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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2046 /2022
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti resistenti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2046/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova, Via Del Gioco, 58, presso lo studio degli avv.ti Graziella
Scionti e Antonio Napoli, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
Pag. 1 di 6 (P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , responsabile contenzioso Calabria, Persona_2
come da procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. di Roma – rep. Persona_3
n. 177893, racc. n. 11776 del 28.04.2022, elettivamente domiciliata in Troina (EN), via Umberto,
28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Artimagnella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, in via preliminare, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 09420229003921705000, notificata in data
16.06.2022, stante la inesistenza della notifica telematica effettuata tramite posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, ex art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012); nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n.
09420229003921705000, notificata in data 16.06.2022, nonché dei contestuali ruoli e di ogni altro atto ad essi conseguente e susseguente per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere, prescrizione dei titoli posti alla base dell'intimazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95; di accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 39420120004069670000, per l'importo di €. 1.040,57, asseritamente notificato in data 10.01.2013, emesso a beneficio dell' , CP_1
sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, in merito al mancato versamento degli importi di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2011; dell'avviso di addebito n. 39420140002014942000, per l'importo di €. 1.249,63, asseritamente notificato in data 06.10.2014, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, CP_1
nella qualità di ente impositore, in merito al mancato versamento degli importi di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2013; dell'avviso di addebito n. 39420150001255355000, per l'importo di €. 1.102,82, asseritamente notificato in data
23.10.2015, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, CP_1
in merito al mancato versamento degli importi di Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2014; dell'avviso di addebito n.
39420160002536011000, per l'importo di €. 1.052,31, asseritamente notificato in data 20.12.2016, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, in merito al CP_1
mancato versamento degli importi di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015, nonché dei contestuali ruoli e di ogni altro atto agli stessi
Pag. 2 di 6 conseguente e susseguente, stante la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, in assenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95; in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 09420229003921705000, notificata in data 16.06.2022 nonché dei contestuali ruoli impugnati, e di ogni altro atto ad essa conseguente e susseguente, per la parte concernente gli interessi e le sanzioni, in quanto carenti della indicazione e determinazione dei criteri di calcolo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di rinviare la Controparte_3
trattazione del giudizio de quo ad una data successiva al 31.03.2023, al fine di verificare l'eventuale annullamento degli avvisi di addebiti n. 39420120004069670000, n. 39420140002014942000 e n.
39420150001255355000, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023; fermo quanto sopra, nel caso di mancato annullamento automatico degli AVA, sempre preliminarmente, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati non sussistendo i relativi presupposti;
sempre in via preliminare, di dichiarare l'impugnazione de qua inammissibile perché tardiva per i motivi di cui alla memoria di costituzione in giudizio;
in via ulteriormente preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per i motivi ampiamente spiegati in atti;
CP_4
ancora in via preliminare, di dichiarare la legittimità della documentazione prodotta dall'Ente resistente;
di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' ; di Controparte_5 dichiarare la legittimità e la regolarità dell'intimazione di pagamento opposta e della relativa notifica, AVI che, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad oggetto anche atti non contestati in questa sede;
di dichiarare che il credito azionato non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute dal signor;
comunque, di rigettare le Parte_1
domande di parte ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, di ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e CP_4
conseguentemente dichiarare, con qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003921705000, notificata in data 16.06.2022, dall'indirizzo di posta
Pag. 3 di 6 elettronica certificata “ t”, limitatamente agli Email_1
avvisi di addebito:
• n. 39420120004069670000, per l'importo di €. 1.040,57, asseritamente notificato in data
10.01.2013, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, CP_1
in merito al mancato versamento degli importi di Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2011;
• n. 39420140002014942000, per l'importo di €. 1.249,63, asseritamente notificato in data
06.10.2014, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, CP_1
in merito al mancato versamento degli importi di Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2013;
• n. 39420150001255355000, per l'importo di €. 1.102,82, asseritamente notificato in data
23.10.2015, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, CP_1
in merito al mancato versamento degli importi di Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2014;
• n. 39420160002536011000, per l'importo di €. 1.052,31, asseritamente notificato in data
20.12.2016, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, CP_1
in merito al mancato versamento degli importi di Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta perché non notificata da una casella PEC, risultanti dai pubblici registri;
prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito;
mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, depositando la richiesta di documentazione inviata, a mezzo PEC, all' la mancata Controparte_6
indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Si è costituita anche l' ed ha chiesto un rinvio al fine di verificare Controparte_6
se gli avvisi di addebito opposti rientrassero nella cancellazione automatica dei crediti ex legge n.
197/2022, ha eccepito la decadenza dall'impugnazione sia ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 ed ex art, 617 cpc, sua carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'opposizione, essendo state
Pag. 4 di 6 regolari le notifiche degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento opposta e, in ogni caso, l'interruzione dei termini di prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da entrambi i resistenti, si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e all'interruzione dei termini di prescrizione.
È provato che, in corso di causa, è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, risultando, al momento della decisione, che i crediti di cui agli avvisi di addebito opposti rientravano nella fattispecie di annullamento automatico ex lege n. 197/2022, essendo tutte le iscrizioni a ruolo inferiori ad €. 1000 e comprese tra il i° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Le spese di lite si compensano tra le parti.
PQM
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del processo;
2. compensa, per intero, tra le parti le spese di lite.
Palmi, 19/01/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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