Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 214/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 214 R.G. dell'anno 2025 tra
'(CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Fabio Pace, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE -
e
), rappresentato e difeso dall'avv. '(CF: Controparte_1 C.F. 2
Silvia Di Girolamo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
'premesso di 1.1) Con ricorso depositato il 10/2/2025 Parte 1
aver contratto matrimonio con Controparte_2 in data 08/07/2021 a Marsala (TP),
Atto N. 60 parte 2 serie A - anno 2021, dal quale è nato il figlio ER 1 (il 23.06.2022),
La ricorrente ha chiesto pertanto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: "Il figlio minore Per 1 viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre Parte 1 - I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, istruzione e l'educazione. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c..; I genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella crisi della relazione familiare impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore, a cooperare al fine di costruire attorno ad ER 1 un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che riguardano il suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali. - il minore vivrà, pertanto, con la madre, ed il padre lo potrà prelevare nelle giornate di lunedì e giovedì con le seguenti modalità: il Controparte_1 preleverà il figlio alle ore 8 del mattino e lo terrà con sé fino le 8 della mattina successiva, stante il fatto che il piccolo ER 1 non ha alcuna difficoltà a pernottare da solo con il padre;
i fine settimana saranno alternati. Nella fattispecie, il CP 1
[...] potrà prelevare il figlio nella giornata di sabato alle ore 20 e tenerlo con sé fino al martedì mattina successivo, integrandosi, così con il diritto di visita ut supra descritto;
- la casa familiare, di proprietà del resistente, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
parte resistente dovrà corrispondere alla Pt 1 a titolo di mantenimento per il piccolo ER_1 la somma di € 500 mensili;
- l'assegno unico, attualmente percepito integralmente dal CP_1 verrà suddiviso nella misura del 50% tra ciascun genitore;
- '
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive verranno sostenute nella misura del 50% per ciascun genitore e andranno comunicate prima;
nella fattispecie: per quel che concerne le spese straordinarie, mediche, sportive, ricreative e scolastiche, le stesse saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. In considerazione dei tempi che il figlio trascorrerà presso ciascun genitore, questi provvederanno ad acquistare l'abbigliamento base necessario al tempo permanenza presso di sé, mentre l'acquisto di scarpe/stivali/stivaletti e del giubbotto, giaccone, e l'impermeabile (e comunque i capispalla in genere) sarà ripartito secondo le quote indicate. I genitori precisano che, salvo che per le attività sportive già in atto per le quali i genitori concordano di proseguire suddividendo i relativi costi. Le nuove attività
-
sportive dovranno essere preventivamente concordate, così come i costi per la pratica delle stesse, comprensivi di eventuali corsi per l'apprendimento, l'attrezzatura,
l'abbigliamento e le calzature tecniche. - La mancata risposta scritta entro dieci giorni ad una proposta scritta di spesa o iniziativa per il minore da concordarsi, equivale ad accettazione (l'invio della proposta deve avvenire al di fuori del periodo di vacanza del genitore ricevente). - ER quel che concerne invece le giornate di festa queste saranno così calendarizzate: "24 dicembre, anni pari madre, anni dispari padre, dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del 25 dicembre;
25 dicembre, anni pari padre, anni dispari madre, dalle ore 10.00 alle 23.00; 31 dicembre negli anni pari padre, anni dispari madre, dalle ore
10.00 alle ore 10 del 1 gennaio;
1 gennaio anni pari madre, anni dispari padre, dalle ore
10.00 alle ore 23.00; Domenica di Pasqua anni pari padre, anni dispari madre (ore
10.00-23.00); Lunedi dell'Angelo anni pari madre, anni dispari padre (ore 10.00
21.00)". Tutte le altre festività non contenute nel superiore elenco, saranno trascorse, di anno in anno, alternativamente tra i genitori;
Eventuali recuperi per malattia dei
-
minori o altro impedimento verrà direttamente concordato tra gli stessi. - I coniugi dichiarano di avere già provveduto, con separata scrittura, a suddividersi i beni mobili;
-
Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei momenti che questi si troveranno presso di loro. - I genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE".
Controparte_2 il quale ha aderito alla 1.2) Si è costituito in data 4/4/2025
richiesta di separazione chiedendo di disporsi la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: "affidare il figlio minore ER 1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso ciascuno di loro, secondo le modalità meglio indicate in parte motiva;
4. la casa familiare, di proprietà del resistente, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
5. a fronte di un progetto accuditivo pressoché paritario, i genitori provvederanno al mantenimento in via diretta del figlio, per tutta la durata della permanenza presso ciascuno di loro;
il CP_2 si impegna in ogni caso a corrispondere un assegno perequativo in favore della Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, dell'importo di euro 150/00, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
6. l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1 che lo impiegherà
nell'interesse del minore e per far fronte alle sue esigenze;
7. entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% e previo accordo, al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive”.
1.3) All'udienza del 7 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la trasformazione del rito in consensuale e la trattazione scritta dell'udienza successiva,
quindi, in data 14/5/2025, hanno depositato "Istanza congiunta di trasformazione del rito a seguito di accordo tra le parti".
1.4) Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno insistito sull'accordo congiuntamente sottoscritto dalle stesse e depositato nel fascicolo telematico, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2) Fondatezza della domanda.
2.1) Deve preliminarmente prendersi atto della volontà delle parti perché la separazione personale venisse pronunziata consensualmente.
2.2) Nel merito, deve essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi non risultando essersi ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale, per come evincesi dal tenore delle rispettive difese e richieste, denotanti l'irreversibile crisi del rapporto coniugale.
ER ciò che attiene alla regolamentazione dei loro rapporti, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e considerato che la convenzione non si pone in contrasto con le norme di legge, va pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte 1
[...] e Controparte_2 i quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 27/03/2019 con atto iscritto nel registro degli atti del matrimonio del medesimo Comune di Marsala
N. 60 parte 2 serie A - anno 2021, alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori, contenuto nell'Accordo di separazione con trasformazione da giudiziale a consensuale, depositato nel fascicolo telematico in data
14/5/2025, alle condizioni concordate tra le parti di seguito riportate:
Il figlio minore RE viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria tra gli stessi;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua salute, istruzione e l'educazione. Limitatamente
all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c.;
I genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella crisi della relazione familiare impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore, a cooperare al fine di costruire attorno ad
RE un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che
riguardano il suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali;
il minore vivrà, pertanto, sia con la madre che con il padre in maniera alternata con il seguente calendario: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con un genitore e venerdì, sabato e domenica con l'altro genitore. La settimana successiva, come detto, i ricorrenti si alterneranno in modo che il genitore che ha trascorso i quattro giorni con il minore ne trascorra tre. In tale modo anche i fine settimana risulteranno alternati tra le parti;
la casa familiare, di proprietà del DE IT, rimarrà nella disponibilità
dello stesso;
ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio nei momenti che questi si troverà presso di loro;
il De TA dovrà corrispondere alla LE, a titolo di mantenimento per il piccolo RE, la somma di € 150 mensili;
l'assegno unico, attualmente percepito integralmente dal DE IT, verrà
attribuito integralmente alla Sig.ra LE;
- le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive verranno sostenute nella misura del 50% per ciascun genitore e andranno comunicate prima;
nella fattispecie: per quel che concerne le spese straordinarie, mediche, sportive, ricreative e scolastiche, le stesse saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
In considerazione dei tempi che il figlio trascorrerà presso ciascun genitore, questi provvederanno ad acquistare l'abbigliamento base necessario al tempo permanenza presso di sé, mentre l'acquisto di scarpe/stivali/stivaletti e del giubbotto, giaccone, e l'impermeabile (e comunque i capispalla in genere) sarà ripartito secondo le quote indicate. I genitori precisano che, salvo che per le attività sportive già in atto per le quali i genitori concordano di proseguire suddividendo i relativi costi;
le nuove attività sportive dovranno essere preventivamente concordate, così come i costi per la pratica delle stesse, comprensivi di eventuali corsi per l'apprendimento, l'attrezzatura, l'abbigliamento e le calzature tecniche.
- la mancata risposta scritta entro dieci giorni ad una proposta scritta di spesa o iniziativa per il minore da concordarsi, equivale ad accettazione
(l'invio della proposta deve avvenire al di fuori del periodo di vacanza del genitore ricevente);
ER quel che concerne invece le giornate di festa queste saranno così
calendarizzate: "24 dicembre, anni pari madre, anni dispari padre, dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del 25 dicembre;
25 dicembre, anni pari padre, anni dispari madre, dalle ore 10.00 alle 23.00;
31 dicembre negli anni pari padre, anni dispari madre, dalle ore 10.00 alle ore
10 del 1 gennaio;
1 gennaio anni pari madre, anni dispari padre, dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
Domenica di Pasqua anni pari padre, anni dispari madre (ore 10.00-23.00);
Lunedì dell'Angelo anni pari madre, anni dispari padre (ore 10.00 - 21.00)".
Tutte le altre festività non contenute nel superiore elenco, saranno trascorse,
di anno in anno, alternativamente tra i genitori;
- Eventuali recuperi per malattia del minore o altro impedimento verrà
direttamente concordato tra gli stessi;
-i coniugi dichiarano di avere già provveduto, con separata scrittura, a suddividersi i beni mobili;
- i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla
L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore, consentendo la sua libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE.
3) Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio si dispone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte 1 e i quali hanno contratto matrimonio in Data 08/07/2021 a Marsala Controparte_2
(TP), come da atto iscritto nel registro degli atti del matrimonio del medesimo Comune
Atto N. 60 parte 2 serie A anno 2021, alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori contenuto nell'Accordo separazione con trasformazione da giudiziale a consensuale, riportato in parte motiva;
2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite;
3) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile del 21 Maggio 2025
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo