TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2069/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PANETTA GIOVANNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BUSETTO FRANCESCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/04/2006 da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a
[...] Parte_2
CAMPOSAMPIERO (PD) il 03/09/1979), trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREBASELEGHE alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Morgano (TV) via Levada 38/B, di proprietà del signor , rimarrà assegnata Parte_2
alla OR con tutti gli arredi ivi presenti, in relazione alla prevista prevalente permanenza delle figlie Parte_1
minori presso la madre, sino all'autosufficienza economica delle figlie, una volta conseguita la quale la stessa verrà riconsegnata dalla OR al signor libera da persone e cose. Pt_1 Parte_2
2. I ricorrenti pattuiscono che in relazione alla casa coniugale, di cui al punto che precede, sono a carico della OR Pt_1
le spese per riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, mentre sono a carico esclusivo del signor
2 tutte le spese di carattere straordinario inerenti la casa coniugale e la sua conservazione nonché tutte le spese per Parte_2
riparazioni che derivano da vetustà o fortuito. In caso di riparazioni urgenti, a carico del signor la OR , Parte_2 Pt_1
potrà eseguirle anche direttamente, dandone contemporaneo avviso e ponendo a esclusivo carico di quest'ultimo le spese sostenute, salvo che il signor non vi provveda spontaneamente entro il termine di cinque giorni dall'avviso dato Parte_2
dalla OR . Pt_1
Per_ 3. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che concorderanno il progetto educativo Per_2
e formativo e collaboreranno per la sua attuazione.
4. Le figlie abiteranno prevalentemente presso la madre e staranno con il padre, nel rispetto degli impegni relazionali e scolastici delle stesse almeno:
- un week end alternato al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21,00;
- un pomeriggio durante la settimana, il mercoledì fino al giovedì mattina.
Previo accordo con la madre il padre avrà la facoltà di incontrare le figlie anche qualunque altro giorno della settimana.
5. Le figlie minori trascorreranno:
- le festività natalizie, (ad anni alterni) con uno dei genitori, alternando i seguenti periodi: dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- i genitori concordano che i giorni di Natale e Pasqua le figlie trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni;
- le vacanze pasquali (ad anni alterni) con uno dei genitori, alternando: dal venerdì alla domenica e dalla domenica al martedì;
- due settimane di ferie durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori. I coniugi concorderanno i rispettivi periodi di ferie entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Il signor corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di € Parte_2
500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, da pagarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della OR già note al signor Pt_1 Parte_2
sino all'autosufficienza economica delle figlie.
3 7. Le spese straordinarie, come previste da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale vengono sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore. Tutte le spese straordinarie, con esclusione di quelle urgenti o necessarie o mere di scelte concordemente assunte, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori. Dovranno, in ogni caso, essere oggetto di previo accordo fra genitori (e non saranno rimborsate dal genitore che le ha anticipate in mancanza dello stesso) tutte le spese di importo eccedente gli € 200,00. Qualora le predette spese venissero sostenute da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non sussisterà diritto al rimborso. Entro il giorno 30/31 di ciascun mese ciascun genitore comunicherà via email all'altro il conteggio delle spese anticipate nel mese appena concluso, possibilmente previa esibizione di idonea documentazione (che ne consenta la detrazione a fini fiscali, laddove possibile): entro il quindicesimo giorno del mese successivo il genitore che, operate le opportune compensazioni, risulterà debitore provvederà a rimborsare quanto dovuto a conguaglio.
8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale ed ogni altra eventuale provvidenza economica spettante per le figlie minori siano percepite interamente dalla OR . Delle detrazioni e deduzioni fiscali concernenti le figlie invece i Pt_1
genitori beneficeranno nella misura del 50%. Pertanto, tutte le spese che possono essere dedotte o detratte saranno giustificate da fatture rilasciate al nome delle figlie.
9. La OR è e si dichiara economicamente autosufficiente ed autonoma, rinunciando pertanto all'assegno di Pt_1
divorzio.
10. Le condizioni economiche di cui sub 6, e 9 troveranno applicazione con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
11. I coniugi dichiarano che con il precedente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, ed all'inserimento delle minori nei rispettivi passaporti.
13. Le spese di giudizio sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Ciascuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale di fiducia.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5