Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11226 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07427/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7427 del 2022, proposto da
AD Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Bernardo Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento protocollo n. 0036236, notificato in data 22 aprile 2022, con il quale l’Agcm ha deliberato di irrogare alla società AD Italia s.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro), per avere posto in essere «una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 2, del codice del consumo», nei termini descritti in motivazione;
- di ogni altro atto comunque connesso o coordinato, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), accertata la commissione di una pratica commerciale scorretta, vietata ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), ne vietava la diffusione o reiterazione ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Segnatamente, l’Agcm reputava illecita la condotta posta in essere dalle due società You social e AD Italia consistente nella realizzazione da parte della prima di interviste promosse come gratuite, prospettando a titolari di micro imprese e piccoli artigiani la possibilità di promuovere la loro attività commerciale all’interno di un programma radiofonico diffuso sull’emittente di cui è titolare la seconda.
3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
4. La difesa erariale depositava ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 2 aprile 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle due censure denunciate con l’impugnazione.
6. In particolare, con il primo mezzo si lamenta l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per integrare la condotta illecita: difatti, la pratica commerciale è stata, pacificamente, posta in essere solo dalla società You social; né potrebbe sostenersi sufficiente a dimostrare la negligenza professionale il rilievo che la ricorrente potrebbe trarre un « potenziale beneficio economico attraverso l’autorizzazione a diffondere i proprî segni distintivi e il marchio dell’emittente Radio News 24 per l’attività svolta da You social ».
7. Con il secondo motivo, invece, si evidenzia come la pratica commerciale posta in essere da You social non possa essere qualificata come scorretta, atteso che tutte le interviste realizzate sono state rese disponibili al pubblico su una piattaforma di streaming : in altre parole, la mancata messa in onda di tutte le interviste sui canali radiofonici non rende illecita la condotta contestata, poiché sin dal principio la microimpresa sarebbe stata avvisata degli «spazî trasmissivi» impiegati per la diffusione delle interviste realizzate.
8. Le due doglianze sono strettamente connesse tra loro, sicché è opportuna una loro trattazione congiunta.
9. In primo luogo, va osservato come sia stata legittimamente qualificata come scorretta – ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2 cod. cons. – la condotta commerciale tenuta da You social: questa, invero acquistava dalla ricorrente spazî televisivi/radiofonici e web per realizzare alcuni programmi, in particolare un format consistente nella messa in onda di interviste a microimprese e piccoli artigiani per descrivere e promuovere la loro attività commerciale. Va immediatamente chiarito come l’attività di registrazione e messa in onda delle interviste era – il punto è incontestato – gratuita; nondimeno, all’imprenditore contattato era concessa la facoltà di acquistare il video dell’intervista. Ed è proprio sulla tecnica di aggancio che si incentra la contestazione dell’Autorità (in generale sull’aggancio v. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1751).
10. Sul punto, va precisato come gli script impiegati dagli operatori della You social e le comunicazioni trasmesse alle microimprese (trascritti ai punti 22 ss. del provvedimento) dimostrano come nel primo approccio con il potenziale cliente non si facesse puntuale menzione del canale di trasmissione, né della possibilità di acquistare in seguito il video del colloquio: invero, molta enfasi era posta sul ristretto arco temporale lasciato al microimprenditore per sottoporsi all’intervista. Solo nelle successive comunicazioni, ossia dopo aver fissato l’appuntamento per la registrazione, gli incaricati della società esponente rappresentavano la facoltà di ottenere (dietro corrispettivo) il video. È evidente, dunque, come l’aggancio avvenisse a mezzo di informazioni poco chiare ed incomplete, mettendo il titolare della microimpresa in una scomoda posizione, atteso che gli veniva concesso un limitato margine di tempo per assumere la decisione: inoltre, solo una volta riuscito l’aggancio, il professionista proponeva la vendita onerosa di un diverso prodotto, sfruttando cosí il legame già creato con la controparte.
11. In aggiunta – ed è questo l’autentico punctum pruriens della contestazione – non tutte le interviste realizzate venivano trasmesse. Difatti, comparando il numero di colloqui realizzati e gli spazî di trasmissione resi disponibili dalla ricorrente, emerge con chiarezza come neppure metà degli incontri andasse in onda. Orbene, l’osservazione del professionista circa la messa a disposizione delle interviste tramite un servizio di streaming non è idonea a dimostrare la correttezza del proprio operato. Difatti, nella comunicazione con eventuali clienti quest’ultima modalità era, alternativamente, omessa oppure indicata in maniera poco precisa: a ben vedere, ai microimprenditori era proposta la diffusione radiofonica della registrazione in tutta Italia (in modulazione di frequenza – Fm), precisando solo che ove indisponibile la trasmissione in Fm si sarebbe ricorsi alla trasmissione via streaming .
12. Orbene, a tal proposito va chiarito, da un lato, come l’esponente non trasmetta sull’intero territorio nazionale in Fm, dall’altro, che l’offerta della You social (« qualora non arrivasse Fm [sarà] ascoltabile in streaming sul sito della radio ») appare intesa a far supporre una trasmissione del contenuto, non la mera messa a disposizione dello stesso sul sito web . In merito a quest’ultimo rilievo, infatti, va precisato come vi sia una notevole differenza tra la trasmissione in streaming e il caricamento sul sito web della radio: nel primo caso si trasmette il medesimo prodotto su due diversi canali (es. Fm ed internet ), sicché l’ascoltatore può decidere unicamente le modalità di fruizione, ma non anche il contenuto; nel secondo, è rimessa all’utente la scelta di cosa ascoltare. La manifesta differenza di tali modalità di fruizione dei contenuti audio rende palese l’impossibilità di equiparare la messa a disposizione del prodotto sul sito web con la trasmissione all’interno di programma radiofonico. Ciò rende infondate le tesi della società ricorrente circa il corretto adempimento della prestazione commerciale nei confronti dei microimprenditori contattati, atteso che sin dal principio You social sapeva di non poter adempiere mediante la trasmissione in Fm sull’intero territorio italiano, essendo emerso che solamente in alcune zone della Lombardia venivano raggiunte dall’emittente della ricorrente.
13. Conseguentemente, l’offerta commerciale della You social è chiaramente ingannevole atteso che la proposta gratuità dell’intervista è semplicemente lo strumento per agganciare i microimprenditori: si ribadisce, tuttavia, come l’Agcm non abbia sanzionato l’esponente per irregolarità della proposta di acquisto del video; invero, quel che viene censurato è unicamente la modalità ingannevole di contatto del potenziale cliente.
14. Quanto appena esposto consente altresí di superare tutte le critiche mosse al provvedimento incentrate sulla gratuità della prestazione: orbene, quand’anche ciò risultasse dimostrato, non viene meno la sussumibilità nella fattispecie astratta della pratica commerciale scorretta, atteso che si tratta di una condotta che si giustifica in ragione di un interesse economico (non vi è, in altre parole, una causa di liberalità), circostanza che esclude la possibilità per l’obbligato di decidere arbitrariamente se adempiere la propria prestazione. Tale ultima notazione conferma l’offensività della condotta e, a fortiori , la legittimità dell’intervento repressivo dell’Autorità.
15. D’altro canto, per giurisprudenza costante le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di pericolo relativamente ai quali cioè non è necessaria la prova della effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161), essendo invece sufficiente l’esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). In tale prospettiva, appare chiaro che l’aggancio di un microimprenditore mediante l’offerta gratuita, ma ingannevole, di un servizio – per poi proporgliene uno oneroso in seguito – costituisca una tipica ipotesi di messa in pericolo della capacità del cliente di assumere una decisione commerciale pienamente consapevole ed informata.
16. Acclarata nei termini anzidetti l’illiceità della condotta di You social, appare necessario verificare se anche AD abbia tenuto una condotta illecita.
17. Orbene, sul punto l’Agcm, sebbene non in maniera espressa, contesta la commissione dell’illecito in concorso: invero, viene evidenziato come You social fosse l’autrice materiale della condotta illecita, mentre l’odierna ricorrente avesse agevolato tali azioni contra ius . Orbene, va rammentato come ai sensi dell’art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689 (pacificamente applicabile all’odierna vicenda, in forza del richiamo di cui all’art. 27, comma 13, cod. cons.) « quando piú persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge »: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina l’estensione della punibilità a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dell’illecito. Ovviamente, la disposizione non può essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilità regredirebbe all’infinito), ma implica la sanzionabilità di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condotta agevolatrice della violazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).
18. Nel caso in esame, è manifesto che senza l’apporto di AD, che metteva a disposizione gli spazî di trasmissione, non si sarebbe potuta integrare la fattispecie illecita: risulta quindi manifesto, da un punto di vista oggettivo, il contributo causale apportato dalla ricorrente. D’altro canto, quest’ultima ha pure tratto un potenziale vantaggio economico dalla cooperazione con You social, in termini soprattutto di notorietà e visibilità commerciale (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2173): difatti, si è ampliata notevolmente anche la conoscenza stessa dell’impresa radiofonica anche a microimprenditori operanti in altri settori.
19. Quanto all’elemento soggettivo, va ricordato come nelle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Agcm la colpa si presuma (v. art. 3 l. 689/1981 – cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11484; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca d’Italia), spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente: nondimeno, è stato anche precisato che « la semplificazione probatoria non deriva dalla presunzione di colpevolezza di cui all’art. 3 l. 689/1981, bensí dalla circostanza, piú volte evidenziata, per cui la verifica di ingannevolezza della pratica commerciale assorbe, per espressa previsione normativa, la contrarietà alla “diligenza professionale” » (cosí, Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3681).
20. Pertanto, considerata pacifica – per quanto in precedenza esposto – la contrarietà alla diligenza professionale ed evidenziato che la ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto che possa far dubitare dell’assenza di colpevolezza, va confermato il giudizio di illiceità della condotta della AD Italia.
21. La complessiva infondatezza di tutte le doglianze spiegate determina il rigetto del ricorso.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO