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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2673/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Francesco La Salvia
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Controparte_1
Colabraro
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha evocato in giudizio , al fine di Controparte_1
chiederne la condanna al pagamento della somma pari ad € 58.048,42 (cfr.
Pag. 1 a 6 conteggi allegati al proprio fascicolo di parte), a titolo di differenze retributive maturate.
1.1 Ha esposto, in particolare, di aver lavorato per la resistente dal 6.9.2019 al
17.1.2023, presso l'attività commerciale di rivendita di tabacchi e prodotti correlati, oltre a servizio bar con somministrazione al pubblico, gestita dalla
; di non aver percepito la retribuzione proporzionata alla quantità di CP_1
lavoro prestato, avendo osservato un maggiore orario di lavoro (alternativamente,
40 ore settimanali dal lunedì al sabato una settimana e 46 ore settimanali, sempre dal lunedì al sabato, la settimana successiva;
nonché 6 ore la domenica per 3 settimane nell'arco del mese) rispetto a quello contrattualmente pattuito ed avendo ottenuto solo due settimane di ferie nel corso dell'anno (in particolare, le ultime due settimane di luglio); di aver ricevuto, a fronte di siffatta attività lavorativa, uno stipendio mensile pari ad € 473,00, inferiore a quanto dovuto;
di aver richiesto invano il pagamento delle differenze retributive maturate.
2. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Dagli atti di causa emerge che, con contratto del 5.9.2019, la ricorrente è stata assunta dalla resistente, a far data dal 6.9.2019, con contratto di lavoro a tempo determinato (fino al 30.9.2019), parziale (27 ore settimanali su 6 giorni alla settimana), mansione di commessa di vendita e inquadramento al livello 4 del
CCNL Pubblici esercizi;
che detto contratto veniva, dapprima, prorogato fino al
31.12.2019 e, poi, trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1.1.2020; che, inoltre, su richiesta espressa della lavoratrice (data 14.12.2020), l'orario lavorativo è stato ridotto a 15 ore settimanali, con decorrenza 1.1.2021 (doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente); che, infine, la ha receduto dal rapporto di Parte_1
lavoro, dimettendosi volontariamente in data 17.1.2023 (docc. nn.
3-4 del fascicolo di parte resistente).
Pag. 2 a 6 4.1. Risulta, inoltre, documentato che la resistente ha erogato, mediante bonifici bancari (doc. n. 5), per tutte le mensilità, importi corrispondenti alle retribuzioni nette riportate nei cedolini paga emessi dalla parte datoriale (cfr. doc. n. 2).
5. Ciò premesso, il credito per differenze retributive azionato da parte ricorrente riposa il suo fondamento su due circostanze: lo svolgimento di ore di lavoro maggiori rispetto a quelle pattuite e la mancata fruizione delle ferie contrattualmente riconosciute.
6. Le tesi attoree non possono trovare accoglimento.
7. È opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13^, alla 14^, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non
Pag. 3 a 6 godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale
Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
8. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, essendo stato genericamente allegato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
8.1. Nell'atto introduttivo del giudizio, invero, manca l'analitica indicazione, in maniera sufficientemente chiara e precisa, degli orari di lavoro che la dipendente avrebbe dovuto osservare da contratto e di quelli che ha, in realtà, effettuato.
8.2. Neppure i capitoli di prova, pur inidonei a sanare detta carenza, appaiono riferirsi a circostanze sufficientemente precise, vertendo sulle identiche circostanze della narrativa in fatto.
8.3. Non può neanche opinarsi che l'omissione dei predetti riferimenti possa essere sanata dai documenti allegati al ricorso, perché i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
8.4. E, del resto, la consulenza tecnica di parte prodotta dalla ricorrente si basa su quanto unilateralmente riferito da quest'ultima e, pertanto, trattandosi di mera allegazione, non può diventare prova dello straordinario, anche in ragione della contestazione operata sul punto dalla resistente.
8.5. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136:
Pag. 4 a 6 al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
8.6. Peraltro, le somme asseritamente dovute sono state quantificate senza specificare il criterio di calcolo né il parametro normativo di riferimento e, a ben vedere, le concrete mansioni svolte.
8.7. La ricorrente, inoltre, rivendica l'anzidetta somma, indistintamente, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, senza però indicare se, con riferimento a ciascuna voce, controparte si sia resa responsabile di un inadempimento integrale (omettendone la corresponsione), oppure parziale
(corrispondendo importi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata).
9. Per gli stessi motivi, alla luce della genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, non può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie, essendo rimasto indimostrato che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
10. Dalle considerazioni suesposte, discende il rigetto del ricorso, complessivamente infondato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 58.048,42), delle singole fasi del processo (esclusa quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di
Pag. 5 a 6 un importo prossimo ai minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.360,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2673/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Francesco La Salvia
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Controparte_1
Colabraro
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha evocato in giudizio , al fine di Controparte_1
chiederne la condanna al pagamento della somma pari ad € 58.048,42 (cfr.
Pag. 1 a 6 conteggi allegati al proprio fascicolo di parte), a titolo di differenze retributive maturate.
1.1 Ha esposto, in particolare, di aver lavorato per la resistente dal 6.9.2019 al
17.1.2023, presso l'attività commerciale di rivendita di tabacchi e prodotti correlati, oltre a servizio bar con somministrazione al pubblico, gestita dalla
; di non aver percepito la retribuzione proporzionata alla quantità di CP_1
lavoro prestato, avendo osservato un maggiore orario di lavoro (alternativamente,
40 ore settimanali dal lunedì al sabato una settimana e 46 ore settimanali, sempre dal lunedì al sabato, la settimana successiva;
nonché 6 ore la domenica per 3 settimane nell'arco del mese) rispetto a quello contrattualmente pattuito ed avendo ottenuto solo due settimane di ferie nel corso dell'anno (in particolare, le ultime due settimane di luglio); di aver ricevuto, a fronte di siffatta attività lavorativa, uno stipendio mensile pari ad € 473,00, inferiore a quanto dovuto;
di aver richiesto invano il pagamento delle differenze retributive maturate.
2. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Dagli atti di causa emerge che, con contratto del 5.9.2019, la ricorrente è stata assunta dalla resistente, a far data dal 6.9.2019, con contratto di lavoro a tempo determinato (fino al 30.9.2019), parziale (27 ore settimanali su 6 giorni alla settimana), mansione di commessa di vendita e inquadramento al livello 4 del
CCNL Pubblici esercizi;
che detto contratto veniva, dapprima, prorogato fino al
31.12.2019 e, poi, trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1.1.2020; che, inoltre, su richiesta espressa della lavoratrice (data 14.12.2020), l'orario lavorativo è stato ridotto a 15 ore settimanali, con decorrenza 1.1.2021 (doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente); che, infine, la ha receduto dal rapporto di Parte_1
lavoro, dimettendosi volontariamente in data 17.1.2023 (docc. nn.
3-4 del fascicolo di parte resistente).
Pag. 2 a 6 4.1. Risulta, inoltre, documentato che la resistente ha erogato, mediante bonifici bancari (doc. n. 5), per tutte le mensilità, importi corrispondenti alle retribuzioni nette riportate nei cedolini paga emessi dalla parte datoriale (cfr. doc. n. 2).
5. Ciò premesso, il credito per differenze retributive azionato da parte ricorrente riposa il suo fondamento su due circostanze: lo svolgimento di ore di lavoro maggiori rispetto a quelle pattuite e la mancata fruizione delle ferie contrattualmente riconosciute.
6. Le tesi attoree non possono trovare accoglimento.
7. È opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13^, alla 14^, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non
Pag. 3 a 6 godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale
Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
8. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, essendo stato genericamente allegato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
8.1. Nell'atto introduttivo del giudizio, invero, manca l'analitica indicazione, in maniera sufficientemente chiara e precisa, degli orari di lavoro che la dipendente avrebbe dovuto osservare da contratto e di quelli che ha, in realtà, effettuato.
8.2. Neppure i capitoli di prova, pur inidonei a sanare detta carenza, appaiono riferirsi a circostanze sufficientemente precise, vertendo sulle identiche circostanze della narrativa in fatto.
8.3. Non può neanche opinarsi che l'omissione dei predetti riferimenti possa essere sanata dai documenti allegati al ricorso, perché i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
8.4. E, del resto, la consulenza tecnica di parte prodotta dalla ricorrente si basa su quanto unilateralmente riferito da quest'ultima e, pertanto, trattandosi di mera allegazione, non può diventare prova dello straordinario, anche in ragione della contestazione operata sul punto dalla resistente.
8.5. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136:
Pag. 4 a 6 al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
8.6. Peraltro, le somme asseritamente dovute sono state quantificate senza specificare il criterio di calcolo né il parametro normativo di riferimento e, a ben vedere, le concrete mansioni svolte.
8.7. La ricorrente, inoltre, rivendica l'anzidetta somma, indistintamente, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, senza però indicare se, con riferimento a ciascuna voce, controparte si sia resa responsabile di un inadempimento integrale (omettendone la corresponsione), oppure parziale
(corrispondendo importi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata).
9. Per gli stessi motivi, alla luce della genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, non può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie, essendo rimasto indimostrato che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
10. Dalle considerazioni suesposte, discende il rigetto del ricorso, complessivamente infondato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 58.048,42), delle singole fasi del processo (esclusa quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di
Pag. 5 a 6 un importo prossimo ai minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.360,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6