CA
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado iscritta al n. R.G. 690/2023, rinviata per la discussione ex art. 275 bis cpc all'udienza del 14.5.2025 e trattenuta in deci- sione,
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Arfè del Foro di Teramo Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), alla via Ric- citelli n. 11, in forza di procura rilasciata su foglio separato in data 12 aprile
2023, allegata al ricorso ex art. 281 cpc
Ricorrente
contro con sede legale in Milano (20121), Via della Moscova n. 3, in CP_1
persona del procuratore giusta procura per Notaio CP_2 Per_1
di Frosinone del 20 dicembre 2021, Rep. N. 246.786 – Racc. n.
[...]
18660, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, come da procu- ra speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gian- nalberto Mazzei e Cesare Fossati
Resistente
Controparte_3
Resistente non costituito avente ad oggetto: opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede: “determinare in € 259.538,53, già al netto dell'inden- nità provvisoria corrisposta, o nella maggiore o minore somma che sarà accer- tata nel corso del giudizio, le indennità definitive complessivamente dovute dalla alla dott.ssa per Controparte_4 Parte_1
l'asservimento, l'occupazione e i danni cagionati all'area di proprietà di que- st'ultima, in forza del D.M. 20.4.2017, Prot. n. 009921 del 21.4.2017, oltre in- teressi compensativi al saggio legale, con decorrenza dal decreto ministeriale
(21.4.2017) sino alla data di effettivo deposito, nonché, quanto all'indennità di occupazione, dalla scadenza di ogni singola annualità sino alla data di effetti- vo deposito.
2) ordinare alla di provvedere al de- Controparte_4
posito delle maggiori somme liquidate e degli interessi compensativi presso il
CP_3 Controparte_5
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Parte resistente chiede: “Voglia codesta ecc.ma Corte:
2 - in via preliminare, integrare il contraddittorio, disponendo la notifica del ri- corso al;
Controparte_3
- nel merito, respingere il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto;
- in via istruttoria, laddove ritenuto opportuno, disporre consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento della indennità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dell'indennizzo per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni della ricorrente, di cui al Catasto del Comune di Teramo, della superficie catastale di mq 15.000 a confine con strada comunale, individuati nel Catasto di detto Comune al Fo- glio 59, particella n. 215, classe 2, Ha 1 - Are 42 - Ca 0; Redd. € Per_2
66, Reddito Agrario € 62,34. Di queste è stata interessata dall'imposizione di servitù la sola particella 215 di mq 14.200, ai fini della realizzazione del me- tanodotto “Cellino - Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20'') - DN 200
(8''), DP 75 bar” ed è stato promosso giudizio di opposizione avverso la stima Cont delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta la ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 (TUE), conformemente agli artt. 44 e 52 oc- ties del medesimo TUE.
Cont
1.1. Con essa la asava il calcolo del dovuto sull'assunto che i fondi inte- ressati dalla servitù, ubicati nel Comune di Teramo, fossero a destinazione agricola.
Cont
1.2. Preso in esame il valore unitario medio del terreno, la a quantificato l'indennità di asservimento in € 43.209,74, di cui € 30.859,74 per indennità di
3 asservimento a corpo ed € 12.350,00 per indennità di occupazione temporanea e danni a corpo.
1.3. Nella specie, era stato emesso il decreto di imposizione di servitù relativa a struttura lineare energetica (metanodotto), che l'art. 52-octies DPR
327/2001 equipara al decreto di espropriazione, che legittima l'espropriato ed il beneficiario dell'espropriazione a chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.
Cont
1.4. La ricorrente non accettava le indennità proposte dalla e contenute nel Decreto di cui sopra e promuoveva, così, il procedimento di cui all'art. 54 del d.p.r. 327/2001, contestando sia i criteri valutativi, sia gli esiti della stima, la quale avrebbe di fatto basato i propri calcoli sull'errato presupposto che il terreno asservito fosse a destinazione agricola.
1.5. In particolare, evidenziava che “l'intero terreno identificato nel Catasto del Comune di Teramo al Foglio 59 particella 215, compresa quindi la parte oggetto di occupazione ed asservimento, è a destinazione artigiana- le/industriale edificabile secondo la normativa del Piano Regolatore Genera- le del Comune di Teramo, che, al momento dell'emissione del decreto di as- servimento, prevedeva (e prevede tutt'ora) una destinazione d'uso di tipo D3, quale, appunto, area destinata a nuovi insediamenti artigianali e industriali”
1.6. La ricorrente non condivideva, pertanto, la quantificazione dell'indennità di asservimento in relazione alla particella 215.
1.7. Trattasi di un'indennità provvisoria, ritenuta assolutamente esigua dalla che chiedeva che la stessa fosse determinata all'esito di apposita C.T.U. Pt_1
che tenesse in debito conto il reale valore venale del fondo, nonché il deprez- zamento dell'area residua conseguente alla parziale occupazione – espropria- zione.
4 1.8. Secondo la ricorrente, i calcoli compiuti non apparivano essere applicabili al caso di specie giacché sono stati utilizzati criteri valutativi non pertinenti alla fattispecie de qua.
2. La costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la corret- CP_1
tezza della stima operata.
2.2. Non si è costituito il Controparte_6
[..
e se ne è dichiarata la contumacia.
2.3. Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è pervenuta a decisione.
3. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati, in primo luogo, nell'art. 44 TUE, ricompreso nel rinvio contenuto nell'art. 52- bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture li- neari energetiche, tra le quali rientra anche il metanodotto, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pub- blica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di pro- prietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigo- rosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
3.1. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costi- tuisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
5 b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprieta- ri di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra al- tre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferi- mento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metano- dotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021).
3.2. Nel caso qui in esame, rientrante nella prima fattispecie, l'indennità di as- servimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realiz- zazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mu- tuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compres- sione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021).
3.3. Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione, il cui ammontare integra il limi- te oltre il quale la prima non può spingersi.
3.4. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre que- st'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effet- tivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale,
a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio co- stantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass.
6 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui, laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di ri- sarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può
(e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo, avuto riguar- do al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33
TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore – ove riscontrata - della porzione residua e tanto per effetto del pro- vocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compen- dio.
3.5. Pertanto, l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quella conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pub- blica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e
5342/2021).
3.6. Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ri- cordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazio- ne, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espro- priativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servi-
7 tù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui va- lore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarie- tà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di as- servimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del va- lore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompa- gna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudi- zio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla mi- sura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”.
Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto cri- terio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera conse- gua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente as- servita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
3.7. Non vi è dubbio, quindi, che l'indennità debba essere valutata a partire dal valore venale del terreno intersecato, come peraltro indicato nell'ordinanza ammissiva della CTU, cui si rimanda, considerando la diminu- zione del valore del fondo asservito in base ai vincoli concreti determinati dal decreto di asservimento e, comunque, considerando gli effetti limitativi che derivano ex lege dalla realizzazione dell'opera.
3.8. Ai principi e criteri sin qui delineati e trasfusi nei quesiti sottopostigli si è sostanzialmente conformato il CTU officiato nel presente giudizio.
3.9. L'ausiliario del giudice, all'esito dello scrupoloso esame della documen- tazione acquisita e dei luoghi di causa, ha premesso che il terreno per cui è
8 causa ricade in Zona D3, Zone Artigianali ed Industriali di Nuovo Impianto ed è interessato dall'attraversamento del metanodotto denominato "Cellino -
Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20'') - DN 200 (8''), DP 75 bar" realiz- zato dalla con la imposizione di servitù oggetto del contenzioso. Alla CP_1
data del sopralluogo i lavori erano conclusi. Essi sono consistiti dalla posa ad una profondità di circa metri 1,50 della tubazione per trasporto idrocarburi, con cavi accessori per reti tecnologiche, ed apparecchi di sfiato e cartelli se- gnalatori, quindi il successivo ripristino dello stato preesistente all'attraversamento. La superficie asservita, in base al piano particellare alle- gato al decreto di asservimento, ha una estensione complessiva di mq
1.934,78, mentre la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata in mq 1.605,54.
4. Ha evidenziato il CTU che, quanto alla indennità di asservimento, trattan- dosi di una infrastruttura lineare energetica, per analogia con la servitù da elettrodotto (art. 52 bis dpr 321/2001), ha inteso far riferimento alla consolida- ta procedura estimativa che individua detta indennità quale somma:
-) dell'intero valore di mercato dell'area occupata dalle tubazioni interrare ed eventuali manufatti accessori, al lordo dei tributi capitalizzati,
-) della metà del valore di mercato dell'area di terreno necessaria al transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, al lordo dei tributi ca- pitalizzati,
-) di un quarto dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie, al lordo dei tributi capitalizzati.
4.1. Quanto agli eventuali danni diretti, ha inteso accertare quelli arrecati al fondo con la costruzione del metanodotto, quali frutti pendenti, anticipazioni colturali e valore del soprassuolo distrutto o danneggiato;
quanto ai danni in-
9 diretti, egli ha inteso valutare eventuali deprezzamenti, limitazioni colturali, maggiori spese.
4.2. Avuto riguardo alla indennità di occupazione temporanea, egli ha calcola- to il periodo dalla data di immissione in possesso alla restituzione del terreno.
4.3. Sulla scorta di dette premesse, ha evidenziato che il tracciato del metano- dotto attraversa il terreno a ridosso e parallelamente alla strada comunale, co- sicché la fascia asservita, larga mt 25, occuperà tutto il fronte stradale dell'appezzamento, separando la porzione dove è possibile edificare dalla strada stessa.
4.4. Ha precisato che, come recita il decreto, su detta fascia vi è l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario.
4.5. In merito al valore unitario medio da adoperare nel calcolo delle suddette voci, il CTU ha effettuato una ricerca sul locale mercato immobiliare presso operatori del settore, Agenzie Immobiliari, Agenzia delle Entrate ed ha anche chiesto ai CTP presenti al sopralluogo di fornire possibili documentazioni sul valore di mercato dei terreni.
4.6. Ha evidenziato che l'indagine non ha portato risultati specifici e puntuali per beni similari posti nella stessa zona in cui ricade l'immobile.
4.7. Il CTU ha quindi individuato numerose offerte di vendita di terreni simili ed aventi le medesime destinazioni dei suoli in esame. Ha quindi calcolato il prezzo medio unitario di offerta, per poi convertirlo in presumibile prezzo di mercato con una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, nella concreta supposizione che il prezzo di offerta sia maggiore del prezzo di mercato.
10 4.8. Il valore così ottenuto è stato quindi mediato col valore unitario medio dei citati rogiti e documenti forniti dai ctp, sì da pervenirsi ad un VALORE
MEDIO di € 53 /mq.
4.9. In particolare ha altresì' rilevato che il “CTP di parte ricorrente Dott. Ing.
in linea con quanto indicato nel ricorso dell'Avv. Arfè, riferi- Persona_3 sce della presenza di un “manufatto di grandi dimensioni e di grande impatto ambientale, costruito sulla particella 215 del Foglio 59 del Comune di Tera- mo, in prossimità della sede stradale, posto in opera molto tempo dopo la pre- sa di possesso dell'area e di cui non esisteva alcuna indicazione nel decreto di asservimento”.
5. Di contro, il CTP di parte resistente Dott. riferiva Persona_4
che detto manufatto era preesistente alla data di immissione in possesso
(19.6.2017), in quanto già presente in occasione della realizzazione di altra li- nea di metanodotto (Cellino-Teramo 20”) avvenuta nel 2011 che si si immette nello stesso P.I.D.I., proveniente dal lato opposto della proprietà Pt_1
5.1. Svolti gli opportuni accertamenti tramite Google Earth e tramite l'ortofoto scattata nel 2013 e presente sul geoportale urbanistico del comune di Teramo, verificava che il manufatto fosse già presente e che, pertanto, non dovesse essere ricompreso nel decreto di asservimento.
5.2. È, quindi, pervenuto alle seguenti stime.
5.3. INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
5.4. Il CTU ha ribadito che la nuova condotta attraversa il terreno di proprietà nella porzione fronte strada dell'appezzamento per circa mt 85,50, con anda- mento non lineare;
pertanto, ha proceduto a calcolare, partendo dal citato va- lore unitario, il valore medio tra le aree variamente destinate che costituiscono la fascia di asservimento di complessivi mt 85,00,
11 5.5. Nel compiere tale calcolo ha valutato sia la svalutazione del valore venale del terreno asservito, sia i tributi pagati dalla ricorrente (in particolare l'IMU).
5.6. Ne è derivata la seguente stima: totale indennità € 41.417,25
5.7. DANNI
5.8. Quanto ai danni diretti, ha evidenziato come i danni da calcolare siano re- lativi soltanto alla demolizione di alcuni manufatti e all'abbattimento di alcu- ne piante presenti al momento dell'immissione in possesso sugli altri mappali, come specificato nel relativo verbale.
5.9. Per la valutazione di detti danni, considerando le diverse tipologie di col- ture in atto, egli ha adoperato una metodologia sintetica, utilizzando valori unitari di danno (metro quadrato per erbacee e pianta per arboree abbattute) ottenuti sulla base di numerose ed analoghe esperienze, sì da pervenire ad un importo totale di € 18.175,00.
6. Considerata la natura della servitù in oggetto, costituita dalla realizzazione di un metanodotto interrato, il CTU ha reputato che sussistano nella specie al- tri danni indiretti da deprezzamento delle porzioni residue e/o limitazioni cul- turali.
6.1. Vista la destinazione non residenziale del fondo asservito (area produttiva
D3), facendo riferimento anche a personali esperienze professionali svolte di recente in situazioni analoghe, ha proposto una svalutazione della porzione residua pari al 5% del suo valore pari ad € 34.185,58, che la Corte ritiene congrua. Infatti il CTU ha evidenziato come la imposizione della servitù comporti: - l'obbligo di traslare la ipotetica (ma possibile) realizzazione dell'edificio nella zona posteriore dell'appezzamento, lontana dalla strada
(come meglio esposto nelle pagine che precedono), - l'impossibilità di realiz- zare allacci diretti delle condotte idriche e fognarie, non potendo queste attra- versare la fascia asservita che, come detto, si interpone con la confinante stra-
12 da pubblica, sulla quale, in profondità, passano le condutture pubbliche, come appurato presso la Ruzzo Reti spa, competente nel territorio, - la minora appe- tibilità del suolo da parte di un potenziale acquirente del fondo, che certamen- te non apprezzerebbe la presenza di un metanodotto ed ha considerato, oltre che la superficie della porzione residua della particella 215 direttamente inte- ressata dall'attraversamento del metanodotto, anche la superficie della parti- cella 218 non asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente corre- lata alla stessa, costituendo, per posizione, conformazione e dimensione, uni- tamente alla particella oggetto di asservimento, un unico appezzamento di complessivi mq 15.000, omogeneo sotto tutti gli aspetti, pertanto da conside- rare come un'unica unità funzionale.
6.2. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
6.3. Come indicato dall'articolo 50 del DPR 321/2001, tale indennità è pari per ogni anno ad 1/12 del valore dell'area occupata e per ogni mese a un do- dicesimo di quella annua per il periodo che va dalla data di immissione in possesso (19 giugno 2017) alla restituzione del terreno.
6.4. Quindi il CTU ha considerato il periodo di anni due, come indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento, indicando una indennità di occupazio- ne per 2 anni di € 14.182,27
6.5. In conclusione, secondo il CTU spetta ai resistenti un'indennità comples- siva per l'imposizione delle servitù di € 107.960,00
6.6. La relazione peritale è stata oggetto di osservazioni da parte di entrambe le parti.
6.7. Il CTU si è attenuto all' esigenza di una documentata concretezza valuta- tiva, avendo desunto il valore attribuito al fondo asservito secondo la destina- zione urbanistica che lo caratterizzava all'epoca dell'asservimento.
13 6.8. Al contrario, il CTP della società resistente, nel contestare tali valori, non
è stato in grado non solo di indicare in modo sufficientemente univoco valori diversi, ma soprattutto di documentare gli elementi concreti che possano fon- dare una stima valoriale diversa da quella cui è documentatamente pervenuto il CTU.
6.9. Il CTU ha infatti individuato ed elaborato numerose offerte di vendita di terreni simili per destinazione (produttiva) a quello in esame, alcuni posti nel- le immediate vicinanze ed altri in territori analoghi.
7. Il CTP di parte resistente ha però correttamente osservato che il tecnico, dott. come sopra rilevato, calcoli l'indennità al lordo dei tributi. Nella Per_5 fattispecie, riporta il calcolo della capitalizzazione dell'IMU per un importo pari a 10.654,25 €.
7.1. Il CTP ritiene che questa cifra non possa essere assommata al valore del- la servitù in quanto il Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea emesso in data 20-04-2017, all'articolo 2, prevede “la permanenza a carico dei proprietari dei Tributi e degli altri Oneri gravanti sul fondo”. In ossequio a tale presupposto, il valore reale dell'indennità avrebbe dovuto essere defini- to in complessivi 23.629,70 €, rappresentanti la svalutazione effettiva che la servitù determina sulla proprietà.
7.2. Ai sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennizzo deve essere proporzionato all'effettivo danno cagionato dal passaggio.
7.3. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno ca- gionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destina-
14 zione, a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass. n. 27719/2022; cfr.
Cass. n. 21866/2020).
7.4. A tali fini, assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, che as- sume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla com- promissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante por- zione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurispru- denza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione, nonché la sua interclusione o, per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/2007).
7.5. Non devono essere invece ricompresi nell'indennità di asservimento i tri- buti che, come indicato nello stesso decreto, permangono a capo del proprieta- rio.
7.6. Correttamente (sia sotto il profilo giuridico che sotto quello della tecnica estimatoria), il CTU ha fatto applicazione del criterio del valore differenziale, già sopra ricordato, determinando la dovuta indennità di asservimento in mi- sura pari alla differenza tra il valore dell'intero terreno prima dell'asservimento ed il valore di mercato del bene stesso dopo l'asservimento, cioè del bene asservito considerato nella sua interezza (non essendovi stata sottrazione di alcuna porzione di bene, rimasto funzionalmente immutato, sal- vo che per le limitazioni imposte dalla servitù e le riduzioni di valore da que- ste determinate, nei termini sopra precisati), ma, non correttamente, ha calco- lato l'indennità al lordo dei tributi IMU (che invece non dovevano essere con- siderati).
15 7.7. La indennità di asservimento è stata per il resto calcolata correttamente dal CTU facendo riferimento alla consolidata procedura estimativa che indi- vidua l'indennità con la metodologia delle fasce a diversa incidenza di svalu- tazione.
7.8. Il valore reale dell'indennità avrebbe quindi dovuto essere definito in complessivi 30.763,00 €, rappresentanti la svalutazione effettiva che la servitù ha determinato sulla proprietà.
7.9. L'indennità di occupazione temporanea è stata correttamente valutata se- condo il criterio previsto dall'art. 50 DPR 327/2001 per il periodo indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento, ovverossia anni due.
8. Del tutto inconferenti sono invece gli altri rilievi mossi dal CTP della resi- stente e relativi alle altre voci di danno, sul riconoscimento delle quali è stata data ampia motivazione dal CTU.
8.1. I risultati cui è pervenuto il CTU devono perciò essere posti a base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie e decurtati del solo calcolo della capitalizza- zione dell'IMU.
8.2. Tenuto conto della destinazione dei terreni, la somma finale come sopra determinata ammonta ad € 97.305,75 ed è di gran lunga superiore a quella ri- conosciuta in sede di stima provvisoria (€ 43.209,74,), il che comporta il parziale accoglimento dell'opposizione.
8.3. In conclusione, ritiene la Corte che la opposizione sia, nei limiti e per le ragioni esposte, parzialmente fondata, conducendo al riconoscimento della complessiva somma di € 97.305,75, di cui € 14.182,27 a titolo di indennità di occupazione temporanea, € 30.763,00 a titolo di indennità di asservimento, €
34.185,58 a titolo di danni indiretti ed € 18.175,00 a titolo di danni diretti,
16 dovendosi pertanto in tali conclusivi e complessivi termini rideterminare, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla ricorrente, le somme spettanti alla proprietaria dei beni asserviti, oltre interessi legali dal 19 giugno
2017 con riferimento alla parte non depositata, dovendo pertanto qui ordinarsi alla Società espropriante di depositare presso la Cassa DD.PP. la maggiore somma accertata come dovuta ed ivi non ancora depositata.
Di tale somma, come si è detto, non può essere disposto il pagamento, ma sol- tanto ordinato il deposito da parte della espropriante, a cui favore è CP_1
stato emesso il provvedimento ablatorio del Controparte_7
, che pertanto è legittimato a partecipare al giudizio, presso la
[...] [...]
e, per la parte non ancora depositata, con la maggiorazione Controparte_8
degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 19 giugno 2017, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso dell'indennità di esproprio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo con fase di studio e introduttiva inferiore alla media in ragione della non complessità della vicenda e quelle di CTU come liquidate in corso di causa, fanno del pari carico alla parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) determina l'indennità complessiva relativa ai terreni per cui è causa in €
97.305,75, di cui € 30.763,00 a titolo di indennità di asservimento, €
14.182,27 a titolo di indennità di occupazione temporanea, € 34.185,58 a tito- lo di danni indiretti, € 18.175,00 a titolo di danni diretti, con la maggiorazio- ne degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 19 giugno
17 2017 fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo;
2) ordina alla di depositare la somma di cui sopra, detratto quanto CP_1
già depositato in corso di procedura, presso la Cassa Depositi e Prestiti;
2) condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 11.874,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché € 786,00 per spese;
3) pone a definitivo carico di le spese di CTU, come liquidate in cor- CP_1
so di causa.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Consigliere estensore
Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado iscritta al n. R.G. 690/2023, rinviata per la discussione ex art. 275 bis cpc all'udienza del 14.5.2025 e trattenuta in deci- sione,
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Arfè del Foro di Teramo Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), alla via Ric- citelli n. 11, in forza di procura rilasciata su foglio separato in data 12 aprile
2023, allegata al ricorso ex art. 281 cpc
Ricorrente
contro con sede legale in Milano (20121), Via della Moscova n. 3, in CP_1
persona del procuratore giusta procura per Notaio CP_2 Per_1
di Frosinone del 20 dicembre 2021, Rep. N. 246.786 – Racc. n.
[...]
18660, rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, come da procu- ra speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gian- nalberto Mazzei e Cesare Fossati
Resistente
Controparte_3
Resistente non costituito avente ad oggetto: opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede: “determinare in € 259.538,53, già al netto dell'inden- nità provvisoria corrisposta, o nella maggiore o minore somma che sarà accer- tata nel corso del giudizio, le indennità definitive complessivamente dovute dalla alla dott.ssa per Controparte_4 Parte_1
l'asservimento, l'occupazione e i danni cagionati all'area di proprietà di que- st'ultima, in forza del D.M. 20.4.2017, Prot. n. 009921 del 21.4.2017, oltre in- teressi compensativi al saggio legale, con decorrenza dal decreto ministeriale
(21.4.2017) sino alla data di effettivo deposito, nonché, quanto all'indennità di occupazione, dalla scadenza di ogni singola annualità sino alla data di effetti- vo deposito.
2) ordinare alla di provvedere al de- Controparte_4
posito delle maggiori somme liquidate e degli interessi compensativi presso il
CP_3 Controparte_5
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Parte resistente chiede: “Voglia codesta ecc.ma Corte:
2 - in via preliminare, integrare il contraddittorio, disponendo la notifica del ri- corso al;
Controparte_3
- nel merito, respingere il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto;
- in via istruttoria, laddove ritenuto opportuno, disporre consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento della indennità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dell'indennizzo per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni della ricorrente, di cui al Catasto del Comune di Teramo, della superficie catastale di mq 15.000 a confine con strada comunale, individuati nel Catasto di detto Comune al Fo- glio 59, particella n. 215, classe 2, Ha 1 - Are 42 - Ca 0; Redd. € Per_2
66, Reddito Agrario € 62,34. Di queste è stata interessata dall'imposizione di servitù la sola particella 215 di mq 14.200, ai fini della realizzazione del me- tanodotto “Cellino - Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20'') - DN 200
(8''), DP 75 bar” ed è stato promosso giudizio di opposizione avverso la stima Cont delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta la ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 (TUE), conformemente agli artt. 44 e 52 oc- ties del medesimo TUE.
Cont
1.1. Con essa la asava il calcolo del dovuto sull'assunto che i fondi inte- ressati dalla servitù, ubicati nel Comune di Teramo, fossero a destinazione agricola.
Cont
1.2. Preso in esame il valore unitario medio del terreno, la a quantificato l'indennità di asservimento in € 43.209,74, di cui € 30.859,74 per indennità di
3 asservimento a corpo ed € 12.350,00 per indennità di occupazione temporanea e danni a corpo.
1.3. Nella specie, era stato emesso il decreto di imposizione di servitù relativa a struttura lineare energetica (metanodotto), che l'art. 52-octies DPR
327/2001 equipara al decreto di espropriazione, che legittima l'espropriato ed il beneficiario dell'espropriazione a chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.
Cont
1.4. La ricorrente non accettava le indennità proposte dalla e contenute nel Decreto di cui sopra e promuoveva, così, il procedimento di cui all'art. 54 del d.p.r. 327/2001, contestando sia i criteri valutativi, sia gli esiti della stima, la quale avrebbe di fatto basato i propri calcoli sull'errato presupposto che il terreno asservito fosse a destinazione agricola.
1.5. In particolare, evidenziava che “l'intero terreno identificato nel Catasto del Comune di Teramo al Foglio 59 particella 215, compresa quindi la parte oggetto di occupazione ed asservimento, è a destinazione artigiana- le/industriale edificabile secondo la normativa del Piano Regolatore Genera- le del Comune di Teramo, che, al momento dell'emissione del decreto di as- servimento, prevedeva (e prevede tutt'ora) una destinazione d'uso di tipo D3, quale, appunto, area destinata a nuovi insediamenti artigianali e industriali”
1.6. La ricorrente non condivideva, pertanto, la quantificazione dell'indennità di asservimento in relazione alla particella 215.
1.7. Trattasi di un'indennità provvisoria, ritenuta assolutamente esigua dalla che chiedeva che la stessa fosse determinata all'esito di apposita C.T.U. Pt_1
che tenesse in debito conto il reale valore venale del fondo, nonché il deprez- zamento dell'area residua conseguente alla parziale occupazione – espropria- zione.
4 1.8. Secondo la ricorrente, i calcoli compiuti non apparivano essere applicabili al caso di specie giacché sono stati utilizzati criteri valutativi non pertinenti alla fattispecie de qua.
2. La costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la corret- CP_1
tezza della stima operata.
2.2. Non si è costituito il Controparte_6
[..
e se ne è dichiarata la contumacia.
2.3. Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è pervenuta a decisione.
3. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati, in primo luogo, nell'art. 44 TUE, ricompreso nel rinvio contenuto nell'art. 52- bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture li- neari energetiche, tra le quali rientra anche il metanodotto, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pub- blica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di pro- prietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigo- rosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
3.1. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costi- tuisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
5 b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprieta- ri di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra al- tre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferi- mento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metano- dotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021).
3.2. Nel caso qui in esame, rientrante nella prima fattispecie, l'indennità di as- servimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realiz- zazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mu- tuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compres- sione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021).
3.3. Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione, il cui ammontare integra il limi- te oltre il quale la prima non può spingersi.
3.4. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre que- st'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effet- tivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale,
a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio co- stantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass.
6 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui, laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di ri- sarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può
(e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo, avuto riguar- do al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33
TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore – ove riscontrata - della porzione residua e tanto per effetto del pro- vocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compen- dio.
3.5. Pertanto, l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quella conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pub- blica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e
5342/2021).
3.6. Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ri- cordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazio- ne, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espro- priativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servi-
7 tù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui va- lore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarie- tà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di as- servimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del va- lore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompa- gna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudi- zio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla mi- sura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”.
Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto cri- terio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera conse- gua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente as- servita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
3.7. Non vi è dubbio, quindi, che l'indennità debba essere valutata a partire dal valore venale del terreno intersecato, come peraltro indicato nell'ordinanza ammissiva della CTU, cui si rimanda, considerando la diminu- zione del valore del fondo asservito in base ai vincoli concreti determinati dal decreto di asservimento e, comunque, considerando gli effetti limitativi che derivano ex lege dalla realizzazione dell'opera.
3.8. Ai principi e criteri sin qui delineati e trasfusi nei quesiti sottopostigli si è sostanzialmente conformato il CTU officiato nel presente giudizio.
3.9. L'ausiliario del giudice, all'esito dello scrupoloso esame della documen- tazione acquisita e dei luoghi di causa, ha premesso che il terreno per cui è
8 causa ricade in Zona D3, Zone Artigianali ed Industriali di Nuovo Impianto ed è interessato dall'attraversamento del metanodotto denominato "Cellino -
Teramo - S. Marco, II tronco DN 500 (20'') - DN 200 (8''), DP 75 bar" realiz- zato dalla con la imposizione di servitù oggetto del contenzioso. Alla CP_1
data del sopralluogo i lavori erano conclusi. Essi sono consistiti dalla posa ad una profondità di circa metri 1,50 della tubazione per trasporto idrocarburi, con cavi accessori per reti tecnologiche, ed apparecchi di sfiato e cartelli se- gnalatori, quindi il successivo ripristino dello stato preesistente all'attraversamento. La superficie asservita, in base al piano particellare alle- gato al decreto di asservimento, ha una estensione complessiva di mq
1.934,78, mentre la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata in mq 1.605,54.
4. Ha evidenziato il CTU che, quanto alla indennità di asservimento, trattan- dosi di una infrastruttura lineare energetica, per analogia con la servitù da elettrodotto (art. 52 bis dpr 321/2001), ha inteso far riferimento alla consolida- ta procedura estimativa che individua detta indennità quale somma:
-) dell'intero valore di mercato dell'area occupata dalle tubazioni interrare ed eventuali manufatti accessori, al lordo dei tributi capitalizzati,
-) della metà del valore di mercato dell'area di terreno necessaria al transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, al lordo dei tributi ca- pitalizzati,
-) di un quarto dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie, al lordo dei tributi capitalizzati.
4.1. Quanto agli eventuali danni diretti, ha inteso accertare quelli arrecati al fondo con la costruzione del metanodotto, quali frutti pendenti, anticipazioni colturali e valore del soprassuolo distrutto o danneggiato;
quanto ai danni in-
9 diretti, egli ha inteso valutare eventuali deprezzamenti, limitazioni colturali, maggiori spese.
4.2. Avuto riguardo alla indennità di occupazione temporanea, egli ha calcola- to il periodo dalla data di immissione in possesso alla restituzione del terreno.
4.3. Sulla scorta di dette premesse, ha evidenziato che il tracciato del metano- dotto attraversa il terreno a ridosso e parallelamente alla strada comunale, co- sicché la fascia asservita, larga mt 25, occuperà tutto il fronte stradale dell'appezzamento, separando la porzione dove è possibile edificare dalla strada stessa.
4.4. Ha precisato che, come recita il decreto, su detta fascia vi è l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario.
4.5. In merito al valore unitario medio da adoperare nel calcolo delle suddette voci, il CTU ha effettuato una ricerca sul locale mercato immobiliare presso operatori del settore, Agenzie Immobiliari, Agenzia delle Entrate ed ha anche chiesto ai CTP presenti al sopralluogo di fornire possibili documentazioni sul valore di mercato dei terreni.
4.6. Ha evidenziato che l'indagine non ha portato risultati specifici e puntuali per beni similari posti nella stessa zona in cui ricade l'immobile.
4.7. Il CTU ha quindi individuato numerose offerte di vendita di terreni simili ed aventi le medesime destinazioni dei suoli in esame. Ha quindi calcolato il prezzo medio unitario di offerta, per poi convertirlo in presumibile prezzo di mercato con una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, nella concreta supposizione che il prezzo di offerta sia maggiore del prezzo di mercato.
10 4.8. Il valore così ottenuto è stato quindi mediato col valore unitario medio dei citati rogiti e documenti forniti dai ctp, sì da pervenirsi ad un VALORE
MEDIO di € 53 /mq.
4.9. In particolare ha altresì' rilevato che il “CTP di parte ricorrente Dott. Ing.
in linea con quanto indicato nel ricorso dell'Avv. Arfè, riferi- Persona_3 sce della presenza di un “manufatto di grandi dimensioni e di grande impatto ambientale, costruito sulla particella 215 del Foglio 59 del Comune di Tera- mo, in prossimità della sede stradale, posto in opera molto tempo dopo la pre- sa di possesso dell'area e di cui non esisteva alcuna indicazione nel decreto di asservimento”.
5. Di contro, il CTP di parte resistente Dott. riferiva Persona_4
che detto manufatto era preesistente alla data di immissione in possesso
(19.6.2017), in quanto già presente in occasione della realizzazione di altra li- nea di metanodotto (Cellino-Teramo 20”) avvenuta nel 2011 che si si immette nello stesso P.I.D.I., proveniente dal lato opposto della proprietà Pt_1
5.1. Svolti gli opportuni accertamenti tramite Google Earth e tramite l'ortofoto scattata nel 2013 e presente sul geoportale urbanistico del comune di Teramo, verificava che il manufatto fosse già presente e che, pertanto, non dovesse essere ricompreso nel decreto di asservimento.
5.2. È, quindi, pervenuto alle seguenti stime.
5.3. INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
5.4. Il CTU ha ribadito che la nuova condotta attraversa il terreno di proprietà nella porzione fronte strada dell'appezzamento per circa mt 85,50, con anda- mento non lineare;
pertanto, ha proceduto a calcolare, partendo dal citato va- lore unitario, il valore medio tra le aree variamente destinate che costituiscono la fascia di asservimento di complessivi mt 85,00,
11 5.5. Nel compiere tale calcolo ha valutato sia la svalutazione del valore venale del terreno asservito, sia i tributi pagati dalla ricorrente (in particolare l'IMU).
5.6. Ne è derivata la seguente stima: totale indennità € 41.417,25
5.7. DANNI
5.8. Quanto ai danni diretti, ha evidenziato come i danni da calcolare siano re- lativi soltanto alla demolizione di alcuni manufatti e all'abbattimento di alcu- ne piante presenti al momento dell'immissione in possesso sugli altri mappali, come specificato nel relativo verbale.
5.9. Per la valutazione di detti danni, considerando le diverse tipologie di col- ture in atto, egli ha adoperato una metodologia sintetica, utilizzando valori unitari di danno (metro quadrato per erbacee e pianta per arboree abbattute) ottenuti sulla base di numerose ed analoghe esperienze, sì da pervenire ad un importo totale di € 18.175,00.
6. Considerata la natura della servitù in oggetto, costituita dalla realizzazione di un metanodotto interrato, il CTU ha reputato che sussistano nella specie al- tri danni indiretti da deprezzamento delle porzioni residue e/o limitazioni cul- turali.
6.1. Vista la destinazione non residenziale del fondo asservito (area produttiva
D3), facendo riferimento anche a personali esperienze professionali svolte di recente in situazioni analoghe, ha proposto una svalutazione della porzione residua pari al 5% del suo valore pari ad € 34.185,58, che la Corte ritiene congrua. Infatti il CTU ha evidenziato come la imposizione della servitù comporti: - l'obbligo di traslare la ipotetica (ma possibile) realizzazione dell'edificio nella zona posteriore dell'appezzamento, lontana dalla strada
(come meglio esposto nelle pagine che precedono), - l'impossibilità di realiz- zare allacci diretti delle condotte idriche e fognarie, non potendo queste attra- versare la fascia asservita che, come detto, si interpone con la confinante stra-
12 da pubblica, sulla quale, in profondità, passano le condutture pubbliche, come appurato presso la Ruzzo Reti spa, competente nel territorio, - la minora appe- tibilità del suolo da parte di un potenziale acquirente del fondo, che certamen- te non apprezzerebbe la presenza di un metanodotto ed ha considerato, oltre che la superficie della porzione residua della particella 215 direttamente inte- ressata dall'attraversamento del metanodotto, anche la superficie della parti- cella 218 non asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente corre- lata alla stessa, costituendo, per posizione, conformazione e dimensione, uni- tamente alla particella oggetto di asservimento, un unico appezzamento di complessivi mq 15.000, omogeneo sotto tutti gli aspetti, pertanto da conside- rare come un'unica unità funzionale.
6.2. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
6.3. Come indicato dall'articolo 50 del DPR 321/2001, tale indennità è pari per ogni anno ad 1/12 del valore dell'area occupata e per ogni mese a un do- dicesimo di quella annua per il periodo che va dalla data di immissione in possesso (19 giugno 2017) alla restituzione del terreno.
6.4. Quindi il CTU ha considerato il periodo di anni due, come indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento, indicando una indennità di occupazio- ne per 2 anni di € 14.182,27
6.5. In conclusione, secondo il CTU spetta ai resistenti un'indennità comples- siva per l'imposizione delle servitù di € 107.960,00
6.6. La relazione peritale è stata oggetto di osservazioni da parte di entrambe le parti.
6.7. Il CTU si è attenuto all' esigenza di una documentata concretezza valuta- tiva, avendo desunto il valore attribuito al fondo asservito secondo la destina- zione urbanistica che lo caratterizzava all'epoca dell'asservimento.
13 6.8. Al contrario, il CTP della società resistente, nel contestare tali valori, non
è stato in grado non solo di indicare in modo sufficientemente univoco valori diversi, ma soprattutto di documentare gli elementi concreti che possano fon- dare una stima valoriale diversa da quella cui è documentatamente pervenuto il CTU.
6.9. Il CTU ha infatti individuato ed elaborato numerose offerte di vendita di terreni simili per destinazione (produttiva) a quello in esame, alcuni posti nel- le immediate vicinanze ed altri in territori analoghi.
7. Il CTP di parte resistente ha però correttamente osservato che il tecnico, dott. come sopra rilevato, calcoli l'indennità al lordo dei tributi. Nella Per_5 fattispecie, riporta il calcolo della capitalizzazione dell'IMU per un importo pari a 10.654,25 €.
7.1. Il CTP ritiene che questa cifra non possa essere assommata al valore del- la servitù in quanto il Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea emesso in data 20-04-2017, all'articolo 2, prevede “la permanenza a carico dei proprietari dei Tributi e degli altri Oneri gravanti sul fondo”. In ossequio a tale presupposto, il valore reale dell'indennità avrebbe dovuto essere defini- to in complessivi 23.629,70 €, rappresentanti la svalutazione effettiva che la servitù determina sulla proprietà.
7.2. Ai sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennizzo deve essere proporzionato all'effettivo danno cagionato dal passaggio.
7.3. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno ca- gionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destina-
14 zione, a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass. n. 27719/2022; cfr.
Cass. n. 21866/2020).
7.4. A tali fini, assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, che as- sume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla com- promissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante por- zione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurispru- denza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione, nonché la sua interclusione o, per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/2007).
7.5. Non devono essere invece ricompresi nell'indennità di asservimento i tri- buti che, come indicato nello stesso decreto, permangono a capo del proprieta- rio.
7.6. Correttamente (sia sotto il profilo giuridico che sotto quello della tecnica estimatoria), il CTU ha fatto applicazione del criterio del valore differenziale, già sopra ricordato, determinando la dovuta indennità di asservimento in mi- sura pari alla differenza tra il valore dell'intero terreno prima dell'asservimento ed il valore di mercato del bene stesso dopo l'asservimento, cioè del bene asservito considerato nella sua interezza (non essendovi stata sottrazione di alcuna porzione di bene, rimasto funzionalmente immutato, sal- vo che per le limitazioni imposte dalla servitù e le riduzioni di valore da que- ste determinate, nei termini sopra precisati), ma, non correttamente, ha calco- lato l'indennità al lordo dei tributi IMU (che invece non dovevano essere con- siderati).
15 7.7. La indennità di asservimento è stata per il resto calcolata correttamente dal CTU facendo riferimento alla consolidata procedura estimativa che indi- vidua l'indennità con la metodologia delle fasce a diversa incidenza di svalu- tazione.
7.8. Il valore reale dell'indennità avrebbe quindi dovuto essere definito in complessivi 30.763,00 €, rappresentanti la svalutazione effettiva che la servitù ha determinato sulla proprietà.
7.9. L'indennità di occupazione temporanea è stata correttamente valutata se- condo il criterio previsto dall'art. 50 DPR 327/2001 per il periodo indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento, ovverossia anni due.
8. Del tutto inconferenti sono invece gli altri rilievi mossi dal CTP della resi- stente e relativi alle altre voci di danno, sul riconoscimento delle quali è stata data ampia motivazione dal CTU.
8.1. I risultati cui è pervenuto il CTU devono perciò essere posti a base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie e decurtati del solo calcolo della capitalizza- zione dell'IMU.
8.2. Tenuto conto della destinazione dei terreni, la somma finale come sopra determinata ammonta ad € 97.305,75 ed è di gran lunga superiore a quella ri- conosciuta in sede di stima provvisoria (€ 43.209,74,), il che comporta il parziale accoglimento dell'opposizione.
8.3. In conclusione, ritiene la Corte che la opposizione sia, nei limiti e per le ragioni esposte, parzialmente fondata, conducendo al riconoscimento della complessiva somma di € 97.305,75, di cui € 14.182,27 a titolo di indennità di occupazione temporanea, € 30.763,00 a titolo di indennità di asservimento, €
34.185,58 a titolo di danni indiretti ed € 18.175,00 a titolo di danni diretti,
16 dovendosi pertanto in tali conclusivi e complessivi termini rideterminare, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla ricorrente, le somme spettanti alla proprietaria dei beni asserviti, oltre interessi legali dal 19 giugno
2017 con riferimento alla parte non depositata, dovendo pertanto qui ordinarsi alla Società espropriante di depositare presso la Cassa DD.PP. la maggiore somma accertata come dovuta ed ivi non ancora depositata.
Di tale somma, come si è detto, non può essere disposto il pagamento, ma sol- tanto ordinato il deposito da parte della espropriante, a cui favore è CP_1
stato emesso il provvedimento ablatorio del Controparte_7
, che pertanto è legittimato a partecipare al giudizio, presso la
[...] [...]
e, per la parte non ancora depositata, con la maggiorazione Controparte_8
degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 19 giugno 2017, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso dell'indennità di esproprio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo con fase di studio e introduttiva inferiore alla media in ragione della non complessità della vicenda e quelle di CTU come liquidate in corso di causa, fanno del pari carico alla parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) determina l'indennità complessiva relativa ai terreni per cui è causa in €
97.305,75, di cui € 30.763,00 a titolo di indennità di asservimento, €
14.182,27 a titolo di indennità di occupazione temporanea, € 34.185,58 a tito- lo di danni indiretti, € 18.175,00 a titolo di danni diretti, con la maggiorazio- ne degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 19 giugno
17 2017 fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo;
2) ordina alla di depositare la somma di cui sopra, detratto quanto CP_1
già depositato in corso di procedura, presso la Cassa Depositi e Prestiti;
2) condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 11.874,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché € 786,00 per spese;
3) pone a definitivo carico di le spese di CTU, come liquidate in cor- CP_1
so di causa.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il Consigliere estensore
Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
18