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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 614/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Morrone, presso il cui studio, in Torino, al civico 38 di Via Cibrario, ha eletto domicilio come da procura in calce al ricorso di primo grado
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco come da procura generale alle liti in data 22.3.2024 a rogito del notaio di Roma, con domicilio eletto in Per_1
Torino, al civico 9 di Via dell'Arcivescovado presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.12.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 17.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha convenuto l Parte_1 CP_1
avanti il Tribunale di Ivrea in funzione di giudice del lavoro deducendo quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato riconosciuto invalido al 100% di aver ottenuto l'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971; di essersi
1 sottoposto a visita di revisione, in data 19.5.2015, in esito alla quale l accertava CP_1
la condizione di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99%, con riconoscimento specifico del grado di invalidità dell80%; di aver continuato a percepire la prestazione della pensione di invalidità ex art. 12 L. 118 del
1971; di aver ricevuto, in data 26.5.2023, comunicazione dall' del seguente CP_1 tenore: “la pensione cat. Inv Civ n. 044-810307426710 è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2015. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2023, un debito a suo carico di euro 30.039,66”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione
– ricorso che era respinto.
Tanto premesso, , sul presupposto della irrepetibilità dei ratei di Parte_1 pensione percepita, ha chiesto di dichiarare irripetibile l'indebito per cui è causa e di dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all . CP_1
L'Istituto di previdenza ha resistito in giudizio allegando che:
-al ricorrente era stata riconosciuta la “Pensione di inabilità civile ai mutilati non ricoverati con sola pensione” con decorrenza 08/2013;
-in data 19.5.2015, era stata eseguita visita di revisione, a seguito della quale era stata ridotta la percentuale di invalidità civile dal 100% (inabilità civile) all'80%, come da verbale n. 6183665800127 e che tale verbale era stato notificato il 30.5.2015; -in data
26.5.2023 era stata ricostituita la prestazione con l'indicazione della mutata percentuale invalidante (ricostituzione per cambio di fascia Inv Civ) e a seguito di tale ricostruzione era emerso l'indebito n. 17746268, pari alla somma di euro 30.039,66.
Tanto premesso, l ha chiesto la reiezione del ricorso. CP_1
Il Tribunale, con sentenza in data 4.7.2024, ha deciso la causa rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto appello al quale ha resistito l . Pt_1 CP_1
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ivrea ha respinto il ricorso di osservando, in sintesi, che: Parte_1
-essendo stati comunicati, in data 30.5.2015, gli esiti della visita di revisione del
19.5.2015, dalla stessa comunicazione il ricorrente-odierno appellante avrebbe dovuto constatare l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario posto alla base della -già fruita- pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. 118/1971;
2 -alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il principio sancito dalla Suprema Corte
(cfr. sent. 34013/2019), in base al quale la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data dell'accertamento in sede amministrativa della carenza dei requisiti sanitari (…) senza che possa assumere rilievo, in assenza di norme disponenti in tal senso, l'inosservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati, con l'effetto di dover ritenere addebitabile all'assistito l'erogazione indebita, non potendo il medesimo far valere la condizione di legittimo affidamento (Cass. 24180/2022);
-la condizione di legittimo affidamento non potrebbe dirsi sussistente anche in relazione al contenuto della comunicazione di cui al verbale di revisione del 19.5.2015, laddove era già esplicitato che “se la percentuale di invalidità è variata, originando una prestazione economica diversa da quella in godimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda per fruire di tale altra prestazione”, indicando anche la sussistenza dei requisiti reddituali;
-il ricorrente, pur avendo ricevuto una comunicazione dal contenuto inequivocabile, nel senso dell'invito ad attivarsi -a fronte della riduzione della percentuale di invalidità accertata-, si era limitato a percepire la prestazione originaria, nonostante non ricorressero più i presupposti per ritenere legittimo l'affidamento sulla persistenza del diritto alla prestazione;
-né avrebbe potuto essere valorizzata la circostanza valorizzata dall'appellante in sede di ricorso, per la quale la prestazione ex art. 12 L. n. 118/71 e quella ex art. 13 della legge medesima avrebbero lo stesso importo perché, in assenza di domanda diretta a fruire la prestazione di cui all'art. 13 L. 118/71 cit., il ricorrente non avrebbe potuto ritenere a lui dovuta detta prestazione.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia attribuito adeguata e decisiva importanza al principio del legittimo affidamento dell'assistito e alla connessa buona fede del medesimo che, pur essendo stato comunque considerato invalido in quanto portatore di un complesso patologico insuscettibile di remissione, si è trovato a percepire per otto anni l'identica somma a titolo di prestazione, quale soggetto fragile e non in condizioni di comprendere che l'erogazione fosse frutto di errore dell' . CP_1
3 Con altro motivo, correlato al primo, il sig. si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1
omesso di valorizzare la circostanza che la comunicazione di cui si tratta1 (nella quale la Commissione aveva concluso affermandone la condizione di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (80%)”, non aveva provveduto, secondo la previsione dell'art. 37, co. 8, L. 448/1998, a sospendere immediatamente l'erogazione del beneficio in godimento e a provvedere, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a far tempo dalla visita di revisione.
Sotto altro (ma correlato) profilo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia finito per estendere i doveri gravanti su di sé, quale assistito, fino ad addossargli l'onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute e ciò in presenza di un obbligo dell'Istituto di sospendere e revocare tempestivamente quelle stesse prestazioni a seguito dell'esito negativo degli accertamenti disposti.
I motivi di gravame, essendo logicamente connessi, devono esser trattati in via congiunta.
Preliminarmente si osserva come non sia contestato che, in data 19.5.2015, la
Commissione medica, in sede di revisione, abbia riconosciuto al sig. la Pt_1 condizione di “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, [ex] art.
2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88, con percentuale dell'80% e con decorrenza
19.5.20152”. Né è contestato che il ricorrente-odierno appellante percepisse una prestazione configurata quale pensione di inabilità, concessa a soggetto invalido in misura pari al 100%. La prestazione di cui fruiva (fino alla visita di revisione) il Pt_1
era giustificata dalla finalità di garantire assistenza economica alle persone con disabilità che presentano una totale inabilità lavorativa, riconosciuta attraverso l'esame medico-sanitario.
Quindi, il requisito medico-sanitario richiesto era quello dell'inabilità lavorativa totale, corrispondente alla percentuale del 100%.
Considerando che il verbale della visita di revisione più volte citato ha chiaramente accertato una variazione – nel senso della riduzione – dell'invalidità, riconoscendone la misura nell'80% e che all'interessato era stata inviata una comunicazione che
4 invitava il sig. -nel caso in cui la percentuale di invalidità fosse variata3-, appare Pt_1 arduo sostenere, diversamente da quanto vorrebbe la difesa dell'odierno appellato, che tale riduzione non fosse conoscibile, né intelligibile anche a una persona priva di cognizioni tecnico-giuridiche come il ricorrente.
Proprio perché la prestazione in oggetto presupponeva l'invalidità totale, la perdita di tale requisito (variato dal 100% all'80%) avrebbe dovuto immediatamente allertare e convincere l'assistito della “variazione” (e quindi della perdita) del requisito sanitario, avuto riguardo alla discrasia tra la percentuale dell'inabilità totale (100%) e quella riconosciuta successivamente in sede di revisione (80%).
Pur in assenza di una particolare perizia in materia previdenziale, la variazione dei numeri delle percentuali di invalidità nella misura sopra indicata avrebbe dovuto essere percepita quale avviso di un mutamento delle condizioni sanitarie, da cui il sig. Pt_1
avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze circa la perdita del requisito legittimante l'erogazione della prestazione di cui si tratta.
Il primo giudice ha correttamente seguito il principio affermato dal Supremo Collegio
(Cass. VI, 4.8.2022, n. 24180), per il quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Non vi è prova che il ricorrente, in epoca precedente alla visita di revisione, non avesse ragioni di legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del diritto alla percezione della prestazione (pensione di inabilità), in considerazione del fatto che la stessa gli era stata erogata in base all'accertamento di una invalidità del 100%, ossia di una inabilità lavorativa totale.
L'obbligo di solidarietà imposto alla generalità degli associati, ai sensi dell'art. 2 Cost., si invera nell'onere della c.d. collaborazione procedimentale tra amministrazione e cittadino, in forza della quale, non può fondatamente sostenersi che la continuata erogazione del beneficio (basata sull'invalidità del 100%) da parte dell' potesse, CP_1
a fronte della comunicazione richiedente l'attivazione dell'assistito in un caso di variazione dell'invalidità come quello in esame (ridotta all'80), potesse ingenerare affidamento nel percettore. Quindi, pur nella oggettiva negligenza dell' che per CP_1 diverso tempo (oltre otto anni), ha proseguito a erogare una prestazione non dovuta, non può ritenersi sussistere l'invocata legittimazione in capo al sig. al Pt_1
trattenimento della prestazione non spettante.
Né può ritenersi che il Tribunale abbia sottovalutato la condotta dell' , avendone CP_1
dato rilievo nella pronuncia di compensazione delle spese tra le parti.
In relazione a tutte le esposte argomentazioni, tali da assorbire ogni doglianza,
l'appello proposto deve essere respinto.
3. Le spese.
La presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci legittima la compensazione integrale delle spese del grado, residuando a carico dell'appellante il versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, del
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23.4.2025.
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La comunicazione degli esiti della visita di revisione del 19.5.2015 è stata eseguita in data
30.5.2015. 2 Cfr. p.v. Commissione medica, prod. ric. fasc. I grado. 3 Come avvenuto nel caso di specie, dal 100% all'80%.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 614/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Morrone, presso il cui studio, in Torino, al civico 38 di Via Cibrario, ha eletto domicilio come da procura in calce al ricorso di primo grado
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco come da procura generale alle liti in data 22.3.2024 a rogito del notaio di Roma, con domicilio eletto in Per_1
Torino, al civico 9 di Via dell'Arcivescovado presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.12.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 17.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha convenuto l Parte_1 CP_1
avanti il Tribunale di Ivrea in funzione di giudice del lavoro deducendo quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato riconosciuto invalido al 100% di aver ottenuto l'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971; di essersi
1 sottoposto a visita di revisione, in data 19.5.2015, in esito alla quale l accertava CP_1
la condizione di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99%, con riconoscimento specifico del grado di invalidità dell80%; di aver continuato a percepire la prestazione della pensione di invalidità ex art. 12 L. 118 del
1971; di aver ricevuto, in data 26.5.2023, comunicazione dall' del seguente CP_1 tenore: “la pensione cat. Inv Civ n. 044-810307426710 è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2015. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2023, un debito a suo carico di euro 30.039,66”; di aver proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione
– ricorso che era respinto.
Tanto premesso, , sul presupposto della irrepetibilità dei ratei di Parte_1 pensione percepita, ha chiesto di dichiarare irripetibile l'indebito per cui è causa e di dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all . CP_1
L'Istituto di previdenza ha resistito in giudizio allegando che:
-al ricorrente era stata riconosciuta la “Pensione di inabilità civile ai mutilati non ricoverati con sola pensione” con decorrenza 08/2013;
-in data 19.5.2015, era stata eseguita visita di revisione, a seguito della quale era stata ridotta la percentuale di invalidità civile dal 100% (inabilità civile) all'80%, come da verbale n. 6183665800127 e che tale verbale era stato notificato il 30.5.2015; -in data
26.5.2023 era stata ricostituita la prestazione con l'indicazione della mutata percentuale invalidante (ricostituzione per cambio di fascia Inv Civ) e a seguito di tale ricostruzione era emerso l'indebito n. 17746268, pari alla somma di euro 30.039,66.
Tanto premesso, l ha chiesto la reiezione del ricorso. CP_1
Il Tribunale, con sentenza in data 4.7.2024, ha deciso la causa rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto appello al quale ha resistito l . Pt_1 CP_1
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ivrea ha respinto il ricorso di osservando, in sintesi, che: Parte_1
-essendo stati comunicati, in data 30.5.2015, gli esiti della visita di revisione del
19.5.2015, dalla stessa comunicazione il ricorrente-odierno appellante avrebbe dovuto constatare l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario posto alla base della -già fruita- pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. 118/1971;
2 -alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il principio sancito dalla Suprema Corte
(cfr. sent. 34013/2019), in base al quale la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data dell'accertamento in sede amministrativa della carenza dei requisiti sanitari (…) senza che possa assumere rilievo, in assenza di norme disponenti in tal senso, l'inosservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati, con l'effetto di dover ritenere addebitabile all'assistito l'erogazione indebita, non potendo il medesimo far valere la condizione di legittimo affidamento (Cass. 24180/2022);
-la condizione di legittimo affidamento non potrebbe dirsi sussistente anche in relazione al contenuto della comunicazione di cui al verbale di revisione del 19.5.2015, laddove era già esplicitato che “se la percentuale di invalidità è variata, originando una prestazione economica diversa da quella in godimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda per fruire di tale altra prestazione”, indicando anche la sussistenza dei requisiti reddituali;
-il ricorrente, pur avendo ricevuto una comunicazione dal contenuto inequivocabile, nel senso dell'invito ad attivarsi -a fronte della riduzione della percentuale di invalidità accertata-, si era limitato a percepire la prestazione originaria, nonostante non ricorressero più i presupposti per ritenere legittimo l'affidamento sulla persistenza del diritto alla prestazione;
-né avrebbe potuto essere valorizzata la circostanza valorizzata dall'appellante in sede di ricorso, per la quale la prestazione ex art. 12 L. n. 118/71 e quella ex art. 13 della legge medesima avrebbero lo stesso importo perché, in assenza di domanda diretta a fruire la prestazione di cui all'art. 13 L. 118/71 cit., il ricorrente non avrebbe potuto ritenere a lui dovuta detta prestazione.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia attribuito adeguata e decisiva importanza al principio del legittimo affidamento dell'assistito e alla connessa buona fede del medesimo che, pur essendo stato comunque considerato invalido in quanto portatore di un complesso patologico insuscettibile di remissione, si è trovato a percepire per otto anni l'identica somma a titolo di prestazione, quale soggetto fragile e non in condizioni di comprendere che l'erogazione fosse frutto di errore dell' . CP_1
3 Con altro motivo, correlato al primo, il sig. si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1
omesso di valorizzare la circostanza che la comunicazione di cui si tratta1 (nella quale la Commissione aveva concluso affermandone la condizione di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (80%)”, non aveva provveduto, secondo la previsione dell'art. 37, co. 8, L. 448/1998, a sospendere immediatamente l'erogazione del beneficio in godimento e a provvedere, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a far tempo dalla visita di revisione.
Sotto altro (ma correlato) profilo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia finito per estendere i doveri gravanti su di sé, quale assistito, fino ad addossargli l'onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute e ciò in presenza di un obbligo dell'Istituto di sospendere e revocare tempestivamente quelle stesse prestazioni a seguito dell'esito negativo degli accertamenti disposti.
I motivi di gravame, essendo logicamente connessi, devono esser trattati in via congiunta.
Preliminarmente si osserva come non sia contestato che, in data 19.5.2015, la
Commissione medica, in sede di revisione, abbia riconosciuto al sig. la Pt_1 condizione di “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, [ex] art.
2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88, con percentuale dell'80% e con decorrenza
19.5.20152”. Né è contestato che il ricorrente-odierno appellante percepisse una prestazione configurata quale pensione di inabilità, concessa a soggetto invalido in misura pari al 100%. La prestazione di cui fruiva (fino alla visita di revisione) il Pt_1
era giustificata dalla finalità di garantire assistenza economica alle persone con disabilità che presentano una totale inabilità lavorativa, riconosciuta attraverso l'esame medico-sanitario.
Quindi, il requisito medico-sanitario richiesto era quello dell'inabilità lavorativa totale, corrispondente alla percentuale del 100%.
Considerando che il verbale della visita di revisione più volte citato ha chiaramente accertato una variazione – nel senso della riduzione – dell'invalidità, riconoscendone la misura nell'80% e che all'interessato era stata inviata una comunicazione che
4 invitava il sig. -nel caso in cui la percentuale di invalidità fosse variata3-, appare Pt_1 arduo sostenere, diversamente da quanto vorrebbe la difesa dell'odierno appellato, che tale riduzione non fosse conoscibile, né intelligibile anche a una persona priva di cognizioni tecnico-giuridiche come il ricorrente.
Proprio perché la prestazione in oggetto presupponeva l'invalidità totale, la perdita di tale requisito (variato dal 100% all'80%) avrebbe dovuto immediatamente allertare e convincere l'assistito della “variazione” (e quindi della perdita) del requisito sanitario, avuto riguardo alla discrasia tra la percentuale dell'inabilità totale (100%) e quella riconosciuta successivamente in sede di revisione (80%).
Pur in assenza di una particolare perizia in materia previdenziale, la variazione dei numeri delle percentuali di invalidità nella misura sopra indicata avrebbe dovuto essere percepita quale avviso di un mutamento delle condizioni sanitarie, da cui il sig. Pt_1
avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze circa la perdita del requisito legittimante l'erogazione della prestazione di cui si tratta.
Il primo giudice ha correttamente seguito il principio affermato dal Supremo Collegio
(Cass. VI, 4.8.2022, n. 24180), per il quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Non vi è prova che il ricorrente, in epoca precedente alla visita di revisione, non avesse ragioni di legittimo affidamento in ordine alla sussistenza del diritto alla percezione della prestazione (pensione di inabilità), in considerazione del fatto che la stessa gli era stata erogata in base all'accertamento di una invalidità del 100%, ossia di una inabilità lavorativa totale.
L'obbligo di solidarietà imposto alla generalità degli associati, ai sensi dell'art. 2 Cost., si invera nell'onere della c.d. collaborazione procedimentale tra amministrazione e cittadino, in forza della quale, non può fondatamente sostenersi che la continuata erogazione del beneficio (basata sull'invalidità del 100%) da parte dell' potesse, CP_1
a fronte della comunicazione richiedente l'attivazione dell'assistito in un caso di variazione dell'invalidità come quello in esame (ridotta all'80), potesse ingenerare affidamento nel percettore. Quindi, pur nella oggettiva negligenza dell' che per CP_1 diverso tempo (oltre otto anni), ha proseguito a erogare una prestazione non dovuta, non può ritenersi sussistere l'invocata legittimazione in capo al sig. al Pt_1
trattenimento della prestazione non spettante.
Né può ritenersi che il Tribunale abbia sottovalutato la condotta dell' , avendone CP_1
dato rilievo nella pronuncia di compensazione delle spese tra le parti.
In relazione a tutte le esposte argomentazioni, tali da assorbire ogni doglianza,
l'appello proposto deve essere respinto.
3. Le spese.
La presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci legittima la compensazione integrale delle spese del grado, residuando a carico dell'appellante il versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, del
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23.4.2025.
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La comunicazione degli esiti della visita di revisione del 19.5.2015 è stata eseguita in data
30.5.2015. 2 Cfr. p.v. Commissione medica, prod. ric. fasc. I grado. 3 Come avvenuto nel caso di specie, dal 100% all'80%.
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