveglianza sull'utilizzo effettivo degli otoprotettori, non richiesto per la generalità degli altri lavoratori, a conferma della condizione di inidoneità della parte appellata.
Tanto chiarito, prima della disamina del dei motivi di gravame appare opportuno ricapitolare brevemente i fatti di causa, per come emergenti dalla lettura degli atti processuali.
Nell'anno 2020 le oo.ss. hanno concluso un accordo con il quale l'odierna Parte_1 appellante, in ragione dell'approvazione del piano assunzionale, intervenuta con la deliberazione di Giunta capitolina di n. 149 del 22 luglio 2020, si è Parte_3 impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time ed inquadramento nel livello primo, posizione parametrica B, del c.c.n.l. Controparte_3
[...]
Detto accordo prevedeva il possesso di specifici requisiti dettagliatamente indicati;
la successiva ammissione a una “prova pratica di mestiere”; l'accesso, per i candidati, collocati in posizione utile, all'esito della “prova pratica di mestiere”, a un corso, previo
Pag. 6 di 13 accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, accertamento effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva. Parte_ L'avviso di selezione, pubblicato da in data 13 novembre 2020, non solo ha ribadito i predetti requisiti di ammissione e criteri valutativi ma anche il necessario accertamento dell'idoneità alla mansione specifica, prevedendo che “L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”.
Collocatosi utilmente in graduatoria e superata la prova pratica, all'esito della visita del
17 giugno 2022, il è stato giudicato “idoneo parz. con prescr./limit. CP_1 permanente…obbligo otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80dBA”.
L'appellato ha quindi proposto ricorso all' competente, che all'esito della visita di CP_4 revisione ha disposto “la conferma del giudizio di idoneità espresso dal medico competente in data 01/07/2022 come segue: il sig. per la mansione di Controparte_1 operatore ecologico è idoneo con la seguente prescrizione: obbligo di otoprotettori in attività che espongono a rumore superiore ad 80dBA”. Parte_
anche all'esito della visita di revisione dell' ha comunicato all'appellato la CP_4 mancata assunzione “per assenza del requisito previsto dall'avviso di selezione e tenuto conto dell'esito negativo dell'accertamento previsto dall'art. 4 punto 3 del CCNL applicato, trattandosi di assunzione ex novo”.
Orbene, ritiene la Corte che anche se si dovesse considerare, come ha reputato il primo giudice, che la mansione specifica oggetto dell'avviso fosse solo ed esclusivamente quella di “operatore ecologico addetto ad attività di raccolta e trasporto rifiuti”, ciò non escluderebbe comunque in radice un'esposizione a rumori superiori a 80 ed anche a 85
dB, se solo si considera che in tale mansione risultano ricomprese le seguenti attività
• al punto 4.3 “Conduzione delle autospazzatrici (vari modelli) e di lavastrade”, che implicano un'esposizione superiore a 80 dB “per utilizzo di 2,2 ore”
• al punto 5.1.4. “Utilizzo dell'attrezzatura “soffiante” con motore elettrico”, che implicano un'esposizione fino a 85 dB
• al punto 5.2.4 “Utilizzo dei tosaerba”, che implicano un'esposizione compresa tra
80 e 85 dB.
Pag. 7 di 13 Pertanto, l'individuazione di una “mansione specifica” limitata ad attività di raccolta e trasporto non comporta, a differenza di quanto sostanzialmente affermato dal Tribunale, che il lavoratore non possa trovarsi esposto a rumori di tale intensità da richiedere nel caso specifico l'utilizzo obbligatorio degli otoprotettori già nel caso di esposizione superiore a 80 dB, ciò che non è richiesto nel caso della generalità degli altri lavoratori.
Nondimeno, come emerge con chiarezza dalla certificazione medica rilasciata dalla il lavoratore è risultato idoneo, sia pure con prescrizioni e non già con limitazioni, CP_4 non rinvenendosi l'esclusione di nessuna possibile attività rientrante nelle mansioni di operatore ecologico.
Ciò significa che la ha considerato il lavoratore idoneo non solo alla mansione CP_4 specifica di operatore ecologico addetto alla raccolta e al trasporto rifiuti, ma alla mansione di operatore ecologico tout court, con la sola prescrizione degli otoprotettori.
Ne consegue che per un verso la parte appellata risulta essere certamente idonea alla mansione di cui al bando di selezione, ma anche che essa è idonea in linea generale anche alla mansione di operatore ecologico, sia pure con prescrizioni.
Infatti, il parere sanitario non ha attestato una idoneità parziale, ma ha solo prescritto l'uso di strumenti di protezione e non ha affatto vietato l'esposizione a una soglia di rumore superiore agli 80 dB.
Quanto alle prescrizioni imposte, esse riguardano un fascio di attività certamente esigibili dalla datrice di lavoro e che comportano un'esposizione a rumore in relazione alla quale il lavoratore deve essere non solo dotato di d.p.i. come gli otoprotettori, ma ne deve anche essere controllato il concreto utilizzo da parte sua a cura dell'azienda.
Ciò posto, appare allora evidente per un verso che il lavoratore appellato è idoneo all'esercizio delle mansioni oggetto dell'avviso di selezione, anche di quelle specifiche, come risultanti dalla griglia dei rischi cui è sottoposto l'operatore ecologico (si veda il Parte_ doc. n. 3 della produzione di;
per un altro verso che egli, a causa di una sua disabilità, costituita dalla lieve forma di ipoacusia dalla quale è affetto, può essere esposto a rumori superiori a 80 dB solo con la prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori, da controllarsi ad opera della datrice di lavoro.
Tale forma di disabilità, pacificamente ammessa dalla stessa società specie nel punto in cui argomenta in ordine ad un suo possibile aggravamento quale ulteriore ragione della mancata assunzione, va dunque considerata ai sensi della normativa vigente, costituita in
Pag. 8 di 13 particolare dal d.lgs n. 216/2003, come condivisibilmente ritenuto in diverse precedenti pronunce non solo del Tribunale di Roma, ma anche di questa stessa Corte di appello (si vedano, per tutte, n. 1706/2025; n. 1828/2025; n. 1830/2025).
Come è noto, il d.lgs n. 216/2003 è stato emesso per dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2000/78/CE, quindi, nell'interpretazione delle sue disposizioni, il giudice è vincolato alla disciplina, agli scopi ed alla ratio di quest'ultima.
In tale prospettiva osserva il collegio che il Considerando 23 della direttiva 2000/78/CE prevede che “In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione”.
La disparità di trattamento derivante dalla presenza di una disabilità quale requisito essenziale e determinante per il rifiuto all'assunzione deve, quindi, essere ammessa solo
“in casi strettamente limitati” ed il richiesto requisito deve essere “proporzionato”.
Dunque, può essere ammessa solo per quelle ipotesi in cui la menomazione fisica o psichica è tale per cui, ai sensi del Considerando 17 della medesima direttiva, l'individuo risulta “non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione”.
Al riguardo si ribadisce che, a seguito della visita preventiva di idoneità, il medico competente pronunciava un giudizio di idoneità con la sola prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori e che a seguito del ricorso proposto dal , la , in data CP_1 Parte_4
18 ottobre 2022, all'esito di visita collegiale, emetteva un giudizio di idoneità, sia pure con prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori nel caso di svolgimento di attività lavorative che comportino un'esposizione a rumore superiore a 80 dB(A).
È evidente, quindi, come già osservato in precedenza, che il , da un punto di vista CP_1 fisico e psicologico, è pienamente idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse all'inquadramento al livello 1B del c.c.n.l. Utilitalia, anche per le attività in cui il rumore sia superiore a 80 dB(A), con l'unica prescrizione che, in tali ultime occasioni, deve indossare gli otoprotettori.
Pag. 9 di 13 La sua condizione, quindi, certamente non rientra nei casi “strettamente limitati” per cui la disparità di trattamento è giustificata, né l'idoneità fisica appare un requisito
“proporzionato”.
Invero, come già ricordato da questa Corte, dalle regole comunitarie ed interne sopra richiamate (da interpretare secondo la Direttiva) emerge in buona sostanza che anche nei rapporti col datore o il potenziale datore, i fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di disabilità, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati. Parte_ Pertanto, la posizione di che non intende procedere all'assunzione di un lavoratore idoneo alla mansione per il solo fatto dell'esistenza di un lieve deficit uditivo risulta in aperta violazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs n. 216/2003, che garantisce ai disabili il principio di parità di trattamento anche nell'accesso all'occupazione ed al lavoro, sia autonomo che dipendente, ivi “compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”.
Tutta la vicenda, quindi, si riduce alla valutazione se l'obbligo di indossare gli otoprotettori in caso di svolgimento di mansioni che comportino un livello di rumore superiore a 80 dB(A), integri o meno un ragionevole accomodamento praticabile da Parte_
Infatti, l'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs n. 216/2003 prevede a tale proposito che “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
La Convenzione ONU richiamata dalla suddetta disposizione prevede, all'art. 2, che “per
“accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e
Pag. 10 di 13 l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Anche la direttiva 2000/78/CE, che si interpreta alla luce della citata Convenzione, prevede che gli oneri derivanti al datore di lavoro dai ragionevoli accomodamenti non devono essere sproporzionati. Al riguardo, al Considerando 21 prevede che “Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni”.
Al riguardo, questa Corte, con argomentazione pienamente condivisa da questo collegio, ha già osservato che “appare del tutto evidente che, emergendo dallo stesso DVR che tra le attività normalmente richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune
(quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei DPI e Parte quindi la vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'idea che il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori (due su diciassette) con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile”.
Infatti, la ratio della normativa eurounitaria in esame emerge dalla lettura del
Considerando 21, che detta i principi per valutare la sproporzione degli oneri finanziari cui potrebbero dare luogo i ragionevoli accomodamenti. In tale contesto, la previsione che si debba tenere conto “delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione
o dell'impresa” rende evidente che la dimensione possa rilevare non solo per l'eventuale spostamento del lavoratore, ma anche come elemento che connota la capacità organizzativa ed economica dell'impresa cui va rapportata la proporzione, o meno, dei prospettati ragionevoli accomodamenti.
Si tratta di una valutazione di fatto che potrebbe condurre al rilievo che il medesimo ragionevole accomodamento possa comportare oneri sproporzionati per un'impresa di modeste dimensioni, ed oneri di fatto irrilevanti per un'impresa notoriamente di grandi Parte_ dimensioni come Al riguardo, basti osservare che la sorveglianza sull'uso Parte_ obbligatorio degli otoprotettori già grava su in relazione alle attività, rientranti nelle mansioni del livello 1B del c.c.n.l. Utilitalia, per cui vi è esposizione a rumore superiore
Pag. 11 di 13 a 85 dB(A). Pertanto, estendere la sorveglianza predetta anche alle (limitate) attività in cui il potrebbe essere esposto ad un rumore superiore agli 80 dB(A) e fino a 85 CP_1
dB(A) non determina certamente un onere finanziario sproporzionato in capo alla società odierna appellante. Né assume rilievo la circostanza che l'obbligo di vigilanza derivante dalla disposizione dello comporterebbe che l'azienda sarebbe tenuta – per ogni CP_5 volta in cui l'odierno appellato venga chiamato allo svolgimento delle attività per le quali
è tenuto ad indossare gli otoprotettori – a prevedere che vi sia qualcuno preposto alla vigilanza del rispetto di tale disposizione. Infatti, si tratta dell'assoggettamento all'obbligazione del ragionevole accomodamento disposto dalla normativa, con la conseguenza che ciò che rileva, ai fini dell'esclusione di tale obbligo, è solamente se lo stesso comporti oneri finanziari sproporzionati per l'impresa, circostanza che – come già in precedenza argomentato – deve essere in radice esclusa.
L'uso degli otoprotettori nel caso di svolgimento di attività lavorative in cui l'esposizione a rumore è superiore agli 80 dB(A) permette dunque al lo svolgimento pieno e CP_1
Parte_ completo delle mansioni per cui ha partecipato alla selezione indetta da
Ricordato che i ragionevoli accomodamenti indicati dal Considerando 20 della direttiva costituiscono un'elencazione meramente esemplificativa, che non esclude altre e più specifiche misure, da adottare in relazione al caso concreto, destinate a realizzarli, si deve Parte_ concludere per l'infondatezza dell'impugnativa proposta da sia pure con le integrazioni della motivazione sino a questo punto esposte.
Ciò appare tanto più vero se si considera, come affermato dal lavoratore appellato e non Parte_ contestato in questo grado di appello da parte di che quegli nelle more del giudizio ha conseguito il riconoscimento del 3° livello contrattuale, così svolgendo attualmente mansioni di conduzione e spazzamento, a comprova della sua già rilevata condizione di idoneità.
Atteso che la società appellante non ha minimamente contestato la determinazione del danno operata dal Tribunale, la sentenza di primo grado deve dunque trovare in questa sede piena conferma.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Pag. 12 di 13 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5488/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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