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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/07/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 e promossa con ricorso depositato il 29/01/2025. da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GADOTTI VERENA (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in 38122 Trento (Tn), Via F.lli Fontana n. 28;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA (Cod. Fisc. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 Arco (TN) Via Marconi n. 27 ;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 17.07.2025
Parte convenuta: come da verbale del 17.07.2025
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- che dalla convivenza more uxorio delle parti sono nati tre figli: nato il Persona_1
28.01.2000, di 25 anni ed economicamente autosufficiente, nata il [...], di 21 Persona_2 anni e nata il [...] di 11 anni;
Persona_3
- che la convivenza fra le parti sarebbe terminata n data 14.08.2024, quando il resistente avrebbe lasciato la casa familiare trasferendosi in luogo ignoto e facendo saltuario rientro presso la casa familiare;
- che nonostante il resistente non abbia provveduto a versare il mantenimento per le figlie (limitandosi a versare a l'importo di € 200,00), andrebbe disposto l'affidamento condiviso della minore con Per_2 collocamento prevalente presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre (da esercitare a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale) e conseguente assegnazione della casa familiare a suo favore;
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna FI pari a € 600,00 mensili (per complessivi € 1.200,00); a sostegno di tale conclusione varrebbe rilevare che ella è assunta come ostetrica con stipendio mensile pari a circa €
2.000, è proprietaria della casa familiare per la quale pagava una rata di mutuo ammontante a €
2.585,69 (rata scaduta a dicembre 2024); diversamente lavorerebbe a Bolzano con contratto CP_1
a tempo indeterminato e pieno e un reddito imponibile annuo lordo pari a € 70.000 circa, egli sarebbe inoltre proprietario di un immobile (p.ed. 41/2) con annesse vigne (pp.ff. 745, 746 in C.C.
). Per_4
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidare la FI minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_3 prevalente e residenza presso di lei e con conseguente assegnazione a suo favore della casa familiare di cui è proprietaria;
- di disciplinare il diritto di visita padre-figlie (da esercitare a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale);
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna FI pari a €
600,00 mensili (per complessivi € 1.200), prevedendo che 200,00 mensili siano versati direttamente alla FI , a far data da gennaio 2025; Per_2
- di porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
pagina2 di 5 - di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare la controparte alla rifusione delle spese di causa.
2. Con memoria di costituzione depositata il 16.06.2025 on si è opposto Controparte_1 alla domanda di affidamento condiviso dell'unica FI minore, al collocamento della stessa presso la madre e ha proposto un diritto di visita a cui la controparte ha successivamente aderito;
il resistente si è opposto unicamente al mantenimento ordinario richiesto dalla ricorrente per le due figlie, che si
è dichiarato disponibile a versare nella misura di € 500,00 mensili.
3. All'udienza del 17.07.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata, formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18/07/2025 .il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posa a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 17.07.2025.
6. Oltre a ciò va evidenziato che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore e della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire a e a condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_3 Per_2
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. “Affidamento della FI minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente e residenza presso la madre, nell'attuale casa familiare di proprietà di quest'ultima sita in Rovereto (TN), Via A. Gazzoletti nr. 9, che le viene assegnata;
2. Disciplina il diritto-dovere di visita del padre come segue:
pagina3 di 5 a. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni pregressi di entrambi i genitori e di quelli scolastici e non della FI;
b. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI anche presso l'abitazione dei nonni Per_3 paterni, a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera prima di cena, oltre a un giorno infrasettimanale (ad oggi individuato il martedì) dall'uscita di scuola fino a dopo cena (allorquando verrà riaccompagnata dalla madre), ovvero con pernottamento - se compatibile con l'attività lavorativa paterna - con accompagnamento a scuola il giorno successivo.
c. Per quanto riguarda le festività nel corso dell'anno e il periodo estivo di ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la FI nei seguenti termini:
FESTIVITÀ NATALIZIE: le rispettive famiglie materna e paterna hanno sempre organizzato le feste, prevedendo che la Vigilia di Natale venisse trascorsa con la famiglia paterna e il giorno di Natale con quella materna: trascorrerà la Vigilia di Natale con il papà e il Per_3 giorno di Natale con la mamma e così Ultimo dell'Anno e Capodanno oltre a metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, preferibilmente ad anni alterni tra loro, salvo diverso accordo.
FESTIVITÀ PASQUALI: trascorrerà metà del periodo presso ciascun genitore. Per_3
Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi, salvo diverso accordo tra loro.
VACANZE ESTIVE: trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun Per_3 genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla scorta degli impegni lavorativi degli stessi. Con l'espressa intesa che una delle due settimane di competenza del padre, potrà essere trascorsa da con i nonni paterni, come da sempre attuato. Per_3
PONTI/FESTIVITÀ E SOSPENSIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO: la FI
trascorrerà tutte le eventuali festività/ponti e i giorni di sospensione scolastica nel Per_3 corso dell'anno al 50% tra i genitori sulla base del criterio dell'alternanza per singolo evento/ponte/sospensione. I suddetti giorni/periodi verranno di massima, se e in quanto possibile, accorpati all'eventuale weekend di competenza di ciascun genitore, se attuabile tenendo conto dei loro impegni lavorativi.
d. Il giorno del compleanno della FI verrà trascorso da entrambi i genitori con la stessa, organizzandosi opportunamente in tal senso. La FI poi vedrà i genitori nel rispettivo giorno del compleanno.
pagina4 di 5 3. Le parti si impegnano a tenersi costantemente informate circa la minore, il suo stato di salute,
l'andamento scolastico e le sue attività/impegni.
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della FI verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa.
5. Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna minore pari a €
300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT
a decorrere da giugno 2026, andranno versati sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese, a eccezione della somma di € 200,00 mensili, che i genitori concordano venga versata dal padre direttamente alla FI , secondo consuetudine consolidata;
Per_2
6. Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie necessarie per ciascuna FI;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata a € 150,00 per ciascuna FI;
7. Riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Parte_1 dalla legge per i figli;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da entrambi i genitori secondo il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie”
8. COMPENSA integralmente le spese fra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 e promossa con ricorso depositato il 29/01/2025. da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. GADOTTI VERENA (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in 38122 Trento (Tn), Via F.lli Fontana n. 28;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA (Cod. Fisc. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 Arco (TN) Via Marconi n. 27 ;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità' genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 17.07.2025
Parte convenuta: come da verbale del 17.07.2025
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- che dalla convivenza more uxorio delle parti sono nati tre figli: nato il Persona_1
28.01.2000, di 25 anni ed economicamente autosufficiente, nata il [...], di 21 Persona_2 anni e nata il [...] di 11 anni;
Persona_3
- che la convivenza fra le parti sarebbe terminata n data 14.08.2024, quando il resistente avrebbe lasciato la casa familiare trasferendosi in luogo ignoto e facendo saltuario rientro presso la casa familiare;
- che nonostante il resistente non abbia provveduto a versare il mantenimento per le figlie (limitandosi a versare a l'importo di € 200,00), andrebbe disposto l'affidamento condiviso della minore con Per_2 collocamento prevalente presso di lei, disciplina del diritto di visita del padre (da esercitare a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale) e conseguente assegnazione della casa familiare a suo favore;
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna FI pari a € 600,00 mensili (per complessivi € 1.200,00); a sostegno di tale conclusione varrebbe rilevare che ella è assunta come ostetrica con stipendio mensile pari a circa €
2.000, è proprietaria della casa familiare per la quale pagava una rata di mutuo ammontante a €
2.585,69 (rata scaduta a dicembre 2024); diversamente lavorerebbe a Bolzano con contratto CP_1
a tempo indeterminato e pieno e un reddito imponibile annuo lordo pari a € 70.000 circa, egli sarebbe inoltre proprietario di un immobile (p.ed. 41/2) con annesse vigne (pp.ff. 745, 746 in C.C.
). Per_4
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidare la FI minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_3 prevalente e residenza presso di lei e con conseguente assegnazione a suo favore della casa familiare di cui è proprietaria;
- di disciplinare il diritto di visita padre-figlie (da esercitare a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale);
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna FI pari a €
600,00 mensili (per complessivi € 1.200), prevedendo che 200,00 mensili siano versati direttamente alla FI , a far data da gennaio 2025; Per_2
- di porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
pagina2 di 5 - di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di condannare la controparte alla rifusione delle spese di causa.
2. Con memoria di costituzione depositata il 16.06.2025 on si è opposto Controparte_1 alla domanda di affidamento condiviso dell'unica FI minore, al collocamento della stessa presso la madre e ha proposto un diritto di visita a cui la controparte ha successivamente aderito;
il resistente si è opposto unicamente al mantenimento ordinario richiesto dalla ricorrente per le due figlie, che si
è dichiarato disponibile a versare nella misura di € 500,00 mensili.
3. All'udienza del 17.07.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata, formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18/07/2025 .il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posa a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 17.07.2025.
6. Oltre a ciò va evidenziato che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore e della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire a e a condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_3 Per_2
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. “Affidamento della FI minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento prevalente e residenza presso la madre, nell'attuale casa familiare di proprietà di quest'ultima sita in Rovereto (TN), Via A. Gazzoletti nr. 9, che le viene assegnata;
2. Disciplina il diritto-dovere di visita del padre come segue:
pagina3 di 5 a. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni pregressi di entrambi i genitori e di quelli scolastici e non della FI;
b. il padre potrà vedere e tenere con sé la FI anche presso l'abitazione dei nonni Per_3 paterni, a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera prima di cena, oltre a un giorno infrasettimanale (ad oggi individuato il martedì) dall'uscita di scuola fino a dopo cena (allorquando verrà riaccompagnata dalla madre), ovvero con pernottamento - se compatibile con l'attività lavorativa paterna - con accompagnamento a scuola il giorno successivo.
c. Per quanto riguarda le festività nel corso dell'anno e il periodo estivo di ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la FI nei seguenti termini:
FESTIVITÀ NATALIZIE: le rispettive famiglie materna e paterna hanno sempre organizzato le feste, prevedendo che la Vigilia di Natale venisse trascorsa con la famiglia paterna e il giorno di Natale con quella materna: trascorrerà la Vigilia di Natale con il papà e il Per_3 giorno di Natale con la mamma e così Ultimo dell'Anno e Capodanno oltre a metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore, preferibilmente ad anni alterni tra loro, salvo diverso accordo.
FESTIVITÀ PASQUALI: trascorrerà metà del periodo presso ciascun genitore. Per_3
Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi, salvo diverso accordo tra loro.
VACANZE ESTIVE: trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun Per_3 genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno sulla scorta degli impegni lavorativi degli stessi. Con l'espressa intesa che una delle due settimane di competenza del padre, potrà essere trascorsa da con i nonni paterni, come da sempre attuato. Per_3
PONTI/FESTIVITÀ E SOSPENSIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO: la FI
trascorrerà tutte le eventuali festività/ponti e i giorni di sospensione scolastica nel Per_3 corso dell'anno al 50% tra i genitori sulla base del criterio dell'alternanza per singolo evento/ponte/sospensione. I suddetti giorni/periodi verranno di massima, se e in quanto possibile, accorpati all'eventuale weekend di competenza di ciascun genitore, se attuabile tenendo conto dei loro impegni lavorativi.
d. Il giorno del compleanno della FI verrà trascorso da entrambi i genitori con la stessa, organizzandosi opportunamente in tal senso. La FI poi vedrà i genitori nel rispettivo giorno del compleanno.
pagina4 di 5 3. Le parti si impegnano a tenersi costantemente informate circa la minore, il suo stato di salute,
l'andamento scolastico e le sue attività/impegni.
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della FI verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa.
5. Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna minore pari a €
300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT
a decorrere da giugno 2026, andranno versati sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese, a eccezione della somma di € 200,00 mensili, che i genitori concordano venga versata dal padre direttamente alla FI , secondo consuetudine consolidata;
Per_2
6. Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie necessarie per ciascuna FI;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata a € 150,00 per ciascuna FI;
7. Riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Parte_1 dalla legge per i figli;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, saranno fruiti da entrambi i genitori secondo il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie”
8. COMPENSA integralmente le spese fra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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