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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 518/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata in [...]- Bulgaria Parte_1 C.F._1 il 17.02.1984, residente a [...],
E
(C.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Squillace (CZ), in via Nazionale trav. II, n.2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella
Cantaffa, presso il cui studio, in Vallefiorita, alla via Oberdan n. 60, elettivamente domiciliano giusta, procura in atti, ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 24 marzo 2025, i coniugi e Parte_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 27 settembre 2009, in Parte_2 Squillace (CZ), e che, dalla loro unione, erano nati due figli: nato il [...], e Per_1 Per_2 nata il [...], entrambi minorenni e non economicamente autosufficienti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“2) la casa familiare sita a Squillace, alla Nazionale trav. II, n. 2 verrà assegnata alla GN
, la quale continuerà a viverci unitamente ai figli. Le spese relative alle utenze Parte_1 dell'immobile restano a carico del coniuge assegnatario senza necessità di provvedere alle volture.
Il sig. si impegnerà a lasciare la casa coniugale ed a spostare la propria residenza nel più Pt_2 breve tempo possibile, in ogni caso entro dicembre 2025;
3) La GN dichiara di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento;
4)Il sig. verserà alla GN , in qualità di genitore collocatario, un assegno Pt_2 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo contanti e/o bonifico bancario;
i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli;
5) i bambini verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Gli orari e i giorni di visita verranno concordati dai genitori a seconda delle possibilità di quest'ultimi e della volontà degli stessi”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dei figli minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in data 27 Parte_1 Parte_2 settembre 2009, nel Comune di Squillace (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di
Squillace, Anno 2009, numero 53, parte II, Serie A, Uff. 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata in [...]- Bulgaria Parte_1 C.F._1 il 17.02.1984, residente a [...],
E
(C.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Squillace (CZ), in via Nazionale trav. II, n.2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella
Cantaffa, presso il cui studio, in Vallefiorita, alla via Oberdan n. 60, elettivamente domiciliano giusta, procura in atti, ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 24 marzo 2025, i coniugi e Parte_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 27 settembre 2009, in Parte_2 Squillace (CZ), e che, dalla loro unione, erano nati due figli: nato il [...], e Per_1 Per_2 nata il [...], entrambi minorenni e non economicamente autosufficienti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“2) la casa familiare sita a Squillace, alla Nazionale trav. II, n. 2 verrà assegnata alla GN
, la quale continuerà a viverci unitamente ai figli. Le spese relative alle utenze Parte_1 dell'immobile restano a carico del coniuge assegnatario senza necessità di provvedere alle volture.
Il sig. si impegnerà a lasciare la casa coniugale ed a spostare la propria residenza nel più Pt_2 breve tempo possibile, in ogni caso entro dicembre 2025;
3) La GN dichiara di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento;
4)Il sig. verserà alla GN , in qualità di genitore collocatario, un assegno Pt_2 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo contanti e/o bonifico bancario;
i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli;
5) i bambini verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Gli orari e i giorni di visita verranno concordati dai genitori a seconda delle possibilità di quest'ultimi e della volontà degli stessi”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dei figli minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in data 27 Parte_1 Parte_2 settembre 2009, nel Comune di Squillace (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di
Squillace, Anno 2009, numero 53, parte II, Serie A, Uff. 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
6. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo