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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g.
4512/2023, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata alla Via Albergo, Parte_1 C.F._1 n.2 in Margherita di Savoia presso lo studio dell'Avv. GE Cristiano, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 08/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.09.2023 , chiedendo la separazione, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Margherita il 09/10/2004; che dall'unione sono nati CP_1 due figli: (n.to lo 06/09/2006 in Molfetta) e GE (n.ta in Barletta il 06/10/2009); Persona_1 che i coniugi hanno fissato la propria residenza familiare in Margherita di Savoia in un appartamento pagina 1 di 7 condotto in locazione dagli stessi e attualmente nella disponibilità del resistente;
che lei è disoccupata e
“da circa sei anni si prende cura del suocero , rimasto vedovo e bisognoso di Parte_2 assistenza, il quale in cambio le riconosce la somma di € 300,00 mensili”; che il marito, asseritamente, lavorerebbe, “con contratto a tempo determinato, sempre rinnovato”, presso la Apulia Felix S.r.l. con sede in Margherita di Savoia, espletando le mansioni di autista e percependo uno stipendio di ca € 1.300,00 mensili;
che entrambi i coniugi non sono titolari di diritti reali su beni immobili, ma unicamente di un'autovettura Fiat Punto, in uso a;
che a causa di incomprensioni con il CP_1 marito durante gli anni di matrimonio acuitesi negli ultimi tempi, non è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per il quale lei ha lasciato la casa coniugale, “trasferendosi momentaneamente presso la zia, sig.ra , sempre in Margherita di Savoia alla Via Parte_3 Pace,10, portando con sé entrambi i figli”; che sta cercando un nuovo immobile in locazione;
che il marito negli ultimi tempi non ha versato alcun tipo di mantenimento per i figli minori, a cui ha provveduto esclusivamente lei.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto: di disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di lei e diritto di visita del
[...]
; di disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli e GE per un CP_1 Persona_1 importo di € 250,00 mensili per ciascuno di loro, oltre rivalutazione ISTAT;
di “assumere e pronunciare ogni altro provvedimento del caso anche alla luce della posizione processuale che assumerà il sig. ”. CP_1
Il resistente, , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 15/12/2023.
In tale udienza il precedente Giudice, rilevato come la notifica non si fosse correttamente perfezionata, ha concesso al ricorrente il termine entro il quale effettuare la nuova notifica e rinviato all'udienza del 05/04/2024.
All'udienza del 05/04/2024 il precedente Giudice, rilevata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del resistente, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 20/12/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 08/01/2025.
All'udienza del 08/01/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati correttamente ed entro il termine stabilito dal precedente Giudice con l'ordinanza resa all'udienza del 15/12/2023 a
[...]
ex art. 140 c.p.c., essendo state compiute le formalità previste (cfr. ricorso con notifica CP_1 CP_1
; avviso di ricevimento notifica e certificato residenza ).
[...] CP_1 CP_1
Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiarata dal precedente Giudice con ordinanza all'udienza del 05/4/2024.
2) Sulla pronuncia di separazione.
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parte_1
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 7 Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'affidamento e collocamento di GE.
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e il collocamento presso di sé dei figli Parte_1
(n.to a Molfetta il 06/09/2006) e GE (n.ta a Margherita di Savoia il 06/10/2009), Persona_1 con collocamento di entrambi presso di sé. Tale domanda è stata riproposta anche in sede di precisazioni delle conclusioni.
Preliminarmente bisogna ricordare che la coppia ha avuto due figli: prossimo a Persona_1 compiere anni 19, e GE, di anni 15 e prossima a compiere anni 16.
Pertanto, considerata la maggiore età di devono essere presi provvedimenti Persona_1 riguardanti solo l'affidamento di GE.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022). pagina 3 di 7 Nel caso di specie non sono emersi elementi di una inidoneità genitoriale di , benché non CP_1 costituito, seppure regolarmente citato.
Infatti, la ricorrente ha semplicemente asserito che non abbia versato alcun assegno di CP_1 mantenimento a favore di figli. Tale circostanza, isolatamente considerata, non è, in ogni caso, indice di una inidoneità educativa del e non può basare la scelta di un affidamento esclusivo. CP_1
Inoltre, è la stessa ricorrente a chiedere un affidamento condiviso, proprio in ragione della mancanza di elementi che denotino una inidoneità educativa del . CP_1
Infine, non emergono elementi di incapacità educativa, nemmeno di , che si prende Parte_1 cura in maniera adeguata dei figli e, in particolare, di GE, con lei convivente.
Pertanto, il Tribunale ritiene più opportuno per gli interessi della minore, che GE venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non essendo emerse incapacità educative di nessuno di loro, con collocamento della stessa presso la madre.
Per quanto riguarda le visite padre-figlia, avendo GE già compiuto anni 15 e prossima al compimento dei 16, non va dettato, in questa sede, alcun calendario delle visite padre-figlia, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione della ragazza e di , presumendosi, a CP_1 fronte dell'età, ormai raggiunta da GE, la piena capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di assumere decisioni.
4) Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli.
ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento da parte di in favore Parte_1 CP_1 dei figli per l'importo di € 250,00 mensili per ciascuno di loro (complessivi € 500,00).
Preliminarmente bisogna ricordare che la coppia ha avuto due figli: prossimo a Persona_1 compiere anni 19, e GE, prossima a compiere anni 16.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera autonoma e concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali
pagina 4 di 7 per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Nel caso di specie, sicuramente deve essere disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e GE. Persona_1
Infatti, GE è ancora impegnata nel suo percorso scolastico (cfr. ricorso , mentre in Parte_1 considerazione dell'età anche si presume essere impegnato ancora nel percorso Persona_1 scolastico o in percorsi professionalizzanti e specializzanti, ciò proprio in ragione dei principi sopra richiamati.
Per quanto riguarda il “quantum” dell'assegno si può osservare quanto segue.
ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e che da sei anni si prende cura del Parte_1 suocero, , il quale, in cambio, le riconosce € 300,00 mensili (cfr. ricorso La Parte_2 ST “la ricorrente è disoccupata e, da circa sei anni si prende cura del suocero sig. Parte_2
rimasto vedovo e bisognoso di assistenza, il quale in cambio le riconosce la somma di €
[...] 300,00 mensili”).
La ricorrente ha, inoltre, dichiarato di essere andata a vivere presso una parente insieme ai figli, in particolare una zia (cfr. ricorso , mentre la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del Parte_1 marito, che corrisponde un canone di locazione di ca. € 350,00 mensili (cfr. ricorso “i Parte_1 coniugi fissavano la residenza familiare in Margherita di Savoia sottoscrivendo un contratto di locazione dell'immobile ubicato alla Via R. Leoncavallo,6, con un canone di € 350,00 circa (attualmente nella disponibilità del resistente)”).
Infine, presso di lei è collocata la figlia minore e vive stabilmente anche il figlio maggiore della coppia,
(cfr. ricorso . Persona_1 Parte_1
Per quanto riguarda , la ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora presso la Apulia
CP_1 Felix S.r.l. con mansioni di autista, “percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. ricorso La ST “il sig. ha sempre prestato attività lavorativa con contratto a tempo
CP_1 determinato, sempre rinnovato, presso la Apulia Felix S.r.l., con sede in Margherita di Savoia alla Via s.p. ex s.s.159 delle saline Km 43, con mansioni di autista, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00”). Ha, inoltre, allegato unicamente la busta paga di Maggio 2022 di (cfr. busa
CP_1 paga ).
CP_1
Si precisa che il resistente non si è costituito, pertanto, non vi sono sue dichiarazioni dei redditi, né è
pagina 5 di 7 stato allegato dalla ricorrente che il abbia altri e maggior redditi. CP_1
Il Tribunale, valutate le condizioni economiche, ritiene opportuno che il corrisponda un CP_1 assegno di mantenimento in favore dei figli, e GE, di € 450,00 mensili (€ 225,00 Persona_1 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT da versare a , oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie dei figli così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, che ha accolto la domanda di affidamento condiviso formulata dalla ricorrente, e l'accoglimento, anche se in misura ridotta, della domanda di un assegno di mantenimento in favore dei figli, e in considerazione anche della contumacia del resistente, che si è risolta in una mancata opposizione, facilitando la definizione del giudizio, le spese di lite possono essere compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra , nata in Parte_1
Margherita di Savoia il 23/08/1976 e , nato in [...] il CP_1
19/06/1972, unitisi in matrimonio in Margherita di Savoia il 09/10/2004 (atto n.42 – parte II –
Serie A - anno 2004);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via condivisa la figlia a e , con Persona_2 Parte_1 CP_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, con la previsione di un diritto di visita libero, così come da parte motiva;
• Dispone che versi a titolo di mantenimento nei confronti di CP_1 Parte_2
e € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) direttamente a
[...] Persona_2 Parte_1 entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione
[...] dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.02.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g.
4512/2023, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata alla Via Albergo, Parte_1 C.F._1 n.2 in Margherita di Savoia presso lo studio dell'Avv. GE Cristiano, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 08/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.09.2023 , chiedendo la separazione, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Margherita il 09/10/2004; che dall'unione sono nati CP_1 due figli: (n.to lo 06/09/2006 in Molfetta) e GE (n.ta in Barletta il 06/10/2009); Persona_1 che i coniugi hanno fissato la propria residenza familiare in Margherita di Savoia in un appartamento pagina 1 di 7 condotto in locazione dagli stessi e attualmente nella disponibilità del resistente;
che lei è disoccupata e
“da circa sei anni si prende cura del suocero , rimasto vedovo e bisognoso di Parte_2 assistenza, il quale in cambio le riconosce la somma di € 300,00 mensili”; che il marito, asseritamente, lavorerebbe, “con contratto a tempo determinato, sempre rinnovato”, presso la Apulia Felix S.r.l. con sede in Margherita di Savoia, espletando le mansioni di autista e percependo uno stipendio di ca € 1.300,00 mensili;
che entrambi i coniugi non sono titolari di diritti reali su beni immobili, ma unicamente di un'autovettura Fiat Punto, in uso a;
che a causa di incomprensioni con il CP_1 marito durante gli anni di matrimonio acuitesi negli ultimi tempi, non è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per il quale lei ha lasciato la casa coniugale, “trasferendosi momentaneamente presso la zia, sig.ra , sempre in Margherita di Savoia alla Via Parte_3 Pace,10, portando con sé entrambi i figli”; che sta cercando un nuovo immobile in locazione;
che il marito negli ultimi tempi non ha versato alcun tipo di mantenimento per i figli minori, a cui ha provveduto esclusivamente lei.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto: di disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di lei e diritto di visita del
[...]
; di disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli e GE per un CP_1 Persona_1 importo di € 250,00 mensili per ciascuno di loro, oltre rivalutazione ISTAT;
di “assumere e pronunciare ogni altro provvedimento del caso anche alla luce della posizione processuale che assumerà il sig. ”. CP_1
Il resistente, , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 15/12/2023.
In tale udienza il precedente Giudice, rilevato come la notifica non si fosse correttamente perfezionata, ha concesso al ricorrente il termine entro il quale effettuare la nuova notifica e rinviato all'udienza del 05/04/2024.
All'udienza del 05/04/2024 il precedente Giudice, rilevata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del resistente, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 20/12/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 08/01/2025.
All'udienza del 08/01/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
*****
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati correttamente ed entro il termine stabilito dal precedente Giudice con l'ordinanza resa all'udienza del 15/12/2023 a
[...]
ex art. 140 c.p.c., essendo state compiute le formalità previste (cfr. ricorso con notifica CP_1 CP_1
; avviso di ricevimento notifica e certificato residenza ).
[...] CP_1 CP_1
Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiarata dal precedente Giudice con ordinanza all'udienza del 05/4/2024.
2) Sulla pronuncia di separazione.
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale. Parte_1
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 7 Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'affidamento e collocamento di GE.
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e il collocamento presso di sé dei figli Parte_1
(n.to a Molfetta il 06/09/2006) e GE (n.ta a Margherita di Savoia il 06/10/2009), Persona_1 con collocamento di entrambi presso di sé. Tale domanda è stata riproposta anche in sede di precisazioni delle conclusioni.
Preliminarmente bisogna ricordare che la coppia ha avuto due figli: prossimo a Persona_1 compiere anni 19, e GE, di anni 15 e prossima a compiere anni 16.
Pertanto, considerata la maggiore età di devono essere presi provvedimenti Persona_1 riguardanti solo l'affidamento di GE.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022). pagina 3 di 7 Nel caso di specie non sono emersi elementi di una inidoneità genitoriale di , benché non CP_1 costituito, seppure regolarmente citato.
Infatti, la ricorrente ha semplicemente asserito che non abbia versato alcun assegno di CP_1 mantenimento a favore di figli. Tale circostanza, isolatamente considerata, non è, in ogni caso, indice di una inidoneità educativa del e non può basare la scelta di un affidamento esclusivo. CP_1
Inoltre, è la stessa ricorrente a chiedere un affidamento condiviso, proprio in ragione della mancanza di elementi che denotino una inidoneità educativa del . CP_1
Infine, non emergono elementi di incapacità educativa, nemmeno di , che si prende Parte_1 cura in maniera adeguata dei figli e, in particolare, di GE, con lei convivente.
Pertanto, il Tribunale ritiene più opportuno per gli interessi della minore, che GE venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non essendo emerse incapacità educative di nessuno di loro, con collocamento della stessa presso la madre.
Per quanto riguarda le visite padre-figlia, avendo GE già compiuto anni 15 e prossima al compimento dei 16, non va dettato, in questa sede, alcun calendario delle visite padre-figlia, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione della ragazza e di , presumendosi, a CP_1 fronte dell'età, ormai raggiunta da GE, la piena capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di assumere decisioni.
4) Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli.
ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento da parte di in favore Parte_1 CP_1 dei figli per l'importo di € 250,00 mensili per ciascuno di loro (complessivi € 500,00).
Preliminarmente bisogna ricordare che la coppia ha avuto due figli: prossimo a Persona_1 compiere anni 19, e GE, prossima a compiere anni 16.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera autonoma e concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali
pagina 4 di 7 per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Nel caso di specie, sicuramente deve essere disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e GE. Persona_1
Infatti, GE è ancora impegnata nel suo percorso scolastico (cfr. ricorso , mentre in Parte_1 considerazione dell'età anche si presume essere impegnato ancora nel percorso Persona_1 scolastico o in percorsi professionalizzanti e specializzanti, ciò proprio in ragione dei principi sopra richiamati.
Per quanto riguarda il “quantum” dell'assegno si può osservare quanto segue.
ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e che da sei anni si prende cura del Parte_1 suocero, , il quale, in cambio, le riconosce € 300,00 mensili (cfr. ricorso La Parte_2 ST “la ricorrente è disoccupata e, da circa sei anni si prende cura del suocero sig. Parte_2
rimasto vedovo e bisognoso di assistenza, il quale in cambio le riconosce la somma di €
[...] 300,00 mensili”).
La ricorrente ha, inoltre, dichiarato di essere andata a vivere presso una parente insieme ai figli, in particolare una zia (cfr. ricorso , mentre la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del Parte_1 marito, che corrisponde un canone di locazione di ca. € 350,00 mensili (cfr. ricorso “i Parte_1 coniugi fissavano la residenza familiare in Margherita di Savoia sottoscrivendo un contratto di locazione dell'immobile ubicato alla Via R. Leoncavallo,6, con un canone di € 350,00 circa (attualmente nella disponibilità del resistente)”).
Infine, presso di lei è collocata la figlia minore e vive stabilmente anche il figlio maggiore della coppia,
(cfr. ricorso . Persona_1 Parte_1
Per quanto riguarda , la ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora presso la Apulia
CP_1 Felix S.r.l. con mansioni di autista, “percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 (cfr. ricorso La ST “il sig. ha sempre prestato attività lavorativa con contratto a tempo
CP_1 determinato, sempre rinnovato, presso la Apulia Felix S.r.l., con sede in Margherita di Savoia alla Via s.p. ex s.s.159 delle saline Km 43, con mansioni di autista, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00”). Ha, inoltre, allegato unicamente la busta paga di Maggio 2022 di (cfr. busa
CP_1 paga ).
CP_1
Si precisa che il resistente non si è costituito, pertanto, non vi sono sue dichiarazioni dei redditi, né è
pagina 5 di 7 stato allegato dalla ricorrente che il abbia altri e maggior redditi. CP_1
Il Tribunale, valutate le condizioni economiche, ritiene opportuno che il corrisponda un CP_1 assegno di mantenimento in favore dei figli, e GE, di € 450,00 mensili (€ 225,00 Persona_1 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT da versare a , oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie dei figli così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, che ha accolto la domanda di affidamento condiviso formulata dalla ricorrente, e l'accoglimento, anche se in misura ridotta, della domanda di un assegno di mantenimento in favore dei figli, e in considerazione anche della contumacia del resistente, che si è risolta in una mancata opposizione, facilitando la definizione del giudizio, le spese di lite possono essere compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra , nata in Parte_1
Margherita di Savoia il 23/08/1976 e , nato in [...] il CP_1
19/06/1972, unitisi in matrimonio in Margherita di Savoia il 09/10/2004 (atto n.42 – parte II –
Serie A - anno 2004);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via condivisa la figlia a e , con Persona_2 Parte_1 CP_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, con la previsione di un diritto di visita libero, così come da parte motiva;
• Dispone che versi a titolo di mantenimento nei confronti di CP_1 Parte_2
e € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) direttamente a
[...] Persona_2 Parte_1 entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione
[...] dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.02.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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