Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2025, proposto da
RA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena, n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE EMESSO DALLO S.U.I. DELLA PREFETTURA DI NAPOLI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LA FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato del 19 marzo 2025 è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato per l’assunzione, come lavoratore stagionale, dell’odierno ricorrente.
La revoca è stata disposta per l’unica ragione della mancata presentazione del datore di lavoro in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. Con il ricorso in esame, il lavoratore deduce la illegittimità del provvedimento per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1 Egli rappresenta che nel giorno della convocazione, sebbene il datore di lavoro non fosse presente per motivi di lavoro è stata depositata presso gli Uffici del SUI tutta la documentazione che si rendeva necessaria per la positiva definizione della pratica e che, infatti, l’operatore dello Sportello preannunciava la riconvocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il ricorrente, dunque, deduce il vizio di difetto di istruttoria in quanto il Dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli e/o per esso il Funzionario dello stesso Ufficio, non ha tenuto in nessun conto il fatto che già in data 28/01/2025, era stata agli atti depositata la documentazione necessaria.
3. Il ricorso è fondato come, peraltro, anticipato in sede cautelare.
La revoca del nulla osta è stata adottata per un’unica ragione, rappresentata dalla mancata presenza del datore di lavoro in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da tale assenza, l’amministrazione ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse più interesse all’assunzione e, conseguentemente, ha disposto la revoca del nulla osta.
Nel caso di specie, tuttavia, peculiari circostanze inducono a ritenere che l’assenza del datore di lavoro possa ragionevolmente essere determinata da altre ragioni.
Ed infatti, nel provvedimento impugnato non viene rilevata la mancanza di documentazione relativa al datore di lavoro (ad esempio l’asseverazione o altri documenti identificativi dello stesso) e da tanto deve presumersi che gli stessi siano presenti agli atti del procedimento e che siano stati messi a disposizione del lavoratore da chi ne ha chiesto l’assunzione.
In sintesi, in presenza di tutti i documenti necessari ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e mancando la sola presenza del datore di lavoro, l’amministrazione avrebbe potuto procedere ad una ulteriore convocazione dello stesso, quanto meno per verificare l’attualità dell’interesse alla assunzione.
4. Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
LA FO, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA FO | TI CU |
IL SEGRETARIO