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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 51816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Marco Paoloni che la difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Valter Montendoni, in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo;
-attrice-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio CONCLUSIONI
Come dal verbale del 20 maggio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al Decreto di Rilascio prot. n. 38104 del 7.7.2021 di Parte_1
rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Borgo del Trullo, via
Pitigliano n. 4, scala F, int. 36, CI chiedendone la revoca perché nullo, illegittimo P.IVA_1
e inefficace;
nonché per sentire accertare il suo diritto e/o interesse legittimo ad abitare nell'alloggio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto il difetto di potere e di legittimazione attiva del Direttore Generale dell'Azienda; l'archiviazione del procedimento penale per il reato di occupazione abusiva a suo carico;
la sussistenza del titolo dell'opponente all'abitazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e 6 L.R. 12/1999; la consapevolezza e l'acquiescenza dell dell'occupazione; l'inammissibilità e/o la tardività del CP_1
procedimento di rilascio ai sensi degli artt. 17 Regolamento Regionale n. 2/2000 e 14,
comma 1 lett. a), L.R. n. 12/99.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in CP_1
fatto e in diritto.
Le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
Esaminando le singole eccezioni, si evidenzia innanzitutto come la competenza del
Direttore Generale dell ad emettere il provvedimento di rilascio deriva dai poteri CP_1
gestionali attribuiti allo stesso dall'art. 11 L.R. Lazio n. 30/02 disciplinante gli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica. L ha rappresentato di essere succeduta allo di Roma;
CP_2 CP_3 CP_4
sussiste pertanto la sua legittimazione attiva, intesa quale “legitimatio ad causam”. In
sostanza, l'A.T.E.R. del ha potuto procedere all'emissione del decreto di CP_3
rilascio in quanto a ciò espressamente preposta dall'art. 18 DPR n. 1035/1972, quale ente responsabile della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Nel merito, si osserva che il decreto di rilascio opposto trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
L'attrice non ha prospettato, né provato di aver formalizzato alcuna istanza di assegnazione o di regolarizzazione della propria posizione.
Inoltre, i requisiti per il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non operano automaticamente, posto che l'ente gestore può procedere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 12 del 1999, ad un'assegnazione a favore dei componenti del nucleo familiare, ancorché ampliato a seguito dell'accertamento dei requisiti generali prescritti dall'art. 11 legge regionale n. 12
del 1999, in quanto l'unico titolo che dà diritto alla locazione è costituito dall'assegnazione da parte dell'ente gestore, che nel caso di specie non è mai stato prodotto.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A., pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione. Infine, si rileva che la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è
idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore dell'Ater delle spese del giudizio che Parte_1
liquida in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma 27 febbraio 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 51816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Marco Paoloni che la difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Valter Montendoni, in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo;
-attrice-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio CONCLUSIONI
Come dal verbale del 20 maggio 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al Decreto di Rilascio prot. n. 38104 del 7.7.2021 di Parte_1
rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Borgo del Trullo, via
Pitigliano n. 4, scala F, int. 36, CI chiedendone la revoca perché nullo, illegittimo P.IVA_1
e inefficace;
nonché per sentire accertare il suo diritto e/o interesse legittimo ad abitare nell'alloggio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto il difetto di potere e di legittimazione attiva del Direttore Generale dell'Azienda; l'archiviazione del procedimento penale per il reato di occupazione abusiva a suo carico;
la sussistenza del titolo dell'opponente all'abitazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e 6 L.R. 12/1999; la consapevolezza e l'acquiescenza dell dell'occupazione; l'inammissibilità e/o la tardività del CP_1
procedimento di rilascio ai sensi degli artt. 17 Regolamento Regionale n. 2/2000 e 14,
comma 1 lett. a), L.R. n. 12/99.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in CP_1
fatto e in diritto.
Le contestazioni di parte attrice non sono condivisibili.
Esaminando le singole eccezioni, si evidenzia innanzitutto come la competenza del
Direttore Generale dell ad emettere il provvedimento di rilascio deriva dai poteri CP_1
gestionali attribuiti allo stesso dall'art. 11 L.R. Lazio n. 30/02 disciplinante gli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica. L ha rappresentato di essere succeduta allo di Roma;
CP_2 CP_3 CP_4
sussiste pertanto la sua legittimazione attiva, intesa quale “legitimatio ad causam”. In
sostanza, l'A.T.E.R. del ha potuto procedere all'emissione del decreto di CP_3
rilascio in quanto a ciò espressamente preposta dall'art. 18 DPR n. 1035/1972, quale ente responsabile della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Nel merito, si osserva che il decreto di rilascio opposto trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio.
Sul punto l'attrice nulla ha dedotto.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
L'attrice non ha prospettato, né provato di aver formalizzato alcuna istanza di assegnazione o di regolarizzazione della propria posizione.
Inoltre, i requisiti per il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non operano automaticamente, posto che l'ente gestore può procedere, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 12 del 1999, ad un'assegnazione a favore dei componenti del nucleo familiare, ancorché ampliato a seguito dell'accertamento dei requisiti generali prescritti dall'art. 11 legge regionale n. 12
del 1999, in quanto l'unico titolo che dà diritto alla locazione è costituito dall'assegnazione da parte dell'ente gestore, che nel caso di specie non è mai stato prodotto.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A., pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione. Infine, si rileva che la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è
idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali del decreto di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore dell'Ater delle spese del giudizio che Parte_1
liquida in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma 27 febbraio 2025
Il Giudice
Concettina Midili