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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8834/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Mangione Parte_1
IN e AP AR IA EN
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gala, come da CP_1 procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto al pagamento dell'assegno di invalidità civile CP_1 con decorrenza dal 21 dicembre 2021.
A sostegno del ricorso esponeva che con decreto di omologa del 14.07.2023 veniva accertato in proprio favore il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell' assegno di invalidità civile con decorrenza 21.12.2021; che il ricorrente presentava i requisiti reddituali per accedere al beneficio richiesto;
che nonostante la trasmissione all' del decreto di omologa, della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio e del modello AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta CP_2 sull'erroneo rilievo del riconoscimento di una prestazione diversa da quella invocata con il ricorso introduttivo.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 1.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Preliminarmente giova evidenziare che la concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui
1 al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno CP_1 mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Il ricorrente evidenzia che con decreto di omologa del 14.07.2023 emesso nell'ambito del procedimento RG 7888/2022 era stata accertata, in capo allo stesso, la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno di invalidità civile (80%).
Invero, dagli atti di causa già con verbale della CMO del 5.02.2022 gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 75% idonea per poter beneficiare dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. verbale della CMO del 5.02.2022 prodotto il 16.09.2025).
Passando ad esaminare gli ulteriori requisiti socio reddituali, il ricorrente espone di essere in possesso anche di tali requisiti così come indicato nell'apposito modello AP70 (prodotto come all.
1 del ricorso).
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente nell'anno 2021 non ha percepito alcun reddito;
nel 2022 ha percepito un reddito pari ad € 3.309,00 inferiore al limite fissato dalla legge in
€ 5.025,02 per tale anno;
nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 6.614,00 dunque superiore al limite fissato dalla legge in 5.391,88 per tale anno ed infine nel 2024 ha percepito un reddito pari ad € 3.441,00, inferiore al limite fissato dalla legge in € 5.725,46 per il 2024.
Pertanto, il requisito reddituale non risulterebbe soddisfatto nell'anno 2023.
*
Ciò posto non appare ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto la circostanza addotta dall' secondo cui il ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva richiesto il riconoscimento di un CP_1 beneficio diverso (pensione di inabilità civile) rispetto a quello richiesto con l'odierno giudizio
(assegno di invalidità civile).
Va invero ricordato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “la domanda della pensione d'inabilità civile contiene, implicitamente, anche quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un minus rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dalla L. n. 118 del 1971, art.
12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia
l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, ne' si
2 pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”.
Ne consegue che “nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione (v. CASS 17452/2014, Cass. n.
19164/2006 e n. 6744/1999)”.
Deve pertanto ritenersi, in virtù del principio di continenza sopra evidenziato, che la domanda di pensione a suo tempo formulata con la domanda amministrativa originaria del 21.12.2021 assorbe e contiene anche quella di assegno mensile.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere dell'assegno di invalidità di cui all'art.13 della legge n.118/71, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta a far data dal 1.1.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (21-12-2021), con esclusione della liquidazione dei ratei per l' anno 2023 in cui il reddito del ricorrente supera i limiti di legge, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell' in CP_1 considerazione della soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 % a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.12.2021 e pertanto ha diritto CP_ all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71 e per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei relativi ratei con decorrenza dal 01.01.2022, con esclusione dei ratei maturati nell' anno 2023, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 2.10.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8834/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Mangione Parte_1
IN e AP AR IA EN
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gala, come da CP_1 procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto al pagamento dell'assegno di invalidità civile CP_1 con decorrenza dal 21 dicembre 2021.
A sostegno del ricorso esponeva che con decreto di omologa del 14.07.2023 veniva accertato in proprio favore il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell' assegno di invalidità civile con decorrenza 21.12.2021; che il ricorrente presentava i requisiti reddituali per accedere al beneficio richiesto;
che nonostante la trasmissione all' del decreto di omologa, della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio e del modello AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta CP_2 sull'erroneo rilievo del riconoscimento di una prestazione diversa da quella invocata con il ricorso introduttivo.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 1.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
Preliminarmente giova evidenziare che la concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui
1 al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno CP_1 mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Il ricorrente evidenzia che con decreto di omologa del 14.07.2023 emesso nell'ambito del procedimento RG 7888/2022 era stata accertata, in capo allo stesso, la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno di invalidità civile (80%).
Invero, dagli atti di causa già con verbale della CMO del 5.02.2022 gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 75% idonea per poter beneficiare dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. verbale della CMO del 5.02.2022 prodotto il 16.09.2025).
Passando ad esaminare gli ulteriori requisiti socio reddituali, il ricorrente espone di essere in possesso anche di tali requisiti così come indicato nell'apposito modello AP70 (prodotto come all.
1 del ricorso).
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente nell'anno 2021 non ha percepito alcun reddito;
nel 2022 ha percepito un reddito pari ad € 3.309,00 inferiore al limite fissato dalla legge in
€ 5.025,02 per tale anno;
nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 6.614,00 dunque superiore al limite fissato dalla legge in 5.391,88 per tale anno ed infine nel 2024 ha percepito un reddito pari ad € 3.441,00, inferiore al limite fissato dalla legge in € 5.725,46 per il 2024.
Pertanto, il requisito reddituale non risulterebbe soddisfatto nell'anno 2023.
*
Ciò posto non appare ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto la circostanza addotta dall' secondo cui il ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva richiesto il riconoscimento di un CP_1 beneficio diverso (pensione di inabilità civile) rispetto a quello richiesto con l'odierno giudizio
(assegno di invalidità civile).
Va invero ricordato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “la domanda della pensione d'inabilità civile contiene, implicitamente, anche quella di attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, atteso che tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un minus rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dalla L. n. 118 del 1971, art.
12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia
l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, ne' si
2 pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”.
Ne consegue che “nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione (v. CASS 17452/2014, Cass. n.
19164/2006 e n. 6744/1999)”.
Deve pertanto ritenersi, in virtù del principio di continenza sopra evidenziato, che la domanda di pensione a suo tempo formulata con la domanda amministrativa originaria del 21.12.2021 assorbe e contiene anche quella di assegno mensile.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere dell'assegno di invalidità di cui all'art.13 della legge n.118/71, con la precisazione che la provvidenza dovrà essere corrisposta a far data dal 1.1.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (21-12-2021), con esclusione della liquidazione dei ratei per l' anno 2023 in cui il reddito del ricorrente supera i limiti di legge, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell' in CP_1 considerazione della soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 % a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.12.2021 e pertanto ha diritto CP_ all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71 e per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei relativi ratei con decorrenza dal 01.01.2022, con esclusione dei ratei maturati nell' anno 2023, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 2.000,00, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 2.10.2025
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