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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Gigante n. 65
e da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
via Gigante n. 65, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elena Macauda, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario nel Comune di Modica il
14.02.1985, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1985; che dall'unione coniugale è nata una figlia, (01.01.1990), oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.09.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati. Il Sig. stabilirà la sua residenza presso l'abitazione sita a Pt_1
Ispica, nella C.da Marina Marza Via delle Mammole, mentre la Sig.ra manterrà la residenza Pt_2
presso l'attuale casa coniugale in Via Gigante n. 65;
2. il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno a titolo di mantenimento di € 200,00, Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese;
3. le rate residue del mutuo, intestato alla Sig.ra continueranno ad essere saldate tramite somme Pt_2
prelevate dal conto della stessa. L'assegno di mantenimento, fino alla data di estinzione del predetto mutuo, verrà versato mensilmente dal Sig. su tale conto.”; Pt_1 che l'udienza di comparizione del dì 11.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate e inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Modica il 14.02.1985, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1985;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Gigante n. 65
e da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
via Gigante n. 65, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elena Macauda, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario nel Comune di Modica il
14.02.1985, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1985; che dall'unione coniugale è nata una figlia, (01.01.1990), oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.09.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati. Il Sig. stabilirà la sua residenza presso l'abitazione sita a Pt_1
Ispica, nella C.da Marina Marza Via delle Mammole, mentre la Sig.ra manterrà la residenza Pt_2
presso l'attuale casa coniugale in Via Gigante n. 65;
2. il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno a titolo di mantenimento di € 200,00, Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese;
3. le rate residue del mutuo, intestato alla Sig.ra continueranno ad essere saldate tramite somme Pt_2
prelevate dal conto della stessa. L'assegno di mantenimento, fino alla data di estinzione del predetto mutuo, verrà versato mensilmente dal Sig. su tale conto.”; Pt_1 che l'udienza di comparizione del dì 11.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate e inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Modica il 14.02.1985, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1985;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti