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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2005/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Francesco Paolo
Guagliardo, presso il cui domicilio digitale sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 11.11.2024, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario l'11.4.1996 ad Altavilla Pt_2
Milicia - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996 -, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità; hanno stabilito che la casa coniugale (con tutti i mobili che l'arredano e corredano), sita ad Altavilla Milicia in Via Loreto n. 16, sia assegnata alla moglie. Infine, hanno pattuito che si obbliga a trasferire a la propria Parte_1 Parte_2 quota di proprietà pari al 50% sull'immobile sito ad Altavilla Milicia, strada Chiesazza- RO SN (identificato al catasto fabbricati del Comune di Altavilla Milicia al foglio 8/ p.lla
1498 sub. 8), verso il corrispettivo di € 30.000,00.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
con ordinanza del 26.2.2025, il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 4.4.2025 onerando le parti di depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e di dedurre in merito agli effetti del trasferimento immobiliare pattuito. Verificata la produzione della documentazione richiesta e preso atto dei chiarimenti forniti in ordine agli effetti obbligatori della cessione prevista nel ricorso, con ordinanza del 10.4.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né alle disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle previsioni relative al godimento della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché all'accordo in ordine al trasferimento dell'immobile in comunione tra le parti. La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 11.11.2024, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.