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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.28 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1463/2023 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nata a [...] il [...], con l' avv. ANGELA Parte_1
RS (già con l' avv. DAVIDE PRAINO) - RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] - Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi (art. 151 CC – artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
)
FATTO e DIRITTO
Con ricorso presentato in data 4.7.2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione dal coniuge , con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio in Cassano Ionio in data 5.6.2016 (registro atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2016, parte II^, n. 7). Ha dedotto: che dal rapporto di coniugio sono nati (nato il [...]), Persona_1 Persona_2
(nata il [...]) e (nato il [...]); che, per Persona_3 incomprensioni caratteriali è venuta meno l' affectio coniugalis.
Instaurato in contraddittorio con il resistente, questi non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ascoltata personalmente la ricorrente all' udienza del 7.12.2023, con successiva ordinanza del 5.4.2024 sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti nell' interesse dei coniugi e della prole (ordinanza successivamente modificata con provvedimenti del 27 maggio e 19 giugno 2024).
Rinviata la causa per la sua rimessione al Collegio, la difesa della ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui ai provvedimenti interinali, come modificati in corso di causa, e quindi:
1 a) affidamento esclusivo alla madre dei figli minori , e Per_1 Per_2
con assegnazione alla medesima della casa familiare, sita a Per_3
Cassano Ionio, via IV Novembre 95;
b) Disciplina gli incontri padre/figli secondo il piano genitoriale proposto dalla
al ricorso;
Pt_1
c) Obbligo a carico di di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli, versando alla moglie la somma di € 450,00 entro il giorno 10 del mese (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) e partecipando al 50% delle spese straordinarie (intese per tali quelle impreviste e di notevole importo);
d) Percezione da parte di dell' intero assegno unico e Parte_1 universale erogato dall' . CP_3
Il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
*** ***
La domanda di separazione va accolta, in quanto l' assenza del resistente all' udienza preposta al tentativo di conciliazione e la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (un anno e mezzo) sono sintomi sicuri dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
Il disinteresse manifestato dal agli esiti del presente procedimento CP_1
e l' inosservanza, da parte del medesimo, dell' obbligo di contribuzione al mantenimento della prole stabilito in via interinale giustificano l' affido esclusivo della prole in favore della , nonché la stabilizzazione delle altre disposizioni Pt_1 assunte in via provvisoria in corso di causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 cc e 473 bis e ss CPC, definitivamente pronunciando:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
b) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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