Art. 1.
L'efficacia delle norme di cui all' art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971 , e' estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianita' nel grado.
L'efficacia delle norme di cui all' art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971 , e' estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianita' nel grado.