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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1572/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19.06.2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SANTORO CATERINA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CA EL, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MONDRAGONE in data 31.08.2022; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (03.01.2024); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
- la dimora coniugale ubicata nel Comune Mondragone (CE), in Via Tarcagnota, n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_2 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- ad entrambi i genitori spetta l'affido condiviso della minore e, quindi, la potestà genitoriale resterà esercitata da entrambi, per cui le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle naturali inclinazioni dell'infante;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche e Parte_1 di salute della minore, nei giorni e nei periodi che verranno via via concordati con la madre. In caso di disaccordo, disporre a titolo indicativo, che il padre potrà tenere con sé la minore due giorni a settimana, preferibilmente il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e del 2
padre, nonché i fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle ore 20:00, con possibilità di pernotto appena la minore sarà in minima parte autosufficiente;
- per il periodo estivo il padre e la madre trascorreranno ciascuno con la figlia, metà delle vacanze scolastiche estive con date da precisarsi e concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno nelle modalità che riterranno più opportune ovvero a settimane alternate o per periodi uguali a ciascun coniuge;
- nel periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori metà del periodo in questione, in modo che un anno, rimarrà dal 23 dicembre dalle ore 20,00 al 30 dicembre alle Per_1 ore 20,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 20,00 al 6 gennaio alle ore 20,00 con l'altro genitore, il tutto ad anni alternati, nel periodo delle vacanze Pasquali la minore resterà alternativamente dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì con l'altro e viceversa;
i coniugi però si danno reciprocamente atto, che quanto stabilito per le precitate vacanze, verrà applicato in maniera non rigida nei prossimi tre anni, soprattutto in considerazione della tenera età della figlia, tanto da abituarla gradualmente a periodi di permanenza lunga con l'uno o l'altro genitore, e così prevedendo che, comunque previo accordo, essi potranno stabilire diversamente i giorni delle ricorrenze da trascorrere con l'infante, secondo un criterio di generale equilibrio e favorendo la serenità della minore;
- il padre, che ha espresso tale precisa volontà, potrà sempre comunicare telefonicamente o telematicamente direttamente con la minore, appena la stessa ne sarà capace;
ovviamente tale intesa è subordinata e rimandata al tempo in cui la minore verrà ritenuta da entrambi i genitori matura per l'uso del cellulare e di altri strumenti, e quindi quando essi riterranno opportuno e di comune accordo di dotarla di autonoma utenza;
- i giorni di ricorrenza del compleanno e dell'onomastico della minore, verranno trascorsi dalla bambina con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo un criterio di equilibrio e rotazione sia delle singole festività tra loro che degli anni alterni. In ogni caso è garantito ad entrambi i genitori il diritto di visita presso l'altro durante la giornata di festività.
- il sig. contribuirà al mantenimento della minore in ragione di € 200,00 Parte_1
(duecento/00) mensili, somma che sarà aggiornabile automaticamente su base annua secondo gli indici Istat, a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- nulla sarà corrisposto riguardo al mantenimento della moglie, anche formalizzando che la sig.ra Parte_2 espressamente rinuncia, in quanto capace di produrre reddito;
- tutte le spese straordinarie riguardanti la minore , di carattere medico, sportivo, ricreativo, scolastico e di Per_1 altra natura sostenute ed anticipate dalla sig.ra siano a carico del sig. nella misura del Pt_2 Parte_1
50%;
- qualora le spese sanitarie per la figlia minore, non rivestano il carattere dell'urgenza e siano comunque differibili,
i coniugi debbono darsi reciproco avviso per valutare di comune accordo la migliore scelta terapeutica da adottarsi;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
3
- i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni paterni e materni, con la possibilità di lasciare la bambina agli stessi, in modo alternato, in caso di concomitanti impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- i coniugi danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e dichiarano di aver così composto ogni rapporto a contenuto patrimoniale fra loro esistente sicché rimane immutato quanto non contemplato e/o disciplinato nel presente atto;
- le parti si danno atto che, per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, si applicano le vigenti norme in materia di diritto di famiglia e comunque le norme del codice civile. Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.11.2025, le parti hanno precisato che l'Assegno Unico, percepito per intero dalla ricorrente, ammonta ad € 200,00 mensili.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 14.11.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] a [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1572/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19.06.2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SANTORO CATERINA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CA EL, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MONDRAGONE in data 31.08.2022; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (03.01.2024); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
- la dimora coniugale ubicata nel Comune Mondragone (CE), in Via Tarcagnota, n. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_2 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- ad entrambi i genitori spetta l'affido condiviso della minore e, quindi, la potestà genitoriale resterà esercitata da entrambi, per cui le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle naturali inclinazioni dell'infante;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche e Parte_1 di salute della minore, nei giorni e nei periodi che verranno via via concordati con la madre. In caso di disaccordo, disporre a titolo indicativo, che il padre potrà tenere con sé la minore due giorni a settimana, preferibilmente il venerdì ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e del 2
padre, nonché i fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle ore 20:00, con possibilità di pernotto appena la minore sarà in minima parte autosufficiente;
- per il periodo estivo il padre e la madre trascorreranno ciascuno con la figlia, metà delle vacanze scolastiche estive con date da precisarsi e concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno nelle modalità che riterranno più opportune ovvero a settimane alternate o per periodi uguali a ciascun coniuge;
- nel periodo delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori metà del periodo in questione, in modo che un anno, rimarrà dal 23 dicembre dalle ore 20,00 al 30 dicembre alle Per_1 ore 20,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 20,00 al 6 gennaio alle ore 20,00 con l'altro genitore, il tutto ad anni alternati, nel periodo delle vacanze Pasquali la minore resterà alternativamente dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì con l'altro e viceversa;
i coniugi però si danno reciprocamente atto, che quanto stabilito per le precitate vacanze, verrà applicato in maniera non rigida nei prossimi tre anni, soprattutto in considerazione della tenera età della figlia, tanto da abituarla gradualmente a periodi di permanenza lunga con l'uno o l'altro genitore, e così prevedendo che, comunque previo accordo, essi potranno stabilire diversamente i giorni delle ricorrenze da trascorrere con l'infante, secondo un criterio di generale equilibrio e favorendo la serenità della minore;
- il padre, che ha espresso tale precisa volontà, potrà sempre comunicare telefonicamente o telematicamente direttamente con la minore, appena la stessa ne sarà capace;
ovviamente tale intesa è subordinata e rimandata al tempo in cui la minore verrà ritenuta da entrambi i genitori matura per l'uso del cellulare e di altri strumenti, e quindi quando essi riterranno opportuno e di comune accordo di dotarla di autonoma utenza;
- i giorni di ricorrenza del compleanno e dell'onomastico della minore, verranno trascorsi dalla bambina con l'uno o l'altro genitore, sempre secondo un criterio di equilibrio e rotazione sia delle singole festività tra loro che degli anni alterni. In ogni caso è garantito ad entrambi i genitori il diritto di visita presso l'altro durante la giornata di festività.
- il sig. contribuirà al mantenimento della minore in ragione di € 200,00 Parte_1
(duecento/00) mensili, somma che sarà aggiornabile automaticamente su base annua secondo gli indici Istat, a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- nulla sarà corrisposto riguardo al mantenimento della moglie, anche formalizzando che la sig.ra Parte_2 espressamente rinuncia, in quanto capace di produrre reddito;
- tutte le spese straordinarie riguardanti la minore , di carattere medico, sportivo, ricreativo, scolastico e di Per_1 altra natura sostenute ed anticipate dalla sig.ra siano a carico del sig. nella misura del Pt_2 Parte_1
50%;
- qualora le spese sanitarie per la figlia minore, non rivestano il carattere dell'urgenza e siano comunque differibili,
i coniugi debbono darsi reciproco avviso per valutare di comune accordo la migliore scelta terapeutica da adottarsi;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
3
- i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni paterni e materni, con la possibilità di lasciare la bambina agli stessi, in modo alternato, in caso di concomitanti impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- i coniugi danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e dichiarano di aver così composto ogni rapporto a contenuto patrimoniale fra loro esistente sicché rimane immutato quanto non contemplato e/o disciplinato nel presente atto;
- le parti si danno atto che, per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, si applicano le vigenti norme in materia di diritto di famiglia e comunque le norme del codice civile. Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.11.2025, le parti hanno precisato che l'Assegno Unico, percepito per intero dalla ricorrente, ammonta ad € 200,00 mensili.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 14.11.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] a [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese