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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], in qualità Parte_1 di erede di , elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, fraz. Scalo, alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, nr. 15, presso lo studio dell'Avv. Massimo Taffuri, che lo rappresenta e difende;
Appellante E
, con sede in Controparte_1
Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del della Campania, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, Via Nuova Poggioreale;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2015 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in qualità di erede di - premesso che Parte_1 Persona_1 suo padre aveva lavorato alle dipendenze della dal 1959 al 1986 svolgendo Parte_2 mansioni di operaio specializzato, costantemente esposto alla inalazione di polveri sottili sprigionate dal taglio del vetro, che tali inalazioni nocive aveva determinato l'insorgenza della
“silicosi”, patologia che in seguito ne aveva causato il decesso avvenuto in data 23.7.2014, che il de cuius il 7.8.2012 aveva richiesto all' il riconoscimento della origine professionale della CP_1 silicosi di cui era affetto – evocava in giudizio l' al fine di “B) accertare e dichiarare la CP_1 contrazione della malattia professionale (Silicosi) dal deceduto avente origine Persona_1 professionale, con beneficio della stessa, nella misura percentualistica pari all'80% ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
1 C) Accertare la dipendenza della morte dalla silicosi ovvero da patologie riconducibili alla stessa;
D) Condannare l' alla corresponsione in favore degli istanti dei ratei di rendita dovuti CP_3 alla eziopatologia;
ovvero il danno biologico, se la misura è pari o inferiore al 15% a far tempo dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo, se più favorevole;
ovvero da data diversa, ritenuta giusta dall'Ufficio del Giudice…”.
L' resisteva alla domanda eccependo il difetto di prova della sussistenza di un nesso causale CP_1 diretto tra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta dal dante causa.
Con la sentenza n. 474/2022 del 25.1.2022 il Tribunale adito, istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni ed espletata consulenza medico-legale, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali e ponendo a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Il giudice di prime cure, qualificata la domanda quale “rendita ai superstiti” ex art. 85 del D.P.R. 1124/1965, predisposta per i familiari del lavoratore assicurato il cui decesso fosse eziologicamente collegato a malattia professionale o infortunio sul lavoro, osservava che, sebbene la tecnopatia in rilievo (silicosi) fosse tabellata, non vi era prova che l'attività espletata dal de cuius fosse riconducibili alle medesime previsioni tabellari e riteneva che fosse rimasta indimostrata la esposizione del dante causa al rischio professionale di contrarre la silicosi. Motivava con il deficit di allegazione già presente nell'atto introduttivo, ove le mansioni del de cuius erano descritte genericamente, senza indicazione delle condizioni di lavoro, né della durata, intensità e frequenza di adibizione ai compiti potenzialmente rischiosi;
per la genericità delle dichiarazioni testimoniali, inidonee a fornire indizi circa l'esposizione del a fonti di rischio Per_1 specifico per la sua integrità; e infine con la c.t.u. che, con argomentazioni logiche e sufficienti, escludeva il nesso tra la silicosi e l'attività lavorativa svolta in vita dal de cuius.
Avverso la citata statuizione ha proposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato in data 22.7.2022, articolando vari motivi di censura.
Con il primo motivo, ha contestato al Giudice di prime cure di aver erroneamente interpretato la domanda come richiesta di “rendita ai superstiti” anziché come ratei di rendita e/o del danno biologico che sarebbero stati corrisposti al deceduto (riscossi fino al decesso) caduti in successione.
Con il secondo motivo, ha censurato l'omessa applicazione, da parte del primo giudice, della
“presunzione legale di origine”, con onere della parte ricorrente di provare il nesso tra l'attività lavorativa e la silicosi, mentre era l' a dover fornire la prova del determinismo causale CP_1 extralavorativo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e della Tabella n. 4 annessa al citato T.U.
Con il terzo motivo ha eccepito l'omesso esame di circostanze decisive e pacifiche, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., che ha viziato il ragionamento del Giudice, essendo incontestato che il avesse lavorato per 26 anni in una macro azienda di lavorazione del Per_1 vetro e dovendo perciò il Magistrato applicare il principio della “presunzione legale d'origine” imputando all' l'onere di dimostrare l'inesistenza del nesso causale. CP_1
Con il quarto motivo ha lamentato la violazione del precetto dell'art. 2728 c.c. sulle presunzioni legali e dell'art. 2729 c.c., avendo il giudice trascurato e mancato di attribuire valore indiziario ai fatti gravi, precisi e concordanti ammessi nel processo perché incontestati. 2 Con il quinto motivo ha contestato la motivazione incomprensibile, contraddittoria e contraria al principio del “più probabile che non”, avendo il giudicante, per escludere il nesso causale lavorativo, posto a base del suo convincimento l'esistenza di fattori extralavorativi richiamando quelli riferiti dal c.t.u. senza un conforto medico-scientifico.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare le censure denunciate in riferimento ad ogni di capo di sentenza e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato per error in iudicando ed error in procedendo, nonché per vizio di motivazione;
2) Voglia, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e di accertare e dichiarare esistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia contratta, condannando l' a corrispondere CP_1
a parte Appellante i ratei maturati della prestazione di malattia professionale, unitamente al danno biologico. 3) vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ha osservato che l'invocata “presunzione legale” opera unicamente se l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e prolungata;
che l'esposizione al rischio specifico di origine professionale nel caso di specie non risultava provato, né in termini di ragionevole certezza né in termini di rilevante grado di probabilità; che l'eventuale non corretto inquadramento delle prestazioni richieste (iure proprio o iure hereditatis) non rileva in relazione al mancato accertamento del nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata ed il successivo exitus.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.L'art. 3 comma 1 del T.U. 1124/1965 statuisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
Con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 cit. in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Ne è derivato un sistema misto di assicurazione contro le malattie professionali, in cui la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al T.U. 1124/65 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri
3 ordinari (Cass. Sent. n. 27752 del 30.12.2009; Cass. Ord. n. 13024 del 24.5.2017; di recente, Cass. Ord. n. 22592 del 9.8.2024)
Si distingue dunque tra malattie cd. tabellate, ossia incluse nella tabella, e malattie non tabellate, non riconducibili alle previsioni tabellari: per le prime opera la “presunzione legale di origine” ove il lavoratore dimostri di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, con facoltà dell' di escludere il nesso causale e la copertura assicurativa CP_1 allegando e provando l'etiologia extralavorativa;
per le seconde, invece, è il prestatore di lavoro a dover dimostrare il rapporto di causalità secondo gli ordinari criteri.
L'appellante ha contestato al primo giudice di non aver applicato la “presunzione legale di origine” prevista per le malattie cd. tabellate, pur avendo accertato che la silicosi è contemplata espressamente dalla normativa quale malattia professionale ed essendo incontestato che il dante causa aveva lavorato per 26 anni nel settore della produzione del vetro, svolgendo per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana mansioni di operaio addetto alla preparazione del cristallo con taglio, molatura manuali e controllo del prodotto.
Alla Tabella n. 4 è prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione contro la silicosi per le lavorazioni consistenti nella “Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera” (cfr. le lavorazioni indicate alla lett. d) per la malattia “Silicosi anche associata a tubercolosi”).
Secondo l'appellante, da tale norma si ricava che la semplice lavorazione del vetro rende obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi, senza che siano richieste specifiche mansioni che espongano o meno al silicio. Nelle fattispecie, dunque, l'origine professionale della silicosi sarebbe presunta ex lege, mentre graverebbe sull' l'onere di provare l'eventuale fattore CP_1 extralavorativo determinante della patologia per escludere l'assicurazione obbligatoria.
Questa impostazione non è condivisibile.
L'art. 3 del T.U. 1124/1965 richiede ai fini della copertura assicurativa che la malattia professionale sia indicata nella tabella e sia contratta “nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa”.
In riferimento alla malattia Silicosi, la disposizione tabellare sopra riprodotta conferma che il lavoratore affetto da detta patologia deve dimostrare non solo di aver svolto mansioni nell'ambito della produzione del vetro ma anche l'adibizione ad operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera. L'avverbio limitatamente contenuto nella previsione in esame circoscrive l'assicurazione obbligatoria alle specifiche operazioni descritte. Il beneficio assicurativo richiede la prova, a carico del lavoratore, della effettiva esposizione al silicio durante l'attività lavorativa.
Nella fattispecie, accertato che era affetto da “Silicosi polmonare in soggetto con Persona_1 broncopneumopatia cronica ostruttiva” (cfr. c.t.u. del 1.6.2021), incontestato che per 26 anni aveva lavorato nel settore produttivo del vetro, è tuttavia mancata la prova della sua adibizione ad una delle lavorazioni indicate nella tabella con l'espletamento di mansioni specifiche comportanti l'esposizione nociva.
4 Va condivisa pertanto la statuizione del Tribunale che, pur riconoscendo la silicosi quali malattia professionale espressamente contemplata nella tabella di cui all'art. 3 cit., ha poi escluso nella specie l'applicazione della presunzione legale circa l'origine professionale della patologia, non essendovi prova che l'attività lavorativa svolta dal de cuius potesse essere ricondotta alla medesima previsione tabellare.
In difetto dei presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno delle sue previsioni, appare incensurabile l'operato del primo giudice che, anziché applicare la presunzione legale d'origine, ha onerato il prestatore assicurato della prova della natura professionale della malattia ed ha poi ritenuto detto onere insoddisfatto.
2.Invero, per affermare che la silicosi sia derivata da causa di lavoro, occorre dimostrare l'avvenuta esposizione professionale del lavoratore al rischio specifico, ossia alla inalazione di polveri contenenti silice, con tempi, modalità e intensità tali da poter svolgere un apporto causale.
Il collegio, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, ritiene che nella specie detta prova non sia stata raggiunta per le carenze allegatorie presenti nel ricorso, le risultanze testimoniali insufficienti e la c.t.u. negativa.
Sul piano allegatorio, nel ricorso introduttivo l'istante deduce che il padre aveva Persona_1 svolto mansioni di operaio specializzato con la funzione di controllo del taglio del vetro, accertando l'esattezza o irregolarità dello stesso, assistendo alle necessarie operazioni per 8 ore giornaliere con turni alternati per 6 giorni settimanali;
che aveva lavorato per 21 anni al reparto (lavorazioni di cristalli lustri) e per i restanti 5 anni al reparto Tempera, dove erano trattati CP_4
i laterali in vetro per automobili;
che all'interno della azienda vi erano due Altoforni, uno utilizzato per la colata del vetro, l'altro per ottenere una prima forma standard, e che entrambi emanavano gas, calore e polveri sottili;
che al reparto arrivavano dall' CP_4 Parte_3 per essere tagliati a mano che sprigionavano le polveri sottili di vetro.
Parte ricorrente ha riportato genericamente le mansioni assegnate al de cuius ed i reparti ove era adibito. Non ha precisato le attività in concreto svolte, le esatte modalità di esecuzione della prestazione con i connessi specifici fattori di rischio. Ha dedotto l'esistenza, nell'ambiente di lavoro, di polveri sottili di vetro provenienti dall' e dal taglio dei lastroni, respirate dai CP_5 lavoratori, compreso il , senza nulla precisare in merito alle modalità, durata, frequenza ed Per_1 intensità della asserita inalazione. Ha genericamente lamentato l'ambiente di lavoro insalubre senza fornire notizie puntuali sulla concreta attività svolta dal dante causa e sulle modalità di esposizione al rischio silicogeno.
Né dette circostanze sono state riferite dai due testimoni escussi.
, sorella del ricorrente e figlia del de cuius, ha raccontato che il padre per 26 anni Testimone_1 aveva lavorato presso la , che negli ultimi anni di lavoro aveva cominciato a Parte_2 manifestare sintomi come tosse e affanno e che, cessata l'attività lavorativa, aveva condotto una vita normale e non era mai venuto in contatto con polveri nocive.
amico del de cuius, ha confermato che aveva lavorato alla Testimone_2 Persona_1
produce vetro e, andato in pensione, aveva condotto una vita normale senza Pt_2 Parte_4 svolgere altri lavori;
ha poi aggiunto di non conoscere le mansioni specifiche che aveva.
5 Le dichiarazioni testimoniali acquisite non forniscono alcun elemento utile a riprova della esposizione del dante causa, nello svolgimento della attività lavorativa, al rischio specifico tale da determinare la patologia sofferta.
Alla medesima conclusione è poi giunto il perito del Giudice che con argomentazioni logiche ed esaurienti, tenuto conto della storia clinica e lavorativa del de cuius, sulla base della classica criteriologia medico-legale, ha escluso il nesso tra la patologia polmonare (silicosi) e la pregressa attività lavorativa svolta in vita dal dante causa, conclusione ribadita anche a seguito delle risposte alle note critiche del ricorrente.
Al riguardo si osserva che il nell'atto di appello non ha proposto istanza di rinnovo delle Per_1 operazioni peritali (richiesta avanzata solo in sede di note scritte del 12.9.2025).
Dall'istruttoria (dichiarazioni testimoniale e relazione peritale) non sono emersi elementi idonei a suffragare gli assunti attorei circa la esposizione del dante causa al rischio professionale di contrarre la silicosi. Non è stata dimostrata l'origine professionale della malattia, il cui onere gravava sull'istante.
In base ai rilievi svolti, si ritiene che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, non contestazione, valutazione delle risultanze istruttorie, presunzione legale e prova indiziaria.
Parimenti non risulta violato il principio del “più probabile che non”, atteso che il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova, a carico del lavoratore, di fattori lavorativi atti a provocare, con maggiore probabilità, la patologia diagnosticata. I possibili fattori “esterni” della patologia (quali l'esposizione ambientale a polveri provenienti dai cementifici limitrofi e dalle cave addossate alla città di Caserta), indicati nella relazione peritale, sono richiamati dal Giudice a mero ulteriore supporto del proprio convincimento. Il ricorso è stato respinto per difetto di prova della causa lavorativa, e non per la presenza di un fattore causale extralavorativo, la cui dimostrazione rimane ininfluente.
Esclusa la derivazione causale della patologia dalla attività lavorativa, è irrilevante che la domanda sia stata erroneamente interpretata come richiesta di rendita ai superstiti, anziché di ratei della rendita spettante al de cuius, mancando in ogni caso il presupposto della eziologia lavorativa della malattia necessario per la fruizione di entrambi i benefici.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
6 -nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...] dall'art. 13 comma 1-bis dello stesso D.P.R., se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
7
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], in qualità Parte_1 di erede di , elettivamente domiciliato in Vairano Patenora, fraz. Scalo, alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, nr. 15, presso lo studio dell'Avv. Massimo Taffuri, che lo rappresenta e difende;
Appellante E
, con sede in Controparte_1
Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del della Campania, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, Via Nuova Poggioreale;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2015 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in qualità di erede di - premesso che Parte_1 Persona_1 suo padre aveva lavorato alle dipendenze della dal 1959 al 1986 svolgendo Parte_2 mansioni di operaio specializzato, costantemente esposto alla inalazione di polveri sottili sprigionate dal taglio del vetro, che tali inalazioni nocive aveva determinato l'insorgenza della
“silicosi”, patologia che in seguito ne aveva causato il decesso avvenuto in data 23.7.2014, che il de cuius il 7.8.2012 aveva richiesto all' il riconoscimento della origine professionale della CP_1 silicosi di cui era affetto – evocava in giudizio l' al fine di “B) accertare e dichiarare la CP_1 contrazione della malattia professionale (Silicosi) dal deceduto avente origine Persona_1 professionale, con beneficio della stessa, nella misura percentualistica pari all'80% ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
1 C) Accertare la dipendenza della morte dalla silicosi ovvero da patologie riconducibili alla stessa;
D) Condannare l' alla corresponsione in favore degli istanti dei ratei di rendita dovuti CP_3 alla eziopatologia;
ovvero il danno biologico, se la misura è pari o inferiore al 15% a far tempo dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle obbligazioni al saldo, se più favorevole;
ovvero da data diversa, ritenuta giusta dall'Ufficio del Giudice…”.
L' resisteva alla domanda eccependo il difetto di prova della sussistenza di un nesso causale CP_1 diretto tra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta dal dante causa.
Con la sentenza n. 474/2022 del 25.1.2022 il Tribunale adito, istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni ed espletata consulenza medico-legale, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali e ponendo a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Il giudice di prime cure, qualificata la domanda quale “rendita ai superstiti” ex art. 85 del D.P.R. 1124/1965, predisposta per i familiari del lavoratore assicurato il cui decesso fosse eziologicamente collegato a malattia professionale o infortunio sul lavoro, osservava che, sebbene la tecnopatia in rilievo (silicosi) fosse tabellata, non vi era prova che l'attività espletata dal de cuius fosse riconducibili alle medesime previsioni tabellari e riteneva che fosse rimasta indimostrata la esposizione del dante causa al rischio professionale di contrarre la silicosi. Motivava con il deficit di allegazione già presente nell'atto introduttivo, ove le mansioni del de cuius erano descritte genericamente, senza indicazione delle condizioni di lavoro, né della durata, intensità e frequenza di adibizione ai compiti potenzialmente rischiosi;
per la genericità delle dichiarazioni testimoniali, inidonee a fornire indizi circa l'esposizione del a fonti di rischio Per_1 specifico per la sua integrità; e infine con la c.t.u. che, con argomentazioni logiche e sufficienti, escludeva il nesso tra la silicosi e l'attività lavorativa svolta in vita dal de cuius.
Avverso la citata statuizione ha proposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato in data 22.7.2022, articolando vari motivi di censura.
Con il primo motivo, ha contestato al Giudice di prime cure di aver erroneamente interpretato la domanda come richiesta di “rendita ai superstiti” anziché come ratei di rendita e/o del danno biologico che sarebbero stati corrisposti al deceduto (riscossi fino al decesso) caduti in successione.
Con il secondo motivo, ha censurato l'omessa applicazione, da parte del primo giudice, della
“presunzione legale di origine”, con onere della parte ricorrente di provare il nesso tra l'attività lavorativa e la silicosi, mentre era l' a dover fornire la prova del determinismo causale CP_1 extralavorativo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e della Tabella n. 4 annessa al citato T.U.
Con il terzo motivo ha eccepito l'omesso esame di circostanze decisive e pacifiche, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., che ha viziato il ragionamento del Giudice, essendo incontestato che il avesse lavorato per 26 anni in una macro azienda di lavorazione del Per_1 vetro e dovendo perciò il Magistrato applicare il principio della “presunzione legale d'origine” imputando all' l'onere di dimostrare l'inesistenza del nesso causale. CP_1
Con il quarto motivo ha lamentato la violazione del precetto dell'art. 2728 c.c. sulle presunzioni legali e dell'art. 2729 c.c., avendo il giudice trascurato e mancato di attribuire valore indiziario ai fatti gravi, precisi e concordanti ammessi nel processo perché incontestati. 2 Con il quinto motivo ha contestato la motivazione incomprensibile, contraddittoria e contraria al principio del “più probabile che non”, avendo il giudicante, per escludere il nesso causale lavorativo, posto a base del suo convincimento l'esistenza di fattori extralavorativi richiamando quelli riferiti dal c.t.u. senza un conforto medico-scientifico.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare le censure denunciate in riferimento ad ogni di capo di sentenza e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato per error in iudicando ed error in procedendo, nonché per vizio di motivazione;
2) Voglia, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e di accertare e dichiarare esistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia contratta, condannando l' a corrispondere CP_1
a parte Appellante i ratei maturati della prestazione di malattia professionale, unitamente al danno biologico. 3) vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione”.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ha osservato che l'invocata “presunzione legale” opera unicamente se l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e prolungata;
che l'esposizione al rischio specifico di origine professionale nel caso di specie non risultava provato, né in termini di ragionevole certezza né in termini di rilevante grado di probabilità; che l'eventuale non corretto inquadramento delle prestazioni richieste (iure proprio o iure hereditatis) non rileva in relazione al mancato accertamento del nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata ed il successivo exitus.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.L'art. 3 comma 1 del T.U. 1124/1965 statuisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
Con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 cit. in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Ne è derivato un sistema misto di assicurazione contro le malattie professionali, in cui la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al T.U. 1124/65 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri
3 ordinari (Cass. Sent. n. 27752 del 30.12.2009; Cass. Ord. n. 13024 del 24.5.2017; di recente, Cass. Ord. n. 22592 del 9.8.2024)
Si distingue dunque tra malattie cd. tabellate, ossia incluse nella tabella, e malattie non tabellate, non riconducibili alle previsioni tabellari: per le prime opera la “presunzione legale di origine” ove il lavoratore dimostri di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, con facoltà dell' di escludere il nesso causale e la copertura assicurativa CP_1 allegando e provando l'etiologia extralavorativa;
per le seconde, invece, è il prestatore di lavoro a dover dimostrare il rapporto di causalità secondo gli ordinari criteri.
L'appellante ha contestato al primo giudice di non aver applicato la “presunzione legale di origine” prevista per le malattie cd. tabellate, pur avendo accertato che la silicosi è contemplata espressamente dalla normativa quale malattia professionale ed essendo incontestato che il dante causa aveva lavorato per 26 anni nel settore della produzione del vetro, svolgendo per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana mansioni di operaio addetto alla preparazione del cristallo con taglio, molatura manuali e controllo del prodotto.
Alla Tabella n. 4 è prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione contro la silicosi per le lavorazioni consistenti nella “Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera” (cfr. le lavorazioni indicate alla lett. d) per la malattia “Silicosi anche associata a tubercolosi”).
Secondo l'appellante, da tale norma si ricava che la semplice lavorazione del vetro rende obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi, senza che siano richieste specifiche mansioni che espongano o meno al silicio. Nelle fattispecie, dunque, l'origine professionale della silicosi sarebbe presunta ex lege, mentre graverebbe sull' l'onere di provare l'eventuale fattore CP_1 extralavorativo determinante della patologia per escludere l'assicurazione obbligatoria.
Questa impostazione non è condivisibile.
L'art. 3 del T.U. 1124/1965 richiede ai fini della copertura assicurativa che la malattia professionale sia indicata nella tabella e sia contratta “nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa”.
In riferimento alla malattia Silicosi, la disposizione tabellare sopra riprodotta conferma che il lavoratore affetto da detta patologia deve dimostrare non solo di aver svolto mansioni nell'ambito della produzione del vetro ma anche l'adibizione ad operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera. L'avverbio limitatamente contenuto nella previsione in esame circoscrive l'assicurazione obbligatoria alle specifiche operazioni descritte. Il beneficio assicurativo richiede la prova, a carico del lavoratore, della effettiva esposizione al silicio durante l'attività lavorativa.
Nella fattispecie, accertato che era affetto da “Silicosi polmonare in soggetto con Persona_1 broncopneumopatia cronica ostruttiva” (cfr. c.t.u. del 1.6.2021), incontestato che per 26 anni aveva lavorato nel settore produttivo del vetro, è tuttavia mancata la prova della sua adibizione ad una delle lavorazioni indicate nella tabella con l'espletamento di mansioni specifiche comportanti l'esposizione nociva.
4 Va condivisa pertanto la statuizione del Tribunale che, pur riconoscendo la silicosi quali malattia professionale espressamente contemplata nella tabella di cui all'art. 3 cit., ha poi escluso nella specie l'applicazione della presunzione legale circa l'origine professionale della patologia, non essendovi prova che l'attività lavorativa svolta dal de cuius potesse essere ricondotta alla medesima previsione tabellare.
In difetto dei presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno delle sue previsioni, appare incensurabile l'operato del primo giudice che, anziché applicare la presunzione legale d'origine, ha onerato il prestatore assicurato della prova della natura professionale della malattia ed ha poi ritenuto detto onere insoddisfatto.
2.Invero, per affermare che la silicosi sia derivata da causa di lavoro, occorre dimostrare l'avvenuta esposizione professionale del lavoratore al rischio specifico, ossia alla inalazione di polveri contenenti silice, con tempi, modalità e intensità tali da poter svolgere un apporto causale.
Il collegio, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, ritiene che nella specie detta prova non sia stata raggiunta per le carenze allegatorie presenti nel ricorso, le risultanze testimoniali insufficienti e la c.t.u. negativa.
Sul piano allegatorio, nel ricorso introduttivo l'istante deduce che il padre aveva Persona_1 svolto mansioni di operaio specializzato con la funzione di controllo del taglio del vetro, accertando l'esattezza o irregolarità dello stesso, assistendo alle necessarie operazioni per 8 ore giornaliere con turni alternati per 6 giorni settimanali;
che aveva lavorato per 21 anni al reparto (lavorazioni di cristalli lustri) e per i restanti 5 anni al reparto Tempera, dove erano trattati CP_4
i laterali in vetro per automobili;
che all'interno della azienda vi erano due Altoforni, uno utilizzato per la colata del vetro, l'altro per ottenere una prima forma standard, e che entrambi emanavano gas, calore e polveri sottili;
che al reparto arrivavano dall' CP_4 Parte_3 per essere tagliati a mano che sprigionavano le polveri sottili di vetro.
Parte ricorrente ha riportato genericamente le mansioni assegnate al de cuius ed i reparti ove era adibito. Non ha precisato le attività in concreto svolte, le esatte modalità di esecuzione della prestazione con i connessi specifici fattori di rischio. Ha dedotto l'esistenza, nell'ambiente di lavoro, di polveri sottili di vetro provenienti dall' e dal taglio dei lastroni, respirate dai CP_5 lavoratori, compreso il , senza nulla precisare in merito alle modalità, durata, frequenza ed Per_1 intensità della asserita inalazione. Ha genericamente lamentato l'ambiente di lavoro insalubre senza fornire notizie puntuali sulla concreta attività svolta dal dante causa e sulle modalità di esposizione al rischio silicogeno.
Né dette circostanze sono state riferite dai due testimoni escussi.
, sorella del ricorrente e figlia del de cuius, ha raccontato che il padre per 26 anni Testimone_1 aveva lavorato presso la , che negli ultimi anni di lavoro aveva cominciato a Parte_2 manifestare sintomi come tosse e affanno e che, cessata l'attività lavorativa, aveva condotto una vita normale e non era mai venuto in contatto con polveri nocive.
amico del de cuius, ha confermato che aveva lavorato alla Testimone_2 Persona_1
produce vetro e, andato in pensione, aveva condotto una vita normale senza Pt_2 Parte_4 svolgere altri lavori;
ha poi aggiunto di non conoscere le mansioni specifiche che aveva.
5 Le dichiarazioni testimoniali acquisite non forniscono alcun elemento utile a riprova della esposizione del dante causa, nello svolgimento della attività lavorativa, al rischio specifico tale da determinare la patologia sofferta.
Alla medesima conclusione è poi giunto il perito del Giudice che con argomentazioni logiche ed esaurienti, tenuto conto della storia clinica e lavorativa del de cuius, sulla base della classica criteriologia medico-legale, ha escluso il nesso tra la patologia polmonare (silicosi) e la pregressa attività lavorativa svolta in vita dal dante causa, conclusione ribadita anche a seguito delle risposte alle note critiche del ricorrente.
Al riguardo si osserva che il nell'atto di appello non ha proposto istanza di rinnovo delle Per_1 operazioni peritali (richiesta avanzata solo in sede di note scritte del 12.9.2025).
Dall'istruttoria (dichiarazioni testimoniale e relazione peritale) non sono emersi elementi idonei a suffragare gli assunti attorei circa la esposizione del dante causa al rischio professionale di contrarre la silicosi. Non è stata dimostrata l'origine professionale della malattia, il cui onere gravava sull'istante.
In base ai rilievi svolti, si ritiene che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, non contestazione, valutazione delle risultanze istruttorie, presunzione legale e prova indiziaria.
Parimenti non risulta violato il principio del “più probabile che non”, atteso che il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova, a carico del lavoratore, di fattori lavorativi atti a provocare, con maggiore probabilità, la patologia diagnosticata. I possibili fattori “esterni” della patologia (quali l'esposizione ambientale a polveri provenienti dai cementifici limitrofi e dalle cave addossate alla città di Caserta), indicati nella relazione peritale, sono richiamati dal Giudice a mero ulteriore supporto del proprio convincimento. Il ricorso è stato respinto per difetto di prova della causa lavorativa, e non per la presenza di un fattore causale extralavorativo, la cui dimostrazione rimane ininfluente.
Esclusa la derivazione causale della patologia dalla attività lavorativa, è irrilevante che la domanda sia stata erroneamente interpretata come richiesta di rendita ai superstiti, anziché di ratei della rendita spettante al de cuius, mancando in ogni caso il presupposto della eziologia lavorativa della malattia necessario per la fruizione di entrambi i benefici.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
6 -nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...] dall'art. 13 comma 1-bis dello stesso D.P.R., se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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